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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/09/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 969/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17 settembre 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 969/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Enrico Brunoldi Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Marina Garbarino Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso che con raccomandata ricevuta il 30.3.2024 è stato licenziato da Parte_1 [...]
per superamento del periodo di comporto e di aver impugnato tempestivamente il CP_1
provvedimento espulsivo, ricorre rassegnando le seguenti conclusioni: «accertare incidentalmente e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione della discopatia sofferta dal ricorrente per non aver adottato, pur essendovi tenuta, idonei dispositivi di protezione individuale e collettiva o soluzioni organizzative idonee ad evitare l'esposizione quotidiana e prolungata alle vibrazioni dei mezzi meccanici condotti dal ricorrente e alla movimentazione di carichi e, conseguentemente, accertare l'imputabilità, anche solo quale concausa, della condotta aziendale nella causazione degli eventi morbosi che hanno colpito il ricorrente nei periodi dal 6 febbraio 2023 al 25 febbraio 2023, dal 27 giugno 2023 al 1 luglio 2023 e dal 28 dicembre 2023 al 25 marzo 2024 causandone la temporanea inabilità al lavoro;
accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente per i motivi tutti di cui al presente ricorso che qui si richiamano e, conseguentemente: in via principale: dichiarare tenuta e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Alessandria (AL), via Damiano Chiesa n. 18 a reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, con condanna al pagamento in favore del medesimo di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto o di quella utile ai fini del calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a sua scelta, di optare, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, per il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
in subordine: dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. con sede legale in Alessandria P.IVA_1
(AL), via Damiano Chiesa n. 18 al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno di un'indennità risarcitoria determinata in 36 mensilità della retribuzione globale di fatto o di quella utile ai fini del calcolo del TFR o nella inferiore misura che riterrà il Giudicante nel rispetto dei minimi previsti dalla legge applicabile. Con vittoria di spese legali, oltre accessori di legge».
Resiste che così conclude: «in via principale: previa declaratoria di Controparte_1
legittimità dell'intimato licenziamento, respingere le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto ed assolvere dalle domande medesime. In via Controparte_1
subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità/irregolarità del licenziamento intimato, riconoscere al ricorrente una indennità risarcitoria nella misura minima prevista dalla legge, previa declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 20 marzo 2024; con vittoria di spese ed onorari di giudizio».
La domanda di accertamento incidentale di responsabilità del datore di lavoro in ordine alla discopatia lamentata dal ricorrente non può essere accolta.
Nel ricorso introduttivo, invero, viene fatto riferimento esclusivamente agli spetti relativi alla lamentata illegittimità del licenziamento e nulla viene detto riguardo pretesa responsabilità datoriale circa la discopatia.
Del resto, il ricorrente, domandando in via principale la fissazione di udienza di decisione della causa, ha implicitamente rinunziato ad istanze istruttorie volte a dimostrare il nesso causale tra la discopatia e le mansioni svolte, nonché l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di idonei strumenti di prevenzione e protezione.
Non solo, ma in assenza di prova, la CTU medico legale non può essere licenziata apparendo edl tutto esplorativa.
Il licenziamento intimato al ricorrente è illegittimo.
Nel contratto individuale di lavoro le parti, dopo aver richiamato l'accordo sindacale siglato il
31.3.2017, hanno espressamente previsto che «…in via derogatoria acconsente Controparte_1
a riconoscerle, dalla data di assunzione del 1 aprile 2017, le tutele previste in caso di licenziamento dall'art. 18 L. 300/70».
Il CCNL Utilitalia, applicato da , all'art. 42 lettera B, rubricato Controparte_1
“Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro (comporto)”, è previsto che: «1.
Nei casi di interruzione del servizio dovuta a infermità per malattia o infortunio non sul lavoro debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 365 giorni di calendario.
2. Il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi durante l'arco temporale di 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso…7. Al raggiungimento dei 250 giorni di calendario di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro l'azienda ne dà comunicazione ai dipendenti interessati in occasione della consegna/trasmissione della prima busta paga utile».
, il dato non è contestato, non ha mai informato il lavoratore circa il Controparte_1
raggiungimento dei 250 giorni di assenza.
Si richiama, in merito, un recente arresto della Corte di cassazione (sez. L, ord. 15.5.2024, n. 13491) che ha stabilito il seguente principio di diritto: «In tema di licenziamento per superamento del comporto, nel regime successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012,
l'inadempimento dell'obbligo, previsto dal contratto collettivo, di comunicare al lavoratore l'imminente scadenza del periodo di comporto determina l'illegittimità del licenziamento e l'applicazione del regime sanzionatorio della tutela reintegratoria c.d. debole, secondo l'espressa previsione dei commi 7 e 4 del novellato art. 18 della l. n. 300 del 1970».
Facendo applicazione di tale principio di diritto, accertatane l'illegittimità, il licenziamento intimato al ricorrente deve essere annullato.
deve, conseguentemente, essere condannata a reintegrare nel Controparte_1 Parte_1 posto di lavoro e a corrispondere al medesimo un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Inoltre, deve essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e Controparte_1 assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali.
