TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1356
TAR
Ordinanza collegiale 15 settembre 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026
>
CS
Ordinanza cautelare 20 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Dichiarazione mendace circa l'esclusività dei rapporti convenzionali per il Servizio 118

    La dichiarazione dell'aggiudicataria era mendace in quanto almeno un mezzo offerto era già oggetto di un precedente rapporto convenzionale con la ASL per il Servizio 118. Tale circostanza avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla gara.

  • Accolto
    Mancanza requisiti tecnici automedica principale

    L'automedica offerta dalla controinteressata non possiede la potenza minima richiesta dal capitolato tecnico (96 Kw contro i 110 Kw richiesti). Questo requisito è essenziale a pena di esclusione. La confusione tra CV e Kw da parte della commissione non giustifica l'ammissione.

  • Accolto
    Illegittima attribuzione punteggi sub-criteri 1.1, 1.2, 1.3

    La valutazione dei punteggi assegnati alla controinteressata per i sub-criteri 1.1, 1.2 e 1.3 è apparsa illogica e contraddittoria. In particolare, la controinteressata ha ricevuto il punteggio massimo per la struttura organizzativa pur non avendo dettagliato tale aspetto nella sezione apposita, mentre la ricorrente, che ha dettagliato ampiamente, ha ricevuto un punteggio inferiore. Similmente per gli altri sub-criteri, le valutazioni appaiono sproporzionate.

  • Accolto
    Mancata ostensione integrale atti di gara

    L'Amministrazione ha agito in modo non imparziale consentendo alla controinteressata di oscurare parti della propria offerta tecnica, nonostante una precedente dichiarazione di assenza di segreti commerciali. Questo comportamento viola la par condicio competitorum e la trasparenza della procedura.

  • Accolto
    Stipula contratto in violazione dei termini previsti

    Il contratto è stato stipulato in data 28.07.2025, 21 giorni dopo la delibera di aggiudicazione, violando la clausola che prevedeva un termine minimo di 32 giorni prima della stipula.

  • Rigettato
    Inammissibilità censura sull'automedica offerta dalla ricorrente principale

    L'automedica offerta dalla ricorrente principale, essendo ibrida, ha una potenza complessiva di 119 Kw (somma dei motori termico ed elettrico), che è conforme al capitolato tecnico.

  • Rigettato
    Tardività impugnazione art. 4 Capitolato Tecnico sulla potenza automedica

    La contestazione della clausola del capitolato sulla potenza minima dell'automedica è tardiva, poiché la ricorrente incidentale avrebbe dovuto impugnarla entro i termini di legge decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

  • Rigettato
    Infondatezza censura sull'attribuzione punteggi

    La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei punteggi rientrano nella discrezionalità della commissione di gara e sono sindacabili solo nei limiti dell'illogicità manifesta o del travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituirsi alla commissione.

  • Rigettato
    Inammissibilità censura sulla parziale ostensione offerta tecnica della ricorrente principale

    La censura della ricorrente principale sulla parziale ostensione dell'offerta della controinteressata è inammissibile perché la ricorrente stessa ha oscurato parti della propria offerta tecnica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1356
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1356
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo