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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Diritti dei singoli condominiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 15 novembre 2025
La gestione della vita condominiale si fonda sull'equilibrio tra l'interesse collettivo e la tutela dei diritti individuali dei singoli proprietari. L'organo sovrano di questa gestione è l'assemblea, le cui deliberazioni, tuttavia, non sono onnipotenti. Esistono limiti invalicabili, superati i quali la decisione assembleare cessa di essere meramente illegittima (e quindi annullabile) per diventare radicalmente nulla. Una delle ipotesi più significative di nullità si verifica quando l'assemblea, eccedendo le proprie attribuzioni, invade la sfera della proprietà esclusiva dei singoli condomini. DISTINZIONE FONDAMENTALE: NULLITÀ E ANNULLABILITÀ Per comprendere appieno la portata del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona DE
Giudice dott.ssa Maria RI AT, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 857/2021 R.G.
OGGETTO: impugnazione di DEibera assembleare vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] (C.F. ,
[...] C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (C.F. ) e nata CodiceFiscale_3 Parte_4
a Napoli il 04.07.1947 (C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Davide C.F._4
Baldini, presso lo studio DE quale elettivamente domiciliano in Torre DE EC (NA) alla Via S.
Noto n. 32, giusta procura in atti
ATTORI ORRE DEL GRECO, in persona DEl'amm.re Controparte_1
p.t. DEle aree comuni, , (C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._5 dall'avv. Vito Palmeri, con studio in Torre DE EC (NA), alla Via A. Brancaccio, 52, ove elettivamente domicilia, giusta mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 18.11.2024
“L'Avv. Baldini nell'interesse dei condomini , e riporta in questa Pt_1 Pt_3 Pt_2 Pt_4
sede il contenuto DEle tre memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. già versate in atti nonché richiama tutta la documentazione depositata in fase preistruttoria ed istruttoria.
Rassegna le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare la nullità DE DEiberato assembleare DE 19.01.2021 di cui ai punti n.
2 e 3 all'o.d.g., previa declaratoria di illeceità DEl'operato DEl'amministratore e DElo stesso verbale assembleare che lo ratifica per i motivi esposti nell'atto di citazione così come integrati nella prima memoria 183 VI comma c.p.c.;
1 In via subordinata pronunciare l'annullamento DE DEiberato assembleare DE 19.01.2021 nei punti nn. 2 e 3 all'o.d.g., sempre per i motivi subordinatamente esposti nell'atto di citazione e così come integrati nella successiva prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ;
In via ancora più subordinata si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. tutto da intendersi qui interamente ribadito, compresa la richiesta di ammissione di una CTU tecnica;
Con vittoria di spese e competenze di lite al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
L'avv. Vito Palmeri, quale procuratore costituito nell'interesse DE Controparte_1
e 23/F, Torre DE EC, conclude riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione
[...]
erisposta, alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. ed a tutti gli atti e documenti depositati, chiedendo il rigetto DEla domanda attrice.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio il , in persona Parte_4 Controparte_1 DEl'amministratore p.t., chiedendo, anche previo accertamento DEl'illiceità DEl'operato DEl'amministratore, di accertare e dichiarare la nullità DE DEiberato assembleare di cui ai punti n. 2
e 3 all'ordine DE giorno reso dall'assemblea DE convenuto in data 19.01.2021; solo in CP_1 via subordinata accertare e pronunciare l'annullamento DE DEiberato assembleare DE 19.01.2021, nei punti di cui ai capi n. 2 e 3 all'ordine DE giorno;
con vittoria di spese e competenze di lite oltre il rimborso forfettario, IVA e Cpa, al sottoscritto procuratore che dichiaratosi antistatario.
Gli attori premettevano di essere proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo site nel Comune di
Torre DE EC (NA) nell'edificio sito alla contraddistinto con il n.23 /E; che le CP_1 predette unità abitative di rispettiva proprietà erano situate nell'edificio di cui sopra che confinava con altro similare, distinto con il numero civico 23 /F, ed entrambi beneficiavano di un'area scoperta comune a loro, adibita a cortile e giardino, completamente recintata dall'esterno, a cui si accedeva attraverso un cancello di ingresso;
che, i proprietari di entrambi gli edifici, considerata la presenza DEl'area comune a tutti loro e pertinenziale ai due fabbricati, avevano costituito per essa un condominio (rectius un supercondominio) che ne disciplinava il funzionamento, munendolo di una assemblea DEiberante composta da tutti condomini di entrambi gli edifici (in tutto 25 unità), nonché da un amministratore da questa eletto.
Gli attori deducevano che in data 9.11.2020, alcune persone, rimaste non identificate, si introducevano nell'area condominiale senza preavviso e iniziavano ad eseguire opere di taglio radicale dei rami e DEla chioma di un albero di alto fusto presente da oltre quarant'anni nel
2 giardino, DE tipo “Cedro DE Libano”; che alcuni condomini, tra i quali parte degli attori, dopo aver richiesto vanamente se gli esecutori fossero muniti DEle previste autorizzazioni comunali, intimavano agli operai di desistere dal prosieguo DEl'opera; che nei giorni successivi uno dei condomini, ed in particolare, il geom. richiedeva l'intervento e la consulenza di Parte_3
due periti agrari, ed entrambi, dopo un attento esame effettuato con separati sopralluoghi sul posto, avevano relazionato che l'intervento eseguito aveva effettivamente provocato la distruzione irreversibile DEla pianta, predisponendola così ad un lento ed irrimediabile decesso con conseguente futuro dissecamento totale.
Gli attori osservavano, ancora, che contestualmente con A/R DE 11.11.2020, ricevuta dal CP_2
in data 17.11.2020, il condomino geom. a mezzo il proprio procuratore, richiedeva
[...] Pt_3 formali spiegazioni DEl'operato DEl'amministratore, ricevendone riscontro solo con pec DE
11.12.2020, cioè trenta giorni dopo, inoltrata dall'Avv. Simone Angelini per conto DE sig.
; evidenziavano, altresì, che lo stesso solo in data 08.01.2021 CP_2 CP_2
sottoscriveva nella sua qualità una convocazione assembleare recante il seguente ordine DE giorno:“1) azione giudiziaria intrapresa dal condomino in relazione alla Parte_3 potatura finalizzata all'abbattimento DE cedro esistente nel parco, nomina avvocato per il condominio;
2) abbattimento DE suddetto cedro e valutazione dei consigli tecnici contenuti nella consulenza DEla Dott.ssa agronoma;
3) eventuale ripiantumazione di uno o Persona_1 più alberi in sostituzione;
4) eventuali e varie”; che l'assemblea DE condominio DEle aree comuni tra i due edifici in Torre DE EC alla Via Cimaglia n. 23/E e 23/F, con la DEibera DE 19.01.2021
(comunicata agli attori in data 25.01.2021), di fatto ratificava l'operato DEl'amministratore DE condominio facendo proprio il contenuto DEla relazione DE P.A. (capo 2), inoltre Per_1 DEiberava l'abbattimento DE ” (capo 2) DEl'ordine DE giorno, e non DEiberava Parte_5
invece di sostituire la pianta con una diversa piantumazione (capo 3); sicché, gli attori deducevano di avere interesse all'impugnativa DEla DEibera ritenendola altamente pregiudizievole avendo soppresso i propri diritti sull'uso di un bene comune, e ciò anche in prospettiva di una futura richiesta risarcitoria che presuppone la declaratoria DEl'illiceità DEl'operato DEl'amministratore avallato, rectius ratificato, dalla volontà assembleare espressa in quella DEibera.
Con comparsa si costituiva il convenuto che impugnava estensivamente il contenuto CP_1 DEl'atto di citazione, rilevando l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità, nonché
l'infondatezza in fatto e diritto, contestando ed impugnando le deduzioni fatte e la documentazione esibita.
Il convenuto evidenziava la distorsione dei fatti operata dagli attori in relazione alla vicenda oggetto di lite e l'assoluta infondatezza di tutti i motivi di impugnazione DE DEiberato DE consesso
3 assembleare e, insistendo nel rigetto DEla formulata impugnazione DE DEiberato assembleare DE
19/01/2021, si opponeva all'eventuale richiesta di concessione DEla sospensione DEla DEibera impugnata, non sussistendo i presupposti normativi per la chiesta sospensiva, con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
impugnava la documentazione depositata da controparte ed, in particolare, la rappresentazione DElo stato dei luoghi dall'alto prima DEl'evento, affoliata al n.1 dei documenti depositati, non essendo certa la data a cui far risalire l'immagine; impugnava e contestava, per quanto di ragione, tutti gli elaborati tecnici depositati e di cui ai nn. 2, 3, 5, e 10, costituendo semplici allegazioni di parte prive di qualsiasi valore probatorio.
All'udienza cartolare DE 30.11.2022, il Giudice, letta la richiesta DEle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza DE 15.5.2023.
In data 5.10.2023, il giudice, sciolta la riserva di cui all'udienza DE 2.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce DEle allegazioni DEle parti e DEla documentazione in atti;
rinviava la causa per la precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 15.07.2024.
La citata udienza veniva differita al 18.11.2024. Con ordinanza a seguito di trattazione cartolare, il
Giudice letti gli artt. 281 quinquies co. 1, 189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito DEle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito DEle memorie di replica.
Merito
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Si esamina in via preliminare l'eccezione di nullità DEla DEibera assembleare impugnata sollevata dagli attori.
La Corte di Cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 4806/2005 ha tracciato, già da tempo, il criterio distintivo tra DEibere assembleari nulle e annullabili, individuandolo nella contrapposizione tra
"vizi di sostanza" – inerenti il contenuto DEle DEiberazioni – e "vizi di forma" – attinenti invece alle regole procedimentali per la formazione DEle DEibere.
Tale principio è ripreso anche dalla Corte di Cassazione a SS.UU. sentenza n. 9839/2021 con l'intento di dare forza e stabilità alle DEibere condominiali a mente DEl'art. 1137 c.c. il quale ricondurrebbe ogni forma d'invalidità DEle DEibere assembleari sotto l'ipotesi DEl'annullabilità riservando alla nullità un ruolo marginale.
Le SS.UU. hanno precisato che sono affette da nullità le DEiberazioni DEl'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le DEiberazioni assembleari
4 adottate in violazione di norme di legge o di regolamenti sono sempre annullabili ai sensi DEl'art. 1137 c.c...
È inoltre pacifico che nelle sue decisioni l'assemblea è sovrana e che il giudice non può interferire in merito all'opportunità di una DEibera, tranne nel caso in cui vi sia stato un abuso di diritto o un eccesso di potere.
Il sindacato DEl'autorità giudiziaria, infatti, in questo caso è limitato al riscontro DEla conformità DEla decisione alle norme di legge e/o DE regolamento di condominio, quale risultato di un corretto esercizio DE potere DEl'organo DEiberante (Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2020, n. 5061; Cass. civ., sez. II, 17 agosto 2017, n. 20135). Questo comporta che il sindacato DE giudice è precluso riguardo ad una DEibera che sia fondata su dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione di interessi comuni ed alla buona gestione DEl'amministrazione, ma sempre in considerazione DE fatto che questa resti contenuta nei limiti che caratterizzano l'attività DEl'assemblea stessa.
In buona sostanza, l'assemblea non può perseguire una finalità estranea alla comunità condominiale.
Va altresì necessariamente premesso che, nella fattispecie, vanno tenuti distinti i diversi aspetti DEl'eventuale condotta inadempiente ai suoi obblighi ascritta all'amministratore DE , CP_1
da quelli DEla validità o meno DEla DEibera impugnata.
L'amministratore di condominio è mandatario dei singoli condomini, i quali possono quindi convenirlo personalmente, laddove ritengano sussistenti degli inadempimenti agli obblighi derivanti dalla legge e dal mandato ed laddove con la sua condotta inadempiente abbia loro cagionato un danno. In questi casi, la responsabilità risarcitoria DEl'amministratore è fondata sulla violazione degli obblighi contrattuali DElo stesso.
Nella fattispecie gli attori non hanno convenuto in giudizio l'amministratore DE condominio promuovendo un'azione di responsabilità civile nei suoi confronti, ma hanno convenuto in giudizio il Condominio, in persona DEl'amministratore p.t., chiedendo accertarsi la nullità o annullabilità DEla DEibera assembleare DE 19.01.2021, sicchè il thema decidendum DEla lite è limitato a tale accertamento.
Invero gli attori assumono che con la DEibera impugnata il consesso assembleare avrebbe ratificato l'illecito operato DEl'amministratore DE condominio, che chiedono accertarsi in via incidentale.
Tuttavia tale accertamento meramente incidentale non è funzionale alla decisione DEla causa, per cui è lite, sulla validità DEl'atto collegiale, in quanto oggetto DE DEiberato assembleare come inferibile dai punti all'ordine DE giorno non è la ratifica DEl'operato DEl'amministratore in ordine all'incarico conferito di potatura/capitozzatura , presente nel giardino Parte_5
condominiale.
5 Nell'avviso di convocazione DEla DEibera in oggetto sono indicati come all'ordine DE giorno i seguenti punti: 1) azione giudiziaria intrapresa dal condomino in relazione alla Parte_3 potatura finalizzata all'abbattimento DE cedro DE libano esistente nel parco: nomina avvocato per il condominio;
”, 2) “abbattimento DE suddetto cedro e valutazione dei consigli tecnici contenuti DEla relazione DEla agronoma dott.ssa ”; 3 “eventuale ripiantumazione di uno o più Persona_1 alberi in sostituzione” (cfr convocazione per assemblea DE 10.01.2021 allegata alla memoria x art. 183 VI comma n. II c.p.c. di parte convenuta).
