Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente relatore Roberto Pascarelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 669/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marina PROSPERI Parte_1 appellante contro
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 9/1/2024 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
[RGA n. 669/2024] pag. 1 di 5
1. ha adito il Tribunale di Modena esponendo che Pt_1 Parte_1
“... veniva assunto da a far data dal 01.01.2021 prima con contratto Controparte_1
a tempo determinato e, successivamente, a far data dal 01.04.2021, con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di conducente di furgone presso il sito BRT Bartolini di Crespellano;
2) il datore di lavoro, era solito indicare il c.d. giro di consegne giorno Controparte_1 per giorno, comunicandolo per telefono;
3) a far data dal mese di ottobre 2022, il datore di lavoro smetteva di assegnare i giri al sig. dapprima in maniera saltuaria e poi in maniera continuativa con la CP_1 conseguenza che da metà ottobre circa il sig. rimaneva senza lavoro e anche Pt_1 quando questi si recava presso il sito di Bartolini a Crespellano, il datore di lavoro lo lasciava senza mansioni;
4) in data 17.10.2022, il sig. rieveva una chiamata da che gli Pt_1 Controparte_1 comunicava che non sarebbe più dovuto tornare sul posto di lavoro e che il rapporto di lavoro era cessato;
5) il sig. non riceveva né a mezzo posta né via e-mail o via telefono alcuna Pt_1 comunicazione di licenziamento”.
6) tramite il procuratore costituito, con comunicazione a mezzo pec del 02.11.2022, il sig. formalizzava immediatamente richiesta di ripristino e offerta della Pt_1 propria attività lavorativa al sig. Controparte_1
7) nessuna risposta veniva fornita da quest'ultimo, il quale, peraltro, mancava di rispondere alle chiamate del ricorrente;
8) in data 23.11.2022, il sig. riceveva sul proprio indirizzo e-mail una Pt_1 comunicazione avente ad oggetto “licenziamento per giusta causa”;
9) la comunicazione tuttavia non conteneva l'indicazione della data, l'indicazione dei fatti posti a base della giusta causa di licenziamento e non veniva sottoscritta ma indicava solo nell'intestazione la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa di CP_1
;
[...]
10) in data 15.12.2022, il procuratore costituito inoltrava ulteriore comunicazione a mezzo pec con la quale si impugnava il licenziamento intimato da EN DE in quanto illegittimo/nullo/inefficace”. Il concludeva rassegnando le richieste gradate esposte in atti, rivendicando Pt_1 in primis la ricostituzione del rapporto, per la nullità/inesistenza del licenziamento intimato oralmente, ovvero, in subordine, le gradate tutele indennitarie di legge.
2. Nella contumacia del convenuto ed assunte prove anche orali, il Tribunale respingeva il ricorso. Il primo giudice riteneva che difettasse la prova del licenziamento orale – da darsi a cura del lavoratore che questo assume, non essendo sufficiente il mancato conferimento di incarichi di consegna e la temporanea interruzione della prestazione lavorativa e non essendo dato di evincere neppure dalle testimonianze raccolte in giudizio una volontà del datore di lavoro di porre termine al rapporto – e che neppure
[RGA n. 669/2024] pag. 2 di 5 fosse dato di ravvisare nella mail prodotta in atti dal ricorrente un documento utile a desumere il licenziamento, per l'incerta paternità dello scritto.
3. Ha proposto appello il lavoratore, contestando le valutazioni istruttorie del Tribunale e allegando il certificato del Centro per l'Impiego di Bologna (c.d. mod. C2) da cui si evince un comunicato licenziamento per giusta causa in data 31/7/20231, documento di cui ha chiesto acquisizione ex art. 437 c.p.c. Nessuno si è costituito per di cui è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta e di quella offerta in questa sede ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. Va premesso che il documento ora prodotto dal ricorrente è ammissibile, sia per la sua formazione successiva alla costituzione in primo grado, sia perchè si tratta di documento indispensabile ai fini della decisione, così integrandosi la necessità di percorrere le cc.dd. piste probatorie di cui alla più recente giurisprudenza di legittimità2. Da questo documento si evince la volontà datoriale di recedere, non ravvisata dal primo giudice sulla base degli elementi allora in atti;
essa volontà è manifestata per presunte ragioni disciplinari di cui il ricorrente mai ha avuto comunicazione, se non con la missiva, incompleta e apodittica, di cui sopra si è detto. 1
[RGA n. 669/2024] pag. 3 di 5 Sarebbe stato onere del datore di lavoro, a fronte dell'impugnazione ad ampio spettro di quello che il (correttamente) aveva ritenuto un licenziamento, costituirsi e Pt_1 allegare le ragioni di recesso. La mail in atti, valutata allora di incerta paternità, deve ritenersi dunque comunicazione di recesso, per quanto imprecisa, incompleta e non adeguata a legittimamente risolvere il rapporto. Il licenziamento – decorrente dal 23/11/2022 a nulla rilevando, ai fini di causa, la comunicazione al Centro per l'Impiego solo in data successiva – deve considerarsi in violazione del combinato disposto degli artt. 4 e 9 L. 23/2015, con la tutela indennitaria applicabile in ragione delle dimensioni occupazionali dell'impresa3 (come dedotte dallo stesso ricorrente e in atti documentate – cfr. visura CCIAA). Pare corretto riconoscere cinque mensilità, in ragione, da un lato, della brevità del rapporto e, dall'altro, della condotta quantomai sommaria del datore di lavoro, del tutto incurante delle sollecitazioni, quantomeno alla chiarezza, del lavoratore. Non può invece ravvisarsi il licenziamento orale quale prospettato in via principale dal ricorrente/appellante, per le ragioni correttamente indicate dal primo giudice, da ritenersi qui integralmente richiamate4. 3 art. 4 “Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n.
300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto” [la Corte Costituzionale con Sentenza 16 luglio 2020, n. 150, (in Gazz. Uff., 22 luglio 2020, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio] art. 9 – “1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.”
[RGA n. 669/2024] pag. 4 di 5 5. L'appello deve dunque essere accolto secondo quanto indicato sopra, con conseguente regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 392/2024 del Parte_1
Tribunale di Modena, resa in data 23/4/2024 e pubblicata il giorno 24/4/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e riforma dell'impugnata sentenza,
1. dichiara l'illegittimità del recesso datoriale, comunicato il 23/11/2022;
2. condanna alla riassunzione di Controparte_1 Parte_1 ovvero al pagamento in suo favore di un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal 23/11/2022 al saldo;
3. lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.4.500,00 per compenso di primo grado e in €.3.500,00 per compenso del grado di appello, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge. Bologna, 9/1/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
Nella specie, dagli elementi acquisti non emerge la volontà risolutiva del datore di lavoro. Le emergenze processuali comprovano esclusivamente il mancato conferimento degli incarichi di consegna e la temporanea interruzione della prestazione lavorativa. Dalle testimonianze non si evince la volontà del datore di lavoro di porre termine al rapporto in essere con esercitando il potere di Parte_1 recesso. I due testi escussi non hanno confermato la circostanza del licenziamento orale, secondo le modalità prospettate in ricorso. 1 ha riferito quanto segue: “il ricorrente è il mio vicino di Testimone_1 casa, abitiamo sullo stesso pianerottolo;
lavoravamo entrambi presso la filiale di Crespellano e andavamo a lavorare insieme. Non ricordo il giorno preciso, però posso dire che nei mesi di settembre e ottobre la datrice di lavoro non dava incarichi di trasporto al ricorrente;
quest'ultimo andava in ufficio e poi doveva tornare a casa. I dipendenti dell'ufficio gli dicevano di tornare a casa.” Il teste Testimone_2
(dipendente del convenuto fino al mese di ottobre 2021, dunque antecedentemente il licenziamento)
[...] ha dichiarato: “non lo so. Adr: spesso ci diceva di stare a casa”. CP_1 Si rileva, inoltre, che nella missiva del 02.11.2022 – inoltrata dal legale del ricorrente – il lavoratore ha lamentato esclusivamente “l'ingiustificata sospensione dell'attività lavorativa”, come ribadito nella successiva impugnazione del 15.12.2022”
[RGA n. 669/2024] pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr. Cassazione civile sez. lav., 15/05/2018, n.11845 - Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado 4 “... in tema di licenziamento orale, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che grava sul lavoratore la prova che il rapporto si è concluso per volontà del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 31501/2018,
Cass. n. 13195/2019, Cass. n. 3822/2019). La mera cessazione della prestazione lavorativa non è circostanza idonea a provare l'intervenuto recesso datoriale. E' stato evidenziato da Cass. n. 13195/2019 come “la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale." Dunque, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, il lavoratore che chiede accertarsi il licenziamento orale ha l'onere di provare, oltre all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la manifestazione di una volontà datoriale volta all'estinzione del rapporto medesimo.