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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4334/2023 a cui è riunito il fascicolo n. rg 5553/23
TRA
nata il [...] a [...], nata il Parte_1 Parte_2
10/08/1993 a Nocera Inferiore (SA) e nata il [...] a Parte_3
Castellammare di Stabia (NA), rappresentati e difesi dall' Avv. Alfonso Giaquinto presso il cui studio elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia alla via Luigi Denza n°24
Ricorrenti E
in persona del legale Rappresentante p.t., CP_1
Resistente contumace
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 09/07/2023 e 17/09/2023, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo Giudice, esponendo di essere dipendenti dell' , di aver lavorato per quest' CP_1 CP_1 ultima nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nei rispettivi ricorsi, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni.
Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, hanno chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il loro diritto alla
1 corresponsione, nei confronti di , della somma di € 3.326,20 in Controparte_2 favore della sig.ra della somma di € 804,72 in favore della sig.ra Parte_1 Pt_2
e della somma di € 4.071,78 in favore della sig.ra per aver
[...] Parte_3 prestato lavoro straordinario, in giorni infrasettimanali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, prima regolamentato dall'art 9, comma 1 CCNL 2001, con ogni conseguenza di legge. Cont L' ritualmente citata in giudizio non si è costituita e pertanto se ne dichiara la contumacia.
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte.
Va rilevato che, da un esame degli atti prodotti da parte ricorrente, si deduce che effettivamente i ricorrenti hanno svolto la propria attività lavorativa in favore della convenuta contumace nelle giornate festive infrasettimanali e secondo le cadenze orarie di cui agli atti introduttivi del giudizio (vedi fogli di servizio e prospetti paga prodotti).
Va sottolineato che, sotto il profilo letterale, l'art. 9 comma 1, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 fa riferimento, in via generale, all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale tout court, senza alcuna limitazione ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni. Difatti, non è condivisibile la tesi interpretativa secondo la quale l'art 9 è applicabile ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni, nei cui confronti sia richiesto di svolgere attività in giornate festive infrasettimanali, laddove, per coloro i quali tale attività svolgano in virtù di una turnazione ordinaria, verrebbe in considerazione il solo art. 44, 12° comma. Nello specifico, l'inapplicabilità dell'art. 9 in questione al personale turnista avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista sin dall'inizio dello stesso articolo, che è di formulazione successiva rispetto all' art. 44. In verità la ratio dell' art. 44, comma 12°, del CCNL dell' 1/9/1995 è, dichiaratamente, quella di compensare interamente il disagio derivante esclusivamente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, laddove la ratio dell' art 9 è quella di compensare il lavoratore per la perdita della giornata festiva infrasettimanale, tanto che la maggiorazione è prevista in alternativa alla fruizione del riposo compensativo, per cui non si vede per quale ragione debba spettare al solo personale non turnista. In realtà, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo. In verità l'espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo
2 comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20, CCNL 1/9/95, e 34,
CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”
Del resto, tale opzione interpretativa ha trovato conferma nelle decisioni della
Suprema Corte, secondo cui "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505/2021; n. 29632 del 16/11/2018) La Corte di legittimità ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Ciò posto, la mancata costituzione in giudizio dell' e la conseguente assenza di CP_1 prova di adempimento dell'obbligazione comporta l'accoglimento della domanda.
Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi risultanti dalla verifica sui fogli di presenza, dell'attività lavorativa di parte ricorrente nei giorni festivi infrasettimanali, i quali non presentano elementi in contrasto con il dato normativo contabile. Ne consegue che l' , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al CP_1 pagamento della somma di € 3.326,20 (importo riferito ai giorni festivi infrasettimanali dal 2016 al 2021 per un totale di 218 ore) in favore della ricorrente della Parte_1 somma € 804,72 (importo riferito ai giorni festivi infrasettimanali dal 2020 al 2021 per un totale di 56 ore) in favore della ricorrente e della somma di € 4.071,78 Parte_2
(importo riferito ai giorni festivi infrasettimanali dal 2016 al 2021 per un totale di 238 ore) in favore della ricorrente Parte_3
Tale importo va maggiorato con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Per le ragioni esposte la domanda va accolta. L'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito oscillanti sul tema giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà; per il 3 principio della soccombenza, la deve essere condannata al CP_1 pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione per distrazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda dei ricorrenti per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento di Controparte_2
€ 3.326,20 in favore di di € 804,72 in favore di e di € Parte_1 Parte_2
4.071,78 in favore di oltre accessori di legge;
Parte_3
b) condanna la al pagamento di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1.647,50 (1/2 di euro 3.295,00) dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione, compensando la restante metà delle spese;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.
Torre Annunziata, 22/05/2025 IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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