Versione
27 maggio 1950
27 maggio 1950
Art. 36.
Fino alla data fissata per la esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo, il conduttore e' tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore.
Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione, durante il periodo di proroga dello sfratto, prevista dall'art. 34, sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal titolo in virtu' del quale detenevano l'immobile.
Nel caso in cui l'occupazione e' senza titolo o manca la determinazione di un equo corrispettivo, il pretore, nel concedere la proroga, puo' stabilire il corrispettivo medesimo, che sara' dovuto dall'occupante durante il periodo della proroga.
Fino alla data fissata per la esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo, il conduttore e' tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore.
Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione, durante il periodo di proroga dello sfratto, prevista dall'art. 34, sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal titolo in virtu' del quale detenevano l'immobile.
Nel caso in cui l'occupazione e' senza titolo o manca la determinazione di un equo corrispettivo, il pretore, nel concedere la proroga, puo' stabilire il corrispettivo medesimo, che sara' dovuto dall'occupante durante il periodo della proroga.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/1976, n. 4241Provvedimento: L'art 36 della legge n 253 del 1950, il quale stabilisce che fino alla data fissata per l'esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo il conduttore e tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto fosse ancora in vigore, non pone alcuna deroga alla disciplina generale fissata dall'art 1591 cod civ, per il quale il conduttore e tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'Obbligo di risarcire il maggior danno. […]Leggi di più...
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