Articolo 36 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 35Articolo 37
Versione
27 maggio 1950
Art. 36.
Fino alla data fissata per la esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo, il conduttore e' tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore.
Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione, durante il periodo di proroga dello sfratto, prevista dall'art. 34, sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal titolo in virtu' del quale detenevano l'immobile.
Nel caso in cui l'occupazione e' senza titolo o manca la determinazione di un equo corrispettivo, il pretore, nel concedere la proroga, puo' stabilire il corrispettivo medesimo, che sara' dovuto dall'occupante durante il periodo della proroga.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente