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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CC MARIANO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 992/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012462143 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012462143 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012462143 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012462143 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- la cartella di pagamento N. 29320140012462143,
- portante un carico tributario per IRPEF, add.le regionale IRPEF, add.le comunale IRPEF, IVA, sanzioni, interessi ed accessori
- di € 6.187,79
- anno 2010,
- di cui all'intimazione di pagamento N. 29320229017958184, notificata il 07/09/2023 (All. A).
deducendo:
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto impugnato o dell'atto presupposto;
- prescrizione e decadenza.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento solo dopo aver regolarmente notificato la cartella esattoriale che sottende in parte l'intimazione di pagamento.
La cartella 29320140012462143000 è stata ritualmente notificata a mani della signora Nominativo_1 in data 28/08/2014 e seguita da raccomandata informativa. La superiore cartella è stata notificata presso i lughi di pertinenza del destinatario.
Cade l'eccezione di nullità e illegittimità dell'intimazione di pagamento dall'opponente, in quanto il procedimento di riscossione è stato posto in essere correttamente e nel pieno rispetto della normativa speciale vigente in materia. La notifica è avvenuta tempestivamente a seguito del passaggio dei ruoli da parte dell' ente impositore come si evince per tabulas, entro i termini decadenziali e prescrizionali che sono stati interrotti e dalla notifica della cartella, dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
La presente opposizione è inammissibile perché tardivamente proposta, nonché l'opposizione ad intimazione di pagamento, volta a far valere vizi degli atti ad esso prodromici, è oramai da considerarsi inammissibile poiché tardiva in quanto incoata ben oltre il termine breve di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale per come disposto dal DPR 602/73.
Infatti, l'odierna opposizione avverso l'avviso di intimazione, deve ritenersi inammissibile in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da controparte e come si evince dalla documentazione allegata, la cartella di pagamento sottesa all' intimazione è stata ritualmente notificata, e, dunque, già regolarmente portata a legale conoscenza del contribuente, ma non impugnata entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione (art. 21, D.Lgs. 546/92).
Peraltro, come chiaramente risulta dalla documentazione prodotta, sia la notifica della cartella di pagamento, che quella di ulteriori atti interruttivi è avvenuta nel rispetto dei termini di legge.
Oltre tutto la cartella n. 29320140012462143000 afferisce a crediti erariali quali IVA, IRPEF che si prescrivono in dieci anni, come anche le sanzioni ad esse conseguenti, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente;
tanto senza considerare la sospensione delle notifiche degli atti della riscossione determinata dall'emergenza Covid in virtù della quale v'è stata la sospensione della notifica di tutti gli atti della riscossione dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 (in virtù delle seguenti disposizioni: decreto cura italia (n. 18/2020) sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.5.2021; Decreto Rilancio” (DL
n. 34/2020), proroga fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia;
Il “Decreto
Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica;
Decreto Legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione;
Decreto Legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
l "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione che ha differito al 30 aprile 2021 del termine di sospensione;
Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· rigetta il ricorso · condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del resistente in euro 300, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 22.12.2025.
Il Giudice monocratico
AR SC
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CC MARIANO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 992/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012462143 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012462143 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012462143 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012462143 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- la cartella di pagamento N. 29320140012462143,
- portante un carico tributario per IRPEF, add.le regionale IRPEF, add.le comunale IRPEF, IVA, sanzioni, interessi ed accessori
- di € 6.187,79
- anno 2010,
- di cui all'intimazione di pagamento N. 29320229017958184, notificata il 07/09/2023 (All. A).
deducendo:
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto impugnato o dell'atto presupposto;
- prescrizione e decadenza.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento solo dopo aver regolarmente notificato la cartella esattoriale che sottende in parte l'intimazione di pagamento.
La cartella 29320140012462143000 è stata ritualmente notificata a mani della signora Nominativo_1 in data 28/08/2014 e seguita da raccomandata informativa. La superiore cartella è stata notificata presso i lughi di pertinenza del destinatario.
Cade l'eccezione di nullità e illegittimità dell'intimazione di pagamento dall'opponente, in quanto il procedimento di riscossione è stato posto in essere correttamente e nel pieno rispetto della normativa speciale vigente in materia. La notifica è avvenuta tempestivamente a seguito del passaggio dei ruoli da parte dell' ente impositore come si evince per tabulas, entro i termini decadenziali e prescrizionali che sono stati interrotti e dalla notifica della cartella, dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
La presente opposizione è inammissibile perché tardivamente proposta, nonché l'opposizione ad intimazione di pagamento, volta a far valere vizi degli atti ad esso prodromici, è oramai da considerarsi inammissibile poiché tardiva in quanto incoata ben oltre il termine breve di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale per come disposto dal DPR 602/73.
Infatti, l'odierna opposizione avverso l'avviso di intimazione, deve ritenersi inammissibile in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da controparte e come si evince dalla documentazione allegata, la cartella di pagamento sottesa all' intimazione è stata ritualmente notificata, e, dunque, già regolarmente portata a legale conoscenza del contribuente, ma non impugnata entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione (art. 21, D.Lgs. 546/92).
Peraltro, come chiaramente risulta dalla documentazione prodotta, sia la notifica della cartella di pagamento, che quella di ulteriori atti interruttivi è avvenuta nel rispetto dei termini di legge.
Oltre tutto la cartella n. 29320140012462143000 afferisce a crediti erariali quali IVA, IRPEF che si prescrivono in dieci anni, come anche le sanzioni ad esse conseguenti, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente;
tanto senza considerare la sospensione delle notifiche degli atti della riscossione determinata dall'emergenza Covid in virtù della quale v'è stata la sospensione della notifica di tutti gli atti della riscossione dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 (in virtù delle seguenti disposizioni: decreto cura italia (n. 18/2020) sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.5.2021; Decreto Rilancio” (DL
n. 34/2020), proroga fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia;
Il “Decreto
Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica;
Decreto Legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione;
Decreto Legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
l "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione che ha differito al 30 aprile 2021 del termine di sospensione;
Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· rigetta il ricorso · condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del resistente in euro 300, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 22.12.2025.
Il Giudice monocratico
AR SC