Ordinanza cautelare 27 dicembre 2022
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 27/03/2023, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 05287/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13960/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13960 del 2022, proposto da
NI AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Calvani, Giulio Maria Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Formez Pa;
Commissione Interministeriale Ripam;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IC De OM, GI Regano, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della Graduatoria di merito (All. 1), pubblicata in data 23 settembre 2022 sul sito http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-ar-0 (All. 2), del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 del 1-4-2022)” relativa al Distretto della Corte di Appello di Bari per il profilo di “operatore data entry”, nella parte in cui assegna, complessivamente, 23,375 pt. al ricorrente, collocandolo al 184° posto;
- dell’esito della prova scritta sostenuta dal Sig. NI AN in data 22 giugno 2022 alle ore 09.30, reso noto in data 21 luglio 2022, nella parte in cui gli vengono erroneamente detratti 0,375 pt. per la risposta fornita al quesito n. 11 e, quindi, complessivamente assegnati 22,125 pt. (All. 3); ( del questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta svoltasi in data 22 giugno 2022, alle ore 9.30, a Foggia, nella parte in cui prevede il quesito n. 11 e la relativa risposta ritenuta “esatta”, riguardante le fasi del procedimento di revisione costituzionale (All. 3);
- del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, “per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - n. 26 del 1° aprile 2022 (All. 4), nella parte in cui prevede, all’art. 6 comma 2, valutazioni differenti dei titoli posseduti a seconda della data di conseguimento di questi ultimi, attribuendo un punteggio raddoppiato a coloro che hanno conseguito il diploma entro i 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda;
ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali (di estremi non conosciuti) con cui sono stati predisposti i questionari (con le relative risposte esatte) da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta svoltasi in data 22 giugno 2022 alle ore 9.30 presso la Fiera di Foggia; ( ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali (di estremi non conosciuti) di svolgimento e di correzione della predetta prova scritta; ( ove occorra e per quanto di ragione, del verbale (di estremi non conosciuti) con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al profilo di “operatore data entry” per la Corte di Appello di Bari nell’ambito del Concorso per il reclutamento a tempo determinato di un contingente complessivo di 5.410 unità di personale non dirigenziale – Ministero della Giustizia.
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente.
per l’accertamento
dell’interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo di 24,50 con conseguente collocamento nella posizione in graduatoria legittimamente spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, concorrente della procedura selettiva in epigrafe, con il presente gravame contesta l’esito della propria prova scritta, lamentando che l’Amministrazione abbia errato nella valutazione della risposta dalla stessa indicata in relazione al quesito n. 11 relativo alle fasi di revisione costituzionale e censurando il bando nella parte in cui ha previsto raddoppio del punteggio attribuito per i titoli laddove il diploma sia stato conseguito entro sette anni dal termine ultimo di presentazione della domanda di concorso.
A sostegno del gravame il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE
- IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DELL’ART. 21 DELLA CARTA UE E DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N.127/1997; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, NELLA PARTE IN CUI L’ART.6 DEL BANDO DI CONCORSO PREVEDE IL RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER I TITOLI LADDOVE IL DIPLOMA SIA STATO CONSEGUITO ENTRO SETTE ANNI DAL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORSO.
2. Resistono in giudizio le Amministrazioni evocate in giudizio chiedendo con memora del 6 dicembre 2022 l’integrale reiezione del ricorso.
3. All’udienza del 22 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato con riferimento al motivo con cui il ricorrente censura il quesito n. 11 relativo alle fasi di revisione costituzionale e, pertanto, va accolto, dovendo richiamarsi i precedenti della Sezione (tra i tanti, cfr. sentenza n. 12043 del 20 settembre 2022; id. n. 17427 del 23 dicembre 2022).
Esaminando l’evoluzione dell’art. 138 della Costituzione, oggetto del quesito n. 7, ci si avvede che:
a) il 16 gennaio 1947 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo (su proposta on. Perassi) stilò il seguente testo:
“ L’iniziativa delle revisioni costituzionali appartiene al Governo ed alle Camere.
Le revisioni costituzionali devono essere adottate da ciascuna delle Camere in due letture con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.
