Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 131
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa o inesistente notificazione dell'atto impugnato o dell'atto presupposto

    La Corte rileva che la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata e che l'intimazione di pagamento è intervenuta tempestivamente. L'opposizione è tardiva in quanto proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte rileva che la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento sono avvenute nel rispetto dei termini di legge. Inoltre, i crediti erariali in questione si prescrivono in dieci anni. Vengono inoltre considerate le sospensioni dei termini di notifica dovute all'emergenza Covid-19.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 131
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 131
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo