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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3079/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVACCHINI LUCA e dell'avv.
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI LIVORNO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. P.IVA_1
RESISTENTE con OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata innanzi al Giudice relatore in data 27.3.2025, con espressa rinuncia ai termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo la manifestazione, sin dall'infanzia, di una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile – anche con avversione nell'essere chiamato con il proprio nome anagrafico, non considerato corrispondente all'identità di genere –, pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, e narrando, da un lato, i percorsi intrapresi dal 2021 con assunzione di terapia ormonale femminilizzante con estrogeni e terapia antimascolinizzante con
1 antiadrogeni presso l Controparte_1
, poi proseguita (e ancora in corso) presso l'
[...] [...]
e, dall'altro lato, il percorso psicologico terminato con Parte_2 diagnosi medica di disforia di genere primaria con indicazione di congruità sia della terapia ormonale che dell'esecuzione dell'intervento chirurgico, rilevando peraltro di aver già parzialmente adeguato il proprio aspetto fisico ed estetico a quello del sesso femminile con esecuzione, il 16/7/2024, di operazione di condrolaringoplastica e, il 2/10/2024, di intervento di mastoplastica additiva, setto-rinoplastica e panoramica viso tutti svolti “in processo di mutamento di genere”, con atto di citazione ritualmente notificato all' Parte_3
presso il Tribunale di Livorno chiedeva “[…]-
[...] Parte_1 autorizzare la rettifica dell'attribuzione di sesso dell'istante da maschio a femmina e del prenome da “ a “ ” nei registri dello stato civile;
– autorizzare Pt_1 Persona_1
l'istante a sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione di genere, in conformità alla certificazione medica allegata;
– ordinare la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Adrano (CT) per l'annotazione della rettifica nel registro di nascita e in ogni altro registro pertinente”.
Non si costituiva il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Livorno, pur ritualmente evocato dalla parte ricorrente.
All'udienza di prima comparizione in data 27.3.2025 veniva condotto l'esame della parte ricorrente e, all'esito, valutata la documentazione medica già allegata all'atto introduttivo, il procuratore concludeva come da ricorso, con rinuncia alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e al deposito degli scritti difensivi conclusivi.
***
1. Va in primo luogo osservato che, in assenza di figli e coniuge, non vi sono soggetti nei confronti dei quali si debba integrare il contraddittorio.
2. Sul piano istruttorio deve essere considerato che, senza ragionevole dubbio, può trarsi dalla documentazione in atti, proveniente da struttura pubblica - specificamente, l Controparte_1
– e da medici del Servizio Sanitario Nazionale
[...]
(dott. Direttore U.O. Persona_2 Parte_4
l'esistenza, nella parte attrice, di tratti di inadeguatezza derivanti
[...] dalla mancata rispondenza tra le caratteristiche somatiche e sessuali e l'identità, oltre che l'idoneità degli originari caratteri sessuali maschili a determinare un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale.
2 Come in particolare risulta dall'esame dei documenti in atti vi è, nella parte attrice, sussistenza di un quadro di Incrongruenza/Disforia di
Genere con fenotipo femminile chiaro all'esito degli interventi già praticati successivamente al percorso psicologico attestato in atti e che certifica una chiara identificazione con il genere femminile emerso sin dalla prima infanzia con coerenza e stabilità, ruolo di genere aderente all'identità di genere e rappresentazione di sé come donna eterosessuale
In definitiva, sulla base dei documenti in atti e in ragione delle terapie già seguite dalla parte, oltre che delle allegazioni di cui alla citazione,
(all'anagrafe presenta quadro di Disforia di Genere, Persona_1 Pt_1 Pt_1 di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica vivendo stabilmente in un ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita. La richiesta di riassegnazione anagrafica appare dunque del tutto coerente con l'esperienza di vita, dovendo ritenersi l'impatto positivo del riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere sulla vita quotidicana.
3. Quanto documentalmente indicato è ritenersi confermato dalla parte stessa, comparsa in sede di udienza di comparizione: in tale occasione la persona ha manifestato in modo chiaro la propria volontà e decisione, ha spiegato che la sua attuale condizione è conosciuta ed accettata dal contesto sociale nel quale è inserita, ha dimostrato che il percorso seguito, e quindi la terapia intrapresa, hanno reso già ora più sereno il rapporto con gli altri (“[…]
Io da quando sono piccola, volevo essere donna. Ho preso consapevolezza del voler essere donna quando avevo circa 11 anni: mi guardavo allo specchio e non mi accettavo, e ho sofferto moltissimo per questa condizione, ero anche invidiosa delle donne;
crescendo mi sono convinta sempre di più, guardavo le donne e volevo essere come loro: ho sempre voluto avere un figlio, rimanere incinta.
Quando avevo 20 anni ho conosciuto una donna che mi ha insegnato a travestirmi, a vestirmi da donna, e guardandomi allo specchio finalmente mi sono vista bella e mi sono sentita completa.
Tutto il mio percorso di crescita è stato duro, di sofferenza, questa cosa mi faceva soffrire ma non sapevo come uscirne, ciò mi ha reso anche molto arrabbiata, ad esempio con i miei genitori, abitavo in Sicilia, e la mentalità dell'ambiente era molto chiusa. A scuola giocavo sempre con le compagne, mi piaceva giocare con le bambole, questo sin dalle elementari, e per tutti gli anni delle elementari sono stata vittima di bullismo per i miei modi e per le mie scelte.
Quando ho conosciuto questa donna che mi ha aiutato ho iniziato il percorso per trasformarmi, perché io voglio andare fino in fondo, voglio essere del tutto donna. Prima ho effettuato un percorso con uno psicologo, che ha certificato la condizione di disforia di genere, poi l'anno scorso ho tolto il pomo d'Adamo e ho rifatto
3 il viso e il seno;
di recente poi effettuato una visita per valutare l'intervento per
l'eliminazione del pene.
Questi percorsi li ho iniziati a Trieste per la prima volta nel 2022, poi mi sono trasferita in a Livorno dove mi sono fidanzata con un ragazzo e quindi Pt_2 ho continuato il percorso qui a Livorno. Per me questo è un malessere interno, ancora oggi nonostante abbia già tanto adeguato i caratteri alla persona che sento di essere: ad esempio, quando viaggio ho molte difficoltà (qualche mese fa sono stata a Tirana e ciò è successo) perché ho ancora il documento maschile, sento questo come una vergogna e come un'ingiustizia perché non corrisponde alla mia persona. […]”; vedi verbale di causa, in atti). La parte ha poi riferito la propria determinazione a sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
E' stata dunque fornita piena prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, con conseguente accoglimento della domanda principale e autorizzazione della parte attrice alla rettificazione del sesso, con cambiamento del nome, al fine di permetterle, nel contesto sociale in cui vive, di essere sempre identificata con il sesso e con il nome che sente proprio.
4. Quanto alla richiesta di autorizzazione alla effettuazione degli interventi demolitorio-ricostruttivi necessari per il richiesto adeguamento fisico alla propria personalità, va osservato quanto segue alla luce dell'evoluazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale.
In linea generale, deve certamente affermarsi che, alla luce del dettato costituzionale (art. 32 Cost.), è interesse della persona tutelare il proprio diritto alla salute, all'identità personale ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche.
La Corte delle leggi, con pronuncia n. 221/2015, ha giudicato della legittimità costituzionale dell'art. art. 1, l. 164/1982, in tema di indispensabilità del trattamento medico-chirurgico ai fini delle modificazioni dei caratteri sessuali. Partendo da un «concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato» non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli «elementi di carattere psicologico e sociale» (Corte cost., sent. n.
161/1985, punto 4 del Considerato in diritto), il giudice delle leggi ha sostenuto che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettificazione anagrafica. Ciò richiamandosi ai diritti della persona, cioè alla sfera di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che inducono a ritenere non necessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità
(chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica dei caratteri sessuali. Tale non indispensabilità – la quale trova la sua unica eccezione nell'ipotesi della
«divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della morfologia anatomica» da parte
4 dell'interessato – è vieppiù significativa in relazione ad un trattamento chirurgico particolarmente invasivo e potenzialmente incompatibile con talune situazioni soggettive (età, patologie pregresse).
In definitiva, l'intervento chirurgico “costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, restando all'apprezzamento del giudice l'effettiva necessità dell'intervento, in relazione alla specificità del caso concreto.
Di recente, poi, la Corte delle leggi si è pronunciata in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (sent. Corte Cost. n. 143/2024), dichiarando inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l'attribuzione di un genere “non binario” (né maschile, né femminile).
Per quel che rileva in questa sede, vi è da osservare che nella medesima pronuncia la Corte ha anche dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui lo stesso prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha, infatti, osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Con riguardo alla domanda di autorizzazione al compimento dell'intervento chirurgico a cui la parte, comunque, vuole già sottoporsi per completare il suo percorso di superamento della attuale condizione di disforia di genere, sulla scorta di quanto rilevato va quindi piuttosto affermato che nulla osta alla esecuzione di tale intervento, che peraltro avverrà a seguito della pronuncia della presente sentenza di rettificazione.
5. Deve essere dato ordine all'Ufficiale dello Stato civile di rettifica dell'atto di nascita, con attribuzione del sesso femminile e del nome di Per_1
in luogo di quello di
[...] Pt_1
Secondo la Suprema Corte (v. ordinanza 17.2.2020 n. 3887) non vi sono ostacoli a che la stessa parte interessata, chiaramente persona adulta, se lo
5 voglia, possa scegliere ed indicare il nuovo nome, quando ciò non si ponga in contrasto con disposizioni normative o diritti di terzi. A ciò si aggiunga che, con sentenza n. 120/2001, la Corte Costituzionale, ha precisato che il nome, essendo il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta;
pertanto, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22 Cost., è possibile desumere la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
6. Nulla sulle spese in questa sede mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. Attribuisce alla parte attrice (nato a [...] -CT il Parte_1
16/8/1999 C.F. il sesso FEMMINILE;
C.F._1
2. Attribuisce alla parte attrice il nuovo nome “ ”; Parte_5
3. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di parte attrice Parte_1
(nato a [...] -CT il 16/8/1999 C.F. , nel senso che C.F._1 dove è scritto “ ” deve intendersi e leggersi “ ”, e Parte_1 Parte_5 dove è scritto “sesso maschile” si intenda e legga “sesso femminile”;
4. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Adrano (Catania) di rettificare l'atto di nascita N. 252 parte 1 serie A- anno 1999, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome Per_1
» in luogo di « , provvedendo alle conseguenti annotazioni;
[...] Pt_1
5. Nulla osta a che la ricorrente a effettui l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari all'identità di genere maschile;
6. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Livorno, nella Camera di Consiglio in data 9.4.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3079/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVACCHINI LUCA e dell'avv.
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI LIVORNO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. P.IVA_1
RESISTENTE con OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata innanzi al Giudice relatore in data 27.3.2025, con espressa rinuncia ai termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo la manifestazione, sin dall'infanzia, di una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile – anche con avversione nell'essere chiamato con il proprio nome anagrafico, non considerato corrispondente all'identità di genere –, pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, e narrando, da un lato, i percorsi intrapresi dal 2021 con assunzione di terapia ormonale femminilizzante con estrogeni e terapia antimascolinizzante con
1 antiadrogeni presso l Controparte_1
, poi proseguita (e ancora in corso) presso l'
[...] [...]
e, dall'altro lato, il percorso psicologico terminato con Parte_2 diagnosi medica di disforia di genere primaria con indicazione di congruità sia della terapia ormonale che dell'esecuzione dell'intervento chirurgico, rilevando peraltro di aver già parzialmente adeguato il proprio aspetto fisico ed estetico a quello del sesso femminile con esecuzione, il 16/7/2024, di operazione di condrolaringoplastica e, il 2/10/2024, di intervento di mastoplastica additiva, setto-rinoplastica e panoramica viso tutti svolti “in processo di mutamento di genere”, con atto di citazione ritualmente notificato all' Parte_3
presso il Tribunale di Livorno chiedeva “[…]-
[...] Parte_1 autorizzare la rettifica dell'attribuzione di sesso dell'istante da maschio a femmina e del prenome da “ a “ ” nei registri dello stato civile;
– autorizzare Pt_1 Persona_1
l'istante a sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione di genere, in conformità alla certificazione medica allegata;
– ordinare la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Adrano (CT) per l'annotazione della rettifica nel registro di nascita e in ogni altro registro pertinente”.
Non si costituiva il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Livorno, pur ritualmente evocato dalla parte ricorrente.
All'udienza di prima comparizione in data 27.3.2025 veniva condotto l'esame della parte ricorrente e, all'esito, valutata la documentazione medica già allegata all'atto introduttivo, il procuratore concludeva come da ricorso, con rinuncia alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e al deposito degli scritti difensivi conclusivi.
***
1. Va in primo luogo osservato che, in assenza di figli e coniuge, non vi sono soggetti nei confronti dei quali si debba integrare il contraddittorio.
2. Sul piano istruttorio deve essere considerato che, senza ragionevole dubbio, può trarsi dalla documentazione in atti, proveniente da struttura pubblica - specificamente, l Controparte_1
– e da medici del Servizio Sanitario Nazionale
[...]
(dott. Direttore U.O. Persona_2 Parte_4
l'esistenza, nella parte attrice, di tratti di inadeguatezza derivanti
[...] dalla mancata rispondenza tra le caratteristiche somatiche e sessuali e l'identità, oltre che l'idoneità degli originari caratteri sessuali maschili a determinare un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale.
2 Come in particolare risulta dall'esame dei documenti in atti vi è, nella parte attrice, sussistenza di un quadro di Incrongruenza/Disforia di
Genere con fenotipo femminile chiaro all'esito degli interventi già praticati successivamente al percorso psicologico attestato in atti e che certifica una chiara identificazione con il genere femminile emerso sin dalla prima infanzia con coerenza e stabilità, ruolo di genere aderente all'identità di genere e rappresentazione di sé come donna eterosessuale
In definitiva, sulla base dei documenti in atti e in ragione delle terapie già seguite dalla parte, oltre che delle allegazioni di cui alla citazione,
(all'anagrafe presenta quadro di Disforia di Genere, Persona_1 Pt_1 Pt_1 di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica vivendo stabilmente in un ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita. La richiesta di riassegnazione anagrafica appare dunque del tutto coerente con l'esperienza di vita, dovendo ritenersi l'impatto positivo del riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere sulla vita quotidicana.
3. Quanto documentalmente indicato è ritenersi confermato dalla parte stessa, comparsa in sede di udienza di comparizione: in tale occasione la persona ha manifestato in modo chiaro la propria volontà e decisione, ha spiegato che la sua attuale condizione è conosciuta ed accettata dal contesto sociale nel quale è inserita, ha dimostrato che il percorso seguito, e quindi la terapia intrapresa, hanno reso già ora più sereno il rapporto con gli altri (“[…]
Io da quando sono piccola, volevo essere donna. Ho preso consapevolezza del voler essere donna quando avevo circa 11 anni: mi guardavo allo specchio e non mi accettavo, e ho sofferto moltissimo per questa condizione, ero anche invidiosa delle donne;
crescendo mi sono convinta sempre di più, guardavo le donne e volevo essere come loro: ho sempre voluto avere un figlio, rimanere incinta.
Quando avevo 20 anni ho conosciuto una donna che mi ha insegnato a travestirmi, a vestirmi da donna, e guardandomi allo specchio finalmente mi sono vista bella e mi sono sentita completa.
Tutto il mio percorso di crescita è stato duro, di sofferenza, questa cosa mi faceva soffrire ma non sapevo come uscirne, ciò mi ha reso anche molto arrabbiata, ad esempio con i miei genitori, abitavo in Sicilia, e la mentalità dell'ambiente era molto chiusa. A scuola giocavo sempre con le compagne, mi piaceva giocare con le bambole, questo sin dalle elementari, e per tutti gli anni delle elementari sono stata vittima di bullismo per i miei modi e per le mie scelte.
Quando ho conosciuto questa donna che mi ha aiutato ho iniziato il percorso per trasformarmi, perché io voglio andare fino in fondo, voglio essere del tutto donna. Prima ho effettuato un percorso con uno psicologo, che ha certificato la condizione di disforia di genere, poi l'anno scorso ho tolto il pomo d'Adamo e ho rifatto
3 il viso e il seno;
di recente poi effettuato una visita per valutare l'intervento per
l'eliminazione del pene.
Questi percorsi li ho iniziati a Trieste per la prima volta nel 2022, poi mi sono trasferita in a Livorno dove mi sono fidanzata con un ragazzo e quindi Pt_2 ho continuato il percorso qui a Livorno. Per me questo è un malessere interno, ancora oggi nonostante abbia già tanto adeguato i caratteri alla persona che sento di essere: ad esempio, quando viaggio ho molte difficoltà (qualche mese fa sono stata a Tirana e ciò è successo) perché ho ancora il documento maschile, sento questo come una vergogna e come un'ingiustizia perché non corrisponde alla mia persona. […]”; vedi verbale di causa, in atti). La parte ha poi riferito la propria determinazione a sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
E' stata dunque fornita piena prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, con conseguente accoglimento della domanda principale e autorizzazione della parte attrice alla rettificazione del sesso, con cambiamento del nome, al fine di permetterle, nel contesto sociale in cui vive, di essere sempre identificata con il sesso e con il nome che sente proprio.
