Ordinanza collegiale 15 settembre 2025
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04134/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4134 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso San Leonardo Odv in P. e Q. M. della Ats Philia, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 107 - AP 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Croce Italia Area Flegrea Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Celentano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n.1338 del 07 luglio 2025 del direttore generale dell'Asl AP 2 Nord, pubblicata sulla piattaforma Siaps in data 16 luglio 2025, di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione del servizio di 118 (lotto f) in favore della Croce Italia Area Flegrea Odv;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CROCE ITALIA AREA FLEGREA ODV il 30\9\2025:
a - della deliberazione n. 138 del 07.07.2025, con la quale il Direttore Generale dell'ASL AP 2 Nord ha approvato gli atti di gara ed ha aggiudicato la gara per il "Servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza (118), lotto F", in favore della Croce Italia Area Flegrea ODV, nella parte in cui non ha disposto l'esclusione della costituenda ATS "Philia" e/o sopravvalutata la relativa offerta tecnica;
b - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi i verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della costituenda ATS "PHILIA" e/o sopravvalutata la relativa offerta tecnica;
c - ove e per quanto occorra, dell'art. 4 del Capitolato Tecnico, nella parte in cui ha previsto che i mezzi utilizzati devono "essere rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1" e dell'Allegato 1, nella parte in cui ha previsto che l'automedica deve avere, oltre alla cilindrata non inferiore a 1600 centimetri cubici anche una "potenza non inferiore a Kw 110";
nonché ai sensi dell'art. 116 - comma 2 c.p.a.
c - della comunicazione pec del 17.09.2025, nella parte in cui è stata trasmessa l'offerta tecnica della ricorrente principale oscurata in diverse parti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE EUROPEA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO SAN DO ODV IN P. E Q. M. DELLA ATS PHILIA il 11\12\2025:
della delibera n.1338 del 07.07.2025 del direttore generale dell’Asl Na2 Nord, già impugnata, nella parte in cui ha approvato gli atti di gara e, per l’effetto, aggiudicato la gara alla Croce Italia Area Flegrea Odv in virtù del punteggio complessivo tecnico riportato nel verbale del 03.06.2025 (allegato 04 - <riepilogo aggiudica>), parimenti già impugnato in uno ai verbali del seggio di gara dell’01.04.2025 e dell’11.04.2025, nella parte in cui non si è proceduto all’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, ed altresì ai verbali della commissione di gara del 30.05.2025 e del 03.06.2025, pure di già impugnati, nella parte in cui hanno del tutto contraddittoriamente sopravvalutato l’offerta tecnica della Croce Italia Area Flegrea, siccome oggi verificato e confermato a seguito della relativa ostensione, sottovalutando al contempo la migliore o quanto meno pari offerta tecnica della ricorrente, con particolare riferimento ai sub-criteri 1.1, 1.2 ed 1.3 di cui all’avviso pubblico di gara, impropriamente oscurati ex adverso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Croce Italia Area Flegrea Odv e dell’Asl 107 - AP 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa SA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso depositato l’8.08.2025, la ricorrente ha impugnato la deliberazione n.1338 del 7 luglio 2025 del Direttore Generale dell’ASL AP 2 Nord, pubblicata sulla Piattaforma SIAPS in data 16 luglio 2025, nella parte in cui si è preso atto e sono stati approvati i verbali del seggio di gara, le contestuali comunicazioni di soccorso istruttorio ed i verbali della Commissione di Gara e, per l’effetto, è stata aggiudicata la gara per l’affidamento in convenzione del “Servizio di Trasporto Sanitario di Emergenza Urgenza (c.d. 118), Lotto F, per l’ASL AP 2 Nord, incluse le postazioni di automedica, ai sensi dell’art.57 D.Lgs. n.117/2017 (Codice Terzo Settore)” alla Croce Italia Area Flegrea OdV in virtù del punteggio complessivo tecnico riportato nel Verbale del 3 giugno 2025 (parimenti impugnato).
Agisce, inoltre, per l’accertamento ex art.116 c.p.a. del diritto di parte ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, alla ostensione integrale e non oscurata di tutti gli atti di gara richiesti in data 10 luglio 2025, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Espone in fatto che:
- con delibera n. 297 del 06.02.2025, l’ASL NA2 Nord ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in Convenzione del Servizio di Trasporto Sanitario di Emergenza Urgenza 118, Lotto F, automediche incluse, ex art.57 D.Lgs. 117/2017;
- alla predetta procedura hanno partecipato tre concorrenti: 1) il RTI Bourelly OdV - Associazione Vivamente - Intersecurity Onlus; 2) la Croce Italia Area Flegrea OdV; 3) il RTI (rectius la costituenda ATS PHILIA) Associazione Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso San Leonardo OdV - Associazione di Volontariato Punto Alfa OdV - Soccorso San Gennaro OdV- Pubblica Assistenza AP Soccorso OdV - Associazione Atlante OdV;
- a seguito della pubblicazione della delibera n.1338 del 7 luglio 2025 del Direttore Generale dell’ASL AP 2 Nord di aggiudicazione della gara in favore della Croce Italia Area Flegrea OdV, la ricorrente ha fatto richiesta di accesso per acquisire i verbali di gara nonché la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, alla quale, tuttavia, la stazione appaltante ha opposto il diniego della aggiudicataria medesima, mettendo a disposizione un’offerta tecnica oscurata delle parti più necessarie;
- la stazione appaltante non si sarebbe avveduta che la Dichiarazione di Partecipazione dell’aggiudicataria recherebbe, alla lettera k), una dichiarazione mendace laddove asserisce che le ambulanze e le automediche offerte “…non sono oggetto di altro rapporto convenzionale per il Servizio 118…” mentre le stesse risultano essere oggetto del precedente rapporto in scadenza, circostanza che determinerebbe una decadenza dall’aggiudicazione.
Avverso gli atti impugnati, dunque, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I - Violazione e falsa applicazione di legge (artt.3 e 21 e ss. l. n.241/90 in relazione all’art.116 c.p.a.) - violazione della lex specialis (art.14 Avviso) e del principio di par condicio - eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione - arbitrarietà - perplessità - contraddittorietà - sviamento)
La mancata ostensione da parte della Stazione appaltante degli atti oggetto di richiesta di accesso del 10.07.2025 sarebbe illegittima, in quanto l’opposizione dell’aggiudicataria all’accesso sarebbe avvenuto in maniera irrituale, poiché non era stata oscurata ex ante (non risulterebbe, infatti aver reso la “dichiarazione inerente i Segreti tecnici e commerciali e la relativa documentazione a comprova”, come pure espressamente previsto dalla lex specialis all’ art.14 dell’Avviso Pubblico), ma solo ex post, a seguito della comunicazione della richiesta di accesso della ricorrente. Le parti oscurate, peraltro, atterrebbero proprio ai requisiti dedotti in contestazione e, dunque, la documentazione così fornita sarebbe del tutto insufficiente e inidonea a comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’attribuzione dei punteggi.
II - Violazione e falsa applicazione di legge (art.3 l. n.241/90) - violazione del principio esclusività recato dalla lex specialis (artt. 4 e 12 Avviso pubblico) - violazione del giusto procedimento e del principio di par condicio - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione - arbitrarietà - contraddittorietà - perplessità - sviamento)
L’aggiudicazione impugnata sarebbe illegittima in quanto la dichiarazione di partecipazione dell’aggiudicataria recherebbe, alla lettera k), una dichiarazione mendace laddove asserisce che le ambulanze e le automediche offerte “…non sono oggetto di altro rapporto convenzionale per il Servizio 118…” mentre le stesse risultano essere oggetto del precedente rapporto in scadenza, che è comunque diverso e, quindi, altro rispetto a quello nuovo oggetto di gara. Tale circostanza costituirebbe un’ipotesi di decadenza dall’aggiudicazione a norma dell’art.75 del DPR n.445/2000.
