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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 1535/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AN AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1535 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Crocefisso n. 27, presso lo studio dell'Avv. Cristina Pepe, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- Attrice – E (C.F. in qualità di mandataria di in CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 persona della procuratrice elettivamente domiciliata in Bari alla Via Controparte_3
Dante Alighieri n. 11, presso lo studio degli avv.ti Carlo Poliseno e Massimo Poliseno, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di risposta;
- Convenuta – già (C.F. ), in persona Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso in Reggio Calabria sulla Via Demetrio Tripepi n° 64, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Travia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata - OGGETTO: Responsabilità – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18.09.2025.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 5.05.2022, la società conveniva in Parte_1 giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_1 principale, dichiarare l'inadempimento, contrattuale e/o extracontrattuale, di , per Controparte_2 le motivazioni argomentate in narrativa;
2.Conseguentemente, condannare a Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo di € 14.042,20, corrispondente alla spesa sostenuta dalla per l'acquisto delle apparecchiature Parte_1 elettroniche che sono state deteriorate a causa dei blackout, ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
3.Condannare, altresì, a corrispondere all'attore Controparte_2 il risarcimento dei danni da lucro cessante, stimati equitativamente dall'odierno Giudicante, e
1 consistenti nel mancato accrescimento patrimoniale temporaneo conseguente al verificarsi del blackout e al conseguente deterioramento di apparecchiature elettriche varie;
4.Condannare
[...]
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, in favore CP_2 dell'odierno attore, per le motivazioni di cui in narrativa;
5.Condannare alla Controparte_2 rifusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno delle proprie ragioni esponeva di aver stipulato con la convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica contrassegnato dal codice cliente n. 686826804 e dal codice POD n. IT001E79028293, relativamente all'immobile sito in Villa San Giovanni (RC) alla Via Nazionale Bolano, 96 e che in data 29 dicembre 2021, nelle prime ore della mattina, si era verificata un'interruzione di energia elettrica che aveva comportato il danneggiamento di numerose apparecchiature elettroniche nonché uno stravolgimento delle normali attività della società medesima.
In data 26 gennaio 2022, su istanza di parte attrice, la ditta “ ” aveva Controparte_6 effettuato un sopralluogo presso la sede della , al fine di determinare l'entità e le cause Parte_1 dei pregiudizi patiti in occasione del blackout, in esito al quale era stata accertata l'esistenza di diversi danni “insorti, sicuramente, a seguito di una interruzione della fornitura di energia elettrica”.
In ragione dei danni riscontrati, si era quindi resa necessaria la sostituzione delle apparecchiature danneggiate e tanto aveva comportato una spesa a carico della società attrice per un importo complessivo di euro 9.955, 20, iva esclusa (euro 14.042,20 con iva), per come attestato da fatture e preventivi prodotte in atti.
I solleciti verbali e le missive del 31.12.21, 22.1.22, 7.2.22 con cui la società attrice aveva invitato la convenuta a provvedere al risarcimento dei danni patiti erano rimasti privi di riscontro alcuno, così come vano era stato ogni tentativo di addivenire ad una soluzione delle problematiche riscontrate.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, deduceva la sussistenza di una responsabilità contrattuale della convenuta in relazione ai danni patiti in conseguenza del blackout verificatosi in data 29 dicembre 2021, che aveva determinato un deterioramento delle apparecchiature elettroniche presenti nei locali della società ed aveva pregiudicato, per un periodo di quindici giorni, il normale svolgimento delle attività della società medesima.
Chiedeva altresì la condanna della convenuta ex art. 96 atteso che, pur essendo gravemente inadempiente rispetto agli obblighi cui era tenuta in virtù del contratto di somministrazione, aveva omesso di provvedere al risarcimento dei danni patiti da parte attrice.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni più sopra riportate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3.8.2022, si costituiva in giudizio la società in qualità di mandataria di la quale eccepiva il proprio difetto CP_1 Controparte_2 di legittimazione passiva, essendo legittimata passivamente la quale società Controparte_4 fornitrice del servizio di energia elettrica cui – in virtù del contratto concluso tra la CP_2 (quale mandataria senza rappresentanza di e - era
[...] Parte_1 Controparte_4 stata affidato il trasporto di energia elettrica in favore del punto di prelievo intestato a parte attrice.
Pertanto, assumendo la propria estraneità rispetto ai fatti di causa, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la quale unico soggetto effettivamente dotato di Controparte_4 legittimazione passiva.
Instava, fine per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
3. Con decreto del 10.08.2022 veniva autorizzata la chiamata della che, Controparte_4 regolarmente evocata in lite, in data 10.01.2023, si costituiva in giudizio, la quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Roma, quale foro esclusivo previsto dall'art. 16 comma 5 delle Condizioni Generali del contratto di fornitura stipulato tra la ed non rivestendo parte attrice la qualifica di consumatore. Parte_1 CP_2 2 Sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea evidenziando che, come documentato dal Report estratto da AIRE, non risultava che nelle prime ore del giorno 29.12.2021 si fosse verificata alcuna interruzione di fornitura e che in ogni caso ad esso Distributore non era pervenuto alcun reclamo relativo ai disservizi denunciati in lite.
Sottolineava altresì l'ambiguità ed imprecisione dell'espressione utilizzata dal perito di parte attrice per definire l'evento dannoso dedotto in lite, atteso che l'interruzione della fornitura di energia elettrica può essere determinata da molteplici cause, anche imputabili all'utente, mentre per accertare lo sbalzo di tensione occorrerebbe verificare la tensione sulla linea e nella cabina elettrica di erogazione, ossia procedere ad accertamenti non eseguiti dal perito stesso.
Contestava nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.
Instava pertanto per il rigetto della domanda attorea o, in via gradata, per una riduzione del quantum preteso in ragione dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1227 c.c.
4. All'udienza dell'1.02.2023, il G.I. rilevata l'assenza in atti della prova dell'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla normativa di settore, assegnava alle parti termine di 15 gg per avviare la procedura.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova orale.
All'udienza del 9.10.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 18.09.2025 – celebratasi innanzi allo scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla terza chiamata.
L'eccezione deve essere rigettata per l'assorbente considerazione che l'art. 16 comma 5 delle Condizioni di Contratto di fornitura per adesione (v. all. D di parte convenuta) che contiene la clausola di foro esclusivo, vincola esclusivamente i contraenti, ossia parte attrice e parte convenuta, ma non anche la terza chiamata.
In altri termini si ritiene che la terza chiamata, in quanto estranea al rapporto contrattuale, non sia legittimata a far valere la clausola anzidetta, di cui deve in ogni caso escludersi l'operatività in specie tenuto conto che la convenuta (unico soggetto legittimato a svolgere l'eccezione di incompetenza ai sensi del citato art. 16 comma 5) non ha aderito all'eccezione formulata da Controparte_4
6. Quanto, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta essa è fondata e va accolta.
Sul punto occorre osservare che erogando prestazioni di produzione e vendita di Controparte_2 energia elettrica, non può ritenersi responsabile dei danni subiti dal consumatore finale in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica.
Ed infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.” (Cass. n. 1581 del 23.1.2018).
Pertanto, deve ritenersi che la convenuta – quale mera società venditrice dell'energia – non sia passivamente legittimata a contraddire.
3 7. Quanto, poi, alla posizione della terza chiamata deve primo luogo precisare Controparte_4 che, poiché la società ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed Controparte_2 indicato la terza chiamata quale unica responsabile dei danni denunciati in lite, deve ritenersi che si sia verificata un'estensione automatica della domanda nei confronti di “che il Controparte_4 giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 5580/2018).
8. Tanto chiarito la domanda proposta nei confronti della terza chiamata è infondata e va disattesa.
In punto di diritto giova rammentare che la responsabilità di quale Controparte_4 concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, per i blackout elettrici e le interruzioni di energia, ha natura extracontrattuale, in quanto la stessa non ha alcun rapporto contrattuale diretto con l'utente finale.
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità riconduce la responsabilità del soggetto tenuto al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica nell'alveo dell'art. 2050 c.c.: “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione” (in questi termini Cass. Ord. n. 32498/2019).
Da tanto discende una presunzione di colpa a carico del danneggiante, che risponde del danno indipendentemente da ogni sua colpa, salva l'ipotesi del caso fortuito e qualora fornisca la prova liberatoria relativa alle modalità organizzative dell'attività, che devono essere idonee per prevenire l'eventualità di eventi dannosi, ovvero provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Ovviamente, però, per affermarsi la responsabilità del danneggiante occorre previamente accertare l'esistenza del nesso eziologico – la cui prova incombe sul danneggiato – tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno subito, non potendo l'esercente l'attività anzidetta essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è in alcun modo riconducibile al proprio operato.
Ciò posto, nel caso in esame, la società attrice ha dedotto che, nelle prime ore del 29 dicembre 2021, presso i locali in cui esercita la propria attività si sarebbe verificato un blackout elettrico, in conseguenza del quale si sarebbero danneggiate numerose delle apparecchiature elettroniche ivi presenti nonché uno stravolgimento della predetta attività.
Dal canto suo, la ha invece negato che in data 29.12.2021 si sia verificato alcun Controparte_4 malfunzionamento della rete elettrica.
Ora, anche a voler ritenere provati, alla luce dell'istruttoria espletata in corso di causa, i fatti storici inerenti alla verificazione del blackout, parte attrice non ha tuttavia adeguatamente dimostrato la sussistenza dei danni lamentati e la riconducibilità degli stessi all'evento dannoso denunciato in lite.
In quest'ottica si evidenzia che e – dipendenti della – Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 escussi quali testimoni all'udienza del 27.03.2024, hanno entrambi confermato la ricostruzione dei fatti per come prospettata nell'atto di citazione, affermando cioè che nella mattina del 29 dicembre 2021, presso la sede della , si è verificata una interruzione dell'erogazione dell'energia Parte_1 elettrica.
Tuttavia, la prova del verificarsi dell'interruzione di energia non è di per sé sola sufficiente a dimostrare che le apparecchiature elettroniche presenti presso i locali della società attrice siano rimaste effettivamente danneggiate.
Anzitutto, infatti, i testimoni escussi hanno riferito in modo vago dei danneggiamenti riportati alle apparecchiature nella disponibilità della , limitandosi essenzialmente ad indicare quali Parte_1 di strumenti hanno smesso di funzionare.
4 Inoltre, parte attrice non ha adeguatamente dimostrato gli esborsi asseritamente sostenuti in conseguenza dei fatti oggetto di causa, atteso che i documenti allegati alla perizia prodotta dalla si sostanziano in meri preventivi ed in un fattura di cui non vi è prova in atti del Parte_1 relativo pagamento.
Quanto, poi, alle “disposizioni di bonifico” prodotte in allegato alla seconda memoria istruttoria deve osservarsi che tali documenti non assumono valore probatorio univoco circa il pagamento delle somme indicate (cfr. Cassazione civile, sez. III,21/03/2023, n. 8046; Corte appello, Milano, sez. IIII,24/02/2023, n. 626: “La ricevuta di disposizione del bonifico, detta “contabile”, attesta unicamente l'ordine di pagamento disposto dal correntista, ma nulla prova in merito all'accredito delle somme sul conto del beneficiario;
finché non si verifica l'effettivo trasferimento delle somme, infatti, il bonifico può essere revocato o può rimanere inevaso se il conto risulti privo di fondi per cui, al fine di dimostrare l'avvenuto versamento delle somme, il debitore deve produrre ulteriori elementi a sostegno delle proprie pretese, come l'estratto conto o la quietanza di pagamento.”) ed in ogni caso esse appaiono relative al pagamento della fattura n. 12/2022, emessa in data 12.4.2022, ossia diversi mesi dopo l'evento di cui si discorre.
Tenuto conto di quanto precede, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice deve essere rigettata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e, pertanto, la deve Parte_1 essere condanna a rifondere in favore di ciascun convenuto la somma di euro 2.540,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% liquidati ex DM 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività difensiva effettivamente svolta, sulla base dei valori minimi previsti per tutte le fasi.
Non risultano documentate spese vive.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del giudice AN AG, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere in favore d e spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00 (cadauno) per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% liquidati ex DM 55/2014 s.m.i.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.12.25
Il giudice
AN AG
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AN AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1535 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Crocefisso n. 27, presso lo studio dell'Avv. Cristina Pepe, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- Attrice – E (C.F. in qualità di mandataria di in CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 persona della procuratrice elettivamente domiciliata in Bari alla Via Controparte_3
Dante Alighieri n. 11, presso lo studio degli avv.ti Carlo Poliseno e Massimo Poliseno, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di risposta;
- Convenuta – già (C.F. ), in persona Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso in Reggio Calabria sulla Via Demetrio Tripepi n° 64, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Travia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata - OGGETTO: Responsabilità – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18.09.2025.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 5.05.2022, la società conveniva in Parte_1 giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_1 principale, dichiarare l'inadempimento, contrattuale e/o extracontrattuale, di , per Controparte_2 le motivazioni argomentate in narrativa;
2.Conseguentemente, condannare a Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo di € 14.042,20, corrispondente alla spesa sostenuta dalla per l'acquisto delle apparecchiature Parte_1 elettroniche che sono state deteriorate a causa dei blackout, ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
3.Condannare, altresì, a corrispondere all'attore Controparte_2 il risarcimento dei danni da lucro cessante, stimati equitativamente dall'odierno Giudicante, e
1 consistenti nel mancato accrescimento patrimoniale temporaneo conseguente al verificarsi del blackout e al conseguente deterioramento di apparecchiature elettriche varie;
4.Condannare
[...]
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, in favore CP_2 dell'odierno attore, per le motivazioni di cui in narrativa;
5.Condannare alla Controparte_2 rifusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno delle proprie ragioni esponeva di aver stipulato con la convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica contrassegnato dal codice cliente n. 686826804 e dal codice POD n. IT001E79028293, relativamente all'immobile sito in Villa San Giovanni (RC) alla Via Nazionale Bolano, 96 e che in data 29 dicembre 2021, nelle prime ore della mattina, si era verificata un'interruzione di energia elettrica che aveva comportato il danneggiamento di numerose apparecchiature elettroniche nonché uno stravolgimento delle normali attività della società medesima.
In data 26 gennaio 2022, su istanza di parte attrice, la ditta “ ” aveva Controparte_6 effettuato un sopralluogo presso la sede della , al fine di determinare l'entità e le cause Parte_1 dei pregiudizi patiti in occasione del blackout, in esito al quale era stata accertata l'esistenza di diversi danni “insorti, sicuramente, a seguito di una interruzione della fornitura di energia elettrica”.
In ragione dei danni riscontrati, si era quindi resa necessaria la sostituzione delle apparecchiature danneggiate e tanto aveva comportato una spesa a carico della società attrice per un importo complessivo di euro 9.955, 20, iva esclusa (euro 14.042,20 con iva), per come attestato da fatture e preventivi prodotte in atti.
I solleciti verbali e le missive del 31.12.21, 22.1.22, 7.2.22 con cui la società attrice aveva invitato la convenuta a provvedere al risarcimento dei danni patiti erano rimasti privi di riscontro alcuno, così come vano era stato ogni tentativo di addivenire ad una soluzione delle problematiche riscontrate.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, deduceva la sussistenza di una responsabilità contrattuale della convenuta in relazione ai danni patiti in conseguenza del blackout verificatosi in data 29 dicembre 2021, che aveva determinato un deterioramento delle apparecchiature elettroniche presenti nei locali della società ed aveva pregiudicato, per un periodo di quindici giorni, il normale svolgimento delle attività della società medesima.
Chiedeva altresì la condanna della convenuta ex art. 96 atteso che, pur essendo gravemente inadempiente rispetto agli obblighi cui era tenuta in virtù del contratto di somministrazione, aveva omesso di provvedere al risarcimento dei danni patiti da parte attrice.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni più sopra riportate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3.8.2022, si costituiva in giudizio la società in qualità di mandataria di la quale eccepiva il proprio difetto CP_1 Controparte_2 di legittimazione passiva, essendo legittimata passivamente la quale società Controparte_4 fornitrice del servizio di energia elettrica cui – in virtù del contratto concluso tra la CP_2 (quale mandataria senza rappresentanza di e - era
[...] Parte_1 Controparte_4 stata affidato il trasporto di energia elettrica in favore del punto di prelievo intestato a parte attrice.
Pertanto, assumendo la propria estraneità rispetto ai fatti di causa, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la quale unico soggetto effettivamente dotato di Controparte_4 legittimazione passiva.
Instava, fine per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
3. Con decreto del 10.08.2022 veniva autorizzata la chiamata della che, Controparte_4 regolarmente evocata in lite, in data 10.01.2023, si costituiva in giudizio, la quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Roma, quale foro esclusivo previsto dall'art. 16 comma 5 delle Condizioni Generali del contratto di fornitura stipulato tra la ed non rivestendo parte attrice la qualifica di consumatore. Parte_1 CP_2 2 Sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea evidenziando che, come documentato dal Report estratto da AIRE, non risultava che nelle prime ore del giorno 29.12.2021 si fosse verificata alcuna interruzione di fornitura e che in ogni caso ad esso Distributore non era pervenuto alcun reclamo relativo ai disservizi denunciati in lite.
Sottolineava altresì l'ambiguità ed imprecisione dell'espressione utilizzata dal perito di parte attrice per definire l'evento dannoso dedotto in lite, atteso che l'interruzione della fornitura di energia elettrica può essere determinata da molteplici cause, anche imputabili all'utente, mentre per accertare lo sbalzo di tensione occorrerebbe verificare la tensione sulla linea e nella cabina elettrica di erogazione, ossia procedere ad accertamenti non eseguiti dal perito stesso.
Contestava nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.
Instava pertanto per il rigetto della domanda attorea o, in via gradata, per una riduzione del quantum preteso in ragione dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1227 c.c.
4. All'udienza dell'1.02.2023, il G.I. rilevata l'assenza in atti della prova dell'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla normativa di settore, assegnava alle parti termine di 15 gg per avviare la procedura.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova orale.
All'udienza del 9.10.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 18.09.2025 – celebratasi innanzi allo scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla terza chiamata.
L'eccezione deve essere rigettata per l'assorbente considerazione che l'art. 16 comma 5 delle Condizioni di Contratto di fornitura per adesione (v. all. D di parte convenuta) che contiene la clausola di foro esclusivo, vincola esclusivamente i contraenti, ossia parte attrice e parte convenuta, ma non anche la terza chiamata.
In altri termini si ritiene che la terza chiamata, in quanto estranea al rapporto contrattuale, non sia legittimata a far valere la clausola anzidetta, di cui deve in ogni caso escludersi l'operatività in specie tenuto conto che la convenuta (unico soggetto legittimato a svolgere l'eccezione di incompetenza ai sensi del citato art. 16 comma 5) non ha aderito all'eccezione formulata da Controparte_4
6. Quanto, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta essa è fondata e va accolta.
Sul punto occorre osservare che erogando prestazioni di produzione e vendita di Controparte_2 energia elettrica, non può ritenersi responsabile dei danni subiti dal consumatore finale in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica.
Ed infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.” (Cass. n. 1581 del 23.1.2018).
Pertanto, deve ritenersi che la convenuta – quale mera società venditrice dell'energia – non sia passivamente legittimata a contraddire.
3 7. Quanto, poi, alla posizione della terza chiamata deve primo luogo precisare Controparte_4 che, poiché la società ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed Controparte_2 indicato la terza chiamata quale unica responsabile dei danni denunciati in lite, deve ritenersi che si sia verificata un'estensione automatica della domanda nei confronti di “che il Controparte_4 giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 5580/2018).
8. Tanto chiarito la domanda proposta nei confronti della terza chiamata è infondata e va disattesa.
In punto di diritto giova rammentare che la responsabilità di quale Controparte_4 concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, per i blackout elettrici e le interruzioni di energia, ha natura extracontrattuale, in quanto la stessa non ha alcun rapporto contrattuale diretto con l'utente finale.
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità riconduce la responsabilità del soggetto tenuto al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica nell'alveo dell'art. 2050 c.c.: “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione” (in questi termini Cass. Ord. n. 32498/2019).
Da tanto discende una presunzione di colpa a carico del danneggiante, che risponde del danno indipendentemente da ogni sua colpa, salva l'ipotesi del caso fortuito e qualora fornisca la prova liberatoria relativa alle modalità organizzative dell'attività, che devono essere idonee per prevenire l'eventualità di eventi dannosi, ovvero provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Ovviamente, però, per affermarsi la responsabilità del danneggiante occorre previamente accertare l'esistenza del nesso eziologico – la cui prova incombe sul danneggiato – tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno subito, non potendo l'esercente l'attività anzidetta essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è in alcun modo riconducibile al proprio operato.
Ciò posto, nel caso in esame, la società attrice ha dedotto che, nelle prime ore del 29 dicembre 2021, presso i locali in cui esercita la propria attività si sarebbe verificato un blackout elettrico, in conseguenza del quale si sarebbero danneggiate numerose delle apparecchiature elettroniche ivi presenti nonché uno stravolgimento della predetta attività.
Dal canto suo, la ha invece negato che in data 29.12.2021 si sia verificato alcun Controparte_4 malfunzionamento della rete elettrica.
Ora, anche a voler ritenere provati, alla luce dell'istruttoria espletata in corso di causa, i fatti storici inerenti alla verificazione del blackout, parte attrice non ha tuttavia adeguatamente dimostrato la sussistenza dei danni lamentati e la riconducibilità degli stessi all'evento dannoso denunciato in lite.
In quest'ottica si evidenzia che e – dipendenti della – Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 escussi quali testimoni all'udienza del 27.03.2024, hanno entrambi confermato la ricostruzione dei fatti per come prospettata nell'atto di citazione, affermando cioè che nella mattina del 29 dicembre 2021, presso la sede della , si è verificata una interruzione dell'erogazione dell'energia Parte_1 elettrica.
Tuttavia, la prova del verificarsi dell'interruzione di energia non è di per sé sola sufficiente a dimostrare che le apparecchiature elettroniche presenti presso i locali della società attrice siano rimaste effettivamente danneggiate.
Anzitutto, infatti, i testimoni escussi hanno riferito in modo vago dei danneggiamenti riportati alle apparecchiature nella disponibilità della , limitandosi essenzialmente ad indicare quali Parte_1 di strumenti hanno smesso di funzionare.
4 Inoltre, parte attrice non ha adeguatamente dimostrato gli esborsi asseritamente sostenuti in conseguenza dei fatti oggetto di causa, atteso che i documenti allegati alla perizia prodotta dalla si sostanziano in meri preventivi ed in un fattura di cui non vi è prova in atti del Parte_1 relativo pagamento.
Quanto, poi, alle “disposizioni di bonifico” prodotte in allegato alla seconda memoria istruttoria deve osservarsi che tali documenti non assumono valore probatorio univoco circa il pagamento delle somme indicate (cfr. Cassazione civile, sez. III,21/03/2023, n. 8046; Corte appello, Milano, sez. IIII,24/02/2023, n. 626: “La ricevuta di disposizione del bonifico, detta “contabile”, attesta unicamente l'ordine di pagamento disposto dal correntista, ma nulla prova in merito all'accredito delle somme sul conto del beneficiario;
finché non si verifica l'effettivo trasferimento delle somme, infatti, il bonifico può essere revocato o può rimanere inevaso se il conto risulti privo di fondi per cui, al fine di dimostrare l'avvenuto versamento delle somme, il debitore deve produrre ulteriori elementi a sostegno delle proprie pretese, come l'estratto conto o la quietanza di pagamento.”) ed in ogni caso esse appaiono relative al pagamento della fattura n. 12/2022, emessa in data 12.4.2022, ossia diversi mesi dopo l'evento di cui si discorre.
Tenuto conto di quanto precede, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice deve essere rigettata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e, pertanto, la deve Parte_1 essere condanna a rifondere in favore di ciascun convenuto la somma di euro 2.540,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% liquidati ex DM 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività difensiva effettivamente svolta, sulla base dei valori minimi previsti per tutte le fasi.
Non risultano documentate spese vive.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del giudice AN AG, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere in favore d e spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00 (cadauno) per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% liquidati ex DM 55/2014 s.m.i.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.12.25
Il giudice
AN AG
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