Resta ferma la facoltà per il ricorrente di domandare, in luogo della reintegrazione, l'indennità sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara illegittimo il licenziamento intimato a e, per l'effetto, lo annulla;
Parte_1
condanna a reintegrare nel posto di lavoro e a corrispondere Controparte_1 Parte_1 al medesimo un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna, inoltre, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali Controparte_1 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali;
resta ferma la facoltà per di domandare, in luogo della reintegrazione, l'indennità Parte_1 sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970; rigetta per il resto;
condanna a rimborsare a le spese processuali che liquida in € CP_1 Parte_1
7.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17 settembre 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 969/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Enrico Brunoldi Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Marina Garbarino Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso che con raccomandata ricevuta il 30.3.2024 è stato licenziato da Parte_1 [...]
per superamento del periodo di comporto e di aver impugnato tempestivamente il CP_1
provvedimento espulsivo, ricorre rassegnando le seguenti conclusioni: «accertare incidentalmente e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione della discopatia sofferta dal ricorrente per non aver adottato, pur essendovi tenuta, idonei dispositivi di protezione individuale e collettiva o soluzioni organizzative idonee ad evitare l'esposizione quotidiana e prolungata alle vibrazioni dei mezzi meccanici condotti dal ricorrente e alla movimentazione di carichi e, conseguentemente, accertare l'imputabilità, anche solo quale concausa, della condotta aziendale nella causazione degli eventi morbosi che hanno colpito il ricorrente nei periodi dal 6 febbraio 2023 al 25 febbraio 2023, dal 27 giugno 2023 al 1 luglio 2023 e dal 28 dicembre 2023 al 25 marzo 2024 causandone la temporanea inabilità al lavoro;
accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente per i motivi tutti di cui al presente ricorso che qui si richiamano e, conseguentemente: in via principale: dichiarare tenuta e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Alessandria (AL), via Damiano Chiesa n. 18 a reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, con condanna al pagamento in favore del medesimo di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto o di quella utile ai fini del calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a sua scelta, di optare, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, per il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
in subordine: dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. con sede legale in Alessandria P.IVA_1
(AL), via Damiano Chiesa n. 18 al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno di un'indennità risarcitoria determinata in 36 mensilità della retribuzione globale di fatto o di quella utile ai fini del calcolo del TFR o nella inferiore misura che riterrà il Giudicante nel rispetto dei minimi previsti dalla legge applicabile. Con vittoria di spese legali, oltre accessori di legge».
Resiste che così conclude: «in via principale: previa declaratoria di Controparte_1
legittimità dell'intimato licenziamento, respingere le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto ed assolvere dalle domande medesime. In via Controparte_1
subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità/irregolarità del licenziamento intimato, riconoscere al ricorrente una indennità risarcitoria nella misura minima prevista dalla legge, previa declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 20 marzo 2024; con vittoria di spese ed onorari di giudizio».
La domanda di accertamento incidentale di responsabilità del datore di lavoro in ordine alla discopatia lamentata dal ricorrente non può essere accolta.
Nel ricorso introduttivo, invero, viene fatto riferimento esclusivamente agli spetti relativi alla lamentata illegittimità del licenziamento e nulla viene detto riguardo pretesa responsabilità datoriale circa la discopatia.
Del resto, il ricorrente, domandando in via principale la fissazione di udienza di decisione della causa, ha implicitamente rinunziato ad istanze istruttorie volte a dimostrare il nesso causale tra la discopatia e le mansioni svolte, nonché l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di idonei strumenti di prevenzione e protezione.
Non solo, ma in assenza di prova, la CTU medico legale non può essere licenziata apparendo edl tutto esplorativa.
Il licenziamento intimato al ricorrente è illegittimo.
Nel contratto individuale di lavoro le parti, dopo aver richiamato l'accordo sindacale siglato il
31.3.2017, hanno espressamente previsto che «…in via derogatoria acconsente Controparte_1
a riconoscerle, dalla data di assunzione del 1 aprile 2017, le tutele previste in caso di licenziamento dall'art. 18 L. 300/70».
Il CCNL Utilitalia, applicato da , all'art. 42 lettera B, rubricato Controparte_1
“Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro (comporto)”, è previsto che: «1.
Nei casi di interruzione del servizio dovuta a infermità per malattia o infortunio non sul lavoro debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 365 giorni di calendario.
2. Il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi durante l'arco temporale di 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso…7. Al raggiungimento dei 250 giorni di calendario di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro l'azienda ne dà comunicazione ai dipendenti interessati in occasione della consegna/trasmissione della prima busta paga utile».
, il dato non è contestato, non ha mai informato il lavoratore circa il Controparte_1
raggiungimento dei 250 giorni di assenza.
Si richiama, in merito, un recente arresto della Corte di cassazione (sez. L, ord. 15.5.2024, n. 13491) che ha stabilito il seguente principio di diritto: «In tema di licenziamento per superamento del comporto, nel regime successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012,
l'inadempimento dell'obbligo, previsto dal contratto collettivo, di comunicare al lavoratore l'imminente scadenza del periodo di comporto determina l'illegittimità del licenziamento e l'applicazione del regime sanzionatorio della tutela reintegratoria c.d. debole, secondo l'espressa previsione dei commi 7 e 4 del novellato art. 18 della l. n. 300 del 1970».
Facendo applicazione di tale principio di diritto, accertatane l'illegittimità, il licenziamento intimato al ricorrente deve essere annullato.
deve, conseguentemente, essere condannata a reintegrare nel Controparte_1 Parte_1 posto di lavoro e a corrispondere al medesimo un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Inoltre, deve essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e Controparte_1 assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali.
Resta ferma la facoltà per il ricorrente di domandare, in luogo della reintegrazione, l'indennità sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara illegittimo il licenziamento intimato a e, per l'effetto, lo annulla;
Parte_1
condanna a reintegrare nel posto di lavoro e a corrispondere Controparte_1 Parte_1 al medesimo un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna, inoltre, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali Controparte_1 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali;
resta ferma la facoltà per di domandare, in luogo della reintegrazione, l'indennità Parte_1 sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970; rigetta per il resto;
condanna a rimborsare a le spese processuali che liquida in € CP_1 Parte_1
7.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio