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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1929 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Rende (CS) alla via Svezia, rappresentato e difeso dall'AVV. ROSSANA COPPOLINO presso la quale e nel cui studio in via del Tembien n. 18, Cosenza, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso
Opponente
Nei confronti di
, C.F. , successore a titolo universale Controparte_1 P.IVA_1
nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, della società Controparte_2
(già ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 193/2016 convertito con L. n.
[...] Controparte_3
225/2016, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pupo giusta procura in calce alla memoria, rilasciata dal dott. , in virtù dei poteri all'uopo conferiti con atto per Notaio Persona_1 Persona_2
Rep. n. 180134 Racc. n. 12348, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Cassano allo Ionio alla via Firenze n. 1
Resistente Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine di sentir Controparte_1 dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (notificata il
16.4.2024) siccome la cartella prodromica (n. 03420210024597687000, notificata in data 28.09.2022, riferita all'omesso pagamento di sanzioni elevate dall' la somma Controparte_4 complessiva di € 7.166,03) era stata già oggetto di precedente giudizio, conclusosi con declaratoria di intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo.
, nel costituirsi in giudizio, eccepito il parziale difetto di giurisdizione, Controparte_1
nel resto ha eccepito la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente siccome seppure in carenza di comunicazione da parte dell'Ente titolare del diritto di credito, il carico portato dalla cartella n.
03420210024597687000 è stato sospeso da come evincibile dall'estratto ruolo in atti. Il CP_5 preavviso di fermo impugnato, pertanto, a seguito dell'intervenuta sospensione del prefato titolo non ha alcuna efficacia in relazione alla cartella per cui è causa. Ne deriva che non sussiste alcun interesse ad agire dell'opponente al fine di ottenere un risultato concreto, ossia effettivo ed attuale mediante il provvedimento di tutela giurisdizionale richiesto.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare, l'opposizione è stata da parte attrice limitata alla cartella di pagamento n.
03420210024597687000 recante crediti dell'ITL (sanzione amministrativa); l'eccepito difetto parziale di giurisdizione non è pertanto fondato siccome parte attrice limita l'opposizione a tale cartella, senza nulla dedurre in ordine alle cartelle – ulteriori indicate nel preavviso di fermo – recanti crediti di natura tributaria.
Ciò posto, il giudice ha richiesto attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
Cosenza invocata in ricorso.
Dalla documentazione prodotta su richiesta del giudice, si evince che con sentenza n. 80 pubblicata il
17 gennaio 2024 il Tribunale di Cosenza, definendo il giudizio introdotto dall'odierno opponente nei Contr confronti di , avente ad oggetto l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03420210024597687/000, notificata il 28.9.2022 e relativa a sanzioni amministrative irrogate dall' con ordinanza ingiunzione n. 400 del 14.11.2016 notificata il Controparte_4 16.11.2016, in accoglimento dell'opposizione ha dichiarato estinto per prescrizione il credito portato Contr dalla cartella di pagamento impugnata condannando al pagamento delle spese di lite.
La sentenza in esame è passata in giudicato il 18 luglio 2024 come da attestazione di cancelleria.
Orbene, rilevandosi che in quel giudizio l'ente impositore non è stato convenuto ed avendo il giudice ritenuto la legittimazione passiva in capo alla sola , si osserva che non essendo la Controparte_1 predetta sentenza opponibile all'ente impositore (ITL di Cosenza), in assenza di provvedimento di Contr sgravio (che compete evidentemente al solo ente impositore) ha notificato – prima del passaggio in giudicato della sentenza – il preavviso di fermo oggetto di odierno giudizio.
Contr Sotto tale profilo, non si ravvisa alcuna condotta illecita da parte di nell'emissione e notifica del preavviso di fermo, siccome la sentenza non era ancora passata in giudicato e ITL non ha – neppure
Contr allo stato secondo quanto dedotto da – emesso alcun provvedimento di sgravio, non avendo partecipato a quel precedente giudizio in cui pure la questione posta era quella dell'intervenuta prescrizione del credito di titolarità dell'ITL.
In ogni caso, posto che nelle more del giudizio e, segnatamente, in data 18-7-2024, la predetta sentenza
è passata in giudicato – con conseguente irrevocabile statuizione di estinzione del credito in questione – Contr
ha dato atto di aver sospeso la predetta cartella, come comprovato dall'estratto di ruolo alla data del 4-7-2024.
Tuttavia, avendo il ricorrente ricevuto la comunicazione preventiva di preavviso di fermo, non può negarsi il suo interesse a proporre opposizione, tanto al fine di paralizzare la preannunciata misura afflittiva.
Orbene, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato (cfr. da ultimo
Cass. n. 18041/2019 in parte motiva) la qualificazione della domanda di impugnazione del preavviso di fermo operata nella sentenza impugnata non tiene conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell' arresto del 22/07/2015, n.15354. Ivi, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, le Sezioni Unite hanno rilevato che— quanto meno dal momento in cui il legislatore del
2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene— il fermo non può non essere ricostruito come misura alternativa alla esecuzione. Trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento e, come tale, essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Unite, sempre in sede di regolamento di competenza, con la sentenza del 27/04/2018 nr. 10261, nella quale si trova precisato che la impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è una azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere alla iscrizione del fermo sia che si contesti la iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto.
In base a tali principi, stante la irrevocabile statuizione di prescrizione del credito portato dalla predetta
Contr cartella, deve affermarsi che non ha diritto di eseguire il preannunciato fermo amministrativo in relazione alla cartella in questione.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia e tenuto conto del comportamento di
Contr
che ha proceduto alla sospensione del titolo anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, pur nell'anomalia della mancata partecipazione al precedente giudizio dell'ente titolare del credito titolare anche del potere di sgravio, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Contr Accerta e dichiara che non ha diritto ad eseguire il fermo amministrativo in relazione alla cartella di pagamento n. 03420210024597687/000 e compensa le spese di lite.
Cosenza, 28.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1929 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Rende (CS) alla via Svezia, rappresentato e difeso dall'AVV. ROSSANA COPPOLINO presso la quale e nel cui studio in via del Tembien n. 18, Cosenza, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso
Opponente
Nei confronti di
, C.F. , successore a titolo universale Controparte_1 P.IVA_1
nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, della società Controparte_2
(già ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 193/2016 convertito con L. n.
[...] Controparte_3
225/2016, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pupo giusta procura in calce alla memoria, rilasciata dal dott. , in virtù dei poteri all'uopo conferiti con atto per Notaio Persona_1 Persona_2
Rep. n. 180134 Racc. n. 12348, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Cassano allo Ionio alla via Firenze n. 1
Resistente Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine di sentir Controparte_1 dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (notificata il
16.4.2024) siccome la cartella prodromica (n. 03420210024597687000, notificata in data 28.09.2022, riferita all'omesso pagamento di sanzioni elevate dall' la somma Controparte_4 complessiva di € 7.166,03) era stata già oggetto di precedente giudizio, conclusosi con declaratoria di intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo.
, nel costituirsi in giudizio, eccepito il parziale difetto di giurisdizione, Controparte_1
nel resto ha eccepito la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente siccome seppure in carenza di comunicazione da parte dell'Ente titolare del diritto di credito, il carico portato dalla cartella n.
03420210024597687000 è stato sospeso da come evincibile dall'estratto ruolo in atti. Il CP_5 preavviso di fermo impugnato, pertanto, a seguito dell'intervenuta sospensione del prefato titolo non ha alcuna efficacia in relazione alla cartella per cui è causa. Ne deriva che non sussiste alcun interesse ad agire dell'opponente al fine di ottenere un risultato concreto, ossia effettivo ed attuale mediante il provvedimento di tutela giurisdizionale richiesto.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare, l'opposizione è stata da parte attrice limitata alla cartella di pagamento n.
03420210024597687000 recante crediti dell'ITL (sanzione amministrativa); l'eccepito difetto parziale di giurisdizione non è pertanto fondato siccome parte attrice limita l'opposizione a tale cartella, senza nulla dedurre in ordine alle cartelle – ulteriori indicate nel preavviso di fermo – recanti crediti di natura tributaria.
Ciò posto, il giudice ha richiesto attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
Cosenza invocata in ricorso.
Dalla documentazione prodotta su richiesta del giudice, si evince che con sentenza n. 80 pubblicata il
17 gennaio 2024 il Tribunale di Cosenza, definendo il giudizio introdotto dall'odierno opponente nei Contr confronti di , avente ad oggetto l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03420210024597687/000, notificata il 28.9.2022 e relativa a sanzioni amministrative irrogate dall' con ordinanza ingiunzione n. 400 del 14.11.2016 notificata il Controparte_4 16.11.2016, in accoglimento dell'opposizione ha dichiarato estinto per prescrizione il credito portato Contr dalla cartella di pagamento impugnata condannando al pagamento delle spese di lite.
La sentenza in esame è passata in giudicato il 18 luglio 2024 come da attestazione di cancelleria.
Orbene, rilevandosi che in quel giudizio l'ente impositore non è stato convenuto ed avendo il giudice ritenuto la legittimazione passiva in capo alla sola , si osserva che non essendo la Controparte_1 predetta sentenza opponibile all'ente impositore (ITL di Cosenza), in assenza di provvedimento di Contr sgravio (che compete evidentemente al solo ente impositore) ha notificato – prima del passaggio in giudicato della sentenza – il preavviso di fermo oggetto di odierno giudizio.
Contr Sotto tale profilo, non si ravvisa alcuna condotta illecita da parte di nell'emissione e notifica del preavviso di fermo, siccome la sentenza non era ancora passata in giudicato e ITL non ha – neppure
Contr allo stato secondo quanto dedotto da – emesso alcun provvedimento di sgravio, non avendo partecipato a quel precedente giudizio in cui pure la questione posta era quella dell'intervenuta prescrizione del credito di titolarità dell'ITL.
In ogni caso, posto che nelle more del giudizio e, segnatamente, in data 18-7-2024, la predetta sentenza
è passata in giudicato – con conseguente irrevocabile statuizione di estinzione del credito in questione – Contr
ha dato atto di aver sospeso la predetta cartella, come comprovato dall'estratto di ruolo alla data del 4-7-2024.
Tuttavia, avendo il ricorrente ricevuto la comunicazione preventiva di preavviso di fermo, non può negarsi il suo interesse a proporre opposizione, tanto al fine di paralizzare la preannunciata misura afflittiva.
Orbene, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato (cfr. da ultimo
Cass. n. 18041/2019 in parte motiva) la qualificazione della domanda di impugnazione del preavviso di fermo operata nella sentenza impugnata non tiene conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell' arresto del 22/07/2015, n.15354. Ivi, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, le Sezioni Unite hanno rilevato che— quanto meno dal momento in cui il legislatore del
2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene— il fermo non può non essere ricostruito come misura alternativa alla esecuzione. Trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento e, come tale, essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Unite, sempre in sede di regolamento di competenza, con la sentenza del 27/04/2018 nr. 10261, nella quale si trova precisato che la impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è una azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere alla iscrizione del fermo sia che si contesti la iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto.
In base a tali principi, stante la irrevocabile statuizione di prescrizione del credito portato dalla predetta
Contr cartella, deve affermarsi che non ha diritto di eseguire il preannunciato fermo amministrativo in relazione alla cartella in questione.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia e tenuto conto del comportamento di
Contr
che ha proceduto alla sospensione del titolo anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, pur nell'anomalia della mancata partecipazione al precedente giudizio dell'ente titolare del credito titolare anche del potere di sgravio, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Contr Accerta e dichiara che non ha diritto ad eseguire il fermo amministrativo in relazione alla cartella di pagamento n. 03420210024597687/000 e compensa le spese di lite.
Cosenza, 28.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti