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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 3764/2022 vertente
Tra
(C.F. ), in proprio, e quale Parte_1 C.F._1 legale rappr.te p.t., della on sede in Castel San Parte_2
Giorgio (SA) alla via Pietro Fimiani, n.164, (P.IVA ) e P.IVA_1
(C.F. ), anch'egli quale Parte_3 C.F._2 legale rapp.te, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Mario Calenda, ed elettivamente domiciliati come in atti
- opponente -
E
[...]
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in alla Via CP_1
Bartolomeo Prignano n.3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati dott.ssa Paola Salati (C.F.
) e dott. Antonio Di Palma (CF: C.F._3
), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._4
- opposta-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 6 D.lgs. n.
150/11
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente ha chiesto, che fosse annullato il Decreto n. 815466/A /SA del 13.06.2022, reso dal
[...]
Controparte_1 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.527,45, a titolo di sanzione amministrativa ex art.49, comma V del D.Lgs 231/07.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'insussistenza della violazione contestata per essere il titolo nullo;
l'assenza di colpa nell'agente.
Si è costituito in giudizio l'opposto insistendo per il rigetto della CP_1 formulata opposizione.
Respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa veniva rinviata per discussione sino all'odierna udienza.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, va rilevato che provata e non contestata è la fattispecie oggettiva dell'illecito, ovvero l'aver acquisito in trasferimento un assegno di euro, 25.074,48, in violazione dell'art. 49, comma V, del D.LGS 231/2007.
Orbene, l'elemento soggettivo è irrilevante in quanto la ratio della norma è quella di vietare i trasferimenti di capitale mediante titoli sprovvisti dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità in ragione di una valutazione della pericolosità di circolazione della moneta in relazione al fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Il fine della normativa antiriciclaggio è quello di contrastare, difatti, il fenomeno del riciclaggio di proventi da attività illecita, evitando che i trasferimenti di denaro in favore di soggetti diversi dal primo prenditore del titolo non possano essere ricostruiti nella loro serie continua e ciò soprattutto quando gli importi sono superiori alla soglia rischio individuata dalla legge.
Per tali ordini di motivi, nella questione che ci occupa, non sono apprezzabili gli argomenti posti a base dell'opposizione poiché, una volta pag. 2/3 accertata la violazione, ne consegue l'applicazione della sanzione amministrativa.
Quanto alla misura della suddetta sanzione la medesima appare, poi, congrua, essendo stata determinata nella misura del minimo edittale.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della mancanza di istruttoria del presente giudizio, nonché della semplicità delle questioni giuridiche trattate
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede
1) rigetta l'opposizione
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07.07.2024
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 3764/2022 vertente
Tra
(C.F. ), in proprio, e quale Parte_1 C.F._1 legale rappr.te p.t., della on sede in Castel San Parte_2
Giorgio (SA) alla via Pietro Fimiani, n.164, (P.IVA ) e P.IVA_1
(C.F. ), anch'egli quale Parte_3 C.F._2 legale rapp.te, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Mario Calenda, ed elettivamente domiciliati come in atti
- opponente -
E
[...]
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in alla Via CP_1
Bartolomeo Prignano n.3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati dott.ssa Paola Salati (C.F.
) e dott. Antonio Di Palma (CF: C.F._3
), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._4
- opposta-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 6 D.lgs. n.
150/11
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente ha chiesto, che fosse annullato il Decreto n. 815466/A /SA del 13.06.2022, reso dal
[...]
Controparte_1 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.527,45, a titolo di sanzione amministrativa ex art.49, comma V del D.Lgs 231/07.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'insussistenza della violazione contestata per essere il titolo nullo;
l'assenza di colpa nell'agente.
Si è costituito in giudizio l'opposto insistendo per il rigetto della CP_1 formulata opposizione.
Respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa veniva rinviata per discussione sino all'odierna udienza.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, va rilevato che provata e non contestata è la fattispecie oggettiva dell'illecito, ovvero l'aver acquisito in trasferimento un assegno di euro, 25.074,48, in violazione dell'art. 49, comma V, del D.LGS 231/2007.
Orbene, l'elemento soggettivo è irrilevante in quanto la ratio della norma è quella di vietare i trasferimenti di capitale mediante titoli sprovvisti dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità in ragione di una valutazione della pericolosità di circolazione della moneta in relazione al fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Il fine della normativa antiriciclaggio è quello di contrastare, difatti, il fenomeno del riciclaggio di proventi da attività illecita, evitando che i trasferimenti di denaro in favore di soggetti diversi dal primo prenditore del titolo non possano essere ricostruiti nella loro serie continua e ciò soprattutto quando gli importi sono superiori alla soglia rischio individuata dalla legge.
Per tali ordini di motivi, nella questione che ci occupa, non sono apprezzabili gli argomenti posti a base dell'opposizione poiché, una volta pag. 2/3 accertata la violazione, ne consegue l'applicazione della sanzione amministrativa.
Quanto alla misura della suddetta sanzione la medesima appare, poi, congrua, essendo stata determinata nella misura del minimo edittale.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della mancanza di istruttoria del presente giudizio, nonché della semplicità delle questioni giuridiche trattate
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede
1) rigetta l'opposizione
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07.07.2024
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3