Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 755/2022
tra
in persona del legale rappresentante pro-tempore cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ALVARES SIMONA, giusta procura in P.IVA_1
atti
- Opponente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
ERBICELLA MARIA GRAZIA, giusta procura in atti
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, cod. fisc. , rappresentato e difeso P.IVA_3
dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Opposti -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 28.3.2022, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29820229001177267000 notificata in data 16.2.2022, recante l'importo di € 51.709,32, per crediti contributivi portati CP_2
da quindici avvisi di addebito e, precisamente: 1) avviso di addebito n.
59820150001710933000, recante l'importo di € 604,23, per somme aggiuntive relative all'anno 2015; 2) avviso di addebito n. 59820150001713256000, recante l'importo di €
179,19, per somme aggiuntive relative all'anno 2015; 3) avviso di addebito n.
59820150001713357000, recante l'importo di € 17,85, per modello DM/10 rettificato e somme aggiuntive relative all'anno 2013; 4) avviso di addebito n.
59820160001035551000, recante l'importo di € 4.611,68, per modello DM/10 e somme aggiuntive relative agli anni 2014, 2015; 5) avviso di addebito n.
59820160001035652000, recante l'importo di € 19.838,24, per modello DM/10 e somme aggiuntive relative all'anno 2015; 6) avviso di addebito n.
59820160001037369000, recante l'importo di € 5.101,99, per modello DM/10 e somme aggiuntive relative all'anno 2015; 7) avviso di addebito n. 59820160002485038000,
recante l'importo di € 7.713,89, per modello DM/10 e somme aggiuntive relative agli anni 2015 e 2016; 8) avviso di addebito n. 59820160002485139000, recante l'importo di
€ 49,01, per somme aggiuntive relative all'anno 2015; 9) avviso di addebito n.
59820160002485240000, recante l'importo di € 7.182,45, per modello DM/10 e somme aggiuntive relative all'anno 2016; 10) avviso di addebito n. 59820160002797602000,
recante l'importo di € 276,34, per sanzioni civili per ritardato pagamento lavoratori parasubordinati, relative all'anno 2015; 11) avviso di addebito n.
59820170000000507000, recante l'importo di € 1.014,82, per modello DM/10 e somme
II aggiuntive relative all'anno 2014; 12) avviso di addebito n. 59820170000091176000,
recante l'importo di € 2.690,03, per modello DM/10 e somme aggiuntive relative all'anno 2016; 13) avviso di addebito n. 59820170000289817000, recante l'importo di €
1.761,70, per modello DM/10 rettificato e somme aggiuntive relativi all'anno 2015; 14)
avviso di addebito n. n. 59820170000407982000, recante l'importo di € 385,88, per modello DM/10 e somme aggiuntive relative all'anno 2016; 15) avviso di addebito n.
59820170000408083000, recante l'importo di € 59,91, per modello DM 10 e somme aggiuntive relative all'anno 2017.
A fondamento del ricorso, deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, non essendo stati regolarmente notificati gli avvisi di addebito sottostanti ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Deduceva, altresì, la decadenza del concessionario dal diritto di riscuotere le somme intimate, atteso il mancato rispetto dei termini perentori, previsti dall'art. 25 del D.lgs. n. 46/99, entro cui avrebbe dovuto procedere all'iscrizione a ruolo delle singole pretese contributive e la duplicazione delle partite debitorie indicate negli avvisi di addebito impugnati.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro, l' e Controparte_1
l' al fine di sentire dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare l'intimazione CP_2
di pagamento opposta ed accertare la non debenza delle somme portate dai sottostanti avvisi di addebito.
Si costituiva l' , deducendo, Controparte_1
preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi di opposizione attinenti all'intervenuta prescrizione dell'obbligazione contributiva, in funzione recuperatoria, in conseguenza della dedotta inesistenza della notifica degli avvisi di
III addebito impugnati, essendo il legittimo contradditore l' ; eccepiva, altresì, CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dall'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e contestava l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, dovendosi tenere conto della sospensione dei termini operata dai vari interventi normativi succedutisi in conseguenza dell'emergenza Covid-19.
Rilevava, altresì, che dagli estratti di ruolo risultava che la società opponente aveva in corso una rateazione e, pertanto, era a conoscenza della propria posizione debitoria e che la rateazione aveva interrotto il termine prescrizionale.
Si costituiva, altresì, l' , deducendo l'inammissibilità dei motivi di opposizione CP_2
attinenti al merito dell'obbligazione contributiva, stante la regolarità della notifica degli opposti avvisi di addebito e la conseguente tardività dell'opposizione. Rappresentava
che gli avvisi di addebito erano stati correttamente formati nei termini di legge e che l'art. 25 del D.lgs n. 46 del 1999 fissava termini di decadenza procedimentali per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, senza precludere l'accertamento giudiziale e senza stabilire alcuna decadenza sostanziale dell'ente dal diritto/potere di procedere al recupero delle proprie entrate. Contestava, infine, la dedotta eccezione di prescrizione, dovendosi computare i periodi di sospensione riconducibili alla normativa emergenziale Covid-19.
Con note di trattazione scritta depositate in data 11.3.2025, l' allegava le ricevute CP_2
di avvenuta consegna in formato .eml degli avvisi di addebito n. 598 2016 00024851 39
000, n. 598 2016 00027976 02 000 e n. 598 2017 00000005 07 000 e contestava la prospettata duplicazione, rilevando che la società aveva operato su Parte_1
diverse realtà territoriali (Enna e ), con distinte matricole aziendali. CP_3
IV All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Con la proposizione del ricorso la società ha, in primo luogo, Parte_1
proposto una domanda di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva, per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa esecutiva azionata dall'
[...]
con l'intimazione di pagamento Controparte_1
opposta, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito impugnati e dichiarando di avere appreso della sussistenza delle iscrizioni a ruolo soltanto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo, va osservato che la stampa della schermata XML relativa alla ricevuta di avvenuta consegna della notifica pec – prodotta dall' al fine di provare la CP_2
regolarità della notifica – non è idonea a fornire prova che gli avvisi di addebito siano pervenuti alla società destinataria, poiché non reca alcuna indicazione dell'atto notificato. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16189
del 08/06/2023), l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato – a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità – con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e all'inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, poiché
solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè,
la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio;
dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (in formato ".pdf" o attraverso la sola stampa della schermata XML della ricevuta di avvenuta consegna). Sul punto anche la Corte di
Giustizia Tributaria di Siracusa, con sentenza n. 225/2024 del 24 gennaio 2024,
V riprendendo l'ordinanza 16189/2023 della S.C., ha affermato che la prova della notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), qualora effettuata tramite pec,
richiede l'utilizzo del file nativo (.eml o .msg), poiché solo questi formati permettono un'analisi dettagliata del contenuto della comunicazione ed offrono al giudice la possibilità di verificare l'effettiva notifica e la leggibilità dell'atto specifico. Dando
applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità deve ritenersi,
quindi, insufficiente la stampa della schermata prodotta dall' , al fine di provare la CP_2
regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati. Di conseguenza, va dichiarata la nullità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento per i quali non è stata depositata la ricevuta di avvenuta consegna in formato “.eml” e l'opposizione va qualificata come accertamento negativo della pretesa contributiva avanzata dall' per il tramite dell' Pertanto, può essere esaminata nel merito, CP_2 CP_1
non essendo maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art 24 del D.lgs. n. 46/99, in assenza di regolare notifica.
Sempre in via preliminare, va osservato che l'eccezione di decadenza sollevata dalla società opponente ai sensi dell'art. 25 del D.lgs n. 46 del 1999, non preclude l'accertamento giudiziale del credito dell'istituto previdenziale, trattandosi di disposizione che stabilisce dei termini di decadenza meramente procedimentali per l'iscrizione a ruolo, senza precludere da parte dell' di recuperare il proprio credito CP_2
nelle forme ordinarie.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente va accolta limitatamente ai seguenti avvisi di addebito, per i quali al momento della notifica dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa entrata in vigore in seguito all'emergenza COVID-19 e, precisamente:
VI - Avviso di addebito n. 598 2015 00017133 57 000, recante l'importo di € 19,65 per modelli DM 10 rettificativi relativi al periodo 12/2013
- Avviso di addebito n. 598 2016 00010355 51 000, recante l'importo di € 3.365,28
per recupero cont.ne virtuale in edilizia e sanzioni, relativo al periodo 3/2014,
12/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015
Va viceversa rigettata l'eccezione di prescrizione relativamente ai seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di addebito n. 598 2016 00024850 38 000 recante l'importo di € 6.383,22,
per contributi e sanzioni derivanti dall'omesso versamento dei DM 10 insoluti,
riferiti al periodo 11/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016 e 4/2016
- Avviso di addebito n. 598 2016 00024852 40 000 recante l'importo di € 5.828,60
per contributi e sanzioni derivanti dall'omesso versamento dei DM 10 insoluti,
riferiti al periodo 5/2016 e 6/2016
- Avviso di addebito n. 598 2017 00000911 76 000, recante l'importo di € 2.210,81
per contributi e sanzioni derivanti dall'omesso versamento dei DM 10 insoluti,
riferiti al periodo 10/2016, 11/2016 e 12/2016
- Avviso di addebito n. 598 2017 00002898 17 000, recante l'importo di € 1.479,77
note di rettifica da DM 10, riferiti al periodo 12/2015
- Avviso di addebito n. 598 2017 00004079 82 000, recante l'importo di € 292,69 per contributi e sanzioni derivanti dall'omesso versamento dei DM 10 insoluti, riferiti al periodo 9/2016
- Avviso di addebito n. 598 2017 0000 4080 83 000, recante l'importo di € 59,91, per modello DM 10 e somme aggiuntive relative all'anno 2017
Per i predetti avvisi di addebito, dal momento del sorgere dell'obbligazione contributiva al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29820229001177267000 VII avvenuta in data 16.2.2022 non è decorso il termine di prescrizione quinquennale,
tenuto conto del periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto dell'entrata in vigore della normativa emergenziale Covid-19. In particolare, l'articolo
68 del D.L. n. 18/2020, al 1 comma stabilisce “Con riferimento alle entrate tributarie e
non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8
marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta rientrano tra gli atti previsti dall'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e si riferiscono a crediti previdenziali relativi al periodo dall'11/2015 all'anno 2017 non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e per i quali non è
maturato il quinquennio in base al cumulo del periodo precedente con quello successivo alla sospensione, sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento. In particolare,
relativamente ai crediti previdenziali sorti nel mese di novembre 2015 (11/2015) al momento di operatività della sospensione del termini di prescrizione (8 marzo 2020)
erano decorsi quattro anni due mesi ed 8 giorni, sicché anche aggiungendo il periodo successivo (cinque mesi e sedici giorni) dal 31 agosto 2021 al 16.2.2022 (data di notifica dell'intimazione di pagamento) al periodo precedente si raggiunge un arco temporale di quattro anni sette mesi e ventiquattro giorni, insufficiente a far maturare il quinquennio per l'estinzione della pretesa contributiva azionata dall' , per il tramite CP_2
dell'ente incaricato della riscossione. In particolare, per quanto concerne i modelli DM
10 insoluti, il termine di prescrizione decorre dal mese successivo alla dichiarazione,
entro cui deve avvenire il versamento dovuto.
VIII Parimenti, va rigettata l'eccezione di prescrizione relativamente ai seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di addebito n. 598 2016 00024851 39 000 recante l'importo di € 46,47, per contributi e sanzioni derivanti da note di rettifica da DM 10, riferiti al periodo
8/2015, notificato tramite pec in data 22.12.2016 all'indirizzo come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna Email_1
in formato “.eml” prodotta dall'istituto convenuto unitamente alle note di trattazione scritta depositate in data 11.3.2025.
- Avviso di addebito n. 598 2016 00027976 02 000 recante l'importo di € 268,65, per contributi e sanzioni da ritardato pagamento lavoratori subordinati ed EMENS,
riferiti al periodo 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015, 9/2015,
notificato tramite pec in data 9.1.2017, all'indirizzo
MELITAGROUPSRL@PEC.IT, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna in formato “.eml” prodotta dall'istituto convenuto unitamente alle note di trattazione scritta depositate in data 11.3.2025.
- Avviso di addebito n. 598 2017 00000005 07 000, recante l'importo di € 817,19 per recupero cont.ne virtuale in edilizia e sanzioni, relativo al periodo 11/2014,
notificato tramite pec in data 12.1.2017, all'indirizzo
MELITAGROUPSRL@PEC.IT, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna in formato “.eml” prodotta dall'istituto convenuto unitamente alle note di trattazione scritta depositate in data 11.3.2025.
Relativamente ai predetti avvisi di addebito, l' ha fornito prova Controparte_4
della regolarità della notifica producendola ricevuta di avvenuta consegna in formato
“.eml” che ha consentito di verificare la leggibilità del documento inviato all'indirizzo della società opponente. Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile – per
IX quanto concerne l'accertamento nel merito dell'obbligazione contributiva – e l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., va rigettata, non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale.
Al riguardo, va osservato che l'accertamento della regolarità della notifica, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, costituisce un adempimento che deve essere eseguito d'ufficio da parte del giudice, ex art. 421 e 437 c.p.c, anche con l'acquisizione di elementi tardivamente prodotti dall'ente previdenziale, che si sia costituito oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c. o che abbia prodotto la documentazione (in formato
“.eml”) attestante la regolarità della notifica pec successivamente alla costituzione in giudizio (cfr. Cass. n. 21153 del 7.8.2019; Cass. n. 19226/2018; Cass. n. 8931/2011).
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la verifica della condizione di ammissibilità dell'azione sotto il profilo della tempestività è attività rimessa al controllo del giudice, da effettuare d'ufficio e, pertanto, non soggetta alle preclusioni che operano con riguardo agli adempimenti di parte (nello stesso senso Cass. n. 11274 del
16/05/2007, secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall' l'accertamento della tempestività del CP_2
ricorso proposto dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, quinto comma, del d. Igs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista “ex lege”, avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ.,
X con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale”).
Di conseguenza, la tardiva produzione della ricevuta di avvenuta consegna da parte dell'istituto previdenziale non preclude la verifica della regolarità della notifica effettuata dall'istituto previdenziale e, alla stregua del riscontro probatorio fornito,
l'opposizione relativa ai predetti avvisi di addebito (598 2016 00024851 39 000, n. 598
2016 00027976 02 000 e n. 598 2017 00000005 07 000) va dichiarata inammissibile e l'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva, quale opposizione ex art. 615 cpc, va rigettata.
Va, infine, rigettata l'eccezione di duplicazione dell'obbligazione contributiva portata dagli avvisi di addebito n. 598 2015 00017132 56 000, n. 598 2015 00017109 33 000, e n. 598 2016 00010373 69 000, n. 598 2016 00010356 52 000, atteso che dai singoli
AVA risulta che trattasi di inadempienze accertate da due sedi diverse dell' CP_2
( ed Enna) dove ha operato la società titolare di due distinte CP_3 Parte_1
matricole – n. (sede EN) e n. 1805980001 (sede CL) – nonché riferite a P.IVA_4
contributi per il mancato pagamento degli Uniemens di lavoratori impiegati in ciascuna unità aziendale. Tuttavia, relativamente ai predetti avvisi di addebito non vi è prova dell'avvenuta notifica e, avuto riguardo alla data in cui è divenuta esigibile l'obbligazione contributiva (giugno, luglio e ottobre 2015), il credito dell'ente previdenziale va dichiarato prescritto, ad eccezione dell'importo di € 2.712,00 e di
8.278,00 riferiti al mancato pagamento degli Uniemens di lavoratori impiegati nelle diverse sedi di Enna e per le mensilità di dicembre 2015, portati dagli CP_3
AVA nn.ri 598 2016 00010373 69 000 e 598 2016 00010356 52 000, per un ammontare
XI complessivo di € 10.990,00. Relativamente alle obbligazioni contributive riferite alla mensilità di dicembre 2015, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione,
avuto riguardo al periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e l'intimazione di pagamento n. 29820229001177267000 va annullata. Parimenti, vanno dichiarati estinti per decorso del termine di prescrizione quinquennale i crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito nn.ri.: 598 2015 00017133 57 000, n. 598 2016
00010355 51 000, 598 2015 00017132 56 000, n. 598 2015 00017109 33 000, n. 598
2016 00010373 69 000 (ad eccezione dell'importo di € 2.712,00 riferito alla matricola n. 2803830206, inerente al mancato pagamento degli Uniemens dicembre 2015 dei lavoratori impiegati nella sede di Enna) e n. 598 2016 00010356 52 000 ad eccezione dell'importo di € 8.278,00 riferito alla matricola 1805980001, inerente al mancato pagamento degli Uniemens dicembre 2015 dei lavoratori impiegati nella sede di
. Di conseguenza, gli opposti avvisi di addebito vanno annullati;
tuttavia, la CP_3
società va condannata al pagamento in favore dell' dell'importo Parte_1 CP_2
complessivo di € 10.990,00 (2.712,00 + 8.278,00), per mancato pagamento degli
Uniemens dicembre 2015 dei lavoratori impiegati nelle sedi di Enna e . CP_3
Va, infine, rigettata l'opposizione relativamente ai crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito nn.ri: 598 2016 00024850 38 000, n. 598 2016 00024852 40 000, n.
598 2017 00000911 76 000, n. 598 2017 00002898 17 000, n. 598 2017 00004079 82
000, n. 598 2017 0000 4080 83 000, n. 598 2016 00024851 39 000, n. 598 2016
00027976 02 000, n. 598 2017 00000005 07 000. Tuttavia, gli opposti avvisi di addebito vanno annullati non essendo stata fornita prova della regolarità della notifica ed essendo decorso il termine di decadenza previsto dall'art. 25 del D.lgs. 46/99. Cionondimeno, la società va condannata al pagamento, in favore dell' dell'importo Parte_1 CP_2
XII complessivo di € 17.387,31, portato dai predetti titoli, trattandosi di decadenza processuale che, come osservato, non preclude l'accertamento nel merito del credito fatto valere dall'istituto previdenziale.
Avuto riguardo al parziale accoglimento dell'opposizione e, pertanto, alla reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare,
integralmente, tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
755/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29820229001177267000
Annulla, altresì, gli avvisi di addebito nn.ri.: 598 2015 00017133 57 000, n. 598 2016
00010355 51 000, 2015 00017132 56 000, n. 598 2015 00017109 33 000,per decorso del termine di prescrizione dell'obbligazione contributiva e relative sanzioni
Annulla, altresì, gli avvisi di addebito nn.ri . 598 2016 00010373 69 000 e n. 598 2016
00010356 52 000, per decorso del termine di prescrizione dell'obbligazione contributiva, ad eccezione dell'importo di € 2.712,00 e di € 8.278,00 per mancato pagamento degli Uniemens dicembre 2015 dei lavoratori impiegati nelle sedi di Enna e e, conseguentemente, condanna la società al pagamento CP_3 Parte_1
in favore dell' dell'importo di € 10.990,00 CP_2
Annulla, infine, gli avvisi di addebito nn.ri: 598 2016 00024850 38 000, n. 598 2016
00024852 40 000, n. 598 2017 00000911 76 000, n. 598 2017 00002898 17 000, n. 598
XIII n. 598 2016 00027976 02 000, n. 598 2017 00000005 07 000, per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 25 del D.lgs. n. 46/99
Condanna la società al pagamento, in favore dell' dell'importo Parte_1 CP_2
complessivo di € 17.387,31, portato dai predetti avvisi di addebito n. 598 2016
00024850 38 000, n. 598 2016 00024852 40 000, n. 598 2017 00000911 76 000, n. 598
2017 00002898 17 000, n. 598 2017 00004079 82 000, n. 598 2017 0000 4080 83 000,
598 2016 00024851 39 000, n. 598 2016 00027976 02 000, n. 598 2017 00000005 07
000, per i quali risulta, comunque, sussistente l'obbligo contributivo posto a carico della società opponente
Compensa, integralmente, tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XIV 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 00004079 82 000, n. 598 2017 0000 4080 83 000, n. 598 2016 00024851 39 000,