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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9671/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALCONE BARTOLOMEO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PISTOIA FRANCESCO elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMPINELLI ROTA Controparte_1 P.IVA_2
BARTOLOMEO e dell'avv. RAMPINELLI ROTA GIAMPIERO elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- Contrariis reiectis.
A. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella rimessione in istruttoria affinché il Tribunale inviti il CTU ad integrare la propria relazione:
a) con espunzione dell'effetto anatocistico per il rapporto di conto corrente n. 6062 in tutto il periodo;
b) con riferimento al rapporto di conto n. 6062, eseguendo le operazioni di ricalcolo anche nei periodi non analizzati dal CTU vale a dire per il II trimestre 2002, IV trimestre 2005 e I trimestre 2009; pagina 1 di 15 c) con riferimento al conto SBF 11537, eseguendo le operazioni di ricalcolo anche nei periodi non analizzati dal CTU vale a dire le annualità 2011, 2012 e 2013, il I, II e IV trimestre 2014, il III trimestre
2015, il II e III trimestre 2016 ed il III trimestre 2017;
B. NEL MERITO - preso atto delle risultanze istruttorie, l'attrice dichiara di rinunciare alle domande formulate con riferimento al rapporto di conto n. 1903;
- con riferimento al rapporto al rapporto di conto n. 6062 e conti sbf n. 11537, anticipo fatture Italia n.
11842 e anticipo contratti n. 11550, accertare e dichiarare la illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, la illegittima corresponsione di commissioni di massimo scoperto e commissioni ex. art. 117 bis TUB sino all'01.12.2011 e la illegittima girocontazione degli oneri provenienti dai conti sbf n.
11537, anticipo fatture Italia n. 11842 e anticipo contratti n. 11550 e, per l'effetto, rettificare alla data del 31.12.2022 il saldo del rapporto di conto n. 6062 dell'importo di € 110.910,90 (di cui € 26.558,33 per saldo interessi, € 14.041,59 per saldo CMS, € 5.606,56 per spese enucleate ed € 64.704,41 per competenze conto anticipi), così come quantificati nella ipotesi di ricalcolo 1.a “includendo le poste prescritte” di cui alla CTU integrativa, ovvero della maggiore o minor somma risultante in corso di causa, nonché accertare e dichiarare il saldo del rapporto di conto corrente n. 6062 alla data del
31.12.2022 e la differenza rispetto al saldo banca;
C. IN OGNI CASO - con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dell'avv.
Bartolomeo Falcone che si dichiara antistatario e distrattario, con spese di CTU a carico della convenuta e con condanna di questa ultima alla restituzione di quanto versato dall'attrice per detto importo.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione e/o eccezione, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, anche in via cautelare, monitoria e/o sommaria, e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere e riportandosi agli atti di causa.
In via preliminare e/o pregiudiziale: Dichiarare le pretese attrici nulle per indeterminatezza dell'oggetto.
Nel merito: Rigettarsi le domande dell'Attrice, in quanto trattasi di pretese infondate in fatto e in diritto, oltre che prescritte.
In via istruttoria: Si chiede, fin d'ora, il rigetto di eventuali istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari tutti della lite.
pagina 2 di 15 IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice, allegato di aver intrattenuto con l'istituto di credito convenuto il contratto di conto corrente n. 1903 - estinto con saldo finale zero in data 05.03.2019 - e il contratto di conto corrente ancora in essere nr. 6062 e relativi conti accessori
(conto SBF n. 11537, conto anticipo fatture Italia n. 11842 e conto anticipo contratti n. 11550) chiedeva, per quanto ancora di interesse, che, con riguardo al contratto 6062 fosse dichiarata la nullità per mancanza o per illegittima pattuizione ovvero per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi anche anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni ex articolo 117-bis T.U.B.
e spese chiedendo che ne venisse rettificato il saldo per l'importo di euro 259.669,32 così quantificati:
- euro 86.921,06 per il conto n. 6062, di cui: i) euro 15.348,30 per commissioni di massimo scoperto sino al 30 giugno 2009; ii) euro 4.621,15 per commissioni ex articolo 117-bis T.U.B. dal 30 settembre 2009; iii) euro 7.364,24 per delta interessi;
iv) euro 27.324,18 per spese per operazioni;
v) euro 2.911,21 per spese di tenuta conto;
vi) euro 29.351,47 per illegittima capitalizzazione degli interessi;
- euro 155.478,00 per il conto SBF n. 11537, di cui: i) euro 96.986,54 per delta interessi;
ii) euro
57.379,68 per illegittima capitalizzazione degli interessi;
iii) euro 1.111,78 per spese di tenuta conto;
- euro 1.292,77 per il conto anticipo fatture Italia n. 11842, di cui: i) euro 1.121,09 per delta interessi;
ii) euro 11,68 per illegittima capitalizzazione degli interessi;
iii) euro 160,00 per spese di tenuta conto;
- iv. euro 15.977,49 per il conto anticipo contratti n. 11550, di cui: i) euro 12.985,25 per delta interessi;
ii) euro 2.427,24 per illegittima capitalizzazione degli interessi;
iii) euro 565,00 per spese di tenuta conto.
Si costituiva la convenuta che, eccepita la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della domanda con riguardo al contratto di conto corrente ancora in essere, eccepita, altresì, la prescrizione e contestate le argomentazioni attoree concludeva, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e dell'espletamento della CTU, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
pagina 3 di 15 ***
I. L'eccepita nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta in comparsa di costituzione ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ribadendo tale eccezione anche negli scritti conclusionali.
Nello specifico ha lamentato l'indeterminatezza sia della: “cosa oggetto della domanda”, sia dell'“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, ai sensi dell'art. 163, terzo comma nn. 3) e 4), c.p.c.
L'eccezione è, all'evidenza, infondata, essendo stato correttamente ed esaustivamente individuato sia la causa petenti (vari e specificati profili di nullità di contratti chiaramente indicati o di alcune loro clausole) sia il petitum (accertamento delle lamentate nullità e condanna alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in forza dei contratti e della clausole nulle nonché, con riguardo al conto ancora aperto, rettifica del saldo al netto delle imputazioni effettuata in conseguenza delle eccepite nullità).
II. La rinuncia alla domanda con riguardo al contratto di conto corrente nr. 1903
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha rinunciato alla domanda di accertamento delle nullità e di ripetizione in relazione al contratto di conto corrente n. 1903.
In assenza di contestazioni ad opera della convenuta in relazione a tale rinuncia, nulla deve essere ulteriormente vagliato con riguardo a tale contratto, salva ogni valutazione in sede di liquidazione delle spese di lite.
III. L'ammissibilità della domanda di rettifica del saldo del conto corrente nr. 6602
L'eccezione di inammissibilità della domanda di rettifica del saldo del contratto di conto corrente 6602 per essere il contratto ancora aperto è infondata.
Come statuito dalla Suprema Corte con la nr. 21646 del 2018 alla cui motivazione si rinvia “in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia
pagina 4 di 15 del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
Tal orientamento è stato sostanzialmente confermato dalla più recente giurisprudenza della Suprema
Corte che ha riconosciuto non solo il diritto alla rettificazione del saldo ma, altresì, il diritto alla ripetizione delle rimesse di natura solutoria (“In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” cfr. C. Cass.
4214/2024).
Deve pertanto ritenersi che, in caso di conto corrente aperto, sussista la legittimazione del correntista quantomeno all'accertamento della nullità di clausole contrattuali e alla rideterminazione del saldo del conto corrente.
IV. L'eccezione di prescrizione
Premessa l'imprescrittibilità della domanda di accertamento della nullità, parte attrice contesta l'ammissibilità dell'eccezione in relazione alla domanda di rettifica del saldo del rapporto di conto corrente.
In tesi di parte attrice poiché la prescrizione concerne il diritto alla ripetizione nel caso in cui tale diritto non sia azionato non vi sarebbe spazio per l'esame dell'eccezione di prescrizione.
Sul punto non può che essere richiamata la recente sentenza della Suprema Corte secondo la quale “in tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (Cass. civile sez. I, 11/04/2024, n.9756).
Ciò posto, e rilevato che il quesito formulato al CTU richiedeva la quantificazione del saldo sia considerando che escludendo la prescrizione (sicché non si comprende il rilievo di parte convenuta in comparsa conclusionale secondo il quale tale conteggio non sarebbe stato richiesto) gli orientamenti pagina 5 di 15 giurisprudenziali in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in forza di clausole dichiarate nulle, sono assodati e condivisi da questo G.I.
È noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la decisione n. 24418/2010 hanno diversificato il dies a quo dell'azione di ripetizione di indebito (pacificamente decennale) in relazione alla tipologia di rimesse - ripristinatorie o solutorie - per tali ultime intendendosi: quelle effettuate su un conto corrente non affidato e con saldo passivo o, in alternativa, quelle effettuate su un conto corrente affidato ma oltre il limite dell'affidamento.
Secondo la Suprema Corte il dies a quo del periodo prescrizionale deve essere individuato:
- nel giorno dell'estinzione del conto corrente, nel caso in cui non si siano verificati in precedenza versamenti a carattere solutorio;
- nel giorno di ogni singolo versamento nel caso di versamento solutorio, dato che questo legittima immediatamente all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito.
L'accertamento della natura solutoria o meno dei versamenti deve essere effettuato in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza 9141 del 19.05.2020, alla cui motivazione si rinvia, secondo cui: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento…”.
La prova della sussistenza di un contratto di affidamento ai fini della verifica della natura ripristinatoria delle rimesse grava sull'attore in ripetizione, che è onerato di provare il fatto impeditivo all'eccezione di prescrizione, costituito dalla natura ripristinatoria delle rimesse effettuate.
Ciò posto, questo Giudice condivide l'impostazione di parte della giurisprudenza di merito che ritiene che il cliente possa provare la sussistenza del contratto di affidamento anche in forza di elementi indiziari.
Premesso, infatti, che la nullità dei contratti bancari per assenza di forma scritta è una nullità di protezione, che può essere eccepita solo dal cliente o sollevata d'ufficio dal Giudice ma solo nell'interesse di questi, nulla esclude che la prova della conclusione del contratto di affidamento possa essere offerta aliunde in presenza di elementi quali: la costante applicazione della commissione di massimo scoperto, che rappresenta la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento,
pagina 6 di 15 dall'applicazione di tassi di interesse e di c.m.s. differenziati, “nei limiti del fido” ed “oltre il fido”, oppure a seconda che vi fosse “sconfinamento” o “scoperto in bianco”; l'espressa indicazione, nei riassunti scalari, del criterio di calcolo dell'aliquota della commissione di massimo scoperto, determinata dalla media ponderata delle aliquote relative agli affidamenti utilizzati nel periodo.
L'irrilevanza del c.d. “fido di fatto”, principio richiamato da parte convenuta, è inconferente. Nel caso in esame non si tratta di dare rilevanza al fido di fatto (per tale intendendosi la tolleranza dell'istituto di credito a fronte di sconfinamenti) ma di permettere di provare l'esistenza di un contratto di affidamento in assenza di documentazione contrattuale sottoscritta.
Nel caso in esame parte attrice a pagina 16 e seguenti della prima memoria ha ben illustrato gli elementi dai quali evincere la sussistenza dei contratti di apertura di credito sin dalla conclusione del contratto di conto corrente, né parte convenuta ha mosso specifiche contestazioni in relazione a tali risultanze documentali alle quali si rinvia.
Quanto alla prescrizione con riguardo ai conti c.d. tecnici lo stesso CTP di parte convenuta ha sostenuto che “ogni eventuale castelletto sui conti di anticipo ha, ex se, un contenuto diverso da quello di apertura di credito in conto corrente, e questa differenza si riverbera in modo automatico sul fatto che non vi può essere per definizione alcuna rimessa solutoria...”.
Da quanto sopra consegue, peraltro, che, essendo tutte le rimesse ripristinatorie, le annotazioni ante decennio non possono ritenersi prescritte.
Sulla base di tali premesse la CTU incaricata della ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente ha effettuato il conteggio sia includendo che escludendo la prescrizione con modalità di calcolo che in sé non sono state oggetto di contestazione e i cui esiti verranno più oltre indicati.
V. L'eccepita carenza documentale
Quanto alla possibilità di procedere alla rettifica del saldo del conto corrente in assenza di produzione della copia integrale degli estratti conto è opportuno il richiamo alla più recente giurisprudenza della
Suprema Corte che, pur nel diverso ambito delle domande ripetitorie, escluso che la mancata produzione integrale degli estratti del conto corrente sia di ostacolo al loro accoglimento, potendo le varie rimesse essere provate aliunde o potendo la domanda essere limitata ad un solo periodo di vigenza del rapporto (sul punto cfr. C. Cass. 20621/21, 5887/21, 29190/20).
Applicando il medesimo principio la rettifica del saldo del rapporto del conto corrente, questa può certamente essere effettuata pur limitando l'analisi ai soli periodi di cui agli estratti del conto corrente pagina 7 di 15 prodotti dalle parti.
Peraltro, non si comprende per quale motivo, a fronte della prova che in specifici trimestri l'istituto di credito ha effettuato addebiti illegittimi, tali addebiti non possano essere rettificati o ripetuti in assenza della produzione degli estratti conto relativi ad altri trimestri.
Tanto premesso, e in conformità a quanto sopra, nel caso in esame non è stata effettuata alcuna rettifica con riguardo ai trimestri per i quali non è stata depositata idonea documentazione.
Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito per la rimessione in istruttoria per l'esecuzione delle operazioni di ricalcolo anche nei periodi per i quali non sono stati prodotti gli estratti conto.
Premesso che la consulente ha già risposto all'osservazione del CTP di parte attrice effettuata in corso di operazioni peritali (si rinvia sul punto a quanto replicato a pag. 44 della relazione di CTU a fronte di osservazioni più articolate), si osserva che parte attrice in sede di scritti conclusivi non ha indicato con quali modalità tali operazioni potevano essere condotte, in assenza degli estratti conto e in assenza di eventuali elementi di prova acquisiti o acquisibili aliunde.
VI. La nullità dei contratti per vizio di forma
Parte attrice con l'atto di citazione ha allegato la nullità del contratto di conto corrente 6062 del conto
SBF n. 11537, del conto anticipo fatture Italia n. 11842 e del conto anticipo contratti n. 11550 per vizio di forma in assenza di contratto scritto.
All'esito della produzione del contratto di conto corrente 6062 debitamente sottoscritto, parte attrice ha reiterato la domanda di nullità sotto due diversi profili: l'omessa consegna di copia del contratto al cliente e l'omessa sottoscrizione delle condizioni economiche.
Sotto il primo profilo si osserva che l'inosservanza, da parte della banca, del dovere di consegnare la copia della documentazione contrattuale non costituisce causa di nullità del contratto non incidendo tale omissione sul momento genetico del rapporto e riguardando, invece, la fase successiva alla formazione del contratto, sì da poter al più fondare una domanda di adempimento o di risarcimento del danno (sul punto cfr. già C. Cass. 21600/2013).
Né l'eventuale omessa sottoscrizione delle condizioni economiche può costituire causa di nullità dell'intero contratto.
Quanto agli ulteriori contratti è pacifica l'inesistenza di contratti scritti.
Parte convenuta allega che tali contratti sarebbero conti “tecnici” non dotati di un'autonomia propria pagina 8 di 15 essendo collegati al contratto di conto corrente.
Parte convenuta non ha meglio esplicato cosa debba intendersi, nel caso in esame, per conti “tecnici” e il motivo per il quale tali conti tecnici non necessitino di forma scritta.
Può presumersi che parte convenuta abbia inteso far riferimento al principio secondo il quale “il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale” (cfr. C. Cass. 29794/24).
Nel caso in esame, peraltro i contratti “tecnici” non risultano disciplinati dal contratto di conto corrente che menziona genericamente i contratti di apertura di credito alla clausola 6), prevedendo esclusivamente la possibilità di utilizzo frazionato e le modalità di recesso.
È inoltre emerso che il conteggio delle competenze in relazione a tali rapporti avveniva a condizioni diverse rispetto a quelle indicate nel conto corrente e che solo l'ammontare complessivo delle competenze veniva trimestralmente girocontato sul conto corrente.
È pertanto evidente che le specifiche condizioni economiche applicate ai contratti di cui sopra, seppure
“tecnici”, dovevano essere pattuite tra le parti e di tale pattuizione (che in astratto potrebbe essere prevista sin dalla conclusione del contratto di conto corrente al quale accedono) non vi è prova scritta.
VII. Il conto corrente nr. 6062: tasso di interesse pattuito
Le condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente 6062 risultano debitamente pattuite.
Parte convenuta opposta, come prevede la normativa vigente, ha prodotto il contratto di conto corrente in formato telematico in un file unico costituito da più pagine: la prima contenente le condizioni economiche e la prima parte delle condizioni generali, la seconda contenente le condizioni generali e la terza lo specimen di firma.
Solo la seconda e la terza pagine risultano sottoscritte.
La contestazione di parte attrice pare riguardare l'omessa sottoscrizione della prima pagina.
Poiché, in assenza di specifica contestazione, deve ritenersi che il file corrisponda al documento come redatto e poiché non vi è alcuna norma che prevede che tutte le pagine del contratto bancario debbano essere sottoscritte, deve ritenersi che la sottoscrizione posta in calce alla seconda pagina valga a far propria l'intera dichiarazione contrattuale contenuta sia nella prima che nella seconda pagina.
pagina 9 di 15 Ciò posto è indubbio che le condizioni economiche relativamente ai tassi di interesse sono state pattuite e che sono determinate riportando l'indicazione numerica e percentuale sia del tasso per scoperto di conto (TAN 8,5%, TAE 8,774) sia l'indicazione numerica e percentuale del tasso applicato oltre i limiti del fido (TAN 13,75%, 14,475%TAE).
In considerazione di quanto sopra, alcuna rettifica può essere effettuata con riguardo al tasso di interesse applicato al contratto di conto corrente.
VIII. Il conto SBF n. 11537, conto anticipo fatture Italia n. 11842 e conto anticipo contratti
n. 11550: tassi di interesse
Quanto al conto SBF n. 11537, conto anticipo fatture Italia n. 11842 e conto anticipo contratti n. 11550 in disparte dalle conseguenze della nullità dei contratti la stessa parte attrice ha chiesto l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Né possono trovare applicazione le condizioni economiche di cui alle comunicazioni meglio indicate a pagina 13 dell'elaborato del CTU non essendo stata offerta prova, neppure indiziaria, della loro trasmissione, specificamente e puntualmente contestata da parte attrice sia in prima udienza sia con la prima memoria.
Sicché la domanda di rettifica del saldo del conto corrente 6062 con espunzione degli importi girocontati dai conti tecnici e conseguenti l'applicazione di interessi diversi da quelli dovuti ex art. 117
TUB deve trovare accoglimento.
IX. La capitalizzazione degli interessi
Il contratto di conto corrente 6062 in applicazione della normativa vigente alla data di conclusione del contratto prevede la pari capitalizzazione (trimestrale) degli interessi attivi e passivi.
L'espressa indicazione sia del TAN che del TAE (di importi diversi come sopra ricordato al punto VII) porta a ritenere irrilevanti le considerazioni di parte attrice in merito alle conseguenze dell'indicazione di un medesimo importo per i due diversi parametri.
Quanto all'anatocismo in data compresa tra il primo gennaio 2014 e il 30 settembre 2016, data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, si osserva che l'art. 120, co. II, T.U.B., come sostituito dall'art. 1, co. 629, legge n. 147/13, così prevedeva: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della
pagina 10 di 15 clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Il legislatore, quindi, per un verso delegava il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie (difformemente dalla precedente versione della norma che delegava il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di “interessi sugli interessi”); per altro verso prevedeva, quale principi ispiratori della normativa secondaria, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi (sia attivi sia passivi) e il meccanismo per cui gli interessi periodicamente capitalizzati non producessero ulteriori interessi, calcolati sul solo capitale nelle successive operazioni di capitalizzazione.
Ciò posto questo giudice non condivide la tesi che ha sostenuto la superfluità della deliberazione del
CICR al fine di rendere operativo il disposto della normativa primaria.
Anche alla luce della scarsa chiarezza del dato normativo sopra evidenziata non è possibile sostenere che la mancata adozione della delibera CICR di cui al modificato art. 120 II comma TUB fosse irrilevante. Anche volendo superare le aporie del dato normativo e ritenendo che la norma, in conformità ad un principio di interpretazione teleologica, impedisca in ogni caso l'anatocismo l'applicazione del divieto non è così immediata, esponendosi ad una serie di possibili soluzioni di tecnica bancaria diverse tra loro.
Né può trascurarsi lo stesso dato letterale della norma che espressamente rimanda e delega ad una delibera CICR le modalità concrete e i criteri per rendere operativo il principio ispiratore esposto all'art. 120 II comma lettera b) TUB.
Con riguardo ai contratti tecnici il CTU ha precisato che “nei suddetti conti le competenze comprensive degli interessi vengono calcolate ogni trimestre e addebitate sul rispettivo conto corrente. Tuttavia, tali competenze non producono alcun effetto anatocistico sui tre conti indicati in quanto vengono
“girocontate” alla stessa data valuta di addebito sul conto 6062 ove la capitalizzazione trimestrale è regolarmente pattuita. Non è stata fatta quindi alcuna rettifica su questi conti in merito alla capitalizzazione trimestrale delle competenze in quanto le stesse non producono un effetto anatocistico sul conto stesso poiché vengono regolarmente pagate lo stesso giorno di addebito con giroconto sul conto 6062”.
In considerazione di quanto sopra, la domanda di rettifica del saldo del conto corrente con esclusione dell'anatocismo non può trovare accoglimento.
pagina 11 di 15 X. La Commissione di Massimo Scoperto
Prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n.
78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), tale generica espressione è stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro. In alcuni casi è stata descritta come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal concreto utilizzo (in tal caso si parla anche di commissione di affidamento) in altri come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, eventualmente anche oltre il limite dell'affidamento.
Da quanto sopra emerge l'astratta validità della pattuizione della CMS che non può certo dirsi priva di causa, ma la cui causa concreta deve essere individuata in relazione alla specifica regolamentazione contrattuale e pertanto alla natura che la CMS riveste nel singolo regolamento contrattuale (a conforto della validità della clausola vi è anche da rilevare che il legislatore del 2009 ha regolamentato la commissione in questione concedendo un termine per l'adeguamento della precedenti clausole).
Ciò posto va osservato che dalla diversità di natura e giustificazione della CMS deriva anche la diversità di metodologie applicative, essendo la CMS riferita talvolta al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), talvolta al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), talvolta alla combinazione di entrambi i modelli.
Respinta la tesi della nullità radicale della CMS in ragione della mancanza di causa, la legittimità della clausola, concordemente al disposto dell'art. 117 TUB, presuppone che la stessa rivesta i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (requisiti tanto più necessari quanto più la CMS era priva di definizione normativa) dovendo essere previsti il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la sua periodicità.
Nel caso in esame l'indicazione della CMS con un solo dato numerico (0,250 e 0,500) è chiaramente inidoneo alla sua determinatezza sicché le commissioni di massimo scoperto devono necessariamente essere espunte dal saldo.
Sul conto n. 6062 sono state addebitate un totale di commissioni di massimo scoperto pari ad euro
14.041,59, azzerate nel ricalcolo del saldo.
pagina 12 di 15 XI. Le commissioni ex art. 117 TUB
Nel contratto di conto corrente n. 6062 le spese in esame e le spese per conteggio interessi debitori non sono state pattuite.
Tuttavia, il contratto di apertura di credito del 1° dicembre 2011 definisce la misura sia delle commissioni per messa a disposizione dei fondi (C.D.F.) che delle spese per affidamento.
Pertanto, la CTU ha stornato le spese ex art. 117 T.U.B. sino al 30 settembre 2011, per un ammontare pari ad euro 5.606,56.
XII. Le spese per operazioni e per tenuta conto
Premesso che è pacifico che tali spese possono essere applicate solo se specificamente pattuite, le stesse risultano pattuite con riguardo al conto corrente 6062 e non pattuite in relazione ai conti tecnici.
Il CTU ha pertanto provveduto a stornare le somme addebitate a tale titolo per l'importo di euro 240,00 sul conto 11537; di euro 141 sul conto 11842; di euro 495,00 sul conto 11550.
XIII. La rettifica del saldo
In considerazione di tutto quanto sopra esplicato il saldo del rapporto di conto corrente (che come da domanda deve essere chiaramente rettificato anche dei saldi illegittimi relativi ai conti tecnici e girocontati sul medesimo) alla data del 31 dicembre 2022, considerando la prescrizione, deve essere rettificato in euro 52.099,48 a favore del cliente (in luogo di euro 181,21 come da saldo “banca” con differenza di euro 51.918,27) e deve essere rettificato, senza considerare la prescrizione, in euro
111.092,11 a favore del cliente, in luogo di euro 181,21, con una differenza saldi di euro 110.910,90.
Aderendo questo giudice al più recente orientamento della Suprema Corte in forza del quale “Il secondo motivo appare di contro fondato. Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (cfr. C. Cass.
pagina 13 di 15 9756/24 in parte motiva) il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 31 novembre 2022 deve essere rettificato nell'importo di euro 52.099,48 a favore del cliente.
XIV. Le spese di lite
La rinuncia alla domanda in relazione ad uno dei due contratti costituenti l'originaria causa petendi - all'esito del deposito della relazione di CTU che ha escluso la debenza di alcuna somma con riguardo al contratto oggetto di rinuncia - impone che le spese di CTU siano poste a carico di entrambe le parti per il 50% ciascuna, salva la solidarietà nei confronti del CTU.
Le spese di lite devono essere liquidate in relazione al valore della causa come si evince dalla decisione
(valore pari all'importo oggetto di rettifica).
Le stesse, (liquidate ai valori medi in euro 7.616,00 per compenso), devono essere poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: dichiara illegittima, nei termini di cui in motivazione, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e l'applicazione di commissioni ex. art. 117 bis TUB sino all'01.12.2011 sul conto corrente nr.
6062 nonché illegittima la girocontazione degli oneri provenienti dai conti sbf n. 11537, anticipo fatture
Italia n. 11842 e anticipo contratti n. 11550 meglio descritti in motivazione e, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione, rettifica il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 31 novembre
2022 in euro 52.099,48 a favore del cliente.
Condanna parte convenuta a tenere indenne parte attrice delle spese di lite liquidate in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge (rimborso marca e CU sino all'importo dovuto per procedimenti del valore di euro 51.918,27).
