CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 418/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
F.PETRARCA 16 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PEPE MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente ONroparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE 11 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DI TORO MARICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 15 APPELLATA
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis
In totale riforma della sentenza appellata laddove essa dispone
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone: accoglie l'eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione ad agire di parte attrice a proporre l'azione risarcitoria vettoriale ex contractu per consegna parziale della merce, rigetta le domande di parte attrice di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. ed ex art. 96
c.p.c., condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente procedimento, che liquidate in € 2.536,00= per compensi professionali, oltre spese generali (15%) ed oltre IVA e CPA qualora dovuti per legge.”
Accogliere le domande di parte appellante e conseguentemente
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dall'Appellante il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7952/2024 emessa dal Tribunale di Milano, XI°
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Terreri nell'ambito del giudizio N.R.G. 3254/2022,
pagina 2 di 15 - Accertare e dichiarare che la perdita, lo smarrimento e/o la distruzione dei tre colli di merce consegnati a il 2 maggio 2022 da CP_2 ONroparte_3
- - -
[...] CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
con destinazione Marsiglia (Francia) alla , è ONroparte_4
riconducibile esclusivamente a responsabilità di;
CP_5
Per l'effetto
- condannare, , in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento CP_2
dei danni patiti da a seguito della mancata consegna della Parte_1
merce descritta in narrativa dall'appellante , mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 9.090,00 (novemilanovanta//00) quale costo assicurato della merce presa in consegna dal vettore in data del 2 maggio 2022 e mai consegnata al destinatario né restituita al mittente o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ONr
- condannare al pagamento a favore di dell'importo di Parte_1
euro 612,83 quale compenso per l'attività di promozione della Negoziazione Assistita ONr alla quale non ha inteso aderire, rendendo necessario il giudizio;
ONr
- condannare al pagamento a favore di dell'ulteriore Parte_1
importo di euro 9.090,00 (novemilanovanta//00) ai sensi dell'art. 96 cpc o della diversa somma ritenuta di giustizia;
ONr e così complessivamente Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 18.792,83 in favore dell'attrice o della diversa somma Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori dal dì dell'inadempimento al saldo.
In subordine
- condannare, , in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento CP_2
dei danni patiti da ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. per Parte_1
dolo e/o colpa grave della convenuta società, mediante il pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.000,00 (novemila//00) quale costo assicurato della pagina 3 di 15 merce presa in consegna dal vettore in data del 2 maggio 2022 e mai consegnata al destinatario né restituita al mittente o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oggetto del rimborso effettuato da a favore della società Parte_1
in data 30.12.2024; CP_6
ONr
- condannare al pagamento a favore di dell'importo di Parte_1
euro 612,83 quale compenso per l'attività di promozione della Negoziazione Assistita ONr alla quale non ha inteso aderire, rendendo necessario il presente giudizio;
ONr
- condannare al pagamento a favore di dell'ulteriore Parte_1
importo di euro 9.090,00 (novemilanovanta//00) ai sensi dell'art. 96 cpc o della diversa somma ritenuta di giustizia;
ONr e così complessivamente Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 18.792,83 in favore dell'attrice o della diversa somma Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori dal dì dell'inadempimento al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con ogni riserva istruttoria. conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per : ONroparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, confermare integralmente la sentenza di primo grado e respingere l'appello avversario e per l'effetto ed in ogni caso, così giudicare: pagina 4 di 15 In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice nei confronti di per i motivi di cui in narrativa ed ONroparte_1
in particolare in quanto l'attrice non è parte del contratto di trasporto per cui è causa ed in quanto, ai sensi dell'art. 1689 c.c., la legittimazione ad agire nei riguardi del vettore compete solo al destinatario;
per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile ovvero rigettare ogni e qualsivoglia ipotetica domanda avversaria nei riguardi di ONroparte_1
Nel merito, in via subordinata: rigettare le domande proposte nei riguardi di in quanto infondate in fatto e in diritto per i ONroparte_1
motivi di cui in narrativa e non provate, accertando e dichiarando all'occorrenza la nullità per illiceità della causa o dell'oggetto del contratto di trasporto oggetto di causa, ovvero annullandolo per errore ex art. 1327 c.c..
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui CP_1
dovesse ritenersi responsabile dei danni lamentati dall'attrice,
[...]
determinare il risarcimento in ipotesi dovuto facendo applicazione dei criteri di liquidazione del danno emergente previsti dall'art. 1696, comma 1 c.c..
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Con sentenza n. 7952/2024 pubblicata il 10/09/2024, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta dichiarava il difetto di ONroparte_1 legittimazione ad agire di parte attrice a proporre l'azione risarcitoria vettoriale ex Parte_2 contractu e respingeva inoltre le domande di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e ex art. 96 c.p.c. condannandola a rifondere le spese di lite del procedimento.
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
(d'ora in poi anche ) evocava in giudizio Parte_2 Parte_1 ONroparte_1
ON (d'ora in poi anche innanzi al Tribunale di Milano per ottenerne la condanna al
[...] risarcimento dei danni patiti, corrispondenti alla somma di euro 9.090,00, quale conseguenza della mancata consegna della merce oggetto del contratto di trasporto internazionale stipulato dalle parti.
Parte attrice chiedeva inoltre la condanna della convenuta società a pagarle l'importo di euro 612,83 corrispondente al compenso dovuto per l'attività di proposizione del procedimento di negoziazione assistita.
La , dopo aver premesso di curare l'imballaggio e la spedizione di merce per conto della Parte_1
ON Flowers Farm s.r.l., esponeva che su richiesta della deducente in data 2 maggio 2022, aveva ritirato cinque colli di merce, ognuno dei quali conteneva merce per un valore di euro 3.030,00, da consegnarsi presso lo stabilimento del destinatario (d'ora in poi anche ONroparte_4
in Marsiglia (Francia). CP_4
ON La aveva tuttavia recapitato a destino soltanto due dei cinque colli di merce oggetto dell'incarico, mentre i restanti tre non avevano mai raggiunto la sede di destinazione.
Parte attrice, a fronte della parziale consegna della merce, assumeva di aver inoltrato un reclamo al ON vettore seguito dall'invito di quest'ultimo ad inviare telematicamente la documentazione necessaria per la richiesta risarcitoria della merce persa/danneggiata, senza tuttavia ricevere il rimborso pari al valore della merce perduta.
Si costituiva in giudizio , eccependo, sotto un duplice profilo, il difetto di ONroparte_1 legittimazione attiva della società attrice, nonché l'infondatezza delle pretese avversarie.
In primo luogo, la società convenuta rilevava come l'attrice non avrebbe potuto esercitare l'azione risarcitoria vettoriale dal momento che la non risultava essere parte del contratto di Parte_1 trasporto in questione. pagina 6 di 15 In secondo luogo aggiungeva come, nel caso di specie, la legittimazione spettasse, secondo i principi posti dall'art. 1689 c.c., al destinatario della merce posto che ormai quest'ultimo era entrato nella disponibilità di parte della merce pattuita. ON Nel merito, la esponeva come i tre colli in questione erano stati sequestrati dalle autorità doganali di Lione, su ordine del Pubblico Ministero francese, perché contenenti sostanze qualificate come stupefacenti o narcotici, in quanto aventi un contenuto del principio THC superiore a quanto consentito dalla legge.
Secondo la convenuta, tale sequestro integrava una causa di forza maggiore o caso fortuito tale da esonerare il vettore da ogni responsabilità, sia ai sensi dell'art. 1693 c.c., sia ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali. ON Aggiungeva come il contratto avrebbe potuto considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative o per illiceità di causa o oggetto o ancora annullabile per errore ex 1327 c.c. in quanto la merce oggetto del trasporto era stata sottoposta a sequestro perché, come detto, dalle analisi compiute su alcuni campioni, i prodotti trasportati erano risultati contenenti sostanza stupefacente.
Parte attrice, a fronte delle deduzioni contenute nella avversa comparsa di risposta, proponeva, con la memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., una domanda subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., assumendo come, anche ove veritieri i documenti prodotti dalla convenuta in relazione al sequestro da ON parte della dogana francese -ciò che si contestava- aveva omesso di informare del Parte_1 sequestro, asseritamente avvenuto il 4 maggio 2022, e della convocazione per la redazione del verbale del 19 maggio 2022, impedendo alla attrice di far valere le proprie ragioni innanzi all'autorità doganale francese, condotta che integrava una grave responsabilità extracontrattuale.
L'attrice con la detta memoria, per confutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, invocava l'accordo quadro stipulato dalle parti in data 13-1-2021 per regolare i servizi e le tariffe di trasporto della merce di proprietà di e proponeva infine anche una domanda di condanna ONroparte_7 della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il tribunale, disposta la traduzione giurata di alcuni documenti prodotti in lingua straniera ed assunte prove orali, decideva la causa nei termini sopra indicati.
In via preliminare il primo giudice riteneva come il contratto di trasporto dedotto in giudizio avesse ad oggetto un'unica spedizione, comprensiva di 5 colli di merce, emergendo tale circostanza con evidenza dalla ricevuta di carico della merce, in quanto su ciascuna etichetta di spedizione era stato indicato il peso complessivo di 50 kg (10 per ciascun collo di merce).
pagina 7 di 15 Dalla stessa ricevuta di carico emergeva inoltre che, mittente e destinatario, fossero rispettivamente la e la con esclusione di . CP_7 CP_4 Parte_1
Da queste considerazioni, confermate anche dal fatto che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, risultante sempre dalla ricevuta di carico della merce, era posta a carico della mittente , il Parte_3
Tribunale ricavava che la fosse estranea al contratto di trasporto in questione. Parte_1
Con riguardo alla disciplina applicabile al caso di specie, valorizzato il carattere dell'internazionalità del contratto di trasporto oggetto di causa, il primo giudice richiamava la Convenzione di Ginevra del
1956 quale fonte normativa principale del contratto di trasporto internazionale di merci su ruota.
In particolare, richiamava l'art. 13 in punto di legittimazione attiva laddove prevede che in caso di accertata perdita della merce o di mancata consegna della merce nel termine di cui all'art. 19 della
Convenzione sia il destinatario il soggetto autorizzato a far valere in suo nome nei confronti del vettore i diritti che derivano dal contratto di trasporto.
Richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, il Tribunale affermava come la legittimazione ad agire, in base alle disposizioni della Convenzione, spettasse all'avente diritto alla riconsegna della merce, quindi al destinatario, sempre che questi avesse manifestato la volontà di aderire al contratto richiedendo al vettore stesso la riconsegna o lo svincolo della merce una volta giunta a destino o, comunque, dopo scaduto il termine in cui la stessa sarebbe dovuta arrivare, divenendone in tale modo proprietario.
Tale interpretazione era secondo il primo giudice omogenea e coerente con la disciplina nazionale prevista dall'art. 1689 c.c. in forza del quale i diritti derivanti dal contratto di trasporto si trasferiscono al destinatario al momento della riconsegna o in quello in cui scaduto il termine della riconsegna il destinatario la richieda.
Nel caso di specie, osservava il Tribunale, il mancato rifiuto da parte della società destinataria della merce giunta a destinazione e la conseguente presa in consegna soltanto di parte della merce nella consapevolezza della sua parzialità rappresentavano una indubbia espressione della volontà della predetta società di esercitare la signoria sulla merce oggetto della spedizione.
Tale comportamento valeva, cioè, a dimostrare l'adesione ai sensi dell'art. 1689 c.c. della destinataria al contratto di trasporto stipulato tra mittente e vettore secondo lo schema proprio del contratto a favore di terzi.
Detta adesione aveva determinato la traslatio di tutti i diritti derivanti dal contratto dalla parte mittente alla parte destinataria con la conseguenza che sarebbe spettato a quest'ultima, la CP_4
pagina 8 di 15 , il diritto di eventualmente intraprendere l'azione di responsabilità contrattuale nei CP_4 confronti del vettore.
Per le considerazioni di cui sopra il Tribunale riteneva parte attrice priva di legittimazione attiva, dichiarando, pertanto, la domanda inammissibile.
Anche la richiesta, formulata in via subordinata da parte attrice nella prima memoria, di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. patiti a causa della mancata informazione da parte del vettore del sequestro dei tre colli di merce ad opera della dogana francese, veniva rigettata in quanto infondata.
Secondo il giudice di primo grado, la società attrice aveva dedotto un inadempimento contrattuale e non un fatto illecito e, in ogni caso, vi era carenza di allegazione e prova dei pregiudizi che
[...]
avrebbe patito a seguito della circostanza lamentata, non potendo farsi ricorso al criterio Pt_1 equitativo, utilizzabile solo ove provata l'esistenza di danni risarcibili e la particolare difficoltà per la parte interessata di provarne l'esatta entità.
Mancando i presupposti necessari, veniva parimenti rigettata la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede la riforma con l'accoglimento Parte_1 delle domande proposte in primo grado, in forza di due motivi di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita in giudizio ONroparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e chiedendone
[...] comunque il rigetto anche nel merito.
All'udienza del 16-09-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 4 novembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini di cui per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e delle note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 4 novembre 2025, nella camera di consiglio del 12 novembre
2025.
Il primo motivo di appello è rubricato “infondatezza della preliminare eccezione di carenza di legittimazione ad agire”.
La quanto alla ritenuta, dal giudice di primo grado, estraneità della medesima al Parte_1 contratto di trasporto dedotto in giudizio, assume come il giudice di primo grado avesse errato nel considerare i 5 colli di merce come una spedizione unica, mentre, al contrario, si trattava di cinque pagina 9 di 15 spedizioni separate.
In base a tale infondato presupposto, secondo l'appellante, il tribunale aveva affermato che la destinataria avesse avuto contezza che la consegna della merce era stata solo parziale, e che il mancato rifiuto da parte della società destinataria della merce giunta a destinazione aveva avuto la valenza di indubbia espressione della volontà della predetta società di esercitare la signoria sulla merce oggetto della spedizione.
Secondo l'appellante, non vi era prova del fatto che avesse avuto consapevolezza al CP_4 momento della consegna dei due colli di merce della mancanza degli ulteriori tre, dei quali la detta destinataria non aveva nemmeno chiesto la riconsegna.
Osserva la come il documento n. 8 intitolato “notifica sinistro”, corrispondente al Parte_1
ON modulo predisposto da per le richieste di risarcimento, avesse carattere dirimente.
Tale documento, in osservanza degli accordi intercorsi tra le parti, individuava nella società mittente il soggetto titolare del diritto a far valere le istanze risarcitorie nei confronti del vettore, Parte_1 tanto che la prima veniva invitata a presentare un reclamo per il rimborso della merce dalla stessa ON società convenuta in giudizio,
L'appellante fa infine rilevare come il giudice di primo grado, dopo avere ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, aveva errato nell'avere ugualmente proceduto all'esame della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, dichiarandola infondata, considerato che l'accoglimento di una eccezione pregiudiziale era ostativa ad un esame della domanda nel merito.
Il motivo è infondato e presenta profili di inammissibilità.
Le rationes decidendi in forza delle quali il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione, sollevata ON dalla di carenza di legittimazione attiva della , sono due. Parte_1
Il primo giudice ha anzitutto ritenuto che dalla ricevuta di carico della merce emergeva, oltre il fatto che la spedizione fosse unitaria, anche che il mittente della merce era [rectius CP_7 Pt_3
] ed il destinatario da ciò ricavando la estraneità al contratto di ,
[...] CP_4 Parte_1 confermato dal fatto che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo era posta a carico di Pt_3
[...]
Questa ratio decidendi non è stata oggetto di alcuna specifica critica da parte dell'appellante, che non ha neppure indicato per quali ragioni la decisione sul punto del tribunale sia affetta da errori, si che per questa parte il motivo è inammissibile perché non soddisfa i requisiti posti dall'art. 342 c.p.c., secondo pagina 10 di 15 cui impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice
(Cass. 36481\2022).
Seppure la mancata idonea contestazione di una delle rationes decidenti adottate dal tribunale, ognuna delle quali autonomamente idonea a sorreggere la statuizione di carenza di legittimazione attiva, renderebbe superfluo proseguire nello scrutinio del motivo nella restante parte, per completezza espositiva se né può affrontare l'esame, che conduce a ritenere infondata la censura.
Ha osservato il giudice di primo grado come l'art. 13 della CMR del 1956, applicabile al caso di specie, abbia un contenuto del tutto omogeneo e coerente con la disciplina posta dall'art. 1689 c.c., come ripetutamente statuito dalla Corte di Cassazione.
Il tribunale ha poi ricordato l'orientamento della Suprema Corte, affermato in tema di applicazione dell'art. 1689 c.c. ma certamente valevole anche nella fattispecie in esame, secondo cui in caso di perdita\avaria parziale del carico, i diritti risarcitori si trasferiscono al destinatario al momento della riconsegna del carico od in quello in cui, scaduto il termine di riconsegna, il destinatario ne faccia richiesta al vettore.
Come affermato dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio
1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarità del diritto all'indennizzo è attribuita, al pari di quanto prevede l'art. 1689 c.c., in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass. 6484\2017; Cass.
2075\2014).
Con riferimento al trasporto in questione, il giudice di primo grado, con valutazione condivisa dalla
Corte, ha rilevato come, sempre secondo le risultanze della ricevuta di carico, su ogni etichetta di spedizione del peso di 10 kg. cadauna era indicato lo stesso numero di shipment, cioè di spedizione, ciò che faceva ritenere la unitarietà del trasporto, confermata anche dal fatto che per i cinque colli era stata emessa un'unica fattura di vendita della merce.
Deve parimenti escludersi, come anche in questo caso ritenuto correttamente dal tribunale, che la destinataria fosse ignara del fatto di ricevere una consegna parziale della merce a lei inviata.
pagina 11 di 15 Come già sopra rilevato l'etichetta della spedizione riportava i dettagli dell'intero carico e l'unica fattura commerciale allegata alla merce eliminava ogni dubbio sul fatto che alcuni colli non fossero stati consegnati.