Una legge di revisione costituzionale, salvo che sia stata adottata in seconda lettura da ciascuna delle due Camere con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, è sottoposta al referendum popolare se ne è fatta domanda entro tre mesi da un quinto dei membri di una Camera o da 500 mila cittadini aventi diritto di voto ”;
b) il testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione (art. 130 del progetto) fu, poi, il seguente:
“ La iniziativa della revisione costituzionale appartiene al Governo ed alle Camere.
La legge di revisione costituzionale è adottata da ciascuna delle Camere in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.
La legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali.
Non si fa luogo a referendum, se la legge è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri ”;
c) il 3 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente approvò il seguente articolo:
“ Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere adottate da ciascuna Camera in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi, ed approvate a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera nel voto finale in seconda lettura.
La legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
Non si fa luogo a referendum se la legge di revisione costituzionale è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri ”;
d) seguì il testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 (art. 138), dopo il quale si pervenne al testo definitivo dell’art. 138:
“ Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti ”.
Invero, la possibilità che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quattro – come ritenuto corretto dalla commissione – non soltanto non tiene conto del carattere “aggravato” del procedimento in questione, ma è da subordinare alla prospettazione secondo cui nel testo dell’art. 138 sia stato espunto il riferimento alla “iniziativa” (quest’ultima, di contro, espressamente regolata, per il procedimento legislativo ordinario, dall’art. 71).
Ma l’interpretazione più lineare dell’eliminazione della disposizione che limitava la possibilità dell’iniziativa all’ambito governativo e parlamentare non può certo intendersi nel senso di interdire l’iniziativa governativa, quanto, piuttosto, di estendere tale possibilità in favore degli altri soggetti che ne sono titolari per la legislazione ordinaria (il corpo elettorale in primo luogo).
A ciò va aggiunto che la risposta ritenuta esatta dalla commissione (“quattro”) tale non è per ragioni anche strettamente testuali.
A parte l’obbligo di ricomprendere l’iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all’art. 138 della Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l’indizione (eventuale) del referendum (“quando (…) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”; mentre – specifica l’ultimo comma – “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); la promulgazione; la pubblicazione.
Quindi, secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei.
Alla luce della rilevata erroneità del quesito, e fermo restando il divieto del giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione, spetterà a quest’ultima provvedere sulla posizione della ricorrente, per evitare che quest’ultima possa essere pregiudicata dall’agire illegittimo dell’Amministrazione; e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell’alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito in contestazione e di conseguenza rimodulare il punteggio o attribuire il punteggio invocato dalla ricorrente come se anche la risposta da quest’ultima fornita fosse corretta).
5. Non è, diversamente, suscettibile di favorevole considerazione il motivo di ricorso concernente la contestata previsione del raddoppio del punteggio per il voto di laurea in favore dei candidati la cui “ laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda ”, in quanto la premialità correlata all’assunzione di giovani nelle pubbliche amministrazioni risponde ad un interesse pubblico meritevole di tutela (cfr. TAR Lazio Roma, sez. IV, 3 marzo 2022, n. 2520).
La previsione contenuta nel bando si caratterizza risponde ad una logica tesa ad incentivare l’assunzione dei candidati più giovani che hanno avuto meno tempo per conseguire gli altri titoli valutabili previsti dal bando come le abilitazioni professionali, i diplomi di specializzazione o i dottorati di ricerca.
In proposito, è opportuno evidenziare come il precedente di questo Tribunale, dalla ricorrente evocato (Sezione II-bis, 11 febbraio 2021, n. 1727) appare inconferente, atteso che la controversia con tale pronunzia definita riguardava – diversamente, rispetto alla fattispecie ora all’esame – un sistema di preselezione per titoli, non sovrapponibile alla ratio ed alla funzione della disposizione oggetto di presente censura, relativa al riconoscimento di punteggio incrementale in favore di candidati che vantino il possesso di diploma di laurea conseguito in epoca infrasettennale, rispetto all’indizione della procedura selettiva.
Conclusivamente sul punto, ritenuto che la scelta compiuta dall’amministrazione non sia connotata da irragionevolezza o illogicità, suscettibili di condurre ad un positivo apprezzamento del dedotto vizio di eccesso di potere, la doglianza deve essere disattesa.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l’Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Marianna Scali, Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO