Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente rel./est. -
- dott. Pasquale Maria Cristiano - Consigliere -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa nel processo civile di appello iscritto al n. 3961/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, cui è riunito il procedimento n. 4055/2022 R.G., appelli avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1833/2022, depositata in data 22.2.2022, avente ad oggetto appalto e vertente:
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di appello, dall'avv. Giovanni
Caiazzo (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._2
p.tta G. Rodinò n. 18 (p.e.c.: ; Email_1
APPELLANTE E APPELLATO
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di appello, dagli avv.ti Mario Salvi (c.f. ) e Nicola Salvi (c.f. C.F._3
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Andrea C.F._4
d'Isernia n. 16 (p.e.c.: ; Email_2
APPELLANTE E APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 3.12.2014, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 6819/2014, reso in data 17.10.2014 dal Tribunale di Napoli, con il
82.138,80, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il predetto credito era azionato dall'opposta a titolo di importo dovuto sui SAL n. 11 e n. 12, relativi al contratto di appalto stipulato dalle parti per l'esecuzione di lavori di consolidamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'immobile di proprietà dell'opponente
[...]
sito nel Comune di Massalubrense. Pt_1
In particolare, la pretesa creditoria dell'appaltatrice era fondata sulla scrittura privata del
16.1.2013, con cui le parti avevano convenuto che il pagamento dei suddetti SAL, gravato di interessi, sarebbe stato effettuato in 5 rate semestrali, secondo un piano di rateizzo che il committente, tuttavia, non aveva rispettato.
A sostegno dell'opposizione proposta, il committente rappresentava una serie di Parte_1 inadempienze imputabili alla ditta appaltatrice, quali l'avvenuta sospensione dei lavori senza giusta causa e l'andamento discontinuo degli stessi, la sussistenza di irregolarità previdenziali,
l'interdizione al cantiere ad altre imprese incaricate di lavorazioni ulteriori, nonché l'erronea contabilizzazione dei lavori e la mancata produzione della documentazione necessaria al collaudo delle opere.
Tali inadempimenti, ad avviso dell'opponente, avevano impedito la regolare e puntuale ultimazione delle opere, risultando idonei a legittimare la sospensione dei pagamenti e a determinare l'automatica risoluzione del rapporto, come prevista dalle clausole risolutive espresse accluse al capitolato contrattuale.
Ulteriormente, parte opponente evidenziava come la società, anche dopo la comunicazione della risoluzione del contratto, si fosse rifiutata di riconsegnare al committente le chiavi di ingresso del fabbricato, trattenendo indebitamente materiali e asportando elementi di pregio dall'immobile.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva di accertarsi l'inadempimento della e, per l'effetto, CP_1 di revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta.
Si costituiva l'opposta resistendo nel merito e chiedendo di rigettarsi l'opposizione CP_1 proposta.
Successivamente, con citazione del 4.9.2015, la società opposta introduceva un separato giudizio per ottenere il pagamento a saldo delle opere realizzate, invocando, a sostegno della domanda, il verbale di collaudo del 22.10.2014, in cui si dava atto della regolare esecuzione delle lavorazioni appaltate.
Ulteriormente, la società prospettava una serie di inadempienze imputabili alla committenza, che,
a partire dai SAL n. 11 e n. 12, già oggetto di ingiunzione monitoria, aveva sospeso la regolare
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 14 erogazione dei pagamenti, così compromettendo la produttività del cantiere e causando alla ditta un danno, anche per lucro cessante, stimato in euro 260.000,00.
Si costituiva anche in tale giudizio il committente chiedendo di disporsi, Parte_1 preliminarmente, la riunione dei due procedimenti.
Nel merito, premessa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, il convenuto chiedeva di rigettarsi la pretesa creditoria della ditta, proponendo a propria volta domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere il pagamento della somma di euro 260.000,00, indicata quale risarcimento dovuto sul corrispettivo già versato, in ragione dell'abnorme ed errata contabilizzazione dei lavori effettuata dall'appaltatrice.
Riuniti i giudizi, la causa era istruita mediante l'ammissione e l'escussione della prova orale richiesta dalle parti, nonché mediante l'esperimento di una CTU volta a quantificare le opere eseguite dall'appaltatrice e i pagamenti effettuati dal committente.
In esito, la causa era decisa con la sentenza in questa sede appellata, con cui il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, rideterminava il credito residuo della nella somma di euro 17.206,61, CP_1 oltre interessi legali dalla domanda.
Preliminarmente, ricostruita la vicenda sulla scorta dell'istruttoria svolta, il primo giudice riteneva la non sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto, evidenziando come, rispetto ai molteplici inadempimenti imputati all'impresa, fosse idonea ad assumere rilievo risolutorio la sola interdizione del cantiere alle maestranze di altre ditte.
Tale condotta, sebbene provata, aveva tuttavia costituito, da parte dell'appaltatore, il legittimo esercizio di una facoltà connessa ai compiti di sorveglianza e gestione del cantiere.
In ordine alla contabilità dei lavori, il primo giudice riteneva che il piano di rateizzo concordato nella scrittura privata del 16.1.2013 non integrasse una tacita accettazione delle lavorazioni rendicontate nei SAL rateizzati, restando aperta al committente la facoltà di procedere alla verifica delle opere e dei relativi costi al momento dell'ultimazione dei lavori.
Muovendo da tale premessa, il Tribunale evidenziava come, dal verbale di collaudo, non potesse ricavarsi la circostanza dell'avvenuta accettazione delle opere senza riserve, risultando rappresentati, anche in quella sede, plurimi rilievi circa i costi contabilizzati dall'appaltatore.
Tanto premesso, il primo giudice accoglieva la quantificazione prospettata dal CTU, che, ricalcolando i costi delle singole lavorazioni, anche con riferimento alle spese di trasporto dei materiali, aveva individuato il valore complessivo delle opere nella somma di euro 553.206,61.
Muovendo da tale riferimento, il Tribunale rilevava quindi come la prospettazione delle parti differisse in punto di quantificazione degli acconti già versati dal committente.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 14 Difatti, a fronte dell'allegazione dell'appaltatore, che riferiva di aver ricevuto pagamenti per euro
524.548,18, il committente aveva quantificato l'esborso già sostenuto nella maggior Parte_1 somma di euro 536.000,00.
Tale differenza poteva tuttavia ritenersi colmata da alcune partite di acconto individuate dal CTU nella contabilità della ditta, non recuperate quali voci in detrazione sull'importo dei successivi
SAL.
Pertanto, muovendo da tale rilievo, il Tribunale accoglieva la prospettazione del committente e, avuto riguardo al valore complessivo delle opere indicato dall'ausiliario, quantificava il corrispettivo ancora dovuto nell'importo di euro 17.206,61.
Per l'effetto, il credito residuo della società appaltatrice era rideterminato in tale misura.
Con citazione del 15.9.2022 proponeva dunque il presente appello censurando, Parte_1 con distinti motivi di gravame, la contabilizzazione dei pagamenti operata dal primo giudice.
L'appellante contestava, in particolare, l'omessa detrazione, dal corrispettivo dell'appalto, delle somme già versate in esecuzione del decreto ingiuntivo successivamente revocato, nonché della somma complessiva di euro 39.600,00, pari agli acconti non contabilizzati individuati dal CTU.
Chiedeva, pertanto, di disporsi la sospensione della pronuncia gravata e, nel merito, di riformarsi la stessa dichiarando l'infondatezza della domanda avanzata dalla CP_1
Ulteriormente, chiedeva di disporsi la condanna della società alla restituzione della somma di euro
93.418,72, pari all'importo versato in esecuzione del decreto opposto, comprensivo di interessi e spese della procedura esecutiva.
In via gradata, chiedeva di condannarsi l'appaltatore al pagamento della somma di euro 64.932,19, quale differenza tra la somma complessivamente versata all'impresa e il corrispettivo accertato dei lavori, e, in via subordinata, di condannarsi la alla restituzione della somma di euro CP_1
22.393,39, oltre interessi e rivalutazione, quale corrispettivo versato in eccedenza rispetto al valore accertato dell'appalto, in considerazione degli acconti non contabilizzati individuati dal
CTU.
Con separata citazione del 21.9.2022, proponeva altresì appello la società censurando, CP_1 sotto distinti profili, la operata riduzione del corrispettivo ancora dovuto dal committente.
Chiedeva, pertanto, di accogliersi la domanda di pagamento proposta nel giudizio di prime cure per il maggior importo richiesto di euro 180.522,52.
Si costituivano quindi, nei giudizi incardinati sui rispettivi appelli, gli appellanti e Parte_1
ognuno insistendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 14 Riuniti i procedimenti, all'esito dell'udienza del 17.1.2023, preso atto della tacita rinuncia all'istanza di sospensione proposta dall'appellante la Corte rinviava la causa per la Parte_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2024.
A tale udienza, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini per il deposito degli scritti conclusionali, la causa veniva infine rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli appelli proposti, occorre procedere in via preliminare al vaglio delle censure articolate dalla società che investono, tra gli altri profili, la quantificazione del valore CP_1 complessivo delle opere realizzate presso l'immobile di proprietà del committente.
§ 1. Sull'appello di CP_1
Con il primo motivo di gravame la società censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che il riconoscimento di debito recato dalla scrittura privata del 16.1.2013 non integrasse una tacita accettazione delle lavorazioni rendicontate nei SAL cui la stessa era riferita, facendone erroneamente discendere la revocabilità della ricognizione di debito effettuata dal committente e la possibilità di procedere alla verifica del valore delle opere realizzate.
In particolare, l'appellante fa rilevare come, rispetto alla menzionata scrittura, la motivazione di prime cure si attesti su un principio di carattere generale e astratto, non pertinente al tenore delle difese articolate dal committente, producendosi, oltretutto, in un vizio di manifesta illogicità della pronuncia.
Difatti, nel giudizio di prime cure l'opponente si era limitato a eccepire la ricorrenza di Parte_1 plurime condotte inadempienti della ditta appaltatrice, rilevando l'intervenuta risoluzione del contatto di appalto e null'altro deducendo circa il contenuto ricognitivo dei SAL e della scrittura privata azionati con il ricorso monitorio.
A fronte di tali difese, il primo giudice aveva ritenuto l'infondatezza delle doglianze portate a sostegno del dedotto inadempimento, rigettando la domanda di risoluzione avanzata dal committente e tuttavia procedendo, pur esclusa qualsivoglia responsabilità contrattuale dell'appaltatore, alla riduzione del corrispettivo richiesto dalla ditta.
Connessi a tale doglianza sono, inoltre, il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, con cui la società contesta la disposta revoca del decreto ingiuntivo inizialmente concesso.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 14 Sotto tale profilo, evidenzia l'appellante, la pronuncia di prime cure non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia di riparto dell'onere della prova, ritenendo erroneamente che le contestazioni sollevate dall'opponente nel separato giudizio introdotto dalla ditta valessero a superare, altresì, il titolo portato a sostegno della pretesa monitoria, costituito dai P SAL e n. , e dalla scrittura con cui, riconosciuto il debito, era convenuto il pagamento Pt_2 rateizzato degli stessi.
I motivi sono infondati.
In estrema sintesi, le doglianze della società investono la portata dell'accertamento rimesso al
Tribunale nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Difatti, ad avviso della ditta, il tenore delle contestazioni sollevate dall'opponente sarebbe stato tale da impedire qualsivoglia accertamento sulla contabilità dei lavori, considerata, altresì, la ritenuta infondatezza dei profili di inadempimento allegati dal committente, in ogni caso non relativi alla quantificazione del valore delle opere rendicontate nei due SAL azionati.
In via preliminare, merita condivisione il principio richiamato dal Tribunale in ordine all'efficacia ricognitiva della scrittura privata con cui era prevista la rateizzazione dei pagamenti, secondo cui
“in tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti” (Cass. n.
106/2011, come richiamata alla pag. 3 della sentenza di primo grado).
Tale principio, del resto, risulta condiviso dalla stessa società appellante, che, tuttavia, fa rilevare come le deduzioni dell'opponente non fossero tali da investire la quantificazione dei lavori eseguiti e dei prezzi applicati.
Orbene, tale rilievo non può essere condiviso.
Difatti, nel proprio atto di opposizione il committente eccepiva una copiosa serie di Parte_1 inadempimenti imputati alla ditta, allegando di aver provveduto a trasmettere, su tale presupposto, la comunicazione del proprio recesso dal contratto, formulata sulla scorta della clausola risolutiva pattuita.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 14 Nell'ambito degli inadempimenti eccepiti erano contemplati, altresì, plurimi rilievi afferenti alla quantificazione delle opere eseguite e dei relativi prezzi.
In particolare, l'opponente rilevava come le lavorazioni effettuate dalla non CP_1 corrispondessero a quanto riportato nei SAL, “sia per quantità e qualità dei materiali impiegati e dei lavori eseguiti, sia per i prezzi applicati” (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione).
Oggetto di doglianza era, soprattutto, l'applicazione dei prezziari relativi alle opere di pregio, laddove i lavori eseguiti rientravano nella categoria inferiore delle opere di edilizia residenziale convenzionata.
Su tale presupposto, correttamente il Tribunale ha ritenuto di dover procedere all'accertamento dell'effettivo valore delle opere realizzate, rimettendo la valutazione all'accertamento del CTU e provvedendo, sugli esiti della perizia, alla rideterminazione del costo dell'appalto.
Oltretutto, giova evidenziare come la pronuncia di prime cure non presenti alcun profilo di contraddittorietà in punto di valutazione della condotta dell'appaltatore.
Difatti, la statuizione con cui il primo giudice ha escluso la portata risolutiva degli inadempimenti allegati dal committente attiene a profili che non riguardano la rendicontazione delle opere, concernendo, segnatamente, il contestato allontanamento dal cantiere delle maestranze di altre ditte, circostanza ritenuta prevalente rispetto agli ulteriori profili di responsabilità dedotti.
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti di gravità dell'inadempimento richiesti ai fini della risoluzione del contratto, tuttavia accertando, in coerenza con le difese dell'opponente, la difformità dei prezzi applicati rispetto alle lavorazioni effettivamente realizzate.
Sotto tale profilo, dunque, non è dato riscontare alcun vizio di illogicità della motivazione.
In via subordinata, con il quinto motivo di gravame la società rappresenta un vizio di omessa pronuncia in ordine all'intervenuta tacita accettazione dell'opera.
A tal riguardo, evidenzia come il Tribunale non abbia adeguatamente valorizzato la accertata circostanza secondo cui, in data 16.7.2014, il era rientrato nella piena e totale Parte_1 disponibilità delle aree di cantiere, prendendo pienamente possesso, sia pur per sua iniziativa, delle opere ivi realizzate.
Tale avvenimento, ad avviso dell'appellante, integrerebbe i presupposti per ritenere tacitamente accettata l'opera, non risultando compiuti, da tale data, atti incompatibili con la volontà di non accettarla, o di accettarla con riserva.
Il motivo è infondato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 14 Anzitutto, va osservato come, per costante giurisprudenza, la consegna dell'opera – quand'anche acquisita su iniziativa del committente – costituisce un momento distinto dall'accettazione, anche tacita, della stessa.
Difatti, “in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4 c.c., è necessario distinguere tra atto di 'consegna' e atto di 'accettazione' dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. In particolare, il presupposto dell'accettazione tacita è costituito dalla consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica” (Cass. n. 4021/2023, Cass. n.
10452/2020, Cass. n. 13224/2019).
Nel caso di specie, risulta invero comprovata l'immissione del nel possesso delle opere Parte_1
a far data dal 16.7.2014, atteso che, come riferito dallo stesso committente, questi provvedeva alla apposizione di un catenaccio ai due occhielli del portoncino del cantiere ove si svolgevano i lavori
(cfr. verbale dell'udienza del 16.3.2017).
Tuttavia, non ricorrono i presupposti per ritenere altresì integrato il secondo momento dell'accettazione, costituito dalla ricezione delle opere senza riserve.
Difatti, nel verbale di collaudo del 22.10.2014, il Direttore dei Lavori, nella persona del delegatario arch. , dava atto della buona rispondenza qualitativa delle opere, tuttavia CP_2 evidenziando la necessità di provvedere alla verifica della rispondenza delle singole partite con l'effettivo materiale impiegato, nonché alla verifica della congruità dei prezzi applicati “in riferimento all'esercizio di un intervento edilizio dalle qualità affini a quelle assimilabili a opere di media importanza del tipo edilizia residenziale convenzionata” (cfr. pag. 4 del verbale).
Conclusivamente, pertanto, non è postulabile, nella specie, un comportamento concludente del committente valutabile ai fini della tacita accettazione dell'opera.
L'ultimo motivo del gravame proposto dalla società attiene, infine, all'imputabilità della censurata contabilizzazione delle opere.
Difatti, la ditta evidenzia come, ai sensi degli artt. 16 e 11 del contratto di appalto, la contabilità dei lavori costituisse un adempimento posto a carico del Direttore dei Lavori, al quale era rimessa
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 14 la rendicontazione delle opere, anche richieste in corso di esecuzione, secondo i prezzi concordati.
Del resto, il Direttore dei Lavori aveva provveduto all'approvazione dei SAL e dei relativi certificati di pagamento e, su richiesta del committente, alla redazione del conto finale, in cui l'importo complessivo delle opere era fissato in euro 705.043,70, conformemente alla contabilità sino a quel momento approvata.
Su tale presupposto, l'appaltatrice evidenzia come non possa affermarsi una inadempienza al contratto imputabile alla società, con la conseguente insussistenza del diritto di rivalsa azionato dal nei confronti della ditta. Parte_1
Anche tale motivo va respinto.
Invero, la questione ha già costituito oggetto dell'accertamento svolto dal giudice di prime cure, che, con motivazione non specificamente censurata, ha osservato come “fermo restando il dato per cui la gestione delle varianti e la individuazione dei relativi costi è avvenuta con la disattenta complicità del Direttore dei Lavori, il Committente non può vedersi attribuiti costi e voci di spesa non coerenti con le lavorazioni effettuate, a prescindere dalla contabilità che sia stata effettuata dall'appaltatore con la Direzione dei Lavori” (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).
Tale motivazione merita condivisione.
Difatti, la supervisione del Direttore dei Lavori nominato dal committente non sostituisce la verifica e l'accettazione delle opere, anche con riferimento all'eventuale rispondenza dei prezzi applicati, per cui lo stato di avanzamento, il pagamento e la riscossione di acconti, sebbene approvati dal Direttore dei Lavori, non costituiscono una prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti.
Permane dunque, in capo al committente, la facoltà di dimostrare che l'opera ultimata sia difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta, per quantità e qualità delle lavorazioni, nonché per i prezzi applicati (Cass. n. 106/2011).
Tanto è accaduto nel caso di specie, sicché la sentenza appellata va confermata anche sotto tale profilo.
§ 2. Sull'appello di Parte_1
Va a questo punto esaminato l'appello proposto dal committente Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale, pur revocando il decreto ingiuntivo n. 6889/2014, ha omesso di provvedere sulla
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 9 di 14 domanda di restituzione delle somme versate dall'opponente per effetto della provvisoria esecuzione del decreto concessa in corso di causa, non tenendo conto di tali importi ai fini del calcolo di quanto complessivamente versato all'impresa, sia prima che dopo l'inizio del giudizio, con effetti sul complessivo regolamento delle partite di dare-avere tra le parti.
Il motivo è fondato.
Va ribadito, al riguardo, il principio secondo cui, nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (Cass. n.
33174/2023, Cass. n. 2946/2017).
Nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica l'avvenuto pagamento delle somme recate dal decreto ingiuntivo revocato e dei relativi accessori.