Del resto, è la stessa appellante, a pagina 13 punto n.6 dell'atto di appello, ad affermare che ricevendo dal vettore soltanto due colli informava della consegna CP_4 Parte_1 parziale”.
Come affermato dalla Suprema Corte le limitazioni in materia di legittimazione attiva in materia di trasporto sono volte ad evitare che al vettore possano essere indirizzate richieste di danni sia dal committente che dal destinatario, precisandosi come la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente e come il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto, con la conseguenza che al mittente va riconosciuta la legittimazione ad agire nei confronti del vettore, per ottenere il risarcimento dei danni per inesatto adempimento, a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. 19286\2014; Cass. 24400\2010).
In questo solco si pone la pronuncia n. 10780\2021 della Corte di Cassazione invocata dall'appellata, che non discostandosi dai principi affermati in precedenza, ha (ri)affermato l'impossibilità di configurare, con riferimento allo stesso trasporto, una legittimazione concorrente alla proposizione di azione risarcitoria del mittente, per la parte di merce non consegnata, e del destinatario, per la merce giunta a destinazione.
Osserva la Corte come la circostanza che la merce smarrita fosse stata oggetto di vendita alla destinataria, è pacifica in giudizio, e ciò permette di ritenere che il danno si sia prodotto nella sfera della destinataria-acquirente della merce, nel momento in cui questa ha ricevuto (solo parzialmente) il carico.
A nulla rileva la circostanza che con la fattura n.1789 del 30-12-2024 -la cui produzione in giudizio da parte dell'appellante deve ritenersi consentita, posto che il documento è venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado- la mittente e venditrice della merce abbia addebitato alla l'importo di euro 9.000 per i tre colli smarriti. Parte_1
Al di fuori di vicende di successione nel credito risarcitorio, conseguente ad accordi tra mittente e destinatario che nella fattispecie non vengono neppure prospettate, prima ancora che provate, resta il fatto che è circostanza pacifica che l'acquirente della merce sia stata la destinataria francese, ed ha trovato dimostrazione il fatto che questa abbia ricevuto una consegna solo parziale dei prodotti pagina 12 di 15 acquistati, il che rende applicabili i principi giurisprudenziali sopra ricordati.
Il secondo motivo di appello è rubricato “riforma del rigetto delle domande di parte attrice di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c.”.
L'appellante contesta le motivazioni della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., assumendo, in primo luogo, di aver potuto avanzare tale pretesa risarcitoria soltanto con la memoria di cui al n. 1 dell'art 183 c. 6 c.p.c., quando aveva appreso, con la ON comparsa di costituzione e risposta di l'avvenuta confisca e sequestro della merce dichiarata smarrita e la presenza, in sede di contestazioni dei fatti da parte dell'autorità doganale francese, di un ON dipendente di che, a quanto risultava, non era stato in grado di rispondere alle domande delle autorità, ed aveva dichiarato circostanze false, quale l'irregolarità della circolazione della merce, in questo modo arrecando un grave danno alla società appellante. Aggiunge la come, se Parte_1 avesse potuto partecipare alle operazioni di sequestro, avrebbe fornito le informazioni precise relative alla propria merce.
Fa ancora rilevare l'appellante come il valore della merce dichiarato nel verbale di sequestro era pari ad euro 50.970,00, superiore di oltre cinque volte il valore effettivo della merce oggetto di causa, che era pari ad euro 3.030,00 per 10 kg di prodotti, ciò che doveva far dubitare che la merce in questione fosse proprio quella partita dai locali di , e non altra. CP_6
L'appellante assume come, se fosse stata correttamente informata della problematica in cui era incorsa ON la merce dalla società certamente sarebbe intervenuta tempestivamente, fornendo tutti i necessari chiarimenti ed evitando il danno causato dal sequestro dei colli, che risultava confermato dalla fattura n. 1789/2024 del valore di euro 9.000,00 emessa da , produttore della merce smarrita, nei Parte_3 confronti di a titolo di rimborso del valore della spedizione perduta. Parte_1
ON Secondo l'appellante, il fatto illecito commesso da era consistito nella grave omissione informativa dell'esistenza di un sequestro e di un procedimento penale, che non derivava dalla violazione di un obbligo contrattuale, ma da un abuso, integrante un fatto illecito.
Le medesime argomentazioni, fa rilevare l'appellante, rendevano censurabile la sentenza anche nella parte in cui aveva rigettato la condanna della società convenuta per lite temeraria.
Il motivo è infondato, anche se la motivazione del primo giudice va integrata.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma pagina 13 di 15 sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini (Cass. 12420\2020).
In particolare, si è affermato dalla Corte Regolatrice come, poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto (Cass.
36270\2023).
L'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame conduce ad escludere che, al di fuori del contratto di trasporto, al quale, come detto, la è estranea, esistesse un obbligo Parte_1
ON informativo di nei confronti di terzi, e quindi della odierna appellante.
In questo senso deve interpretarsi la sintetica espressione utilizzata dal primo giudice, secondo cui “la domanda risulta..infondata, in quanto parte attrice ha dedotto un inadempimento contrattuale e non un fatto illecito”. ON Ciò esclude la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale della e rende superfluo l'esame delle ulteriore questione relativa al nesso causale tra l'ipotetico fatto illecito, e cioè l'omissione informativa, ed il danno lamentato, rappresentato dal sequestro della merce.
Il rigetto dell'impugnazione e di ogni domanda della rende, ovviamente, infondata la Parte_1 domanda ex art. 96 c.p.c. dalla stessa avanzata.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto dalla deve essere respinto. Parte_1
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali ON in favore della liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri medi di cui al DM n.147 del 2022, in base allo scaglione di valore applicabile (da euro 5.201 ad euro 26.000) per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro
3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 14 di 15 a)respinge l'appello proposto dalla confermando l'impugnata sentenza;
Parte_2
b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese ONroparte_1 processuali di questo grado di appello, liquidate in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 418/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
F.PETRARCA 16 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PEPE MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente ONroparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE 11 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DI TORO MARICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 15 APPELLATA
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis
In totale riforma della sentenza appellata laddove essa dispone
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone: accoglie l'eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione ad agire di parte attrice a proporre l'azione risarcitoria vettoriale ex contractu per consegna parziale della merce, rigetta le domande di parte attrice di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. ed ex art. 96
c.p.c., condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente procedimento, che liquidate in € 2.536,00= per compensi professionali, oltre spese generali (15%) ed oltre IVA e CPA qualora dovuti per legge.”
Accogliere le domande di parte appellante e conseguentemente
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dall'Appellante il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7952/2024 emessa dal Tribunale di Milano, XI°
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Terreri nell'ambito del giudizio N.R.G. 3254/2022,
pagina 2 di 15 - Accertare e dichiarare che la perdita, lo smarrimento e/o la distruzione dei tre colli di merce consegnati a il 2 maggio 2022 da CP_2 ONroparte_3
- - -
[...] CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
con destinazione Marsiglia (Francia) alla , è ONroparte_4
riconducibile esclusivamente a responsabilità di;
CP_5
Per l'effetto
- condannare, , in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento CP_2
dei danni patiti da a seguito della mancata consegna della Parte_1
merce descritta in narrativa dall'appellante , mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 9.090,00 (novemilanovanta//00) quale costo assicurato della merce presa in consegna dal vettore in data del 2 maggio 2022 e mai consegnata al destinatario né restituita al mittente o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ONr
- condannare al pagamento a favore di dell'importo di Parte_1
euro 612,83 quale compenso per l'attività di promozione della Negoziazione Assistita ONr alla quale non ha inteso aderire, rendendo necessario il giudizio;
ONr
- condannare al pagamento a favore di dell'ulteriore Parte_1
importo di euro 9.090,00 (novemilanovanta//00) ai sensi dell'art. 96 cpc o della diversa somma ritenuta di giustizia;
ONr e così complessivamente Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 18.792,83 in favore dell'attrice o della diversa somma Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori dal dì dell'inadempimento al saldo.
In subordine
- condannare, , in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento CP_2
dei danni patiti da ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. per Parte_1
dolo e/o colpa grave della convenuta società, mediante il pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.000,00 (novemila//00) quale costo assicurato della pagina 3 di 15 merce presa in consegna dal vettore in data del 2 maggio 2022 e mai consegnata al destinatario né restituita al mittente o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oggetto del rimborso effettuato da a favore della società Parte_1
in data 30.12.2024; CP_6
ONr
- condannare al pagamento a favore di dell'importo di Parte_1
euro 612,83 quale compenso per l'attività di promozione della Negoziazione Assistita ONr alla quale non ha inteso aderire, rendendo necessario il presente giudizio;
ONr
- condannare al pagamento a favore di dell'ulteriore Parte_1
importo di euro 9.090,00 (novemilanovanta//00) ai sensi dell'art. 96 cpc o della diversa somma ritenuta di giustizia;
ONr e così complessivamente Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 18.792,83 in favore dell'attrice o della diversa somma Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori dal dì dell'inadempimento al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con ogni riserva istruttoria. conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per : ONroparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, confermare integralmente la sentenza di primo grado e respingere l'appello avversario e per l'effetto ed in ogni caso, così giudicare: pagina 4 di 15 In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice nei confronti di per i motivi di cui in narrativa ed ONroparte_1
in particolare in quanto l'attrice non è parte del contratto di trasporto per cui è causa ed in quanto, ai sensi dell'art. 1689 c.c., la legittimazione ad agire nei riguardi del vettore compete solo al destinatario;
per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile ovvero rigettare ogni e qualsivoglia ipotetica domanda avversaria nei riguardi di ONroparte_1
Nel merito, in via subordinata: rigettare le domande proposte nei riguardi di in quanto infondate in fatto e in diritto per i ONroparte_1
motivi di cui in narrativa e non provate, accertando e dichiarando all'occorrenza la nullità per illiceità della causa o dell'oggetto del contratto di trasporto oggetto di causa, ovvero annullandolo per errore ex art. 1327 c.c..
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui CP_1
dovesse ritenersi responsabile dei danni lamentati dall'attrice,
[...]
determinare il risarcimento in ipotesi dovuto facendo applicazione dei criteri di liquidazione del danno emergente previsti dall'art. 1696, comma 1 c.c..
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Con sentenza n. 7952/2024 pubblicata il 10/09/2024, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta dichiarava il difetto di ONroparte_1 legittimazione ad agire di parte attrice a proporre l'azione risarcitoria vettoriale ex Parte_2 contractu e respingeva inoltre le domande di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e ex art. 96 c.p.c. condannandola a rifondere le spese di lite del procedimento.
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
(d'ora in poi anche ) evocava in giudizio Parte_2 Parte_1 ONroparte_1
ON (d'ora in poi anche innanzi al Tribunale di Milano per ottenerne la condanna al
[...] risarcimento dei danni patiti, corrispondenti alla somma di euro 9.090,00, quale conseguenza della mancata consegna della merce oggetto del contratto di trasporto internazionale stipulato dalle parti.
Parte attrice chiedeva inoltre la condanna della convenuta società a pagarle l'importo di euro 612,83 corrispondente al compenso dovuto per l'attività di proposizione del procedimento di negoziazione assistita.
La , dopo aver premesso di curare l'imballaggio e la spedizione di merce per conto della Parte_1
ON Flowers Farm s.r.l., esponeva che su richiesta della deducente in data 2 maggio 2022, aveva ritirato cinque colli di merce, ognuno dei quali conteneva merce per un valore di euro 3.030,00, da consegnarsi presso lo stabilimento del destinatario (d'ora in poi anche ONroparte_4
in Marsiglia (Francia). CP_4
ON La aveva tuttavia recapitato a destino soltanto due dei cinque colli di merce oggetto dell'incarico, mentre i restanti tre non avevano mai raggiunto la sede di destinazione.
Parte attrice, a fronte della parziale consegna della merce, assumeva di aver inoltrato un reclamo al ON vettore seguito dall'invito di quest'ultimo ad inviare telematicamente la documentazione necessaria per la richiesta risarcitoria della merce persa/danneggiata, senza tuttavia ricevere il rimborso pari al valore della merce perduta.
Si costituiva in giudizio , eccependo, sotto un duplice profilo, il difetto di ONroparte_1 legittimazione attiva della società attrice, nonché l'infondatezza delle pretese avversarie.
In primo luogo, la società convenuta rilevava come l'attrice non avrebbe potuto esercitare l'azione risarcitoria vettoriale dal momento che la non risultava essere parte del contratto di Parte_1 trasporto in questione. pagina 6 di 15 In secondo luogo aggiungeva come, nel caso di specie, la legittimazione spettasse, secondo i principi posti dall'art. 1689 c.c., al destinatario della merce posto che ormai quest'ultimo era entrato nella disponibilità di parte della merce pattuita. ON Nel merito, la esponeva come i tre colli in questione erano stati sequestrati dalle autorità doganali di Lione, su ordine del Pubblico Ministero francese, perché contenenti sostanze qualificate come stupefacenti o narcotici, in quanto aventi un contenuto del principio THC superiore a quanto consentito dalla legge.
Secondo la convenuta, tale sequestro integrava una causa di forza maggiore o caso fortuito tale da esonerare il vettore da ogni responsabilità, sia ai sensi dell'art. 1693 c.c., sia ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali. ON Aggiungeva come il contratto avrebbe potuto considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative o per illiceità di causa o oggetto o ancora annullabile per errore ex 1327 c.c. in quanto la merce oggetto del trasporto era stata sottoposta a sequestro perché, come detto, dalle analisi compiute su alcuni campioni, i prodotti trasportati erano risultati contenenti sostanza stupefacente.
Parte attrice, a fronte delle deduzioni contenute nella avversa comparsa di risposta, proponeva, con la memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., una domanda subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., assumendo come, anche ove veritieri i documenti prodotti dalla convenuta in relazione al sequestro da ON parte della dogana francese -ciò che si contestava- aveva omesso di informare del Parte_1 sequestro, asseritamente avvenuto il 4 maggio 2022, e della convocazione per la redazione del verbale del 19 maggio 2022, impedendo alla attrice di far valere le proprie ragioni innanzi all'autorità doganale francese, condotta che integrava una grave responsabilità extracontrattuale.
L'attrice con la detta memoria, per confutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, invocava l'accordo quadro stipulato dalle parti in data 13-1-2021 per regolare i servizi e le tariffe di trasporto della merce di proprietà di e proponeva infine anche una domanda di condanna ONroparte_7 della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il tribunale, disposta la traduzione giurata di alcuni documenti prodotti in lingua straniera ed assunte prove orali, decideva la causa nei termini sopra indicati.
In via preliminare il primo giudice riteneva come il contratto di trasporto dedotto in giudizio avesse ad oggetto un'unica spedizione, comprensiva di 5 colli di merce, emergendo tale circostanza con evidenza dalla ricevuta di carico della merce, in quanto su ciascuna etichetta di spedizione era stato indicato il peso complessivo di 50 kg (10 per ciascun collo di merce).
pagina 7 di 15 Dalla stessa ricevuta di carico emergeva inoltre che, mittente e destinatario, fossero rispettivamente la e la con esclusione di . CP_7 CP_4 Parte_1
Da queste considerazioni, confermate anche dal fatto che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, risultante sempre dalla ricevuta di carico della merce, era posta a carico della mittente , il Parte_3
Tribunale ricavava che la fosse estranea al contratto di trasporto in questione. Parte_1
Con riguardo alla disciplina applicabile al caso di specie, valorizzato il carattere dell'internazionalità del contratto di trasporto oggetto di causa, il primo giudice richiamava la Convenzione di Ginevra del
1956 quale fonte normativa principale del contratto di trasporto internazionale di merci su ruota.
In particolare, richiamava l'art. 13 in punto di legittimazione attiva laddove prevede che in caso di accertata perdita della merce o di mancata consegna della merce nel termine di cui all'art. 19 della
Convenzione sia il destinatario il soggetto autorizzato a far valere in suo nome nei confronti del vettore i diritti che derivano dal contratto di trasporto.
Richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, il Tribunale affermava come la legittimazione ad agire, in base alle disposizioni della Convenzione, spettasse all'avente diritto alla riconsegna della merce, quindi al destinatario, sempre che questi avesse manifestato la volontà di aderire al contratto richiedendo al vettore stesso la riconsegna o lo svincolo della merce una volta giunta a destino o, comunque, dopo scaduto il termine in cui la stessa sarebbe dovuta arrivare, divenendone in tale modo proprietario.
Tale interpretazione era secondo il primo giudice omogenea e coerente con la disciplina nazionale prevista dall'art. 1689 c.c. in forza del quale i diritti derivanti dal contratto di trasporto si trasferiscono al destinatario al momento della riconsegna o in quello in cui scaduto il termine della riconsegna il destinatario la richieda.
Nel caso di specie, osservava il Tribunale, il mancato rifiuto da parte della società destinataria della merce giunta a destinazione e la conseguente presa in consegna soltanto di parte della merce nella consapevolezza della sua parzialità rappresentavano una indubbia espressione della volontà della predetta società di esercitare la signoria sulla merce oggetto della spedizione.
Tale comportamento valeva, cioè, a dimostrare l'adesione ai sensi dell'art. 1689 c.c. della destinataria al contratto di trasporto stipulato tra mittente e vettore secondo lo schema proprio del contratto a favore di terzi.
Detta adesione aveva determinato la traslatio di tutti i diritti derivanti dal contratto dalla parte mittente alla parte destinataria con la conseguenza che sarebbe spettato a quest'ultima, la CP_4
pagina 8 di 15 , il diritto di eventualmente intraprendere l'azione di responsabilità contrattuale nei CP_4 confronti del vettore.
Per le considerazioni di cui sopra il Tribunale riteneva parte attrice priva di legittimazione attiva, dichiarando, pertanto, la domanda inammissibile.
Anche la richiesta, formulata in via subordinata da parte attrice nella prima memoria, di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. patiti a causa della mancata informazione da parte del vettore del sequestro dei tre colli di merce ad opera della dogana francese, veniva rigettata in quanto infondata.
Secondo il giudice di primo grado, la società attrice aveva dedotto un inadempimento contrattuale e non un fatto illecito e, in ogni caso, vi era carenza di allegazione e prova dei pregiudizi che
[...]
avrebbe patito a seguito della circostanza lamentata, non potendo farsi ricorso al criterio Pt_1 equitativo, utilizzabile solo ove provata l'esistenza di danni risarcibili e la particolare difficoltà per la parte interessata di provarne l'esatta entità.
Mancando i presupposti necessari, veniva parimenti rigettata la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede la riforma con l'accoglimento Parte_1 delle domande proposte in primo grado, in forza di due motivi di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita in giudizio ONroparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e chiedendone
[...] comunque il rigetto anche nel merito.
All'udienza del 16-09-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 4 novembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini di cui per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e delle note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 4 novembre 2025, nella camera di consiglio del 12 novembre
2025.
Il primo motivo di appello è rubricato “infondatezza della preliminare eccezione di carenza di legittimazione ad agire”.
La quanto alla ritenuta, dal giudice di primo grado, estraneità della medesima al Parte_1 contratto di trasporto dedotto in giudizio, assume come il giudice di primo grado avesse errato nel considerare i 5 colli di merce come una spedizione unica, mentre, al contrario, si trattava di cinque pagina 9 di 15 spedizioni separate.
In base a tale infondato presupposto, secondo l'appellante, il tribunale aveva affermato che la destinataria avesse avuto contezza che la consegna della merce era stata solo parziale, e che il mancato rifiuto da parte della società destinataria della merce giunta a destinazione aveva avuto la valenza di indubbia espressione della volontà della predetta società di esercitare la signoria sulla merce oggetto della spedizione.
Secondo l'appellante, non vi era prova del fatto che avesse avuto consapevolezza al CP_4 momento della consegna dei due colli di merce della mancanza degli ulteriori tre, dei quali la detta destinataria non aveva nemmeno chiesto la riconsegna.
Osserva la come il documento n. 8 intitolato “notifica sinistro”, corrispondente al Parte_1
ON modulo predisposto da per le richieste di risarcimento, avesse carattere dirimente.
Tale documento, in osservanza degli accordi intercorsi tra le parti, individuava nella società mittente il soggetto titolare del diritto a far valere le istanze risarcitorie nei confronti del vettore, Parte_1 tanto che la prima veniva invitata a presentare un reclamo per il rimborso della merce dalla stessa ON società convenuta in giudizio,
L'appellante fa infine rilevare come il giudice di primo grado, dopo avere ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, aveva errato nell'avere ugualmente proceduto all'esame della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, dichiarandola infondata, considerato che l'accoglimento di una eccezione pregiudiziale era ostativa ad un esame della domanda nel merito.
Il motivo è infondato e presenta profili di inammissibilità.
Le rationes decidendi in forza delle quali il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione, sollevata ON dalla di carenza di legittimazione attiva della , sono due. Parte_1
Il primo giudice ha anzitutto ritenuto che dalla ricevuta di carico della merce emergeva, oltre il fatto che la spedizione fosse unitaria, anche che il mittente della merce era [rectius CP_7 Pt_3
] ed il destinatario da ciò ricavando la estraneità al contratto di ,
[...] CP_4 Parte_1 confermato dal fatto che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo era posta a carico di Pt_3
[...]
Questa ratio decidendi non è stata oggetto di alcuna specifica critica da parte dell'appellante, che non ha neppure indicato per quali ragioni la decisione sul punto del tribunale sia affetta da errori, si che per questa parte il motivo è inammissibile perché non soddisfa i requisiti posti dall'art. 342 c.p.c., secondo pagina 10 di 15 cui impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice
(Cass. 36481\2022).
Seppure la mancata idonea contestazione di una delle rationes decidenti adottate dal tribunale, ognuna delle quali autonomamente idonea a sorreggere la statuizione di carenza di legittimazione attiva, renderebbe superfluo proseguire nello scrutinio del motivo nella restante parte, per completezza espositiva se né può affrontare l'esame, che conduce a ritenere infondata la censura.
Ha osservato il giudice di primo grado come l'art. 13 della CMR del 1956, applicabile al caso di specie, abbia un contenuto del tutto omogeneo e coerente con la disciplina posta dall'art. 1689 c.c., come ripetutamente statuito dalla Corte di Cassazione.
Il tribunale ha poi ricordato l'orientamento della Suprema Corte, affermato in tema di applicazione dell'art. 1689 c.c. ma certamente valevole anche nella fattispecie in esame, secondo cui in caso di perdita\avaria parziale del carico, i diritti risarcitori si trasferiscono al destinatario al momento della riconsegna del carico od in quello in cui, scaduto il termine di riconsegna, il destinatario ne faccia richiesta al vettore.
Come affermato dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio
1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarità del diritto all'indennizzo è attribuita, al pari di quanto prevede l'art. 1689 c.c., in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass. 6484\2017; Cass.
2075\2014).
Con riferimento al trasporto in questione, il giudice di primo grado, con valutazione condivisa dalla
Corte, ha rilevato come, sempre secondo le risultanze della ricevuta di carico, su ogni etichetta di spedizione del peso di 10 kg. cadauna era indicato lo stesso numero di shipment, cioè di spedizione, ciò che faceva ritenere la unitarietà del trasporto, confermata anche dal fatto che per i cinque colli era stata emessa un'unica fattura di vendita della merce.
Deve parimenti escludersi, come anche in questo caso ritenuto correttamente dal tribunale, che la destinataria fosse ignara del fatto di ricevere una consegna parziale della merce a lei inviata.
pagina 11 di 15 Come già sopra rilevato l'etichetta della spedizione riportava i dettagli dell'intero carico e l'unica fattura commerciale allegata alla merce eliminava ogni dubbio sul fatto che alcuni colli non fossero stati consegnati.
Del resto, è la stessa appellante, a pagina 13 punto n.6 dell'atto di appello, ad affermare che ricevendo dal vettore soltanto due colli informava della consegna CP_4 Parte_1 parziale”.
Come affermato dalla Suprema Corte le limitazioni in materia di legittimazione attiva in materia di trasporto sono volte ad evitare che al vettore possano essere indirizzate richieste di danni sia dal committente che dal destinatario, precisandosi come la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente e come il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto, con la conseguenza che al mittente va riconosciuta la legittimazione ad agire nei confronti del vettore, per ottenere il risarcimento dei danni per inesatto adempimento, a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. 19286\2014; Cass. 24400\2010).
In questo solco si pone la pronuncia n. 10780\2021 della Corte di Cassazione invocata dall'appellata, che non discostandosi dai principi affermati in precedenza, ha (ri)affermato l'impossibilità di configurare, con riferimento allo stesso trasporto, una legittimazione concorrente alla proposizione di azione risarcitoria del mittente, per la parte di merce non consegnata, e del destinatario, per la merce giunta a destinazione.
Osserva la Corte come la circostanza che la merce smarrita fosse stata oggetto di vendita alla destinataria, è pacifica in giudizio, e ciò permette di ritenere che il danno si sia prodotto nella sfera della destinataria-acquirente della merce, nel momento in cui questa ha ricevuto (solo parzialmente) il carico.
A nulla rileva la circostanza che con la fattura n.1789 del 30-12-2024 -la cui produzione in giudizio da parte dell'appellante deve ritenersi consentita, posto che il documento è venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado- la mittente e venditrice della merce abbia addebitato alla l'importo di euro 9.000 per i tre colli smarriti. Parte_1
Al di fuori di vicende di successione nel credito risarcitorio, conseguente ad accordi tra mittente e destinatario che nella fattispecie non vengono neppure prospettate, prima ancora che provate, resta il fatto che è circostanza pacifica che l'acquirente della merce sia stata la destinataria francese, ed ha trovato dimostrazione il fatto che questa abbia ricevuto una consegna solo parziale dei prodotti pagina 12 di 15 acquistati, il che rende applicabili i principi giurisprudenziali sopra ricordati.
Il secondo motivo di appello è rubricato “riforma del rigetto delle domande di parte attrice di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c.”.
L'appellante contesta le motivazioni della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., assumendo, in primo luogo, di aver potuto avanzare tale pretesa risarcitoria soltanto con la memoria di cui al n. 1 dell'art 183 c. 6 c.p.c., quando aveva appreso, con la ON comparsa di costituzione e risposta di l'avvenuta confisca e sequestro della merce dichiarata smarrita e la presenza, in sede di contestazioni dei fatti da parte dell'autorità doganale francese, di un ON dipendente di che, a quanto risultava, non era stato in grado di rispondere alle domande delle autorità, ed aveva dichiarato circostanze false, quale l'irregolarità della circolazione della merce, in questo modo arrecando un grave danno alla società appellante. Aggiunge la come, se Parte_1 avesse potuto partecipare alle operazioni di sequestro, avrebbe fornito le informazioni precise relative alla propria merce.
Fa ancora rilevare l'appellante come il valore della merce dichiarato nel verbale di sequestro era pari ad euro 50.970,00, superiore di oltre cinque volte il valore effettivo della merce oggetto di causa, che era pari ad euro 3.030,00 per 10 kg di prodotti, ciò che doveva far dubitare che la merce in questione fosse proprio quella partita dai locali di , e non altra. CP_6
L'appellante assume come, se fosse stata correttamente informata della problematica in cui era incorsa ON la merce dalla società certamente sarebbe intervenuta tempestivamente, fornendo tutti i necessari chiarimenti ed evitando il danno causato dal sequestro dei colli, che risultava confermato dalla fattura n. 1789/2024 del valore di euro 9.000,00 emessa da , produttore della merce smarrita, nei Parte_3 confronti di a titolo di rimborso del valore della spedizione perduta. Parte_1
ON Secondo l'appellante, il fatto illecito commesso da era consistito nella grave omissione informativa dell'esistenza di un sequestro e di un procedimento penale, che non derivava dalla violazione di un obbligo contrattuale, ma da un abuso, integrante un fatto illecito.
Le medesime argomentazioni, fa rilevare l'appellante, rendevano censurabile la sentenza anche nella parte in cui aveva rigettato la condanna della società convenuta per lite temeraria.
Il motivo è infondato, anche se la motivazione del primo giudice va integrata.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma pagina 13 di 15 sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini (Cass. 12420\2020).
In particolare, si è affermato dalla Corte Regolatrice come, poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto (Cass.
36270\2023).
L'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame conduce ad escludere che, al di fuori del contratto di trasporto, al quale, come detto, la è estranea, esistesse un obbligo Parte_1
ON informativo di nei confronti di terzi, e quindi della odierna appellante.
In questo senso deve interpretarsi la sintetica espressione utilizzata dal primo giudice, secondo cui “la domanda risulta..infondata, in quanto parte attrice ha dedotto un inadempimento contrattuale e non un fatto illecito”. ON Ciò esclude la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale della e rende superfluo l'esame delle ulteriore questione relativa al nesso causale tra l'ipotetico fatto illecito, e cioè l'omissione informativa, ed il danno lamentato, rappresentato dal sequestro della merce.
Il rigetto dell'impugnazione e di ogni domanda della rende, ovviamente, infondata la Parte_1 domanda ex art. 96 c.p.c. dalla stessa avanzata.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto dalla deve essere respinto. Parte_1
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali ON in favore della liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri medi di cui al DM n.147 del 2022, in base allo scaglione di valore applicabile (da euro 5.201 ad euro 26.000) per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro
3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 14 di 15 a)respinge l'appello proposto dalla confermando l'impugnata sentenza;
Parte_2
b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese ONroparte_1 processuali di questo grado di appello, liquidate in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 15 di 15