Inoltre, l’automedica EE DE targata GS298GZ, indicata e valutata come principale, non sarebbe conforme al Capitolato Tecnico per carenza del requisito della potenza minima richiesta (Kw 110), per cui non avrebbe potuto essere computata né concorrere all’attribuzione di punteggi.
La ricorrente, infine, formula istanza ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a., ai fini della ostensione degli atti già richiesti con istanza del 10.07.2025, nonché della documentazione a comprova dell’anzianità di prestazione nel servizio 118 ultraventennale, affermata dalla controinteressata, indicando all’uopo una serie di delibere dell’ASL AP 2 Nord riferite a servizi risalenti nel tempo e asseritamente svolti.
2. L’Asl AP 2 Nord, ritualmente costituitasi, con memoria del 5.09.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. La controinteressata, con memoria del 5.09.2025, ha resistito alle argomentazioni della ricorrente e ha chiesto il rigetto del gravame, in quanto infondato.
4. Con ricorso incidentale depositato il 30.09.2025, la controinteressata ha impugnato la deliberazione n. 138 del 7.07.2025, con la quale il Direttore Generale dell'ASL AP 2 Nord ha approvato gli atti di gara ed ha aggiudicato alla medesima controinteressata la gara in discorso nella parte in cui non ha disposto l'esclusione della costituenda ATS "Philia" e/o avrebbe sopravvalutato la relativa offerta tecnica. Ha impugnato, altresì, l'art. 4 del Capitolato Tecnico, nella parte in cui ha previsto che i mezzi utilizzati devono "essere rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1" e l'Allegato 1, nella parte in cui ha previsto che l'automedica deve avere, oltre alla cilindrata non inferiore a 1600 centimetri cubici anche una "potenza non inferiore a Kw 110".
Impugna, altresì, la parziale ostensione l'offerta tecnica della ricorrente principale, avvenuta il 17.09.2025, oscurata in diverse parti.
Questi i motivi di diritto dedotti:
a) Sull’inammissibilità del motivo sull'automedica e, in subordine, sull’illegittimità della previsione del capitolato tecnico - Sull'inammissibilità della censura relativa automedica
Secondo la controinteressata la ricorrente principale avrebbe fornito un auto medica - New Duster Hybrid targata GY184BK - la quale, come si evincerebbe dalla relativa visura, avrebbe solo Kw 69,00, di gran lunga inferiore alla potenza di Kw 110 previsti dal capitolato tecnico. Sarebbe, pertanto, inammissibile la censura articolata dalla ricorrente principale avverso la ricorrente incidentale con riferimento alla EE DE, in quanto riguarderebbe anche la posizione della ricorrente stessa.
b) Violazione di legge (art. 1 - all. II.5 d.lgs. n. 36/2023_- art. 3 l. n. 241/1990 - art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto presupposto - illogicità manifesta)
Nella redazione dell'offerta tecnica, per un mero errore materiale, sarebbe stato invertito l’ordine delle auto mediche offerte, indicando come principale la EE DE che, invece, avrebbe dovuto essere l’auto sostitutiva. L’auto medica Alfa Romeo VI sarebbe stata la vettura offerta in via principale dalla controinteressata. Tale inversione, però, secondo l’aggiudicataria, sarebbe del tutto irrilevante e configurerebbe una mera irregolarità formale, in quanto, anche in ossequio al principio del risultato (art. 1 D.Lgs. n. 36/2023), l'aggiudicataria avrebbe, comunque, comprovato il possesso del requisito.
In subordine la ricorrente incidentale ha impugnato l'art. 4 del Capitolato Tecnico nella parte in cui ha previsto che l'automedica deve possedere, oltre alla cilindrata non inferiore a 1600 centimetri cubici, anche una "potenza non inferiore a Kw 110", in quanto tale previsione sarebbe illogica, sproporzionata ed inutile.
Secondo la ricorrente incidentale, invero, la EE DE offerta, infatti, pur avendo 96Kw (130 cv) raggiungerebbe una velocità massima di 178 km/h, con un'accelerazione da 0-100 Km/h in 9,8 sec. Giacché la postazione dell'automedica è stata prevista per la Città di Pozzuoli e, notoriamente, la predetta Città di Pozzuoli - ad alta densità abitativa - non avrebbe strade percorribili ad una velocità di 178 km/h, la previsione contenuta nel capitolato sarebbe sproporzionata e non correlata all’oggetto del contratto (che è l’efficienza del servizio di emergenza, non le performance del veicolo in sé).
Infine, le prestazioni della EE DE - automedica offerta - sarebbero equivalenti, ai sensi dell'allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini dell'espletamento del servizio.
c) Sull'illegittima attribuzione del punteggio alla ricorrente principale - violazione di legge (art. 14 avviso pubblico - art. 3 l. n. 241/1990 - art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto presupposto - illogicità manifesta) 3.3 - sul criterio 4.1 ovvero sull'assenza dell'anzianità nel servizio 118
La ricorrente incidentale contesta l’illegittimità del punteggio assegnato alla ricorrente principale per l’anzianità - esperienza - nel "Servizio effettuato per conto del sistema 118", che non sarebbe superiore a quello previsto “Maggiore di 10 anni” che, possiederebbe, invece, solo una delle componenti dell’'A.T.S. cui partecipa la ricorrente principale.
C - Sul diniego parziale di accesso agli atti
Violazione di legge (artt. 3 e ss. l. n. 241/1990 - in relazione all'art. 116 c.p.a.)
La ricorrente incidentale eccepisce l’inammissibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. formulato dalla ricorrente principale, in quanto assume che anche la ricorrente principale avrebbe osteso la propria offerta tecnica oscurandone alcune parti.
5. L’ASL resistente ha depositato memoria e copiosa documentazione.
6. Con ordinanza n. 7080 del 31.10.2025, sono state accolte entrambe le richieste di ostensione atti presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata ed è stato ordinato all’amministrazione di mettere a disposizione delle richiedenti la documentazione richiesta.
7. A seguito del deposito della documentazione, con ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11.12.2025, la ricorrente ha impugnato gli atti già censurati con il ricorso introduttivo (e di cui ripropone i motivi), articolando i seguenti ulteriori motivi di diritto:
I - Violazione di legge (art.3 l. 241/90 in relazione agli artt.116 c.p.c. e 97 Cost.) - violazione del giusto procedimento e della lex specialis (art.14 avviso) - violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e terzietà della P.A. - violazione del principio di par condicio - eccesso di potere (arbitrarietà - falsità del presupposto e di motivazione - contraddittorietà - iniquità - perplessità - sviamento)
Sarebbe illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che avrebbe consentito l’opposizione della controinteressata alla richiesta di accesso atti della ricorrente, dopo che la controinteressata medesima aveva dichiarato che la propria offerta non conteneva segreti industriali e commerciali.
Sarebbe, altresì, un comportamento illegittimo la mancata ostensione delle delibere dell’ASL che comproverebbero lo svolgimento pregresso delle attività affermate ma non provate dalla ricorrente incidentale ai fini del requisito esperienziale.
II - Violazione e falsa applicazione di legge (art.3 l. n.241/90) - violazione del giusto procedimento e della lex specialis (artt.14, 16 e 17 avviso pubblico) - violazione del principio di par condicio - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione – contraddittorietà e illogicità manifeste - arbitrarietà - iniquità - perplessità - sviamento)
Dall’analisi delle Relazioni Tecniche presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata unitamente alle relative offerte tecniche, ai sensi dell’art. 14 dell’avviso pubblico, emergerebbe che il punteggio attribuito alla aggiudicataria per i sub criteri 1.1., 1.2. e 1.3. sarebbe sovradimensionato, sia rispetto a quanto contenuto nella predetta relazione tecnica in senso assoluto, sia rispetto a quanto relazionato dalla ricorrente principale in senso relativo. In sostanza emergerebbe, dalle predette relazioni, che l’Offerta Tecnica di Croce Italia sarebbe coerente con un modello di servizio minimo, adatto a un operatore che offre un servizio “essenziale” e non sussisterebbero elementi organizzativi, gestionali e tecnici tali da ottenere il punteggio massimo. Diversamente, la ricorrente presenterebbe, viceversa, un livello di dettaglio ed una struttura organizzativa che risponderebbe pienamente ai requisiti del Capitolato Tecnico e, dunque, a standards sanitari certamente più elevati, come tali meritevoli di ottenere il punteggio massimo.
Le valutazioni della Commissione di gara, pertanto, almeno per tali sub-criteri, apparirebbero, secondo la ricorrente principale, del tutto contraddittorie ed illogiche, fondate su un manifesto travisamento dei dati delle rispettive Relazioni Tecniche.
8. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie di replica e documentazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. In merio all’ordine di esame dei due ricorsi, il Collegio ritiene di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; 10 luglio 2020 n. 4431).
Ove fosse respinto il ricorso principale, infatti, “ con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale ” (Consiglio di Stato sez. IV, 15.09.2025, n. 7323)
2. Il ricorso principale è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
2. 1. La ricorrente principale si duole dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata in quanto la stessa avrebbe dovuto essere esclusa per aver reso una dichiarazione mendace, laddove avrebbe asserito che le ambulanze e le automediche offerte “…non sono oggetto di altro rapporto convenzionale per il Servizio 118…” mentre le stesse risultano essere oggetto del precedente rapporto in scadenza. Avrebbe, dovuto essere, altresì, esclusa in quanto l’automedica EE DE targata GS298GZ, indicata e valutata come principale, non sarebbe conforme al Capitolato Tecnico per carenza del requisito della potenza minima richiesta (Kw 110), per cui non avrebbe potuto essere computata né concorrere all’attribuzione di punteggi. Infine, la ricorrente censura l’attribuzione dei punteggi per i sub criteri 1.1, 1.2. e 1.3. illogica e abnorme, sia in riferimento alla offerta tecnica in sé presentata dalla controinteressata, sia in comparazione con quella presentata dalla ricorrente.
Le doglianze possono trovare positiva valutazione.
2.2. Il bando di Gara, all’art. 4, prevede che “ Costituisce condizione essenziale, a pena di esclusione, per la partecipazione alla Procedura di assegnazione ed in seguito per l’esecuzione del Servizio di interesse, che i mezzi dichiarati e messi a disposizione, sia principali che sostitutivi, non siano oggetto di altri rapporti convenzionali con il Servizio di Emergenza Urgenza, 118, ciò anche in riferimento ad altre regioni e province (ivi compreso la provincia di AP) e, che gli stessi non siano stati indicati per la partecipazione ad altre contestuali selezioni per il medesimo Servizio ”. A tal fine, la controinteressata ha dichiarato che “ le ambulanze e le automediche dichiarate al punto precedente non sono oggetto di altro rapporto convenzionale per il servizio 118, anche in altre Regioni e Province ”. Tuttavia, e non è stato smentito dalle parti, almeno una delle ambulanze offerte dalla controinteressata era utilizzata per il precedente ed ancora in corso rapporto con la Asl per il Servizio di Emergenza Urgenza, 118, di talché tale circostanza avrebbe dovuto essere segnalata nella predetta dichiarazione. Non può condividersi l’interpretazione della disposizione fornita dal responsabile dell’UOC Acquisizione Beni e servizi, secondo cui “ è da intendersi nel senso che le convenzionate non abbiano altro rapporto con altre aziende Sanitarie, anche in altre regioni e province ”. Osta a tale interpretazione il dato letterale della disposizione, dalla quale non può evincersi la specificazione alla luce della quale “ altro rapporto con altre aziende ” comprenda tutte le aziende sanitarie tranne quella che indice la gara. Ciò sarebbe distonico anche con riferimento alle parole immediatamente successive a tale frase, ovvero “anche in altre regioni o province”: letta unitariamente la previsione specifica il principio di esclusività, finalizzato al corretto ed efficace svolgimento del servizio, che non potrebbe essere assicurato se le autombulanze o automediche offerte fossero oggetto di altre convenzioni e, pertanto, potessero essere utilizzate promiscuamente anche per l’uso nelle stesse previste. Sotto questo profilo priva di senso appare la ritenuta eccezione implicita ritenuta sussistente nella disposizione de qua , se sol si consideri che, in una medesima Asl il servizio può comprendere ambiti locali diversi e distanti tra loro, di talché le gare indette per la copertura del servizio sono, di solito, divise in lotti aventi ad oggetto territori ben definiti (nel caso di specie, ad esempio, lotto F, comprensivo del territorio di Pozzuoli e Bacoli). Appare, pertanto, che la dichiarazione circa l’insussistenza di altri rapporti in convenzione ben debba riguardare anche l’Asl che indice la gara, in quanto, da un lato, non è prevista nel bando una clausola di esonero per i gestori dei servizi uscenti, di talché la disposizione di cui all’art. 4 si applica a tutti gli operatori economici partecipanti, senza eccezioni; dall’altro la ratio della disposizione è chiara nel vincolare gli operatorie economici, già in sede di presentazione dell’offerta e poi, successivamente, in sede di esecuzione del servizio, al principio di esclusività, a garanzia della regolare ed efficace svolgimento delle attività.
Non convince, peraltro, l’assunto dell’amministrazione che afferma “ Si ritiene che la dichiarazione di esclusività del rapporto di convenzione, possa essere realizzato oltre che esternato, dal momento in cui l’incarico verrà conferito ed il servizio avviato .” (p. 8, mem. ASL, dep. 5.09.2025). L’Art. 4 è chiaro nel prevedere che la condizione che i mezzi dichiarati e messi a disposizione, sia principali che sostitutivi, non siano oggetto di altri rapporti convenzionali con il Servizio di Emergenza Urgenza, 118, disponendo che “ Costituisce condizione essenziale, a pena di esclusione, per la partecipazione alla Procedura di assegnazione ed in seguito per l’esecuzione del Servizio… ”. Ritenere, come sembra fare l’Amministrazione resistente, che la condizione di cui sopra possa essere realizzata o esternata al momento del conferimento e dell’esecuzione dell’incarico equivale a rendere inoperativo parte l’art. 4 del Capitolato nella parte in cui prescrive tale condizione come essenziale ai fini della partecipazione alla gara.
La controinteressata, invero, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, ma ciò l’Amministrazione non ha fatto. La ragione di tale mancata esclusione è da rinvenire nel modus operandi dell’Amministrazione che ha ritenuto che “ Non può essere prevista dalla Commissione Tecnica alcuna modalità per valutare l’esclusività dell’utilizzo dei mezzi se non sulla dichiarazione in tal senso, prima che il relativo rapporto di convenzione e quindi il nuovo Servizio di interesse abbia inizio, il cui controllo toccherà ad altre strutture della Asl. Sul rispetto del punto è fin troppo evidente che sarà compito della Asl vigilare come attualmente vigila, sul rispetto dell’esclusivo utilizzo di tutti gli automezzi ”. Ma appare evidente che, così operando, si svuota di contento la lex specialis in parte qua, con un inammissibile mutamento delle prescrizioni della legge di gara in danno alla par condicio competitorum.
2.3 Anche la censura relativa al mancato possesso da parte dell’automedica offerta dalla controinteressata - EE DE targata GS298GZ – delle caratteristiche minime previste dal bando è fondata.
Invero il capitolato, alla voce “Caratteristica automedica” prevede che essa deve possedere “3 . motorizzazione di cilindrata non inferiore a 1600 centimetri cubici, potenza non inferiore a Kw 110, preferibilmente “Full Hybrid”. Tale requisito deve essere posseduto sia dall’automedica principale sia da quella sostitutiva.
La controinteressata, nelle proprie memorie e nel ricorso incidentale, nell’affermare che, per mero errore materiale, avrebbe invertito l’ordine delle auto offerte, per cui quella sostitutiva - Alfa Romeo VI targata GS094FT di 154Kw - avrebbe dovuto essere la principale, e la EE DE quella sostitutiva, ha pacificamente ammesso che la automedica EE DE non possiede la potenza richiesta dal capitolato, tanto che la controinteressata ha impugnato, col ricorso incidentale, anche la relativa previsione contenuta nel capitolato tecnico. In disparte il tema della tardività dell’impugnazione della previsione del bando che prevedeva la caratteristica della potenza dell’automedica, per il cui approfondimento si rimanda infra alla trattazione del ricorso incidentale, è evidente che l’auto sostitutiva offerta dalla controinteressata non possiede le caratteristiche che il bando prescrive per la partecipazione e, pertanto, l’operatore economico avrebbe dovuto essere escluso. La Commissione, tuttavia, non si è avveduta di tale mancanza neanche dopo la presentazione del ricorso, affermando che “ l’automedica EE DE, Tag. GS298GZ, indicata da Croce Italia Area Flegrea O.D.V., nella Domanda di partecipazione, quale Automedica principale per esperire il Servizio 118, Lotto F, dalla carta di circolazione risulta avere una potenza di kw 96 che corrispondono a130 cv, (e non come erroneamente indicato dalla ricorrente di Kw 110). Di ciò la Asl, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, si è resa perfettamente edotta che la potenza dell’auto indicata in offerta è perfettamente idonea per potenza, a quanto previsto nel capitolato di gara, giusto punto K della offerta prodotta da Croce Italia, con conseguente corretta attribuzione del punteggio, assegnato dalla commissione di gara .” (p. 9, mem. dep. 5.09.2025). In merito si osserva che, come ha adeguatamente evidenziato la ricorrente, dalla carta di circolazione della EE DE targata GS298GZ allegata emerge, incontrovertibilmente, una potenza di 96Kw, inferiore a quella richiesta (110Kw) dall’Allegato 1 - Punto 3 del Capitolato Tecnico, di talché appare evidente che la Commissione abbia confuso i Cv (130) con i Kw richiesti. Come anticipato, peraltro, la controinteressata nel ricorso incidentale ammette pacificamente che la EE DE non raggiunge la potenza di 110 Kw, per cui può ritenersi incontestato che la stessa manca di uno dei requisiti richiesti a pena di esclusione dalla gara. Anche sotto questo profilo la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver offerto un prodotto (l’auto medica) non avente le caratteristiche previste dal bando.
2.4. La ricorrente ha censurato i punteggi assegnati alla controinteressata, ritenendoli sovradimensionati per i sub criteri 1.1, 1.2.e 1.3, sia in senso assoluto che in senso relativo, rispetto a quanto contenuto nelle relazioni tecniche presentate dalla ricorrente medesima e dalla controinteressata.
Al riguardo deve richiamarsi l’orientamento consolidato secondo il quale " è escluso che il Giudice adito possa sovrapporre la propria valutazione al giudizio espresso dall'organo tecnico preposto all'esame delle offerte di una gara d'appalto, essendo quest'ultimo espressione di discrezionalità sindacabile nei limiti dell'illogicità della soluzione o di un evidente travisamento. ..Per giurisprudenza consolidata, non possono essere favorevolmente delibate le censure che attingono al merito della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, siccome volte a sollecitare il giudice amministrativo ad esercitare un inammissibile sindacato sostitutivo sull'attività dell'amministrazione …Per consolidato intendimento, la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell'ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio” ( T.A.R. AP Campania sez. IX, 02.05.2025, n. 3517)
Sotto questo profilo, dunque, la valutazione dei punteggi da assegnare al prodotto offerto ai fini della fornitura oggetto dell'appalto rientra nell'attività discrezionale della Stazione appaltante, che, per potere essere censurata, deve presentare dei vizi che risultino manifestamente percepibili, determinando in tal caso l'illegittimità del giudizio incoerente rispetto ai criteri della legge di gara, ovvero che lascino trasparire un consistente divario tra il dato assunto e il giudizio effettuato, non bastando la non condivisibilità del giudizio ma necessitando la manifesta inattendibilità dello stesso.
2.4.1. Nel caso di specie, tuttavia, appaiono sussistenti i vizi di illegittimità censurati dalla parte ricorrente.
Preliminarmente il Collegio intende stigmatizzare la modalità con cui è avvenuto il deposito della copiosa documentazione da parte dell’Asl intimata, riferibile sia alla documentazione tecnica delle offerte degli operatori economici in causa, sia alle delibere riferite al servizio nel 118 che l’aggiudicataria ha dichiarato di aver prestato presso l’ASL medesima. Il predetto deposito si caratterizza, infatti, per la indicazione di numerosissimi file con la medesima generica dicitura “offerta tecnica e doc”, “ulteriore documentazione tecnica”, “doc tecnica”, senza neanche un numero identificativo di allegazione e in assenza di un foliario che ne indichi, seppur succintamente, l’oggetto. Tale modalità di deposito ha reso oltremodo difficoltosa l’analisi della documentazione de qua e non appare improntata ai doveri di collaborazione e correttezza che devono improntare anche il comportamento processuale delle parti in giudizio.
Venendo all’esame delle censure relative al punteggio assegnato per i sub criteri indicati, l’articolo 14 del Bando prescrive che la “Relazione Tecnica firmata digitalmente” dovrà descrivere il Progetto Tecnico Offerto, ovvero come si intende organizzare e strutturare il Servizio oggetto della gara rispetto a quanto precipuamente richiesto nel Capitolato Tecnico.
Per quanto riguarda il sub-criterio 1.1 “Struttura organizzativa contenente il modello organizzativo” per il quale poteva attribuirsi massimo 15 punti, la Commissione di gara ha assegnato il giudizio di 1,00 (ottimo) alla controinteressata, attribuendole il punteggio massimo di 15 (quindici), mentre ha assegnato il giudizio di 0,75 (più che adeguato) alla ricorrente, attribuendole il punteggio di 11,5 (undici e mezzo).
Nella relazione tecnica della controinteressata, tuttavia, sembra effettivamente mancare l’indicazione del modello organizzativo. In riferimento al sub criterio in questione la relazione reca molte informazioni sul tipo di territorio oggetto della gara, sulle problematiche insite sullo stesso, anche da un punto di vista di circolazione, sul proprio personale e sulla sua formazione ma in relazione a sé stessa e al modello organizzativo afferma solo “La nostra Associazione denominata “ Croce Italia Area Flegrea Odv” con sede in Via G. De Falco 68/A Quarto C.F. 96007980632, P. IVA 08231661219, fondata nel 31/07/1997 a Quarto (Na), con relativo atto costitutivo e statuto registrato il 5627/21 all’ Ufficio Registro di Ufficio Atti Privati di AP; • Regolarmente è stata iscritta al Registro Regionale del Volontariato nel settore di intervento di cui all’ art. 1, punto 4, lett. SN/ti/PC della Regione Campania (ai sensi dell’art. 4 L.R. 8 febbraio 1993 n° 9) al n.713, con Decreto Dirigenziale n° 161 del 26/10/2000; ed oggi iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) al numero di Repertorio 77226 del 07/11/2022, ed aderente alla rete associativa di cui all’art. 41, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017 Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) dal 14/10/2024. (ALLEGATO 1) • L'appartenenza alla rete ANPAS rappresenta per noi un'opportunità fondamentale per sviluppare una rete solida di contatti e favorire scambi costanti nel settore dell'emergenza. Questo sistema di collaborazione continua ci consente di perfezionare quotidianamente il nostro servizio, garantendo standard sempre più elevati a beneficio della comunità • È in possesso di ambulanze di tipo “A” con relativa autorizzazione Sanitaria per il trasporto infermi ed infortunati; • E’ in possesso di automediche adibite al soccorso avanzato; • Vanta nei suoi punti di forza un’esperienza venticinquennale nel settore “118” della ASL AP 2, oggi Asl AP 2 Nord come si può evidenziare al successivo Criterio 4 Sezione 4 ” ( p. 4, relaz. Tecnica, dep. 3, motivi aggiunti del 15.12.2025).
La ricorrente, invece, con riferimento al predetto sub criterio 1.1., dopo aver indicato i vari operatori economici facenti parte del raggruppamento, afferma “ Quella elaborata dall’ATS Philia per la gestione del servizio de-quo, è una struttura organizzativa a matrice bidimensionale, elaborata partendo da due dimensioni dirigenziali che si sviluppavano separatamente, non facendo dunque decadere il principio di unità di comando, ma che creano, nei punti di intersezione, la struttura matriciale. Le due dimensioni a cui si fa riferimento in questa struttura sono quella “funzionale”, incarnata dal Consiglio direttivo dell’ATS Philia e quella “specifica” del servizio di emergenza urgenza incarnata dal Consiglio Amministrativa dell’ATS Philia […] Partendo da questi 2 assi direzionali, la struttura organizzativa proposta si articola in tre livelli: ( Primo Livello (livello dirigenziale): in cui vengono raggruppate le 2 dimensioni dirigenziali, il consiglio direttivo dell’ATS Philia e il consiglio amministrativo dell’ATS Philia; ( secondo livello (livello gestionale): questo livello è formato dal comitato di coordinamento del servizio e da tutti gli uffici che lo compongono, questo è il cuore pulsante del progetto, dove vengono prese tutte le decisioni strategiche, dove vengono amministrate le risorse umane e dove vengono gestite tutte le richieste derivanti dalla gestione del servizio; ( terzo livello (livello operativo): questo è il livello strettamente operativo e che si occupa della messa in opera del servizio, a questo livello troviamo il classico caso di “Two-hatmodel” tipico delle strutture organizzative a matrice, in cui uno stesso manager svolge 2 funzioni, quella territoriale (imposta dalla gestione di diverse postazioni sul territorio) e quella funzionale (come responsabile di una specifica attività tipica del servizio) indossando, citando letteralmente l’etimologia anglosassone del termine, 2 cappelli ”. Segue, nella relazione, un organigramma della strutturazione predetta e un funzionigramma che approfondisce i singoli livelli della struttura organizzativa, con i nomi dei soggetti e i recapiti, nonché con l’indicazione precisa di tutte le funzioni dei singoli livelli e delle sotto-articolazioni.
Da quando emerge dalla lettura della documentazione così evidenziata, appare irragionevole che la controinteressata, che non ha indicato la propria struttura organizzativa nella parte di relazione inerente al criterio 1.1., avente ad oggetto proprio tale indicazione, abbia ottenuto il punteggio massimo (15 punti) mentre la ricorrente, che al riguardo ha ampiamente ottemperato a quanto richiesto, abbia conseguito un punteggio inferiore (11,5).
In realtà, dalla lettura di tutta la relazione tecnica della controinteressata, emerge che alcune indicazioni comparabili con quanto indicato dalla ricorrente nella propria relazione sono rinvenibili nella parte relativa al sub criterio 1.3., nella quale viene allegato un organigramma.
Tuttavia, l’art. 4 dell’Avviso Pubblico precisa che la relazione tecnica deve contenere “… le informazioni e gli elementi richiesti nel Capitolato e dovrà essere strutturata, a pena di esclusione, per sezioni e in sub sezioni, come di seguito riportate, che sviluppino in dettaglio i criteri fissati per l’assegnazione dei valori che determinano il punteggio delle singole sezioni e sub sezioni previste per l’Offerta Tecnica ”. Sembrerebbe, dunque, da prescrizione del bando, che ogni sezione e sub sezione debba indicare e sviluppare i criteri fissati specificamente per ognuna di esse per l’assegnazione dei punteggi, e ciò appare ragionevole per poter consentire all’amministrazione il più facile raffronto tra medesime caratteristiche rappresentate ed enunciate in un ambito dedicato senza dover reperire informazioni disseminate nell’intera relazione (di 76 pagine, per la controinteressata, e di 96 pagine, per la ricorrente).
L’Amministrazione, con riferimento alle censure riguardanti l’attribuzione del punteggio, nelle proprie memorie ha richiamato la giurisprudenza in tema di insindacabilità delle proprie valutazioni, senza ulteriormente argomentare circa la scelta effettuata e chiarire se, eventualmente, questa fosse derivata dalla complessiva analisi e comparazione delle informazioni reperibili nell’intera relazione tecnica, indipendentemente dal fatto che le informazioni richieste per ogni sub criterio non fossero state indicate nella sezione apposita, come invece previsto dal Capitolato.
Tale modus procedendi, tuttavia, non appare rispettoso dell’autovincolo che l’Amministrazione si è imposta con l’adozione del bando e, pertanto, il punteggio attribuito alla controinteressata appare inficiato da plurime illegittimità.
2.4.2. Con riferimento al criterio 1.2 “Descrizione dettagliata su come si intende organizzare il servizio presso le postazioni del lotto per il quale l’operatore economico partecipa”, la Commissione di gara ha assegnato il giudizio di 1,00 (ottimo) alla controinteressata, attribuendole il punteggio massimo di 20 (venti), mentre ha assegnato il giudizio di 0,75 (più che adeguato) alla ricorrente, attribuendole solo punti 15 (quindici).
Tuttavia, dalla lettura delle due relazioni emerge pacificamente che anche per questo sub criterio la descrizione della ricorrente è più dettagliata di quella della controinteressata e contiene informazioni circa strumenti in dotazione alle autoambulanze e del personale addetto, per la gestione degli interventi, che non si rinvengono nella sezione a ciò dedicata della controinteressata. Come evidenziato dalla ricorrente, la descrizione dell'organizzazione della controinteressata sulle postazioni è presente, ma resta generica in quanto non vengono descritti i flussi operativi interni, la gestione di materiali, documentazione e privacy, le modalità operative specifiche per ogni turno. Tuttavia, come per il criterio 1.1., deve osservarsi che, anche in questo caso, l’indicazione di parte di quanto relazionato dalla ricorrente può desumersi essere stato indicato anche dalla controinteressata in riferimento, tuttavia, al sub criterio 1.3.
Conseguentemente, dalla lettura delle due relazioni con riferimento al criterio 1.2. di cui in discorso appare palese la diversità contenutistica delle stesse, che, contenendo dati valutabili tra loro, non essendo gli stessi eterogenei, fanno apparire del tutto illogica l’attribuzione del punteggio superiore alla controinteressata. In riferimento, tuttavia, alla possibilità che l’Amministrazione abbia valutato nella sostanza le altre informazioni contenute nella relazione tecnica della controinteressata, indipendentemente dalla sezione in cui le stesse sono state allocate, e alla correttezza di tale modus procedendi, valgono le considerazioni espresse in relazione al precedente sub criterio 1.1.
2.4.3. Anche con riferimento al sub-criterio 1.3 “Modalità coordinamento, redazione della turnistica, rotazione del personale e sostituzione in caso di impedimenti o assenze” non appare coerente l’attribuzione del medesimo punteggio (5) ad entrambi gli operatori economici.
La gestione dei turni indicata dalla controinteressata, invero, è illustrata in forma sintetica in quanto non sono specificate le logiche di rotazione, i criteri di sostituzione del personale, le modalità di monitoraggio delle presenze, gli strumenti di coordinamento. Al riguardo, ad esempio, la relazione della controinteressata prevede “ La turnistica viene articolata sul cd. “Turno a cinque”, meglio specificato a seguire, secondo la modalità: 08:00/14:00 – 14:00/20:00 – 20:00/08:00 – Smonto notte – Riposo ” (p. 21 relazione tecnica controinteressata). Diversamente la Relazione Tecnica della ricorrente presenta un sistema di coordinamento complesso con gerarchie funzionali, centrale operativa, sistemi informativi, responsabilità operative definite e descrive nel dettaglio la rotazione, la gestione delle assenze, i criteri di sostituzione, il controllo della turnistica (anche con riferimento ad ipotesi specifiche e peculiari, come, ad esempio, in caso di sciopero), la predisposizione di un articolato piano di emergenza.
Anche sotto questo profilo, pertanto, appare illogica l’attribuzione del punteggio effettuato dall’Amministrazione ai due operatori economici in discorso, in quanto dall’analisi delle informazioni indicate nella specifica sezione relativamente al sub criterio in questione, avente ad oggetto specifico il coordinamento, la turnistica, la rotazione e sostituzione del personale, emerge documentalmente come la ricorrente abbia fornito più precise indicazioni e che le stesse rilevano, oltre che da un punto di vista qualitativo, anche sotto il profilo quantitativo, rispetto a quanto indicato dal controinteressata nella medesima sezione in relazione allo specifico sub criterio, non giustificando, pertanto, l’attribuzione ai due operatori economici del medesimo punteggio.
3. Con ricorso incidentale, depositato il 30.09.2025, la controinteressata ha ritenuto inammissibili le censure sollevate da parte ricorrente in riferimento all’auto medica offerta e all’ostensione parziale degli atti in quanto, assume, che anche l’auto medica offerta dalla ricorrente principale avrebbe una potenza inferiore a quella richiesta dal capitolato (New Duster Hybrid targata GY184BK) e che la stessa ricorrente avrebbe osteso una documentazione tecnica parzialmente oscurata. Assume, poi, che le censure inerenti il punteggio attribuito dalla Commissione in sede di valutazione anche delle relazioni tecniche, sono infondate, perché la valutazione dell’Amministrazione impinge questioni di merito, insindacabili dal giudice. La ricorrente incidentale impugna, altresì, l’art. 4 del Capitolato tecnico nella parte i cui prescrive che le auto mediche offerte per il servizio debbano possedere una potenza pari o superiore di 110 Kw, assumendo che tale previsione sia illogica e abnorme rispetto alle caratteristiche del servizio da prestare.
3.1. E’ infondata la prima censura, con cui la controinteressata contesta il mancato possesso da parte dell’auto medica New Duster Hybrid targata GY184BK, del requisito della potenza di Kw 110 previsti dal Capitolato tecnico, in quanto la stessa avrebbe solo Kw 69,0.
Invero, dalla lettura della scheda tecnica dell’auto, allegata ai motivi aggiunti, si evince che, in quanto ibrida, l’auto possiede due motori, di potenza diversa, ma la cui somma raggiunge i 119 Kw, superiore a quella richiesta dal capitolato. Come evidenziato dalla ricorrente principale, trattandosi di auto ibrida, avrebbe dovuto sommarsi alla potenza termica riportata sul libretto (69Kw) quella del motore secondario elettrico (50Kw) per una potenza totale di 119Kw, conforme al Capitolato Tecnico.
L’auto medica offerta dalla ricorrente principale, dunque, possiede i requisiti prescritti dal capitolato.
3.2. A tal riguardo, tardiva è la contestazione della ricorrente incidentale dell’art. 4 del Capitolato tecnico con riferimento alla potenza dell’automedica, richiesta ai fini della partecipazione, in quanto, trattandosi di una previsione immediatamente lesiva della posizione della ricorrente che, possedendo un’auto medica priva delle caratteristiche minime essenziali previste dal bando, non avrebbe potuto partecipare alla gara (o ne sarebbe stata ragionevolmente esclusa), avrebbe dovuto impugnare immediatamente il bando di gara in parte qua.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, “ Ai fini della perimetrazione del concetto di "clausola escludente", occorre precisare che è suscettibile di assumere tale connotazione qualunque disposizione, contenuta nella lex specialis della gara, che, a prescindere dal suo contenuto (e cioè indipendentemente dal fatto che abbia ad oggetto un requisito soggettivo o un adempimento da assolvere contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione) e della fase di concreta operatività (se cioè finalizzata a selezionare i soggetti da ammettere alla gara o a condizionare le modalità di svolgimento del servizio/fornitura/lavoro oggetto di affidamento), sia tale da precludere la partecipazione dell'impresa interessata conseguentemente a contestarla, o comunque da giustificare una prognosi, avente carattere di ragionevole certezza, di esito infausto della sua eventuale partecipazione: è infatti evidente che, ricorrendo tali ipotesi, da un lato, l'impugnazione del provvedimento che sancisca formalmente l'esclusione o la mancata aggiudicazione sarebbe tardiva, essendo ormai cristallizzate le relative vincolanti premesse nella inoppugnata (ed inoppugnabile) lex specialis, dall'altro lato, la presentazione della domanda di partecipazione rappresenterebbe un adempimento superfluo, se non contraddittorio (con l'affermata inutilità della partecipazione), non presentando alcuna funzionalità rispetto al soddisfacimento dell'interesse perseguito (alla partecipazione e/o aggiudicazione della gara), il quale non potrebbe che avvenire, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, mediante la rinnovazione ab imis dell'iter procedimentale.” (Consiglio di Stato sez. III, 21.01.2019, n. 513).
Nel caso di specie il Capitolato tecnico prevedeva espressamente il possesso di determinati requisiti essenziali, in particolare di una potenza dell’auto medica offerta uguale o superiore a 110 Kw, per la partecipazione alla gara, requisito che il prodotto della controinteressata non possiede, avendo offerto un’automedica sostitutiva (per la quale espressamente valgono le stesse prescrizioni di cui all’auto medica principale) di potenza dichiaratamente inferiore a quanto previsto nel capitolato (Kw 96). La controinteressata, pertanto, se avesse voluto contestare tale previsione avrebbe dovuto farlo negli ordinari termini di impugnazione decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso. Lo stesso è stato pubblicato l’11.02.2025, mentre il ricorso incidentale nel quale è stata per la prima volta contestata la clausola in discorso è stato notificato e depositato il 30.09.2025. La contestazione è pertanto tardiva.
3.3 Per quanto riguarda la ritenuta inammissibilità della censura della ricorrente principale, inerente alla parziale ostensione della documentazione tecnica della ricorrente incidentale, derivante, secondo la controinteressata, dal fatto che anche la ricorrente principale aveva osteso solo parzialmente la propria documentazione tecnica, il Collegio osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti emerge che la controinteressata aveva reso dichiarazione negativa (ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico) riguardo all’esistenza, nella documentazione presentata, di segreti tecnici o commerciali, mentre la ricorrente principale aveva reso dichiarazione positiva, dichiarando “ la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 63/2023 quali: 1. tutto il sub criterio 1.1 e 1.2 in quanto gli stessi contengono la struttura e il modello organizzativo chiaramente sviluppato in decenni di know how aziendale. Alcune parti dei sub criteri 1.2 1.4 1.5 2.1 2.2 2.4”.
Dunque, a seguito della richiesta della ricorrente principale di ostensione della offerta tecnica della controinteressata, l’Amministrazione non avrebbe dovuto recepire acriticamente l’opposizione della controinteressata medesima, basata proprio sulla sussistenza di segreti dichiaratamente inesistenti.
Sull’Amministrazione, invero, grava l'obbligo di vagliare criticamente le dichiarazioni rese dai controinteressati all’accesso, al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza tali da precludere, in tutto o in parte, l'accesso ai documenti richiesti (cfr. al riguardo anche T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV-bis, n. 12129 del 2022). Nel caso di specie, le ragioni opposte dalla controinteressata all’accesso della ricorrente sono evidentemente strumentali, in quanto la stessa aveva già dichiarato che non sussistevano segreti tecnici e commerciali. Non può condividersi, dunque, l’assunto dell’Amministrazione che afferma di aver agito in maniera prudenziale, trasmettendo la richiesta di accesso alla controinteressata ai fini della sua eventuale opposizione, e usando lo stesso metro di azione anche nei confronti della ricorrente, che parimenti avrebbe osteso la propria documentazione solo in parte. Invero la ricorrente, come evidenziato, in ossequio all’art. 14 dell’Avviso Pubblico, aveva già reso dichiarazione positiva in merito all’ esistenza di segreti tecnici e commerciali nella propria offerta, di talché, non può dirsi che l’Amministrazione, nell’accogliere le opposizioni di entrambi gli operatori economici, si sia comportata allo stesso modo in quanto, nel caso della controinteressata, ha aderito acriticamente ad una ragione del tutto strumentale e dichiarate precedentemente insussistente dalla stessa controinteressata, mentre nel caso della ricorrente principale le ragioni dell’opposizione erano già state preventivamente e diligentemente indicate, nei seni e nei termini di cui all’Avviso.
L’Amministrazione nella propria difesa afferma “ E’ vero che l’aggiudicataria aveva in sede di presentazione di offerta, espresso volontà formale di non opposizione alla ostensione, tuttavia l’amministrazione aveva ritenuto sulla base di lettura prudente, che tale dichiarazione avesse valore generale e non assoluto […]Si evidenzia così che l’Amministrazione abbia ritenuto che, se pur successiva alla dichiarazione iniziale, la richiesta di accesso richiedesse una rivalutazione, al fine di evitare divulgazioni irreversibili di dati sensibili, ossequiando in tal modo il rispetto della imparzialità ”. Al riguardo, tuttavia, deve evidenziarsi che tale modus operandi , piuttosto che assicurare il rispetto dell’imparzialità, appare, al contrario, violare la par condicio competitorum in quanto l’amministrazione si è sostituita alla volontà espressa e formale della controinteressata, di non opposizione all’ostensione, ritenendo che “ la richiesta poteva riferirsi a parti della offerta potenzialmente qualificabili come know how tecnico ”, circostanza che la controinteressata aveva già escluso, rendendo dichiarazione negativa. Solo a seguito della comunicazione da parte dell’Amministrazione della richiesta di ostensione della offerta tecnica della controinteressata, questa ha opposto l’esistenza di segreti tecnici e commerciali, prima dichiarati inesistenti, rispetto ai quali l’Amministrazione non ha effettuato alcuna verifica.
In disparte la non equidistanza di tale comportamento rispetto alle posizioni della ricorrente principale e della controinteressata, lo scopo delle disposizioni relative all’accesso agli atti, nel caso di specie, alle offerte di gara, è quello di assicurare, da un lato trasparenza alla procedura, dall’altro celerità alla stessa, consentendo agli operatori economici di verificare immediatamente (anche ai fini della presentazione di eventuali ricorsi) gli atti sottesi all’aggiudicazione e l’offerta degli altri concorrenti. Il comportamento dell’Amministrazione che non metta a disposizione degli operatori economici che ne hanno diritto la documentazione prevista nelle modalità idonee al caso concreto, si pone in senso contrario rispetto alle evidenziate finalità della norma stessa, con conseguente aggravio dei tempi, della celerità e della stabilità degli effetti della procedura.
4. Sempre in tema di comportamento asseritamente equidistante tenuto, l’Amministrazione afferma, con riferimento alla potenza delle automediche offerte, che “ l’automedica EE DE, Tag. GS298GZ, indicata da Croce Italia Area Flegrea O.D.V., nella Domanda di partecipazione, quale Automedica principale per esperire il Servizio 118, Lotto F, dalla carta di circolazione risulta avere una potenza di kw 96. Di ciò la Asl, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, si è resa perfettamente edotta che la potenza dell’auto indicata in offerta è perfettamente idonea per potenza, a quanto previsto nel capitolato di gara, giusto punto K della offerta prodotta da Croce Italia, con conseguente corretta attribuzione del punteggio, assegnato dalla commissione di gara. Per eliminare ogni dubbio, si rileva altresì che la stessa aggiudicataria aveva indicato a supporto, una ulteriore auto medica di potenza e cilindrata maggiore, atta a supplire eventuali necessità. Si tenga anche conto che la commissione di gara aveva ritenuto idonea l’auto medica proposta dalla ricorrente, di potenza inferiore a quella delle due proposte dalla aggiudicataria, di minore cilindrata e ciò a testimonianza della assoluta equidistanza della commissione giudicatrice. ” (p. 6, mem. Asl, dep. 19.12.2025)
In sostanza, l’Amministrazione afferma che:
- l’automedica offerta dalla controinteressata è di potenza inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, che di questa circostanza ha avuto piena contezza ma che l’ha comunque ritenuta perfettamente idonea per potenza, a quanto previsto nel capitolato di gara;
- che comunque la controinteressata aveva indicato a supporto, una ulteriore auto medica di potenza e cilindrata maggiore, atta a supplire eventuali necessità;
- che l’Amministrazione non aveva escluso nemmeno la ricorrente, nonostante la sua auto medica fosse di potenza inferiore a quanto richiesto nel capitolato, e ciò a riprova dell’equidistanza dell’Amministrazione rispetto a tutti gli operatori economici partecipanti.
Tali affermazioni sono espressione di più di una criticità sul modo in cui l’Amministrazione ha operato nella procedura de qua .
4.1. Innanzitutto deve evidenziarsi che le prescrizioni stabilite nella lex specialis delle gare vincolano non solo i concorrenti, ma anche le stazioni appaltanti che sono tenute a conformarsi, senza margine di discrezionalità, al bando di gara che non può essere disapplicato (Consiglio di Stato sez. IV, 7/04/2025, n. 2950) pena la violazione del principio di imparzialità e par condicio al quale deve conformarsi il corretto svolgimento della procedura selettiva (T.A.R. Milano Lombardia sez. I, 17/02/2025, n. 514). Al riguardo, in tema di chiarimenti della Stazione appaltante, è stato affermato che gli stessi sono ammissibili “... purché non modifichino la disciplina dettata per il suo svolgimento, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva ” con ciò confermando che, “ in tema di gare d'appalto, le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati ” (T.A.R. AP Campania sez. I, 04.10.2024, n. 5217). Viceversa, gli stessi si pongono come un’inammissibile integrazione della lex specialis quando danno a una disposizione del bando, un significato e una portata diversa o maggiore o minore rispetto a quella che risulta dal testo.
Deve evidenziarsi, anche, che in determinati casi, può soccorrere, rispetto alla formalistica applicazione delle disposizioni del bando, il principio di equivalenza, che, secondo giurisprudenza consolidata “… presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte. Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica soddisfatte ” (Consiglio di Stato sez. V, 01.09.2025, n. 7161).
4.2. Nella fattispecie in discorso, il bando e il capitolato erano chiari nel prevedere che l’auto medica principale, così come quella sostitutiva, dovessero avere una potenza non inferiore a 110 Kw.
È incontestato che l’automedica offerta dalla controinteressata aggiudicataria (offerta in via principale, salvo poi, dopo la presentazione del ricorso, l’indicazione che doveva ritenersi come sostitutiva) non possegga la potenza richiesta dal capitolato, in quanto ha una potenza di 96 kw. Al riguardo l’Amministrazione, prima ha affermato che soddisfacesse il requisito della predetta potenza, possedendo 130 Cv (confondendo, dunque, il Kw con il Cv), poi ha affermato che comunque l’aveva ritenuta perfettamente idonea. Tuttavia tale valutazione non è avvenuta a seguito di un giudizio di equivalenza, che ben l’Amministrazione, secondo la giurisprudenza evidenziata, avrebbe potuto effettuare, motivandone rafforzatamene gli esiti, ma attraverso una conclusione incoerente con la premessa. L’Amministrazione ha affermato, infatti, che ha ritenuto l’auto medica offerta perfettamente idonea per potenza a quanto previsto nel capitolato di gara, ma tale affermazione non può che censurarsi, in quanto è tautologica, apodittica e chiaramente incongruente, laddove non può assumersi che la potenza di 96 Kw è corrispondente a quanto previsto nel capitolato, che richiede, invece, una potenza non inferiore a 110 kw.
E l’incongruenza di tale affermazione non è elisa, ma anzi viene rafforzata, dal fatto che l’Amministrazione ritenga prova della sua equidistanza ed imparzialità il fatto che abbia, comunque, ammesso alla gara anche la ricorrente che avrebbe offerto un’automedica priva della potenza necessaria.
Innanzitutto - in disparte la considerazione che l’asserito difetto in capo all’automedica della ricorrente della potenza minima necessaria prevista dal capitolato non è stato eccepito dall’amministrazione nelle sue prime difese, ma solo a seguito dei rilievi effettuati, al riguardo, dalla controinteressata, di talché può ragionevolmente ritenersi che la stessa amministrazione non si sia avveduta di questa asserita circostanza in sede di valutazione delle offerte - in punto di fatto tale assunto è stato già smentito dall’allegata scheda tecnica dell’automedica in discorso, che, in quanto ibrida, possiede due motori, con potenza che va sommata e che, nel caso di specie, raggiunge i 119 kw, idonei ai fini della procedura de qua secondo quanto previsto dal capitolato.
In secondo luogo è illegittimo il comportamento dell’amministrazione che, dinanzi ad un operatore economico che fornisca un prodotto che non possegga le caratteristiche previste dal bando, nemmeno all’esito di una valutazione di equivalenza (che nel caso di specie non è stata effettuata) non lo esclude dalla procedura. Ritenere, infatti, che i prodotti offerti dagli operatori economici abbiano qualche reciproca mancanza e, per questo, ammetterli anche in violazione delle disposizioni del bando non rappresenta un comportamento equidistante dell’Amministrazione ma un’inammissibile violazione della par condicio competitorum , della certezza della procedura di gara e dell’auto vincolo che l’Amministrazione si è imposta con l’adozione del bando, del capitolato e delle previsioni in essi contenute.
4.3. In sostanza e nel complesso, l’Amministrazione:
- ha ritenuto ugualmente idonea per potenza richiesta dal capitolato (non inferiore a 110 kw) la automedica offerta dalla controinteressata in via sostitutiva, di potenza dichiaratamente inferiore (96 Kw), senza effettuare un giudizio di equivalenza e senza esplicitarne, eventualmente, le rafforzate motivazioni;
- a seguito della richiesta da parte della ricorrente dell’ostensione dell’offerta tecnica della controinteressata, ha consentito alla stessa - sul presupposto che avrebbe potuto non ben valutare in quali parti della sua offerta potessero esserci segreti tecnici e commerciali - nonostante la dichiarazione già resa agli atti di gara di assenza di tali segreti, potesse comunque opporsi alla richiesta della ricorrente e ostendere una offerta tecnica oscurata di plurime parti;
- ha valutato la circostanza di cui sopra idonea a rappresentare la sua assoluta equidistanza da entrambi gli operatori e economici, sottolineando che anche la ricorrente aveva osteso una offerta oscurata, non ponderando la diversità delle situazioni di partenza tra i due operatori economici. La ricorrente, infatti, già in sede di dichiarazione agli atti di gara aveva dichiarato l’esistenza di segreti tecnici e commerciali, indicando puntualmente le parti dell’offerta tecnica in cui erano contenute tali informazioni riservate;
- dopo la presentazione del ricorso, davanti all’evidenza di un prodotto offerto – automedica EE DE – dalla aggiudicataria carente delle caratteristiche essenziali previste dal bando che avrebbe dovuto comportare l’esclusione della stessa, ha difeso la propria scelta affermando che anche l’automedica della ricorrente non possedesse i requisiti minimi e, tuttavia, non era stata esclusa, circostanza in fatto che più che legittimare il comportamento dell’amministrazione dal punto di vista della par condicio , lo rende, come evidenziato, radicalmente illegittimo nel modus operandi ;
- ha stipulato il contratto con l’aggiudicataria il 28.07.2025, 21 giorni dopo la delibera di aggiudicazione, violando, in tal modo, la stessa clausola contenuta nella medesima delibera che prevedeva che “ … il relativo contratto non può essere stipulato prima di 32 (trentadue), giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ”.
Tutto ciò in disparte l’attribuzione dei punteggi per i sub criteri 1.1, .1.2 e 1.3., la cui valutazione si palesa documentalmente illogica, per le motivazioni in precedenza illustrate.
6. Per le ragioni sopra esposte il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti della ricorrente principale devono accogliersi. Per l’effetto è annullata l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata.
Ai sensi dell'art. 122 c.p.a. l'annullamento dell'aggiudicazione comporta, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato in data 28.07.2025. Nelle more della conclusione del procedimento di aggiudicazione, al fine di assicurare continuità al servizio di rilevanza strategica senza soluzione di continuità, il Collegio stabilisce nell'interesse pubblico generale, ai sensi degli art. 34, comma 1, lett. e) ed art. 122 c.p.a., la decorrenza della declaratoria di inefficacia: a) alla data di effettivo subentro nel contratto da parte dell'aggiudicatario; b) oppure al trentesimo giorno dalla comunicazione del presente provvedimento entro cui dovrà disporsi l'aggiudicazione; c) in ogni caso, sono fatte salve le prestazioni nel frattempo rese dall'attuale aggiudicatario.
7. Il ricorso incidentale va rigettato.
8. Le spese eseguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando così dispone:
- accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
- rigetta il ricorso incidentale.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in € 10.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AS Di AP, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
SA CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA CO | EL AS Di AP |
IL SEGRETARIO