Articolo 11 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 agosto 1911
Art. 11.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di risaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno mantenerle ai sensi del seguente articolo 12.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboscati intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potra' procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso pero' il prezzo di questi terreni non potra' mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 11, secondo comma, e 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277 .

L'amministrazione forestale dello Stato provvede alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri, coi fondi all'uopo stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietarii dei terreni in cui sono le dette opere d'arte in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale per i terreni occupati dalle opere d'arte.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il ministero di agricoltura, industra e commercio deliberi di procedere all'acquisto dei terrreni per aggregarli al demanio forestale dello Stato.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911