Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di EG IA dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2945/2023 rg , sul ricorso depositato il 16/06/2023 proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore (difesa Parte_1
dagli avv.ti Giuseppe Chiaramonte e Davide Antonuccio) nei confronti di ( di seguito anche ) in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro-tempore (difesa dall'avv. Sergio MAZZU')
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : parte ricorrente e parte resistente CP_2
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie parzialmente la domanda e annulla per quanto in motivazione l'intimazione di pagamento nella parte relativa agli avvisi di addebito contestati.
Spese compensate per intero .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
- In Via Preliminare, sospendere l'Intimazione di pagamento opposta stante l'imminente avvio della procedura di esecuzione forzata decorsi 5 giorni dalla sua notifica in assenza di spontaneo pagamento del contribuente;
In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per difetto di legittimazione attiva, ossia per vizio di potere di riscossione e competenza territoriale in quanto emessa e notificata nella Provincia di NO dall'Agente della Riscossione competente esclusivamente per la
1
In Via Principale, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica in quanto promanante da un indirizzo PEC “NON istituzionale” in violazione degli artt. 26 - D.P.R. n. 602/73, art. 60 - D.P.R. n. 600/73, art.
3-bis, co.
1 - L. n. 53/94, art.
6-ter - D.Lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter - D.L. n. 179/2012, nonché per omessa allegazione della “attestazione di conformità” all'originale del file informatico in assenza di entrambe le firme digitali “PAdES” e “CAdES”;
Sempre In Via Principale, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
In Via Subordinata, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della
Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n.
241/1990;
Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
Vittoria di spese di lite da distrarsi “al difensore”
Parte ricorrente deduceva che: agiva in riassunzione del giudizio promosso dall'odierna ricorrente dinanzi al Tribunale di NO
Sezione Lavoro ed iscritto al numero di R.G. 5724/2022, avverso Intimazione di pagamento n. 094
2022 9004243359, ; in data 8 Giugno 2022, l'Agente delle Riscossione di Roma aveva infatti comunicato all'odierna ricorrente l'Intimazione di pagamento n. 094 2022 9004243359 (ex art. 50, co.
2 - D.p.r. n.
602/'73), i cui titoli legittimanti, invero MAI ricevuti dall'opponente, sarebbero, fra gli altri e per quanto qui d'interesse, i seguenti atti:
1) Avviso di Addebito n. 394 2019 0000212669, assunto notificato in data 26.03.2019, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2018 effettuata dall' di EG IA;
CP_3
2) Avviso di Addebito n. 394 2019 0002048413, assunto notificato in data 29.07.2019, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2019 effettuata dall' di EG IA;
CP_3
2 la suddetta Intimazione di pagamento era da considerare atto palesemente nullo ed illegittimo per vari motivi .
L' si costituiva e contestava la domanda. Controparte_4
Chiedeva ➢ In via pregiudiziale:
1) Accertare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 170 e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità/nullità del ricorso per omessa notificazione della riassunzione al difensore costituito;
2) Accertare l'omessa notificazione del ricorso ad , parte processuale costituita nel giudizio CP_3
RG 5724/2022 svoltosi innanzi al Tribunale del Lavoro di NO, e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della riassunzione;
3) In subordine, onerare Parte ricorrente alla chiamata in giudizio di;
CP_3
➢ Nel merito:
4) Accertare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle eccezioni sollevate dalla CP_2
Ricorrente che attengono esclusivamente l'attività di competenza dell'Ente impositore, e, per l'effetto, ordinare l'integrazione del contraddittorio in favore di onerando di tale incombente CP_3 la;
Parte_2
5) Accertare la regolarità della notifica dell'AVI n. 094 2022 9004243359 000 effettuata da CP_2
nel rispetto della legislazione vigente e mediante indirizzo p.e.c. ritualmente registrato e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di inesistenza e/o nullità della suddetta notificazione;
6) Accertare la sottoscrizione, mediante firma digitale, dell'atto opposto da parte del funzionario incaricato di e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di omessa allegazione dell'attestazione di CP_2
conformità;
7) Accertare la sottoscrizione digitale dell'intimazione impugnata e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di omessa allegazione dell'attestazione di conformità all'intimazione impugnata;
8) Rigettare l'eccezione di illegittimità della pretesa per omessa specificazione del calcolo degli interessi per le ragioni espresse al punto 7) della presente comparsa di costituzione;
9) Con condanna di spese e competenze di giudizio.
****
3 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente accolto.
La presente azione giudiziale è svolta avverso una intimazione di pagamento da cui emergono debiti contributivi come desumibili dagli avvisi di addebito indicati nel ricorso.
L'azione in questa fase è di riassunzione del giudizio promosso dall'odierna parte ricorrente dinanzi al Tribunale di NO Sezione Lavoro, giusta seguito di ordinanza del 17/05/23
ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA NOTIFICA DEL RICORSO AL
PROCURATORE CP_2
L'Eccezione sollevata dall' non comporta effetti di inammissibilità né improcedibilità. . CP_2
La costituzione tempestiva dell' sana infatti l'invalidità della mancata notifica del ricorso in CP_2
riassunzione fatta alla parte personalmente e non al procuratore già costituito .
E' vero il principio invocato dall' eraltro questo Giudice nel decreto di fissazione udienza CP_2
lo aveva specificamente richiamato e prescritta la notifica al procuratore di controparte ove esistente
– ma una volta costituitasi in questa fase e senza lamentare una violazione al diritto di difesa , essa ha sanato il vizio e rende regolare il contraddittorio per cui il processo può essere deciso nel merito.
MANCATA CITAZIONE DELL' CP_3
CP_ L'ader fa valere che non sia stato chiamato l' .
L'eccezione in fatto risponde a verità perché il ricorso in riassunzione non è stato indirizzato verso CP_ l' .
L'ordinanza di rimessione a questo ufficio assegnava un termine per cui il mancato rispetto diventa CP_ insanabile e non consente di integrare la domanda con la chiamata dell'
Il difetto di legittimazione passiva non è sanabile né in materia sussiste un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e ente creditore impositore ( v. Cass Su 7514 /2022 ).
1) Annullare l'Intimazione di pagamento opposta per difetto di legittimazione attiva, ossia per vizio di potere di riscossione e competenza territoriale in quanto emessa e notificata nella Provincia di NO dall'Agente della Riscossione competente esclusivamente per la Provincia di EG IA al di fuori del suo ambito di competenza territoriale, in patente violazione degli artt. 43, co. 1 e 45 - D.Lgs. n.
112/99 ed art. 46, co. 1 e 2 - D.P.R. n. 602/73.
Passando ad esaminare i motivi formali fatti valere , il presente motivo fatto valere è di tipo formale e vede legittimata passiva l' in quanto emittente l'atto di intimazione . CP_2
4 Il motivo era soggetto al regime ex art 617 cpc , ossia da proporre entro venti giorni dalla notifica della intimazione .
Il vizio fatto valere è tempestivo perché dinanzi al Tribunale di NO il ricorso è stato depositato il 28.6.2022 ( v. quanto riportato nella comparsa dinanzi al Tribunale di NO ) quindi CP_2 entro i 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Passando ad esaminare il motivo giova ricordare che :
L'art 43 dlgs 112/99 dispone : < Art. 43
Funzioni degli ufficiali della riscossione
1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza;
l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.>
L'art 45 dlgs 112/99 dispone : < Art. 45
Messi notificatori
1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti
l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.
2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire>
L'art 46 dpr 602/73 dispone <
Art. 46
Delega ad altro concessionario.
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.>
Orbene risulta che l'agenzia per la provincia di EG IA ( non di Roma come CP_2 indicato in ricorso )abbia emesso l'intimazione e l'abbia notificata alla ricorrente con sede in
NO .
Nessuna delega è stata dimostrata
5 Parte ricorrente lamenta l' incompetenza dell'ufficio di EG IA e la mancanza di delega . eccepisce che non si tratti di atto della esecuzione e il principio non è applicabile nel CP_2
sistema nazionale di riscossione .
Il motivo di opposizione è fondato.
In primo luogo la norma fa riferimento alla riscossione e non all'esecuzione per cui l'atto di intimazione è atto che fa parte della riscossione . Del resto la norma prevede come possibile la delega per la cartella, atto precedente alla intimazione , per cui è da intendersi che la regola valga anche per l'intimazione .
Va rilevato che il d.l. 193 del 2016 conv. Dalla legge n. 225 del 2016 dispone nell'art 1 :
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all' di cui all'articolo 62 del Controparte_1
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
2. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato « Controparte_1
», ente strumentale dell' sottoposto all'indirizzo operativo e
[...] Controparte_1
al controllo della stessa , che ne monitora costantemente l'attività, Controparte_1 secondo principi di trasparenza e pubblicità.(…)>.
Dal 1.10. 2021 giusta previsione dell'art 76 decreto legge n. . 73 del 2021 l' Controparte_1
è subentrata anche alla , acquisendo il ruolo di unico agente della
[...] Controparte_5
riscossione sul piano nazionale
La riscossione è affidata ad un unico soggetto nazionale , ente pubblico Controparte_6
[...]
Tuttavia nonostante la introduzione del sistema nazionale con soggetto unico , la giurisprudenza di legittimità con decisione n. 4400 del 2023 ha tenuto ad affermare la competenza territoriale degli uffici . Si legge : Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. CP_2 per violazione dell'art. 46 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 203/2005, nella sostanza, lamentando che la riduzione ad un unico soggetto agente per la riscossione abbia di fatto superato il problema della competenza territoriale, non sussistendo la pluralità di soggetti incaricati, ma solo il medesimo soggetto, con articolazioni periferiche prive di autonomia. In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è
6 illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all' , che la Controparte_1 esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del
d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del
d.P.R. n. 602 del 1973, “l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce” (Cass. V, n. 8049/2017). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.>
La sentenza ribadisce un precedente del 2017 che più ampiamente aveva affermato la perduranza del limite territoriale anche dopo l'introduzione del sistema nazionale di riscossione.
Non ravvisandovi ragioni per discostarsi da tale intervento nomofilattico , deve prendersi atto che mancando la delega dall'agente di EG IA all'Ufficio di NO , l'intimazione opposta è illegittima per difetto di attribuzione del potere di riscossione in altro ambito territoriale
2) - In Via Principale, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica in quanto promanante da un indirizzo PEC “NON istituzionale” in violazione degli artt. 26 - D.P.R. n. 602/73, art. 60 - D.P.R. n. 600/73, art.
3-bis, co.
1 - L. n. 53/94, art.
6-ter - D.Lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter - D.L.n. 179/2012, nonché per omessa allegazione della “attestazione di conformità” all'originale del file informatico in assenza di entrambe le firme digitali
“PAdES” e “CAdES”.
Quanto al detto capo di domanda il motivo è relativo alla notifica dell'intimazione ed è tempestivo.
Nel merito il motivo è infondato sia perché non trattasi di atto giudiziario e sia perché è sanato comunque dalla ricezione dell'atto e dall'esercizio del diritto di difesa
Sul punto < società ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, che il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per nullità delle notifiche via pec degli atti della riscossione, perché provenienti da un indirizzo pec non inserito in pubblici elenchi, in riferimento all'art.
3-bis della legge n. 53/94, all'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, dell'art. 57-bis del d.lgs.
n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e dell'art. 2697 c.c.(…….) Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili, perché contestano l'accertamento espresso dalla Corte d'appello sulla regolarità delle notifiche via pec
7 degli avvisi di addebito, inviati proprio alla casella di posta elettronica della società che non ha contestato di averli ricevuti (né ha provato il contrario), con conseguenziale presunzione di conoscenza degli atti;
infatti, la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza degli atti stessi e determinato il raggiungimento dello scopo cui era preordinata. > Cass
Sez. L, Ordinanza n. 9876 del 2023; anche Cass L , 12388/2023.
3 -Annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo.
Quanto al detto capo di domanda il motivo , pur richiedendo semmai la legittimazione passiva
CP_ dell' , in ogni caso nel fascicolo telematico della prima fase emerge la trasmissione degli avvisi ricevimenti che attestano la consegna degli avvisi di addebito il 16.3.2019 ( il primo avviso di addebito ) e il 27.7. 2019 il secondo avviso di addebito .
La documentazione quindi prova la notifica degli avvisi di addebito contestati .
Il motivo va disatteso.
4 )Dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n.
212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990;
Quanto al detto capo di domanda , proposto in via subordinata , esso è formale e tempestivo e vede legittimata passiva l' CP_2
Tuttavia esso è infondato.
Gli artt. 7 e 17 legge 212/2000 non sono applicabili alla materia contributiva ma solo agli atti tributari perché la legge citata regola i rapporti nella materia tributaria( art 1 ).
Analogamente all'intimazione di pagamento non è atto applicabile la legge 241 /90 perché non si tratta di un procedimento al fine di emissione di atti amministrativi autoritativi ( vedi per la materia della riscossione contributiva già Cass 17756/2014).
In ogni caso la parte ricorrente non prova che il modello della intimazione di pagamento approvata in sede regolamentare preveda indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
5 ) Condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
8 Quanto al detto capo di domanda , un obbligo di rimborso di somme non emerge né è dedotto l'avvenuto versamento da ripetere, per cui non può disporsi alcunchè di rimborso .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate per intero tra le parti sia in ragione della oggettivamente complessa questione accolta sia per la controvertibilità della causa in cui peraltro la buona parte dei capi di domanda e dei motivo è risultata infondata .
EG IA, 12.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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