Pone le spese di CTU, come già liquidate, in capo ad entrambe le parti per il 50% ciascuna.
pagina 14 di 15 Brescia, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9671/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALCONE BARTOLOMEO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PISTOIA FRANCESCO elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMPINELLI ROTA Controparte_1 P.IVA_2
BARTOLOMEO e dell'avv. RAMPINELLI ROTA GIAMPIERO elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- Contrariis reiectis.
A. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella rimessione in istruttoria affinché il Tribunale inviti il CTU ad integrare la propria relazione:
a) con espunzione dell'effetto anatocistico per il rapporto di conto corrente n. 6062 in tutto il periodo;
b) con riferimento al rapporto di conto n. 6062, eseguendo le operazioni di ricalcolo anche nei periodi non analizzati dal CTU vale a dire per il II trimestre 2002, IV trimestre 2005 e I trimestre 2009; pagina 1 di 15 c) con riferimento al conto SBF 11537, eseguendo le operazioni di ricalcolo anche nei periodi non analizzati dal CTU vale a dire le annualità 2011, 2012 e 2013, il I, II e IV trimestre 2014, il III trimestre
2015, il II e III trimestre 2016 ed il III trimestre 2017;
B. NEL MERITO - preso atto delle risultanze istruttorie, l'attrice dichiara di rinunciare alle domande formulate con riferimento al rapporto di conto n. 1903;
- con riferimento al rapporto al rapporto di conto n. 6062 e conti sbf n. 11537, anticipo fatture Italia n.
11842 e anticipo contratti n. 11550, accertare e dichiarare la illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, la illegittima corresponsione di commissioni di massimo scoperto e commissioni ex. art. 117 bis TUB sino all'01.12.2011 e la illegittima girocontazione degli oneri provenienti dai conti sbf n.
11537, anticipo fatture Italia n. 11842 e anticipo contratti n. 11550 e, per l'effetto, rettificare alla data del 31.12.2022 il saldo del rapporto di conto n. 6062 dell'importo di € 110.910,90 (di cui € 26.558,33 per saldo interessi, € 14.041,59 per saldo CMS, € 5.606,56 per spese enucleate ed € 64.704,41 per competenze conto anticipi), così come quantificati nella ipotesi di ricalcolo 1.a “includendo le poste prescritte” di cui alla CTU integrativa, ovvero della maggiore o minor somma risultante in corso di causa, nonché accertare e dichiarare il saldo del rapporto di conto corrente n. 6062 alla data del
31.12.2022 e la differenza rispetto al saldo banca;
C. IN OGNI CASO - con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dell'avv.
Bartolomeo Falcone che si dichiara antistatario e distrattario, con spese di CTU a carico della convenuta e con condanna di questa ultima alla restituzione di quanto versato dall'attrice per detto importo.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione e/o eccezione, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, anche in via cautelare, monitoria e/o sommaria, e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere e riportandosi agli atti di causa.
In via preliminare e/o pregiudiziale: Dichiarare le pretese attrici nulle per indeterminatezza dell'oggetto.
Nel merito: Rigettarsi le domande dell'Attrice, in quanto trattasi di pretese infondate in fatto e in diritto, oltre che prescritte.
In via istruttoria: Si chiede, fin d'ora, il rigetto di eventuali istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari tutti della lite.
pagina 2 di 15 IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice, allegato di aver intrattenuto con l'istituto di credito convenuto il contratto di conto corrente n. 1903 - estinto con saldo finale zero in data 05.03.2019 - e il contratto di conto corrente ancora in essere nr. 6062 e relativi conti accessori
(conto SBF n. 11537, conto anticipo fatture Italia n. 11842 e conto anticipo contratti n. 11550) chiedeva, per quanto ancora di interesse, che, con riguardo al contratto 6062 fosse dichiarata la nullità per mancanza o per illegittima pattuizione ovvero per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi anche anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni ex articolo 117-bis T.U.B.
e spese chiedendo che ne venisse rettificato il saldo per l'importo di euro 259.669,32 così quantificati:
- euro 86.921,06 per il conto n. 6062, di cui: i) euro 15.348,30 per commissioni di massimo scoperto sino al 30 giugno 2009; ii) euro 4.621,15 per commissioni ex articolo 117-bis T.U.B. dal 30 settembre 2009; iii) euro 7.364,24 per delta interessi;
iv) euro 27.324,18 per spese per operazioni;
v) euro 2.911,21 per spese di tenuta conto;
vi) euro 29.351,47 per illegittima capitalizzazione degli interessi;
- euro 155.478,00 per il conto SBF n. 11537, di cui: i) euro 96.986,54 per delta interessi;
ii) euro
57.379,68 per illegittima capitalizzazione degli interessi;
iii) euro 1.111,78 per spese di tenuta conto;
- euro 1.292,77 per il conto anticipo fatture Italia n. 11842, di cui: i) euro 1.121,09 per delta interessi;
ii) euro 11,68 per illegittima capitalizzazione degli interessi;
iii) euro 160,00 per spese di tenuta conto;
- iv. euro 15.977,49 per il conto anticipo contratti n. 11550, di cui: i) euro 12.985,25 per delta interessi;
ii) euro 2.427,24 per illegittima capitalizzazione degli interessi;
iii) euro 565,00 per spese di tenuta conto.
Si costituiva la convenuta che, eccepita la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della domanda con riguardo al contratto di conto corrente ancora in essere, eccepita, altresì, la prescrizione e contestate le argomentazioni attoree concludeva, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e dell'espletamento della CTU, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
pagina 3 di 15 ***
I. L'eccepita nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta in comparsa di costituzione ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ribadendo tale eccezione anche negli scritti conclusionali.
Nello specifico ha lamentato l'indeterminatezza sia della: “cosa oggetto della domanda”, sia dell'“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, ai sensi dell'art. 163, terzo comma nn. 3) e 4), c.p.c.
L'eccezione è, all'evidenza, infondata, essendo stato correttamente ed esaustivamente individuato sia la causa petenti (vari e specificati profili di nullità di contratti chiaramente indicati o di alcune loro clausole) sia il petitum (accertamento delle lamentate nullità e condanna alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in forza dei contratti e della clausole nulle nonché, con riguardo al conto ancora aperto, rettifica del saldo al netto delle imputazioni effettuata in conseguenza delle eccepite nullità).
II. La rinuncia alla domanda con riguardo al contratto di conto corrente nr. 1903
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha rinunciato alla domanda di accertamento delle nullità e di ripetizione in relazione al contratto di conto corrente n. 1903.
In assenza di contestazioni ad opera della convenuta in relazione a tale rinuncia, nulla deve essere ulteriormente vagliato con riguardo a tale contratto, salva ogni valutazione in sede di liquidazione delle spese di lite.
III. L'ammissibilità della domanda di rettifica del saldo del conto corrente nr. 6602
L'eccezione di inammissibilità della domanda di rettifica del saldo del contratto di conto corrente 6602 per essere il contratto ancora aperto è infondata.
Come statuito dalla Suprema Corte con la nr. 21646 del 2018 alla cui motivazione si rinvia “in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia
pagina 4 di 15 del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
Tal orientamento è stato sostanzialmente confermato dalla più recente giurisprudenza della Suprema
Corte che ha riconosciuto non solo il diritto alla rettificazione del saldo ma, altresì, il diritto alla ripetizione delle rimesse di natura solutoria (“In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” cfr. C. Cass.
4214/2024).
Deve pertanto ritenersi che, in caso di conto corrente aperto, sussista la legittimazione del correntista quantomeno all'accertamento della nullità di clausole contrattuali e alla rideterminazione del saldo del conto corrente.
IV. L'eccezione di prescrizione
Premessa l'imprescrittibilità della domanda di accertamento della nullità, parte attrice contesta l'ammissibilità dell'eccezione in relazione alla domanda di rettifica del saldo del rapporto di conto corrente.
In tesi di parte attrice poiché la prescrizione concerne il diritto alla ripetizione nel caso in cui tale diritto non sia azionato non vi sarebbe spazio per l'esame dell'eccezione di prescrizione.
Sul punto non può che essere richiamata la recente sentenza della Suprema Corte secondo la quale “in tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (Cass. civile sez. I, 11/04/2024, n.9756).
Ciò posto, e rilevato che il quesito formulato al CTU richiedeva la quantificazione del saldo sia considerando che escludendo la prescrizione (sicché non si comprende il rilievo di parte convenuta in comparsa conclusionale secondo il quale tale conteggio non sarebbe stato richiesto) gli orientamenti pagina 5 di 15 giurisprudenziali in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in forza di clausole dichiarate nulle, sono assodati e condivisi da questo G.I.
È noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la decisione n. 24418/2010 hanno diversificato il dies a quo dell'azione di ripetizione di indebito (pacificamente decennale) in relazione alla tipologia di rimesse - ripristinatorie o solutorie - per tali ultime intendendosi: quelle effettuate su un conto corrente non affidato e con saldo passivo o, in alternativa, quelle effettuate su un conto corrente affidato ma oltre il limite dell'affidamento.
Secondo la Suprema Corte il dies a quo del periodo prescrizionale deve essere individuato:
- nel giorno dell'estinzione del conto corrente, nel caso in cui non si siano verificati in precedenza versamenti a carattere solutorio;
- nel giorno di ogni singolo versamento nel caso di versamento solutorio, dato che questo legittima immediatamente all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito.
L'accertamento della natura solutoria o meno dei versamenti deve essere effettuato in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza 9141 del 19.05.2020, alla cui motivazione si rinvia, secondo cui: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento…”.
La prova della sussistenza di un contratto di affidamento ai fini della verifica della natura ripristinatoria delle rimesse grava sull'attore in ripetizione, che è onerato di provare il fatto impeditivo all'eccezione di prescrizione, costituito dalla natura ripristinatoria delle rimesse effettuate.
Ciò posto, questo Giudice condivide l'impostazione di parte della giurisprudenza di merito che ritiene che il cliente possa provare la sussistenza del contratto di affidamento anche in forza di elementi indiziari.
Premesso, infatti, che la nullità dei contratti bancari per assenza di forma scritta è una nullità di protezione, che può essere eccepita solo dal cliente o sollevata d'ufficio dal Giudice ma solo nell'interesse di questi, nulla esclude che la prova della conclusione del contratto di affidamento possa essere offerta aliunde in presenza di elementi quali: la costante applicazione della commissione di massimo scoperto, che rappresenta la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento,
pagina 6 di 15 dall'applicazione di tassi di interesse e di c.m.s. differenziati, “nei limiti del fido” ed “oltre il fido”, oppure a seconda che vi fosse “sconfinamento” o “scoperto in bianco”; l'espressa indicazione, nei riassunti scalari, del criterio di calcolo dell'aliquota della commissione di massimo scoperto, determinata dalla media ponderata delle aliquote relative agli affidamenti utilizzati nel periodo.
L'irrilevanza del c.d. “fido di fatto”, principio richiamato da parte convenuta, è inconferente. Nel caso in esame non si tratta di dare rilevanza al fido di fatto (per tale intendendosi la tolleranza dell'istituto di credito a fronte di sconfinamenti) ma di permettere di provare l'esistenza di un contratto di affidamento in assenza di documentazione contrattuale sottoscritta.
Nel caso in esame parte attrice a pagina 16 e seguenti della prima memoria ha ben illustrato gli elementi dai quali evincere la sussistenza dei contratti di apertura di credito sin dalla conclusione del contratto di conto corrente, né parte convenuta ha mosso specifiche contestazioni in relazione a tali risultanze documentali alle quali si rinvia.
Quanto alla prescrizione con riguardo ai conti c.d. tecnici lo stesso CTP di parte convenuta ha sostenuto che “ogni eventuale castelletto sui conti di anticipo ha, ex se, un contenuto diverso da quello di apertura di credito in conto corrente, e questa differenza si riverbera in modo automatico sul fatto che non vi può essere per definizione alcuna rimessa solutoria...”.
Da quanto sopra consegue, peraltro, che, essendo tutte le rimesse ripristinatorie, le annotazioni ante decennio non possono ritenersi prescritte.
Sulla base di tali premesse la CTU incaricata della ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente ha effettuato il conteggio sia includendo che escludendo la prescrizione con modalità di calcolo che in sé non sono state oggetto di contestazione e i cui esiti verranno più oltre indicati.
V. L'eccepita carenza documentale
Quanto alla possibilità di procedere alla rettifica del saldo del conto corrente in assenza di produzione della copia integrale degli estratti conto è opportuno il richiamo alla più recente giurisprudenza della
Suprema Corte che, pur nel diverso ambito delle domande ripetitorie, escluso che la mancata produzione integrale degli estratti del conto corrente sia di ostacolo al loro accoglimento, potendo le varie rimesse essere provate aliunde o potendo la domanda essere limitata ad un solo periodo di vigenza del rapporto (sul punto cfr. C. Cass. 20621/21, 5887/21, 29190/20).
Applicando il medesimo principio la rettifica del saldo del rapporto del conto corrente, questa può certamente essere effettuata pur limitando l'analisi ai soli periodi di cui agli estratti del conto corrente pagina 7 di 15 prodotti dalle parti.
Peraltro, non si comprende per quale motivo, a fronte della prova che in specifici trimestri l'istituto di credito ha effettuato addebiti illegittimi, tali addebiti non possano essere rettificati o ripetuti in assenza della produzione degli estratti conto relativi ad altri trimestri.
Tanto premesso, e in conformità a quanto sopra, nel caso in esame non è stata effettuata alcuna rettifica con riguardo ai trimestri per i quali non è stata depositata idonea documentazione.
Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito per la rimessione in istruttoria per l'esecuzione delle operazioni di ricalcolo anche nei periodi per i quali non sono stati prodotti gli estratti conto.
Premesso che la consulente ha già risposto all'osservazione del CTP di parte attrice effettuata in corso di operazioni peritali (si rinvia sul punto a quanto replicato a pag. 44 della relazione di CTU a fronte di osservazioni più articolate), si osserva che parte attrice in sede di scritti conclusivi non ha indicato con quali modalità tali operazioni potevano essere condotte, in assenza degli estratti conto e in assenza di eventuali elementi di prova acquisiti o acquisibili aliunde.
VI. La nullità dei contratti per vizio di forma
Parte attrice con l'atto di citazione ha allegato la nullità del contratto di conto corrente 6062 del conto
SBF n. 11537, del conto anticipo fatture Italia n. 11842 e del conto anticipo contratti n. 11550 per vizio di forma in assenza di contratto scritto.
All'esito della produzione del contratto di conto corrente 6062 debitamente sottoscritto, parte attrice ha reiterato la domanda di nullità sotto due diversi profili: l'omessa consegna di copia del contratto al cliente e l'omessa sottoscrizione delle condizioni economiche.
Sotto il primo profilo si osserva che l'inosservanza, da parte della banca, del dovere di consegnare la copia della documentazione contrattuale non costituisce causa di nullità del contratto non incidendo tale omissione sul momento genetico del rapporto e riguardando, invece, la fase successiva alla formazione del contratto, sì da poter al più fondare una domanda di adempimento o di risarcimento del danno (sul punto cfr. già C. Cass. 21600/2013).
Né l'eventuale omessa sottoscrizione delle condizioni economiche può costituire causa di nullità dell'intero contratto.
Quanto agli ulteriori contratti è pacifica l'inesistenza di contratti scritti.
Parte convenuta allega che tali contratti sarebbero conti “tecnici” non dotati di un'autonomia propria pagina 8 di 15 essendo collegati al contratto di conto corrente.
Parte convenuta non ha meglio esplicato cosa debba intendersi, nel caso in esame, per conti “tecnici” e il motivo per il quale tali conti tecnici non necessitino di forma scritta.
Può presumersi che parte convenuta abbia inteso far riferimento al principio secondo il quale “il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale” (cfr. C. Cass. 29794/24).
Nel caso in esame, peraltro i contratti “tecnici” non risultano disciplinati dal contratto di conto corrente che menziona genericamente i contratti di apertura di credito alla clausola 6), prevedendo esclusivamente la possibilità di utilizzo frazionato e le modalità di recesso.
È inoltre emerso che il conteggio delle competenze in relazione a tali rapporti avveniva a condizioni diverse rispetto a quelle indicate nel conto corrente e che solo l'ammontare complessivo delle competenze veniva trimestralmente girocontato sul conto corrente.
È pertanto evidente che le specifiche condizioni economiche applicate ai contratti di cui sopra, seppure
“tecnici”, dovevano essere pattuite tra le parti e di tale pattuizione (che in astratto potrebbe essere prevista sin dalla conclusione del contratto di conto corrente al quale accedono) non vi è prova scritta.
VII. Il conto corrente nr. 6062: tasso di interesse pattuito
Le condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente 6062 risultano debitamente pattuite.
Parte convenuta opposta, come prevede la normativa vigente, ha prodotto il contratto di conto corrente in formato telematico in un file unico costituito da più pagine: la prima contenente le condizioni economiche e la prima parte delle condizioni generali, la seconda contenente le condizioni generali e la terza lo specimen di firma.
Solo la seconda e la terza pagine risultano sottoscritte.
La contestazione di parte attrice pare riguardare l'omessa sottoscrizione della prima pagina.
Poiché, in assenza di specifica contestazione, deve ritenersi che il file corrisponda al documento come redatto e poiché non vi è alcuna norma che prevede che tutte le pagine del contratto bancario debbano essere sottoscritte, deve ritenersi che la sottoscrizione posta in calce alla seconda pagina valga a far propria l'intera dichiarazione contrattuale contenuta sia nella prima che nella seconda pagina.
pagina 9 di 15 Ciò posto è indubbio che le condizioni economiche relativamente ai tassi di interesse sono state pattuite e che sono determinate riportando l'indicazione numerica e percentuale sia del tasso per scoperto di conto (TAN 8,5%, TAE 8,774) sia l'indicazione numerica e percentuale del tasso applicato oltre i limiti del fido (TAN 13,75%, 14,475%TAE).
In considerazione di quanto sopra, alcuna rettifica può essere effettuata con riguardo al tasso di interesse applicato al contratto di conto corrente.
VIII. Il conto SBF n. 11537, conto anticipo fatture Italia n. 11842 e conto anticipo contratti
n. 11550: tassi di interesse
Quanto al conto SBF n. 11537, conto anticipo fatture Italia n. 11842 e conto anticipo contratti n. 11550 in disparte dalle conseguenze della nullità dei contratti la stessa parte attrice ha chiesto l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Né possono trovare applicazione le condizioni economiche di cui alle comunicazioni meglio indicate a pagina 13 dell'elaborato del CTU non essendo stata offerta prova, neppure indiziaria, della loro trasmissione, specificamente e puntualmente contestata da parte attrice sia in prima udienza sia con la prima memoria.
Sicché la domanda di rettifica del saldo del conto corrente 6062 con espunzione degli importi girocontati dai conti tecnici e conseguenti l'applicazione di interessi diversi da quelli dovuti ex art. 117
TUB deve trovare accoglimento.
IX. La capitalizzazione degli interessi
Il contratto di conto corrente 6062 in applicazione della normativa vigente alla data di conclusione del contratto prevede la pari capitalizzazione (trimestrale) degli interessi attivi e passivi.
L'espressa indicazione sia del TAN che del TAE (di importi diversi come sopra ricordato al punto VII) porta a ritenere irrilevanti le considerazioni di parte attrice in merito alle conseguenze dell'indicazione di un medesimo importo per i due diversi parametri.
Quanto all'anatocismo in data compresa tra il primo gennaio 2014 e il 30 settembre 2016, data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, si osserva che l'art. 120, co. II, T.U.B., come sostituito dall'art. 1, co. 629, legge n. 147/13, così prevedeva: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della
pagina 10 di 15 clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Il legislatore, quindi, per un verso delegava il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie (difformemente dalla precedente versione della norma che delegava il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di “interessi sugli interessi”); per altro verso prevedeva, quale principi ispiratori della normativa secondaria, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi (sia attivi sia passivi) e il meccanismo per cui gli interessi periodicamente capitalizzati non producessero ulteriori interessi, calcolati sul solo capitale nelle successive operazioni di capitalizzazione.
Ciò posto questo giudice non condivide la tesi che ha sostenuto la superfluità della deliberazione del
CICR al fine di rendere operativo il disposto della normativa primaria.
Anche alla luce della scarsa chiarezza del dato normativo sopra evidenziata non è possibile sostenere che la mancata adozione della delibera CICR di cui al modificato art. 120 II comma TUB fosse irrilevante. Anche volendo superare le aporie del dato normativo e ritenendo che la norma, in conformità ad un principio di interpretazione teleologica, impedisca in ogni caso l'anatocismo l'applicazione del divieto non è così immediata, esponendosi ad una serie di possibili soluzioni di tecnica bancaria diverse tra loro.
Né può trascurarsi lo stesso dato letterale della norma che espressamente rimanda e delega ad una delibera CICR le modalità concrete e i criteri per rendere operativo il principio ispiratore esposto all'art. 120 II comma lettera b) TUB.
Con riguardo ai contratti tecnici il CTU ha precisato che “nei suddetti conti le competenze comprensive degli interessi vengono calcolate ogni trimestre e addebitate sul rispettivo conto corrente. Tuttavia, tali competenze non producono alcun effetto anatocistico sui tre conti indicati in quanto vengono
“girocontate” alla stessa data valuta di addebito sul conto 6062 ove la capitalizzazione trimestrale è regolarmente pattuita. Non è stata fatta quindi alcuna rettifica su questi conti in merito alla capitalizzazione trimestrale delle competenze in quanto le stesse non producono un effetto anatocistico sul conto stesso poiché vengono regolarmente pagate lo stesso giorno di addebito con giroconto sul conto 6062”.
In considerazione di quanto sopra, la domanda di rettifica del saldo del conto corrente con esclusione dell'anatocismo non può trovare accoglimento.
pagina 11 di 15 X. La Commissione di Massimo Scoperto
Prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n.
78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), tale generica espressione è stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro. In alcuni casi è stata descritta come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal concreto utilizzo (in tal caso si parla anche di commissione di affidamento) in altri come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, eventualmente anche oltre il limite dell'affidamento.
Da quanto sopra emerge l'astratta validità della pattuizione della CMS che non può certo dirsi priva di causa, ma la cui causa concreta deve essere individuata in relazione alla specifica regolamentazione contrattuale e pertanto alla natura che la CMS riveste nel singolo regolamento contrattuale (a conforto della validità della clausola vi è anche da rilevare che il legislatore del 2009 ha regolamentato la commissione in questione concedendo un termine per l'adeguamento della precedenti clausole).
Ciò posto va osservato che dalla diversità di natura e giustificazione della CMS deriva anche la diversità di metodologie applicative, essendo la CMS riferita talvolta al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), talvolta al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), talvolta alla combinazione di entrambi i modelli.
Respinta la tesi della nullità radicale della CMS in ragione della mancanza di causa, la legittimità della clausola, concordemente al disposto dell'art. 117 TUB, presuppone che la stessa rivesta i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (requisiti tanto più necessari quanto più la CMS era priva di definizione normativa) dovendo essere previsti il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la sua periodicità.
Nel caso in esame l'indicazione della CMS con un solo dato numerico (0,250 e 0,500) è chiaramente inidoneo alla sua determinatezza sicché le commissioni di massimo scoperto devono necessariamente essere espunte dal saldo.
Sul conto n. 6062 sono state addebitate un totale di commissioni di massimo scoperto pari ad euro
14.041,59, azzerate nel ricalcolo del saldo.
pagina 12 di 15 XI. Le commissioni ex art. 117 TUB
Nel contratto di conto corrente n. 6062 le spese in esame e le spese per conteggio interessi debitori non sono state pattuite.
Tuttavia, il contratto di apertura di credito del 1° dicembre 2011 definisce la misura sia delle commissioni per messa a disposizione dei fondi (C.D.F.) che delle spese per affidamento.
Pertanto, la CTU ha stornato le spese ex art. 117 T.U.B. sino al 30 settembre 2011, per un ammontare pari ad euro 5.606,56.
XII. Le spese per operazioni e per tenuta conto
Premesso che è pacifico che tali spese possono essere applicate solo se specificamente pattuite, le stesse risultano pattuite con riguardo al conto corrente 6062 e non pattuite in relazione ai conti tecnici.
Il CTU ha pertanto provveduto a stornare le somme addebitate a tale titolo per l'importo di euro 240,00 sul conto 11537; di euro 141 sul conto 11842; di euro 495,00 sul conto 11550.
XIII. La rettifica del saldo
In considerazione di tutto quanto sopra esplicato il saldo del rapporto di conto corrente (che come da domanda deve essere chiaramente rettificato anche dei saldi illegittimi relativi ai conti tecnici e girocontati sul medesimo) alla data del 31 dicembre 2022, considerando la prescrizione, deve essere rettificato in euro 52.099,48 a favore del cliente (in luogo di euro 181,21 come da saldo “banca” con differenza di euro 51.918,27) e deve essere rettificato, senza considerare la prescrizione, in euro
111.092,11 a favore del cliente, in luogo di euro 181,21, con una differenza saldi di euro 110.910,90.
Aderendo questo giudice al più recente orientamento della Suprema Corte in forza del quale “Il secondo motivo appare di contro fondato. Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (cfr. C. Cass.
pagina 13 di 15 9756/24 in parte motiva) il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 31 novembre 2022 deve essere rettificato nell'importo di euro 52.099,48 a favore del cliente.
XIV. Le spese di lite
La rinuncia alla domanda in relazione ad uno dei due contratti costituenti l'originaria causa petendi - all'esito del deposito della relazione di CTU che ha escluso la debenza di alcuna somma con riguardo al contratto oggetto di rinuncia - impone che le spese di CTU siano poste a carico di entrambe le parti per il 50% ciascuna, salva la solidarietà nei confronti del CTU.
Le spese di lite devono essere liquidate in relazione al valore della causa come si evince dalla decisione
(valore pari all'importo oggetto di rettifica).
Le stesse, (liquidate ai valori medi in euro 7.616,00 per compenso), devono essere poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: dichiara illegittima, nei termini di cui in motivazione, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e l'applicazione di commissioni ex. art. 117 bis TUB sino all'01.12.2011 sul conto corrente nr.
6062 nonché illegittima la girocontazione degli oneri provenienti dai conti sbf n. 11537, anticipo fatture
Italia n. 11842 e anticipo contratti n. 11550 meglio descritti in motivazione e, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione, rettifica il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 31 novembre
2022 in euro 52.099,48 a favore del cliente.
Condanna parte convenuta a tenere indenne parte attrice delle spese di lite liquidate in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge (rimborso marca e CU sino all'importo dovuto per procedimenti del valore di euro 51.918,27).
Pone le spese di CTU, come già liquidate, in capo ad entrambe le parti per il 50% ciascuna.
pagina 14 di 15 Brescia, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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