Ne discende che non assume alcun rilievo ai fini DEla decisione DEla lite il richiesto accertamento sulla liceità o meno DEl'operato DEl'amministratore DE in merito agli interventi CP_1
eseguiti nel novembre 2020, e nei cui confronti in proprio in questa sede non viene spiegata alcuna domanda, essendo peraltro pacifico, nella stessa prospettazione difensiva degli attori, che all'epoca DEl'adozione DEla DEibera impugnata vi era uno stato di irreversibile distruzione DEla pianta destinata ad un lento ed irrimediabile decesso, sia pure nella prospettazione difensiva a causa DEla scriteriata descritta condotta DEl'amministratore, che tuttavia, come di seguito precisato non è oggetto DE DEiberato impugnato.
Il Dott. , perito degli attori, nelle conclusioni DEl'elaborato peritale al punto Persona_2
3) così precisa: “Tenuto conto DEla specie a cui appartiene la pianta, DEle condizioni in cui si trova, e DEl'esperienza professionale DElo scrivente, si ritiene che la pianta rappresenti attualmente, a seguito DEle operazioni a cui è stata sottoposta, un futuro pericolo alla sicurezza DEle strutture e DEle persone nelle prossimità o vicinanze di essa e, pertanto, si suggerisce
l'abbattimento immediato e la rimozione di tutto il materiale di risulta giacente nello spazio condominiale” (cfr perizia allegato 2 produzione attorea).
Anche il Dott. , altro agronomo incaricato dal a pagina 10 Persona_3 Parte_3 DEl'elaborato peritale riferisce che “L'equilibrio morfologico rilevato trova sintesi di giudizio nei termini di una cronica condizione fisiologica da cui deriva un'elevata pericolosità statica. Lo stato di estrema perturbazione DEl'albero e l'effettiva entità di quest'ultima, comportano un'inerzia fisiologica tale da annullare ogni tentativo di recupero DEl'ordinaria condizione di equilibrio.
Pertanto le anomalie morfologiche e strutturali riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore naturale sicurezza, per il soggetto indagato, sia avviato ad un progressivo esaurimento ed ogni intervento di riduzione DE livello di pericolosità risulterebbe inadeguato a compensare un
Propensione al Cedimento orientata al grado estremo e riconducibile alla Classe D DEla graduatoria S.I.A. (Società Italiana di Arboricultura). L'albero deve, quindi, essere sostituito in quanto non suscettibile di riassetto che possa invertirne lo stato di decadimento vegetativo e strutturale” (cfr perizia allegato 3 alla produzione attorea).
6 Ciò posto gli attori hanno in primo luogo dedotto la nullità DEla DEibera impugnata con riferimento al capo 2) DEl'ordine DE giorno per illiceità DEl'oggetto e contrarietà alle leggi, evidenziando i danni connessi al taglio DEl'albero di alto fusto oggetto DEla DEibera, da annoverare tra quelli di tipo “monumentale” ai sensi DEl'art. 7 Legge n. 10/2023, sicchè anche per la semplice potatura occorreva oltre all'autorizzazione comunale, anche una preventiva consulenza tecnica, ed il parere vincolante DE Corpo Forestale.
Si premette che la corte di cassazione ha particolarmente valorizzato la presenza e l'importanza degli alberi nei cortili condominiali non solo sotto il profilo estetico architettonico, ma anche in relazione alla qualità DEla vita degli abitanti DE condominio (cfr. Cassazione n. 3666/1994), salvo ovviamente che il taglio degli alberi non sia imposto da ragioni di sicurezza e di salvaguardia di staticità degli edifici (…)”.
Ebbene, l'ultimo inciso appare centrale nell'operare un distinguo fra l'ipotesi in cui una determinata innovazione è meramente discrezionale da quella in cui la medesima, pur influendo su beni comuni e determinandone la soppressione, è necessitata dalla salvaguardia di un interesse prevalente, quale quello DEla sicurezza degli edifici o all'incolumità DEle persone.
Sul punto, si rileva che l'assemblea condominiale, nella DEibera impugnata, DEiberava di procedere all'abbattimento DEl'albero, alla luce DEla relazione DE perito agrario incaricato dal condominio (dott.ssa ) in cui si consigliava la soppressione DE DE Libano per il Per_1 Pt_5
pericolo di caduta correlato al suo stato attuale, e, rinviava ad altra assemblea anche la decisione di piantumazione di altro albero in sostituzione (cfr DEibera allegato 9 produzione attorea, oltre che la perizia DE perito agrario , incaricata dal condominio, che ha ritenuto che la Persona_1 propensione al rischio di cedimento appartenga alla classe D DEla “Failure Risk Classification”
(massimo grado di pericolosità), in cui la propensione al rischio risulta elevata, consigliandone
l'abbattimento).
Peraltro, come detto anche i tecnici incaricati da (una DEle parti attrici DE Parte_3
presente procedimento) hanno concluso in tal senso.
I tecnici incaricati dal condomino hanno entrambi evidenziato che lo stato di necrosi e di Pt_3 pericolo DEl'albero è verosimilmente da ricondurre all'opera di recisione di rami di importanza vitale e soprattutto DEla chioma (appunto definita capitozzatura), nondimeno entrambi come già innanzi rilevato concludono per l'abbattimento DEl'albero come soluzione necessaria.
Acclarata la pericolosità DEl'albero in sede di votazione la maggioranza dei condomini ha ritenuto di prestare adesione alle conclusioni DE perito incaricato dal condominio, DEiberando di conseguenza per l'abbattimento DEl'albero.
7 L'opzione tra interventi conservativi o abbattimento implica un giudizio di opportunità che compete solo all'Assemblea e non al giudice, il cui sindacato sulle DEibere assembleari è limitato alla legittimità DEle stesse, cioè alla sussistenza dei presupposti legali.
Nel caso concreto, avendo la maggioranza dei condomini, DEiberato l'abbattimento DEl'albero, giustificando la scelta alla luce DEle conclusioni DE perito di parte DE , non è CP_1
configurabile alcun abuso di diritto nel DEiberato assembleare.
Nè tantomeno hanno rilievo sotto tale profilo le deduzioni degli attori in ordine alle corrette modalità di abbattimento DEl'albero in oggetto che attengono alla fase esecutiva DEla DEibera, e impongono il rispetto DEla procedura all'uopo prevista dalla legge.
Nel caso in esame si potrebbe profilare un eccesso di potere solo in presenza di una decisione di abbattimento assunta sul falso presupposto DEla pericolosità DEl'albero, ma non è questo l'aspetto censurato dagli attori quanto piuttosto quello relativo alle cause incidenti sullo stato di salute DEl'albero, di cui tuttavia non risponde l'assemblea in quanto tale.
Il primo motivo di opposizione va dunque disatteso.
Con il secondo motivo di opposizione gli attori deducono la nullità DE DEiberato assembleare in quanto assunto in violazione DEl'art. 1135 u.u. c.c.
Gli istanti all'uopo deducono che non vi era alcun urgenza che legittimasse l'amministratore ad intervenire sull'albero oggetto di lite, sostanzialmente imputando alla condotta di quest'ultimo di aver creato le condizioni di pericolo DEl'albero di alto fusto, prima inesistenti stante la mancanza di patologie pregresse DEl'albero.
Ciò posto assumono l'inattendibilità ed infondatezza DEla perizia postuma DE p.a. , fatta Per_1 propria dall'assemblea, ma anche la conseguente illegittimità DEla DEibera che di fatto ha così ingiustificatamente ratificato l'operato antigiuridico DEl'amministratore facendolo proprio.
Il motivo di impugnazione in esame va disatteso alla luce di quanto innanzi rilevato e chiarito in ordine all'oggetto DE DEiberato assembleare, al quale è estranea ogni valutazione e/o ratifica in ordine all'operato DEl'amministratore di condominio.
Con il terzo motivo di impugnazione gli attori deducono la nullità DEla DEibera per violazione degli artt. 1120 e 1136 c.c..
Gli attori assumono che l'abbattimento DEl'albero in oggetto, quale distruzione di un bene comune, integri un'innovazione vietata per la quale è prevista come obbligatoria l'unanimità dei consensi, insussistente nella specie.
Ebbene posto che nel caso in esame l'assemblea ha DEiberato alla luce di una perizia tecnica che evidenziava uno stato di elevato pericolo connesso all'albero di alto fusto in oggetto, va richiamata la giurisprudenza DEla Suprema Corte che ha avuto modo di esprimersi in materia.
8 La Corte di Cassazione, contrapponendo i due distinti concetti di innovazione e manutenzione, ha affermato: “Alla stregua DEla giurisprudenza di questa Corte, innovazione agli effetti DEl'art. 1120
c.c. non è qualsiasi mutamento o modificazione DEla cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria(cfr.
Cass. 35957/2021).
Conseguentemente, la Suprema Corte ha affermato che “l'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con DEibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione DEle cose comuni e non un'innovazione di cui all'art. 1120 c.c., atteso che con questo termine s'intende non qualsiasi mutamento o modificazione DEla cosa comune ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria” (Cass. Civ. Ord. n. 6136/2023).
Peraltro, all'opera di manutenzione si ricorre non solo per rimediare ai danni già evidenti, ma anche per prevenire quelli futuri, finanche quelli probabili, proprio per evitare rischi di compromissione DEla sicurezza.
Dalla qualificazione in termini di innovazione diretta a migliorare la sicurezza DEl'edificio discende che la decisione di abbattimento deve essere assunta dall'assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le DEibere di ordinaria amministrazione, secondo l'articolo 1136, comma
2 c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà DE valore DEl'edificio.
Nella richiamata sentenza DEla Suprema Corte (6136/2023), si evidenzia altresì in via incidentale
“che la tutela DEl'ambiente (anche nell'interesse DEle future generazioni) impone – non solo dal momento DEl'ingresso esplicito in Costituzione (con il nuovo terzo comma DEl'art. 9, introdotto nel 2022) – rigore nell'accertamento DEla pericolosità degli alberi e proporzionalità nell'individuare le misure idonee a contrastarla”
Nella fattispecie in esame, oggetto DEla DEibera è la decisione diretta ad eliminare una situazione di pericolo correlata alla possibile caduta DE Libano, secondo quanto affermato da tutti i Parte_5
tecnici coinvolti, sia dagli attori che dal condominio, come emerge dalle relazioni tecniche versate in atti.
Pertanto, poiché trattasi di interventi ed opere dirette a migliorare e, in questo caso, a garantire la sicurezza nonché la salubrità degli edifici e, soprattutto DEle persone, la fattispecie non rientra tra quelle di cui all'art. 1120, primo comma, c.c., ma nel secondo comma, n. 1 DE medesimo articolo, cosicché la maggioranza prescritta risulta essere quella di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.
Dunque anche il motivo in esame va disatteso.
Gli attori inoltre impugnano la DEibera allegando che la stesura DE verbale di assemblea, così come redatto, sia priva di quegli elementi assolutamente indispensabili ai fini DEla verifica DEla
9 legittima approvazione DEla DEibera;
in particolare, mancherebbe, sia per il capo 2) sia per il capo
3) DEl'ordine DE giorno, qualsiasi riferimento al valore DEle quote di partecipazione al
, essendo presente solamente l'indicazione nominativa dei condomini che hanno CP_1
approvato la DEibera stessa, impedendo, così, il controllo sulla sussistenza DEle maggioranze.
Orbene, come precisato dalla Suprema Corte, in tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore DEle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità DEla DEibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo
"aliunde" DEla regolarità DE procedimento. Sicché non è annullabile la DEiberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì,
l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché DE valore complessivo DEle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la DEiberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c. (cfr assazione civile sez. II, 20/12/2021, n.40827).
Nel caso in esame dal verbale DEla DEibera impugnata, si evince che durante la discussione e l'approvazione DE punto 2) DEl'ordine DE giorno, sono stati indicati i nomi di tutti i condomini favorevoli e di quelli astenuti, ma non sono stati indicati millesimi di pertinenza di ciascun partecipante.
Tuttavia gli attori stessi deducono in sede di atto di citazione, nel contestare la carenza di quorum, che i condomini DE DEle aree comuni sono complessivamente 25, e che i millesimi CP_1
sono stati sempre calcolati in quota pari per ciascun condomino, tanto che ogni partecipante possiede 40/1000.
Ne discende che alcuna incertezza emerge dalla DEibera in ordine al numero dei votanti ed ai relativi millessimi.
Venendo al sesto motivo di impugnazione, gli attori evidenziando che l'assemblea ha votato con una maggioranza millesimale di 600/1000, dovendosi computare effettivamente solo quindici votanti, avendo votato a favore 16 condomini, ed essendo stata computata due volte la si.g
[...]
comparsa per DEega di due comproprietarie. Per_4
Il rilievo è corretto, ma non inficia la validità DE DEiberato assembleare in quanto come innanzi rilevato, dalla qualificazione DEla decisione in termini di innovazione diretta a migliorare la sicurezza DEl'edificio discende che la decisione di abbattimento deve essere assunta dall'assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le DEibere di ordinaria amministrazione, secondo
10 l'articolo 1136, comma 2 c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà DE valore DEl'edificio.
Sicché, l'assemblea, sulla base DEle perizie fornite, ha deciso di procedere all'abbattimento con una maggioranza di 15 condomini su 21, corrispondenti a 600/1000.
Con l'ultimo motivo di impugnazione DE DEiberato assembleare, gli attori assumono che lo stesso sia annullabile in relazione al punto 3) DEl'ordine DE giorno, avente ad oggetto la decisione di piantumazione di un nuovo albero.
In merito si osserva che alcuna decisione è stata presa in quanto “l'assemblea rinvia ad altra adunanza con un nuovo punto DEl'ordine DE giorno”.
Trattandosi di una mera DEiberazione di rinvio DEla decisione ad altra assemblea, non si rileva alcuna invalidità DEla stessa.
Sulla scorta DEle osservazioni appena esposte la domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri dettati dal
DM 147/22, (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) ai valori minimi per ciascuna fase processuale tenuto conto non particolare complessità DEle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
3) condanna , e a pagare in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
DE , in persona DEl'amministratore p.t., le spese di lite che Controparte_1
si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie nella misura DE 15% Iva, Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Vito Palmeri dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 03.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria RI AT
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona DE
Giudice dott.ssa Maria RI AT, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 857/2021 R.G.
OGGETTO: impugnazione di DEibera assembleare vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] (C.F. ,
[...] C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (C.F. ) e nata CodiceFiscale_3 Parte_4
a Napoli il 04.07.1947 (C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Davide C.F._4
Baldini, presso lo studio DE quale elettivamente domiciliano in Torre DE EC (NA) alla Via S.
Noto n. 32, giusta procura in atti
ATTORI ORRE DEL GRECO, in persona DEl'amm.re Controparte_1
p.t. DEle aree comuni, , (C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._5 dall'avv. Vito Palmeri, con studio in Torre DE EC (NA), alla Via A. Brancaccio, 52, ove elettivamente domicilia, giusta mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 18.11.2024
“L'Avv. Baldini nell'interesse dei condomini , e riporta in questa Pt_1 Pt_3 Pt_2 Pt_4
sede il contenuto DEle tre memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. già versate in atti nonché richiama tutta la documentazione depositata in fase preistruttoria ed istruttoria.
Rassegna le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare la nullità DE DEiberato assembleare DE 19.01.2021 di cui ai punti n.
2 e 3 all'o.d.g., previa declaratoria di illeceità DEl'operato DEl'amministratore e DElo stesso verbale assembleare che lo ratifica per i motivi esposti nell'atto di citazione così come integrati nella prima memoria 183 VI comma c.p.c.;
1 In via subordinata pronunciare l'annullamento DE DEiberato assembleare DE 19.01.2021 nei punti nn. 2 e 3 all'o.d.g., sempre per i motivi subordinatamente esposti nell'atto di citazione e così come integrati nella successiva prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ;
In via ancora più subordinata si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. tutto da intendersi qui interamente ribadito, compresa la richiesta di ammissione di una CTU tecnica;
Con vittoria di spese e competenze di lite al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
L'avv. Vito Palmeri, quale procuratore costituito nell'interesse DE Controparte_1
e 23/F, Torre DE EC, conclude riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione
[...]
erisposta, alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. ed a tutti gli atti e documenti depositati, chiedendo il rigetto DEla domanda attrice.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio il , in persona Parte_4 Controparte_1 DEl'amministratore p.t., chiedendo, anche previo accertamento DEl'illiceità DEl'operato DEl'amministratore, di accertare e dichiarare la nullità DE DEiberato assembleare di cui ai punti n. 2
e 3 all'ordine DE giorno reso dall'assemblea DE convenuto in data 19.01.2021; solo in CP_1 via subordinata accertare e pronunciare l'annullamento DE DEiberato assembleare DE 19.01.2021, nei punti di cui ai capi n. 2 e 3 all'ordine DE giorno;
con vittoria di spese e competenze di lite oltre il rimborso forfettario, IVA e Cpa, al sottoscritto procuratore che dichiaratosi antistatario.
Gli attori premettevano di essere proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo site nel Comune di
Torre DE EC (NA) nell'edificio sito alla contraddistinto con il n.23 /E; che le CP_1 predette unità abitative di rispettiva proprietà erano situate nell'edificio di cui sopra che confinava con altro similare, distinto con il numero civico 23 /F, ed entrambi beneficiavano di un'area scoperta comune a loro, adibita a cortile e giardino, completamente recintata dall'esterno, a cui si accedeva attraverso un cancello di ingresso;
che, i proprietari di entrambi gli edifici, considerata la presenza DEl'area comune a tutti loro e pertinenziale ai due fabbricati, avevano costituito per essa un condominio (rectius un supercondominio) che ne disciplinava il funzionamento, munendolo di una assemblea DEiberante composta da tutti condomini di entrambi gli edifici (in tutto 25 unità), nonché da un amministratore da questa eletto.
Gli attori deducevano che in data 9.11.2020, alcune persone, rimaste non identificate, si introducevano nell'area condominiale senza preavviso e iniziavano ad eseguire opere di taglio radicale dei rami e DEla chioma di un albero di alto fusto presente da oltre quarant'anni nel
2 giardino, DE tipo “Cedro DE Libano”; che alcuni condomini, tra i quali parte degli attori, dopo aver richiesto vanamente se gli esecutori fossero muniti DEle previste autorizzazioni comunali, intimavano agli operai di desistere dal prosieguo DEl'opera; che nei giorni successivi uno dei condomini, ed in particolare, il geom. richiedeva l'intervento e la consulenza di Parte_3
due periti agrari, ed entrambi, dopo un attento esame effettuato con separati sopralluoghi sul posto, avevano relazionato che l'intervento eseguito aveva effettivamente provocato la distruzione irreversibile DEla pianta, predisponendola così ad un lento ed irrimediabile decesso con conseguente futuro dissecamento totale.
Gli attori osservavano, ancora, che contestualmente con A/R DE 11.11.2020, ricevuta dal CP_2
in data 17.11.2020, il condomino geom. a mezzo il proprio procuratore, richiedeva
[...] Pt_3 formali spiegazioni DEl'operato DEl'amministratore, ricevendone riscontro solo con pec DE
11.12.2020, cioè trenta giorni dopo, inoltrata dall'Avv. Simone Angelini per conto DE sig.
; evidenziavano, altresì, che lo stesso solo in data 08.01.2021 CP_2 CP_2
sottoscriveva nella sua qualità una convocazione assembleare recante il seguente ordine DE giorno:“1) azione giudiziaria intrapresa dal condomino in relazione alla Parte_3 potatura finalizzata all'abbattimento DE cedro esistente nel parco, nomina avvocato per il condominio;
2) abbattimento DE suddetto cedro e valutazione dei consigli tecnici contenuti nella consulenza DEla Dott.ssa agronoma;
3) eventuale ripiantumazione di uno o Persona_1 più alberi in sostituzione;
4) eventuali e varie”; che l'assemblea DE condominio DEle aree comuni tra i due edifici in Torre DE EC alla Via Cimaglia n. 23/E e 23/F, con la DEibera DE 19.01.2021
(comunicata agli attori in data 25.01.2021), di fatto ratificava l'operato DEl'amministratore DE condominio facendo proprio il contenuto DEla relazione DE P.A. (capo 2), inoltre Per_1 DEiberava l'abbattimento DE ” (capo 2) DEl'ordine DE giorno, e non DEiberava Parte_5
invece di sostituire la pianta con una diversa piantumazione (capo 3); sicché, gli attori deducevano di avere interesse all'impugnativa DEla DEibera ritenendola altamente pregiudizievole avendo soppresso i propri diritti sull'uso di un bene comune, e ciò anche in prospettiva di una futura richiesta risarcitoria che presuppone la declaratoria DEl'illiceità DEl'operato DEl'amministratore avallato, rectius ratificato, dalla volontà assembleare espressa in quella DEibera.
Con comparsa si costituiva il convenuto che impugnava estensivamente il contenuto CP_1 DEl'atto di citazione, rilevando l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità, nonché
l'infondatezza in fatto e diritto, contestando ed impugnando le deduzioni fatte e la documentazione esibita.
Il convenuto evidenziava la distorsione dei fatti operata dagli attori in relazione alla vicenda oggetto di lite e l'assoluta infondatezza di tutti i motivi di impugnazione DE DEiberato DE consesso
3 assembleare e, insistendo nel rigetto DEla formulata impugnazione DE DEiberato assembleare DE
19/01/2021, si opponeva all'eventuale richiesta di concessione DEla sospensione DEla DEibera impugnata, non sussistendo i presupposti normativi per la chiesta sospensiva, con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
impugnava la documentazione depositata da controparte ed, in particolare, la rappresentazione DElo stato dei luoghi dall'alto prima DEl'evento, affoliata al n.1 dei documenti depositati, non essendo certa la data a cui far risalire l'immagine; impugnava e contestava, per quanto di ragione, tutti gli elaborati tecnici depositati e di cui ai nn. 2, 3, 5, e 10, costituendo semplici allegazioni di parte prive di qualsiasi valore probatorio.
All'udienza cartolare DE 30.11.2022, il Giudice, letta la richiesta DEle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza DE 15.5.2023.
In data 5.10.2023, il giudice, sciolta la riserva di cui all'udienza DE 2.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce DEle allegazioni DEle parti e DEla documentazione in atti;
rinviava la causa per la precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 15.07.2024.
La citata udienza veniva differita al 18.11.2024. Con ordinanza a seguito di trattazione cartolare, il
Giudice letti gli artt. 281 quinquies co. 1, 189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito DEle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito DEle memorie di replica.
Merito
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Si esamina in via preliminare l'eccezione di nullità DEla DEibera assembleare impugnata sollevata dagli attori.
La Corte di Cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 4806/2005 ha tracciato, già da tempo, il criterio distintivo tra DEibere assembleari nulle e annullabili, individuandolo nella contrapposizione tra
"vizi di sostanza" – inerenti il contenuto DEle DEiberazioni – e "vizi di forma" – attinenti invece alle regole procedimentali per la formazione DEle DEibere.
Tale principio è ripreso anche dalla Corte di Cassazione a SS.UU. sentenza n. 9839/2021 con l'intento di dare forza e stabilità alle DEibere condominiali a mente DEl'art. 1137 c.c. il quale ricondurrebbe ogni forma d'invalidità DEle DEibere assembleari sotto l'ipotesi DEl'annullabilità riservando alla nullità un ruolo marginale.
Le SS.UU. hanno precisato che sono affette da nullità le DEiberazioni DEl'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le DEiberazioni assembleari
4 adottate in violazione di norme di legge o di regolamenti sono sempre annullabili ai sensi DEl'art. 1137 c.c...
È inoltre pacifico che nelle sue decisioni l'assemblea è sovrana e che il giudice non può interferire in merito all'opportunità di una DEibera, tranne nel caso in cui vi sia stato un abuso di diritto o un eccesso di potere.
Il sindacato DEl'autorità giudiziaria, infatti, in questo caso è limitato al riscontro DEla conformità DEla decisione alle norme di legge e/o DE regolamento di condominio, quale risultato di un corretto esercizio DE potere DEl'organo DEiberante (Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2020, n. 5061; Cass. civ., sez. II, 17 agosto 2017, n. 20135). Questo comporta che il sindacato DE giudice è precluso riguardo ad una DEibera che sia fondata su dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione di interessi comuni ed alla buona gestione DEl'amministrazione, ma sempre in considerazione DE fatto che questa resti contenuta nei limiti che caratterizzano l'attività DEl'assemblea stessa.
In buona sostanza, l'assemblea non può perseguire una finalità estranea alla comunità condominiale.
Va altresì necessariamente premesso che, nella fattispecie, vanno tenuti distinti i diversi aspetti DEl'eventuale condotta inadempiente ai suoi obblighi ascritta all'amministratore DE , CP_1
da quelli DEla validità o meno DEla DEibera impugnata.
L'amministratore di condominio è mandatario dei singoli condomini, i quali possono quindi convenirlo personalmente, laddove ritengano sussistenti degli inadempimenti agli obblighi derivanti dalla legge e dal mandato ed laddove con la sua condotta inadempiente abbia loro cagionato un danno. In questi casi, la responsabilità risarcitoria DEl'amministratore è fondata sulla violazione degli obblighi contrattuali DElo stesso.
Nella fattispecie gli attori non hanno convenuto in giudizio l'amministratore DE condominio promuovendo un'azione di responsabilità civile nei suoi confronti, ma hanno convenuto in giudizio il Condominio, in persona DEl'amministratore p.t., chiedendo accertarsi la nullità o annullabilità DEla DEibera assembleare DE 19.01.2021, sicchè il thema decidendum DEla lite è limitato a tale accertamento.
Invero gli attori assumono che con la DEibera impugnata il consesso assembleare avrebbe ratificato l'illecito operato DEl'amministratore DE condominio, che chiedono accertarsi in via incidentale.
Tuttavia tale accertamento meramente incidentale non è funzionale alla decisione DEla causa, per cui è lite, sulla validità DEl'atto collegiale, in quanto oggetto DE DEiberato assembleare come inferibile dai punti all'ordine DE giorno non è la ratifica DEl'operato DEl'amministratore in ordine all'incarico conferito di potatura/capitozzatura , presente nel giardino Parte_5
condominiale.
5 Nell'avviso di convocazione DEla DEibera in oggetto sono indicati come all'ordine DE giorno i seguenti punti: 1) azione giudiziaria intrapresa dal condomino in relazione alla Parte_3 potatura finalizzata all'abbattimento DE cedro DE libano esistente nel parco: nomina avvocato per il condominio;
”, 2) “abbattimento DE suddetto cedro e valutazione dei consigli tecnici contenuti DEla relazione DEla agronoma dott.ssa ”; 3 “eventuale ripiantumazione di uno o più Persona_1 alberi in sostituzione” (cfr convocazione per assemblea DE 10.01.2021 allegata alla memoria x art. 183 VI comma n. II c.p.c. di parte convenuta).
Ne discende che non assume alcun rilievo ai fini DEla decisione DEla lite il richiesto accertamento sulla liceità o meno DEl'operato DEl'amministratore DE in merito agli interventi CP_1
eseguiti nel novembre 2020, e nei cui confronti in proprio in questa sede non viene spiegata alcuna domanda, essendo peraltro pacifico, nella stessa prospettazione difensiva degli attori, che all'epoca DEl'adozione DEla DEibera impugnata vi era uno stato di irreversibile distruzione DEla pianta destinata ad un lento ed irrimediabile decesso, sia pure nella prospettazione difensiva a causa DEla scriteriata descritta condotta DEl'amministratore, che tuttavia, come di seguito precisato non è oggetto DE DEiberato impugnato.
Il Dott. , perito degli attori, nelle conclusioni DEl'elaborato peritale al punto Persona_2
3) così precisa: “Tenuto conto DEla specie a cui appartiene la pianta, DEle condizioni in cui si trova, e DEl'esperienza professionale DElo scrivente, si ritiene che la pianta rappresenti attualmente, a seguito DEle operazioni a cui è stata sottoposta, un futuro pericolo alla sicurezza DEle strutture e DEle persone nelle prossimità o vicinanze di essa e, pertanto, si suggerisce
l'abbattimento immediato e la rimozione di tutto il materiale di risulta giacente nello spazio condominiale” (cfr perizia allegato 2 produzione attorea).
Anche il Dott. , altro agronomo incaricato dal a pagina 10 Persona_3 Parte_3 DEl'elaborato peritale riferisce che “L'equilibrio morfologico rilevato trova sintesi di giudizio nei termini di una cronica condizione fisiologica da cui deriva un'elevata pericolosità statica. Lo stato di estrema perturbazione DEl'albero e l'effettiva entità di quest'ultima, comportano un'inerzia fisiologica tale da annullare ogni tentativo di recupero DEl'ordinaria condizione di equilibrio.
Pertanto le anomalie morfologiche e strutturali riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore naturale sicurezza, per il soggetto indagato, sia avviato ad un progressivo esaurimento ed ogni intervento di riduzione DE livello di pericolosità risulterebbe inadeguato a compensare un
Propensione al Cedimento orientata al grado estremo e riconducibile alla Classe D DEla graduatoria S.I.A. (Società Italiana di Arboricultura). L'albero deve, quindi, essere sostituito in quanto non suscettibile di riassetto che possa invertirne lo stato di decadimento vegetativo e strutturale” (cfr perizia allegato 3 alla produzione attorea).
6 Ciò posto gli attori hanno in primo luogo dedotto la nullità DEla DEibera impugnata con riferimento al capo 2) DEl'ordine DE giorno per illiceità DEl'oggetto e contrarietà alle leggi, evidenziando i danni connessi al taglio DEl'albero di alto fusto oggetto DEla DEibera, da annoverare tra quelli di tipo “monumentale” ai sensi DEl'art. 7 Legge n. 10/2023, sicchè anche per la semplice potatura occorreva oltre all'autorizzazione comunale, anche una preventiva consulenza tecnica, ed il parere vincolante DE Corpo Forestale.
Si premette che la corte di cassazione ha particolarmente valorizzato la presenza e l'importanza degli alberi nei cortili condominiali non solo sotto il profilo estetico architettonico, ma anche in relazione alla qualità DEla vita degli abitanti DE condominio (cfr. Cassazione n. 3666/1994), salvo ovviamente che il taglio degli alberi non sia imposto da ragioni di sicurezza e di salvaguardia di staticità degli edifici (…)”.
Ebbene, l'ultimo inciso appare centrale nell'operare un distinguo fra l'ipotesi in cui una determinata innovazione è meramente discrezionale da quella in cui la medesima, pur influendo su beni comuni e determinandone la soppressione, è necessitata dalla salvaguardia di un interesse prevalente, quale quello DEla sicurezza degli edifici o all'incolumità DEle persone.
Sul punto, si rileva che l'assemblea condominiale, nella DEibera impugnata, DEiberava di procedere all'abbattimento DEl'albero, alla luce DEla relazione DE perito agrario incaricato dal condominio (dott.ssa ) in cui si consigliava la soppressione DE DE Libano per il Per_1 Pt_5
pericolo di caduta correlato al suo stato attuale, e, rinviava ad altra assemblea anche la decisione di piantumazione di altro albero in sostituzione (cfr DEibera allegato 9 produzione attorea, oltre che la perizia DE perito agrario , incaricata dal condominio, che ha ritenuto che la Persona_1 propensione al rischio di cedimento appartenga alla classe D DEla “Failure Risk Classification”
(massimo grado di pericolosità), in cui la propensione al rischio risulta elevata, consigliandone
l'abbattimento).
Peraltro, come detto anche i tecnici incaricati da (una DEle parti attrici DE Parte_3
presente procedimento) hanno concluso in tal senso.
I tecnici incaricati dal condomino hanno entrambi evidenziato che lo stato di necrosi e di Pt_3 pericolo DEl'albero è verosimilmente da ricondurre all'opera di recisione di rami di importanza vitale e soprattutto DEla chioma (appunto definita capitozzatura), nondimeno entrambi come già innanzi rilevato concludono per l'abbattimento DEl'albero come soluzione necessaria.
Acclarata la pericolosità DEl'albero in sede di votazione la maggioranza dei condomini ha ritenuto di prestare adesione alle conclusioni DE perito incaricato dal condominio, DEiberando di conseguenza per l'abbattimento DEl'albero.
7 L'opzione tra interventi conservativi o abbattimento implica un giudizio di opportunità che compete solo all'Assemblea e non al giudice, il cui sindacato sulle DEibere assembleari è limitato alla legittimità DEle stesse, cioè alla sussistenza dei presupposti legali.
Nel caso concreto, avendo la maggioranza dei condomini, DEiberato l'abbattimento DEl'albero, giustificando la scelta alla luce DEle conclusioni DE perito di parte DE , non è CP_1
configurabile alcun abuso di diritto nel DEiberato assembleare.
Nè tantomeno hanno rilievo sotto tale profilo le deduzioni degli attori in ordine alle corrette modalità di abbattimento DEl'albero in oggetto che attengono alla fase esecutiva DEla DEibera, e impongono il rispetto DEla procedura all'uopo prevista dalla legge.
Nel caso in esame si potrebbe profilare un eccesso di potere solo in presenza di una decisione di abbattimento assunta sul falso presupposto DEla pericolosità DEl'albero, ma non è questo l'aspetto censurato dagli attori quanto piuttosto quello relativo alle cause incidenti sullo stato di salute DEl'albero, di cui tuttavia non risponde l'assemblea in quanto tale.
Il primo motivo di opposizione va dunque disatteso.
Con il secondo motivo di opposizione gli attori deducono la nullità DE DEiberato assembleare in quanto assunto in violazione DEl'art. 1135 u.u. c.c.
Gli istanti all'uopo deducono che non vi era alcun urgenza che legittimasse l'amministratore ad intervenire sull'albero oggetto di lite, sostanzialmente imputando alla condotta di quest'ultimo di aver creato le condizioni di pericolo DEl'albero di alto fusto, prima inesistenti stante la mancanza di patologie pregresse DEl'albero.
Ciò posto assumono l'inattendibilità ed infondatezza DEla perizia postuma DE p.a. , fatta Per_1 propria dall'assemblea, ma anche la conseguente illegittimità DEla DEibera che di fatto ha così ingiustificatamente ratificato l'operato antigiuridico DEl'amministratore facendolo proprio.
Il motivo di impugnazione in esame va disatteso alla luce di quanto innanzi rilevato e chiarito in ordine all'oggetto DE DEiberato assembleare, al quale è estranea ogni valutazione e/o ratifica in ordine all'operato DEl'amministratore di condominio.
Con il terzo motivo di impugnazione gli attori deducono la nullità DEla DEibera per violazione degli artt. 1120 e 1136 c.c..
Gli attori assumono che l'abbattimento DEl'albero in oggetto, quale distruzione di un bene comune, integri un'innovazione vietata per la quale è prevista come obbligatoria l'unanimità dei consensi, insussistente nella specie.
Ebbene posto che nel caso in esame l'assemblea ha DEiberato alla luce di una perizia tecnica che evidenziava uno stato di elevato pericolo connesso all'albero di alto fusto in oggetto, va richiamata la giurisprudenza DEla Suprema Corte che ha avuto modo di esprimersi in materia.
8 La Corte di Cassazione, contrapponendo i due distinti concetti di innovazione e manutenzione, ha affermato: “Alla stregua DEla giurisprudenza di questa Corte, innovazione agli effetti DEl'art. 1120
c.c. non è qualsiasi mutamento o modificazione DEla cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria(cfr.
Cass. 35957/2021).
Conseguentemente, la Suprema Corte ha affermato che “l'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con DEibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione DEle cose comuni e non un'innovazione di cui all'art. 1120 c.c., atteso che con questo termine s'intende non qualsiasi mutamento o modificazione DEla cosa comune ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria” (Cass. Civ. Ord. n. 6136/2023).
Peraltro, all'opera di manutenzione si ricorre non solo per rimediare ai danni già evidenti, ma anche per prevenire quelli futuri, finanche quelli probabili, proprio per evitare rischi di compromissione DEla sicurezza.
Dalla qualificazione in termini di innovazione diretta a migliorare la sicurezza DEl'edificio discende che la decisione di abbattimento deve essere assunta dall'assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le DEibere di ordinaria amministrazione, secondo l'articolo 1136, comma
2 c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà DE valore DEl'edificio.
Nella richiamata sentenza DEla Suprema Corte (6136/2023), si evidenzia altresì in via incidentale
“che la tutela DEl'ambiente (anche nell'interesse DEle future generazioni) impone – non solo dal momento DEl'ingresso esplicito in Costituzione (con il nuovo terzo comma DEl'art. 9, introdotto nel 2022) – rigore nell'accertamento DEla pericolosità degli alberi e proporzionalità nell'individuare le misure idonee a contrastarla”
Nella fattispecie in esame, oggetto DEla DEibera è la decisione diretta ad eliminare una situazione di pericolo correlata alla possibile caduta DE Libano, secondo quanto affermato da tutti i Parte_5
tecnici coinvolti, sia dagli attori che dal condominio, come emerge dalle relazioni tecniche versate in atti.
Pertanto, poiché trattasi di interventi ed opere dirette a migliorare e, in questo caso, a garantire la sicurezza nonché la salubrità degli edifici e, soprattutto DEle persone, la fattispecie non rientra tra quelle di cui all'art. 1120, primo comma, c.c., ma nel secondo comma, n. 1 DE medesimo articolo, cosicché la maggioranza prescritta risulta essere quella di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.
Dunque anche il motivo in esame va disatteso.
Gli attori inoltre impugnano la DEibera allegando che la stesura DE verbale di assemblea, così come redatto, sia priva di quegli elementi assolutamente indispensabili ai fini DEla verifica DEla
9 legittima approvazione DEla DEibera;
in particolare, mancherebbe, sia per il capo 2) sia per il capo
3) DEl'ordine DE giorno, qualsiasi riferimento al valore DEle quote di partecipazione al
, essendo presente solamente l'indicazione nominativa dei condomini che hanno CP_1
approvato la DEibera stessa, impedendo, così, il controllo sulla sussistenza DEle maggioranze.
Orbene, come precisato dalla Suprema Corte, in tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore DEle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità DEla DEibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo
"aliunde" DEla regolarità DE procedimento. Sicché non è annullabile la DEiberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì,
l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché DE valore complessivo DEle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la DEiberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c. (cfr assazione civile sez. II, 20/12/2021, n.40827).
Nel caso in esame dal verbale DEla DEibera impugnata, si evince che durante la discussione e l'approvazione DE punto 2) DEl'ordine DE giorno, sono stati indicati i nomi di tutti i condomini favorevoli e di quelli astenuti, ma non sono stati indicati millesimi di pertinenza di ciascun partecipante.
Tuttavia gli attori stessi deducono in sede di atto di citazione, nel contestare la carenza di quorum, che i condomini DE DEle aree comuni sono complessivamente 25, e che i millesimi CP_1
sono stati sempre calcolati in quota pari per ciascun condomino, tanto che ogni partecipante possiede 40/1000.
Ne discende che alcuna incertezza emerge dalla DEibera in ordine al numero dei votanti ed ai relativi millessimi.
Venendo al sesto motivo di impugnazione, gli attori evidenziando che l'assemblea ha votato con una maggioranza millesimale di 600/1000, dovendosi computare effettivamente solo quindici votanti, avendo votato a favore 16 condomini, ed essendo stata computata due volte la si.g
[...]
comparsa per DEega di due comproprietarie. Per_4
Il rilievo è corretto, ma non inficia la validità DE DEiberato assembleare in quanto come innanzi rilevato, dalla qualificazione DEla decisione in termini di innovazione diretta a migliorare la sicurezza DEl'edificio discende che la decisione di abbattimento deve essere assunta dall'assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le DEibere di ordinaria amministrazione, secondo
10 l'articolo 1136, comma 2 c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà DE valore DEl'edificio.
Sicché, l'assemblea, sulla base DEle perizie fornite, ha deciso di procedere all'abbattimento con una maggioranza di 15 condomini su 21, corrispondenti a 600/1000.
Con l'ultimo motivo di impugnazione DE DEiberato assembleare, gli attori assumono che lo stesso sia annullabile in relazione al punto 3) DEl'ordine DE giorno, avente ad oggetto la decisione di piantumazione di un nuovo albero.
In merito si osserva che alcuna decisione è stata presa in quanto “l'assemblea rinvia ad altra adunanza con un nuovo punto DEl'ordine DE giorno”.
Trattandosi di una mera DEiberazione di rinvio DEla decisione ad altra assemblea, non si rileva alcuna invalidità DEla stessa.
Sulla scorta DEle osservazioni appena esposte la domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri dettati dal
DM 147/22, (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) ai valori minimi per ciascuna fase processuale tenuto conto non particolare complessità DEle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
3) condanna , e a pagare in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
DE , in persona DEl'amministratore p.t., le spese di lite che Controparte_1
si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie nella misura DE 15% Iva, Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Vito Palmeri dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 03.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria RI AT
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