4. Quanto alla richiesta di autorizzazione alla effettuazione degli interventi demolitorio-ricostruttivi necessari per il richiesto adeguamento fisico alla propria personalità, va osservato quanto segue alla luce dell'evoluazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale.
In linea generale, deve certamente affermarsi che, alla luce del dettato costituzionale (art. 32 Cost.), è interesse della persona tutelare il proprio diritto alla salute, all'identità personale ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche.
La Corte delle leggi, con pronuncia n. 221/2015, ha giudicato della legittimità costituzionale dell'art. art. 1, l. 164/1982, in tema di indispensabilità del trattamento medico-chirurgico ai fini delle modificazioni dei caratteri sessuali. Partendo da un «concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato» non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli «elementi di carattere psicologico e sociale» (Corte cost., sent. n.
161/1985, punto 4 del Considerato in diritto), il giudice delle leggi ha sostenuto che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettificazione anagrafica. Ciò richiamandosi ai diritti della persona, cioè alla sfera di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che inducono a ritenere non necessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità
(chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica dei caratteri sessuali. Tale non indispensabilità – la quale trova la sua unica eccezione nell'ipotesi della
«divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della morfologia anatomica» da parte
4 dell'interessato – è vieppiù significativa in relazione ad un trattamento chirurgico particolarmente invasivo e potenzialmente incompatibile con talune situazioni soggettive (età, patologie pregresse).
In definitiva, l'intervento chirurgico “costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, restando all'apprezzamento del giudice l'effettiva necessità dell'intervento, in relazione alla specificità del caso concreto.
Di recente, poi, la Corte delle leggi si è pronunciata in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (sent. Corte Cost. n. 143/2024), dichiarando inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l'attribuzione di un genere “non binario” (né maschile, né femminile).
Per quel che rileva in questa sede, vi è da osservare che nella medesima pronuncia la Corte ha anche dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui lo stesso prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha, infatti, osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Con riguardo alla domanda di autorizzazione al compimento dell'intervento chirurgico a cui la parte, comunque, vuole già sottoporsi per completare il suo percorso di superamento della attuale condizione di disforia di genere, sulla scorta di quanto rilevato va quindi piuttosto affermato che nulla osta alla esecuzione di tale intervento, che peraltro avverrà a seguito della pronuncia della presente sentenza di rettificazione.
5. Deve essere dato ordine all'Ufficiale dello Stato civile di rettifica dell'atto di nascita, con attribuzione del sesso femminile e del nome di Per_1
in luogo di quello di
[...] Pt_1
Secondo la Suprema Corte (v. ordinanza 17.2.2020 n. 3887) non vi sono ostacoli a che la stessa parte interessata, chiaramente persona adulta, se lo
5 voglia, possa scegliere ed indicare il nuovo nome, quando ciò non si ponga in contrasto con disposizioni normative o diritti di terzi. A ciò si aggiunga che, con sentenza n. 120/2001, la Corte Costituzionale, ha precisato che il nome, essendo il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta;
pertanto, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22 Cost., è possibile desumere la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
6. Nulla sulle spese in questa sede mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. Attribuisce alla parte attrice (nato a [...] -CT il Parte_1
16/8/1999 C.F. il sesso FEMMINILE;
C.F._1
2. Attribuisce alla parte attrice il nuovo nome “ ”; Parte_5
3. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di parte attrice Parte_1
(nato a [...] -CT il 16/8/1999 C.F. , nel senso che C.F._1 dove è scritto “ ” deve intendersi e leggersi “ ”, e Parte_1 Parte_5 dove è scritto “sesso maschile” si intenda e legga “sesso femminile”;
4. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Adrano (Catania) di rettificare l'atto di nascita N. 252 parte 1 serie A- anno 1999, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome Per_1
» in luogo di « , provvedendo alle conseguenti annotazioni;
[...] Pt_1
5. Nulla osta a che la ricorrente a effettui l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari all'identità di genere maschile;
6. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Livorno, nella Camera di Consiglio in data 9.4.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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