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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/07/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3409/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3409/2023 tra
(CF ) Pt_1 P.IVA_1 Avv. MANNA MASSIMILIANO ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. ROCCHI MAILA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 15 luglio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Fiorelli Franca e l'Avv. Rocchi Maila Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo di sentenza ex art 281-sexies cpc
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3409/2023 promossa da:
(CF ) Pt_1 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. MANNA MASSIMILIANO (CF ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCHI MAILA (CF ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Pt_1
“Nel merito, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e seguenti, attesa la totale infondatezza della pretesa monitoria e la palese inesigibilità del credito ex adverso rivendicato, dichiarare la nullità e l'inefficacia giuridica del decreto ingiunto provvisoriamente esecutivo ex art. 664 c.p.c. e, per l'effetto, dell'atto di precetto, entrambi notificati il 28 luglio 2023;
In via conseguente, attesa la totale infondatezza della pretesa monitoria e la palese inesigibilità del credito ex adverso rivendicato, dichiarare non dovuta la somma ingiunta e, in qualsivoglia denegata ipotesi di accoglimento delle avverse rivendicazioni, accertarne l'effettiva consistenza ed entità, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c., l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili, con precipuo riguardo alle somme ed agli acconti versati dall'opponente.
Con la più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, controdedurre, formulare ed integrare mezzi istruttori.
Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 5 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra istanza e per i motivi esposti, salvo altri: in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o erroneità dell'azione proposta da parte opponente attesa l'irritualità dell'atto introduttivo del giudizio, con ogni conseguenza di legge;
in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta da parte opponente, attesa l'inesistenza della procura alle liti e/o la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, con ogni conseguenza di legge;
[parimenti, in via preliminare rigettare l'avversa istanza ex art. 649 c.p.c. e per l'effetto confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1080/2023 del 26/7/2023, R.G. n. 2973/2023, rep. n. 2182/2023, emesso dal
Tribunale di Perugia, notificato all'opponente il 28/7/2023]; nel merito, in via principale per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare in toto le avverse domande di cui all'opposizione per cui si procede, anche in via cautelare, confermando il decreto ingiuntivo n. 1080/2023 del 26/7/2023, R.G. n. 2973/2023, rep. n. 2182/2023, emesso dal Tribunale di
Perugia, notificato all'opponente il 28/7/2023; nel merito, in via subordinata per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in atti, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare parte opponente al pagamento della complessiva somma di euro 21.070,00 in favore dell'opposto, ovvero di quella diversa minore somma che risultasse comunque dovuta, oltre a interessi come per legge dal di' del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In riferimento alle eccezioni preliminari sollevate da parte opposta, circa: l'inammissibilità
/improcedibilità del giudizio, per aver proposto l'azione con citazione anziché con ricorso;
per la mancanza di procura alle liti e, infine, per la violazione della normativa relativa alla notificazione degli atti, si rileva che, in riferimento alla prima eccezione, poiché il presente giudizio costituisce una opposizione a decreto ingiuntivo relativo a canoni di locazione e se è vero che la causa andava azionata mediante ricorso e non con atto di citazione, tuttavia, essendo stato l'atto introduttivo depositato in cancelleria per l'iscrizione entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto, il giudizio risulta pagina 3 di 5 comunque correttamente instaurato. Per quanto invece attiene alla seconda eccezione, dalla lettura della procura rilasciata dall'opponente nel giudizio R.G. n. 906/2023, avente ad oggetto il ricorso in opposizione a precetto ed al preavviso di rilascio ex art. 615 c.p.c., comma II, a seguito di sfratto per morosità, si evince che con la stessa è stata conferita ai procuratori la facoltà di assistere la parte “… nel presente procedimento ed in ogni giudizio di cognizione, opposizione, esecuzione e procedimenti speciali al presente atto conseguenti o comunque inerenti, di primo e secondo grado …” tra i quali rientra, senza dubbio, anche il presente giudizio, essendo strettamente collegato a quello recante il n
906/2023. Anche l'eccezione relativa al difetto di notifica risulta infondata, risultando, dalla documentazione depositata in atti, che la relata di notifica riporta la locuzione “relazione di notifica con modalità telematica ex art 3 bis L 53/1994”. Venendo al merito, l'opposizione risulta invece infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto trova fondamento sul presupposto di un'intimazione di sfratto per morosità, non opposta, con conseguente ordinanza di convalida che, in quanto tale, implica una mancata contestazione della morosità, mentre dalla lettura dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti (trasmesso in data 21.06.20222 all'opposto fallimento dal procuratore dell'opponente), si evince in maniera indubitabile, con particolare riferimento ai punti 1 e 3, come il pagamento dell'indennità di occupazione – posto a carico dell'attuale opponente - sia stato ritenuto come solo una tra le condizioni, il cui mancato rispetto nei termini stabiliti, autorizzasse il ad Controparte_1 agire per il recupero dei canoni scaduti e delle indennità di occupazione rimaste impagate, risultando pertanto ininfluente il contestato rispetto di cui al punto 2 della predetta transazione, in riferimento alla presentazione da parte dell'odierna opponente, di un'istanza irrevocabile di acquisto dell'immobile, che rappresentava un'ulteriore condizione da soddisfare, per scongiurare l'attivazione del CP_1 per il recupero dei canoni inevasi. La richiesta di compensazione per un presunto contro credito avanzata dall'opponente solo con la memoria 171-ter n 2 deve essere invece dichiarata inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere semmai avanzata con la memoria 171-ter n 1 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione;
conferma il decreto ingiuntivo nr. 1080/2023 emesso dal Tribunale di Perugia;
condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di giudizio in favore Pt_1 di , che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, Controparte_1
pagina 4 di 5 oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3409/2023 tra
(CF ) Pt_1 P.IVA_1 Avv. MANNA MASSIMILIANO ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. ROCCHI MAILA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 15 luglio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Fiorelli Franca e l'Avv. Rocchi Maila Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo di sentenza ex art 281-sexies cpc
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3409/2023 promossa da:
(CF ) Pt_1 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. MANNA MASSIMILIANO (CF ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCHI MAILA (CF ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Pt_1
“Nel merito, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e seguenti, attesa la totale infondatezza della pretesa monitoria e la palese inesigibilità del credito ex adverso rivendicato, dichiarare la nullità e l'inefficacia giuridica del decreto ingiunto provvisoriamente esecutivo ex art. 664 c.p.c. e, per l'effetto, dell'atto di precetto, entrambi notificati il 28 luglio 2023;
In via conseguente, attesa la totale infondatezza della pretesa monitoria e la palese inesigibilità del credito ex adverso rivendicato, dichiarare non dovuta la somma ingiunta e, in qualsivoglia denegata ipotesi di accoglimento delle avverse rivendicazioni, accertarne l'effettiva consistenza ed entità, disponendo, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c., l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili, con precipuo riguardo alle somme ed agli acconti versati dall'opponente.
Con la più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, controdedurre, formulare ed integrare mezzi istruttori.
Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 5 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra istanza e per i motivi esposti, salvo altri: in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o erroneità dell'azione proposta da parte opponente attesa l'irritualità dell'atto introduttivo del giudizio, con ogni conseguenza di legge;
in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta da parte opponente, attesa l'inesistenza della procura alle liti e/o la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, con ogni conseguenza di legge;
[parimenti, in via preliminare rigettare l'avversa istanza ex art. 649 c.p.c. e per l'effetto confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1080/2023 del 26/7/2023, R.G. n. 2973/2023, rep. n. 2182/2023, emesso dal
Tribunale di Perugia, notificato all'opponente il 28/7/2023]; nel merito, in via principale per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare in toto le avverse domande di cui all'opposizione per cui si procede, anche in via cautelare, confermando il decreto ingiuntivo n. 1080/2023 del 26/7/2023, R.G. n. 2973/2023, rep. n. 2182/2023, emesso dal Tribunale di
Perugia, notificato all'opponente il 28/7/2023; nel merito, in via subordinata per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in atti, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare parte opponente al pagamento della complessiva somma di euro 21.070,00 in favore dell'opposto, ovvero di quella diversa minore somma che risultasse comunque dovuta, oltre a interessi come per legge dal di' del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In riferimento alle eccezioni preliminari sollevate da parte opposta, circa: l'inammissibilità
/improcedibilità del giudizio, per aver proposto l'azione con citazione anziché con ricorso;
per la mancanza di procura alle liti e, infine, per la violazione della normativa relativa alla notificazione degli atti, si rileva che, in riferimento alla prima eccezione, poiché il presente giudizio costituisce una opposizione a decreto ingiuntivo relativo a canoni di locazione e se è vero che la causa andava azionata mediante ricorso e non con atto di citazione, tuttavia, essendo stato l'atto introduttivo depositato in cancelleria per l'iscrizione entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto, il giudizio risulta pagina 3 di 5 comunque correttamente instaurato. Per quanto invece attiene alla seconda eccezione, dalla lettura della procura rilasciata dall'opponente nel giudizio R.G. n. 906/2023, avente ad oggetto il ricorso in opposizione a precetto ed al preavviso di rilascio ex art. 615 c.p.c., comma II, a seguito di sfratto per morosità, si evince che con la stessa è stata conferita ai procuratori la facoltà di assistere la parte “… nel presente procedimento ed in ogni giudizio di cognizione, opposizione, esecuzione e procedimenti speciali al presente atto conseguenti o comunque inerenti, di primo e secondo grado …” tra i quali rientra, senza dubbio, anche il presente giudizio, essendo strettamente collegato a quello recante il n
906/2023. Anche l'eccezione relativa al difetto di notifica risulta infondata, risultando, dalla documentazione depositata in atti, che la relata di notifica riporta la locuzione “relazione di notifica con modalità telematica ex art 3 bis L 53/1994”. Venendo al merito, l'opposizione risulta invece infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto trova fondamento sul presupposto di un'intimazione di sfratto per morosità, non opposta, con conseguente ordinanza di convalida che, in quanto tale, implica una mancata contestazione della morosità, mentre dalla lettura dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti (trasmesso in data 21.06.20222 all'opposto fallimento dal procuratore dell'opponente), si evince in maniera indubitabile, con particolare riferimento ai punti 1 e 3, come il pagamento dell'indennità di occupazione – posto a carico dell'attuale opponente - sia stato ritenuto come solo una tra le condizioni, il cui mancato rispetto nei termini stabiliti, autorizzasse il ad Controparte_1 agire per il recupero dei canoni scaduti e delle indennità di occupazione rimaste impagate, risultando pertanto ininfluente il contestato rispetto di cui al punto 2 della predetta transazione, in riferimento alla presentazione da parte dell'odierna opponente, di un'istanza irrevocabile di acquisto dell'immobile, che rappresentava un'ulteriore condizione da soddisfare, per scongiurare l'attivazione del CP_1 per il recupero dei canoni inevasi. La richiesta di compensazione per un presunto contro credito avanzata dall'opponente solo con la memoria 171-ter n 2 deve essere invece dichiarata inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere semmai avanzata con la memoria 171-ter n 1 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione;
conferma il decreto ingiuntivo nr. 1080/2023 emesso dal Tribunale di Perugia;
condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di giudizio in favore Pt_1 di , che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, Controparte_1
pagina 4 di 5 oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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