Ulteriormente, la domanda di restituzione risulta ritualmente proposta nel giudizio di prime cure, atteso che, nella propria comparsa conclusionale, parte opponente provvedeva a formulare la relativa istanza, quantificando specificamente gli importi versati nella somma complessiva di euro
93.418,72, di cui euro 82.138,80 per sorta capitale, ed euro 11.249,92 per interessi e spese della fase monitoria e dell'esecuzione.
Pertanto, va affermato il diritto di parte opponente alla restituzione delle somme versate in esecuzione del provvedimento opposto, senza tuttavia procedere alla rideterminazione delle partite di dare-avere relative all'appalto, trattandosi di un'obbligazione restitutoria che rinviene la propria fonte in un titolo estraneo al contratto in esame.
Da ultimo, va precisato che non acquista rilevanza, ai fini della presente decisione, la circostanza della contemporanea pendenza di un ulteriore e separato giudizio scaturito dalla domanda restitutoria successivamente proposta in via autonoma dall'odierno appellante Parte_1 operando, in favore del presente procedimento, il criterio della prevenzione di cui all'art. 39 c.p.c..
Con il secondo e il terzo motivo di appello, il committente censura un vizio di insufficienza della motivazione e di erronea valutazione delle risultanze istruttorie laddove il primo giudice, nel determinare il valore dell'appalto, non avrebbe tenuto conto di quanto osservato dal CTU in ordine agli acconti versati dal committente non contabilizzati dall'appaltatore.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 10 di 14 L'esame dei motivi, suscettibili di delibazione congiunta, impone una breve sintesi delle osservazioni svolte dall'ausiliario e della conseguente decisione adottata dal Tribunale.
Dopo aver quantificato il valore delle opere nella somma di euro 553.206,61, il CTU ha precisato di aver rinvenuto, nella contabilità della partite in acconto per lavorazioni a corpo non CP_1 recuperate nelle quantità contabilizzate a misura nei successivi SAL, per l'importo complessivo di euro 39.600,00.
Sulla scorta di tale rilievo, il Tribunale ha accolto l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente per l'importo allegato di euro 536.000,00, a fronte della minor somma di euro
524.548,18 riconosciuta, di contro, dall'impresa.
In particolare, il primo giudice ha osservato quanto segue: “considerato che è lo stesso appaltatore che afferma di avere già ricevuto una parte delle somme, quantificandola nella misura di 524.548,18 euro e, di contro, lo stesso committente ha quantificato l'esborso già sostenuto nella misura di 536.000,00 euro, questa minima differenza può essere colmata considerando accertato come versato il maggior importo di 536.000,00 euro, in virtù dell'accertamento compiuto dal c.t.u. di talune partite in acconto delle quali non è stata trovata traccia nella contabilità” (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado).
A fronte di tale motivazione, l'appellante evidenzia l'erroneità del percorso logico- Parte_1 matematico seguito dal primo giudice, atteso che l'importo di euro 39.600,00 calcolato dal CTU avrebbe dovuto essere detratto dal valore complessivo delle opere appaltate, così pervenendosi ad accertare un credito residuo del committente (in luogo del credito dell'impresa per euro 17.206,61 accertato dal Tribunale).
Orbene, tali osservazioni non possono essere condivise.
Preliminarmente, va osservato come la contabilizzazione di tali partite di acconto non acquisti rilievo ai fini della quantificazione complessiva del valore delle opere stimata dal CTU, trattandosi, appunto, di annotazioni contabili inserite quali voci di acconto e non quali voci di costo delle opere rendicontate.
Invero, l'importo di euro 39.600,00 indicato dal CTU potrebbe rilevare, al più, ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo dei pagamenti portati in detrazione dall'importo complessivo dei lavori.
Sul punto, va tuttavia osservato che, nella documentazione acquisita, non si rinviene alcuna prova dei pagamenti in acconto asseritamente effettuati dal committente, non risultando in atti né i
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 11 di 14 certificati di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori, né tanto meno le eventuali fatture emesse dall'appaltatore sui menzionati acconti.
In tale contesto, la contabilizzazione di partite di acconto non recuperate non costituisce un elemento indiziario idoneo a inferire l'avvenuto pagamento, da parte del committente, di acconti imputabili alle lavorazioni contabilizzate nei SAL.
Del resto, lo stesso CTU si è limitato a evidenziare le annotazioni in oggetto come una mera anomalia contabile di cui la ditta era “tenuta a dar conto” ai fini della liquidazione finale, nulla osservando in ordine all'effettiva corresponsione dei relativi importi da parte del committente.
Ulteriormente, non può tacersi come, in assenza di prova dei pagamenti eseguiti, non sia dato comprendere se e in quale misura gli acconti di euro 39.600,00 concorrano a determinare la somma di euro 524.548,18 che l'appaltatore ha riconosciuto di aver ricevuto dal committente, già utilizzata dal primo giudice come base di calcolo per la quantificazione dei versamenti scomputabili dal costo complessivo dell'appalto.
Ne consegue che, alla luce dei noti principi operanti in materia di obbligazioni contrattuali, secondo cui la prova dell'avvenuto adempimento, anche parziale, grava sul debitore convenuto, degli importi in esame non potrà tenersi conto ai fini della diversa determinazione del saldo residuo invocata dall'odierno appellante (in merito ai principi richiamati in tema di Parte_1 onere probatorio si rimanda a Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Pertanto, deve intendersi confermata la quantificazione del credito residuo dell'appaltatore per la somma di euro 17.206,61, ai cui fini, peraltro, il Tribunale ha già parzialmente considerato gli acconti individuati dal CTU, incrementando l'importo di euro 524.548,18 riconosciuto dalla ditta sino a concorrenza della somma di euro 536.000,00 allegata dal committente.
In definitiva, la sentenza di primo grado va riformata con riferimento al solo accoglimento della domanda restitutoria avanzata dall'opponente Parte_1
Per l'effetto, la società va dichiarata tenuta alla restituzione degli importi ricevuti in CP_1 esecuzione del decreto ingiuntivo revocato, per la somma complessiva di euro 93.418,72, maggiorata degli interessi al tasso legale a far data dall'avvenuto pagamento (Cass. n. 9171/2018).
§ 3. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, va osservato che il parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nei limiti sopra esposti, impone la rideterminazione delle spese del doppio grado, Parte_1 atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n.
28718/2013, Cass. n. 26985/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 11423/2016).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 12 di 14 In ordine al giudizio di primo grado, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, il Collegio ritiene di aderire al riparto delle spese di cui alla sentenza di prime cure, confermando la relativa statuizione anche in punto di liquidazione dei compensi.
Quanto al presente grado di appello, considerato il parziale accoglimento del gravame proposto dal committente, e tenuto conto, altresì, del rigetto dello stesso in punto di rideterminazione delle partite di dare-avere relative all'appalto, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 2/3.
Il restante 1/3 segue la soccombenza prevalente della il cui appello è stato integralmente CP_1 respinto.
Alla liquidazione si procede d'ufficio, facendo applicazione dei parametri fissati dal D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
I compensi sono liquidati nei valori minimi dello scaglione di riferimento (sino a euro
260.000,00), in considerazione del tenore delle difese svolte e della natura delle questioni trattate.
Le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado, non regolate dal Tribunale, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione, per ognuna, della metà, stante il comune interesse all'accertamento tecnico disposto e alle relative risultanze.
Sussistono infine, a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma CP_1
1quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione proposta, trattandosi di appello notificato dopo il 30.1.2013 (Cass. Sez. Un. n. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Napoli n. 1833/2022, depositata in data 22.2.2022, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla società CP_1
- Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma nel resto, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 93.418,72 percepita in esecuzione del decreto Parte_1 ingiuntivo revocato, oltre interessi al tasso legale a far data dall'avvenuto pagamento;
- Compensa le spese del presente grado di appello nella misura di 2/3, e condanna la CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 13 di 14 CP_ al pagamento del residuo 1/3, che liquida, già decurtato, in euro 268,00 per esborsi ed euro 2.350,70 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% e accessori come per legge;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà, le spese della
CTU svolta nel giudizio di prime cure;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari CP_1
a quello già versato per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3961/2022 r.g. – sentenza – pagina 14 di 14