Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
8/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DI SUMMA MARCELLO
- Ricorrente – contro in persona del Controparte_1
legale rappr.te pro tempore, rappr. e difeso dagli Avv.ti Rita BATTIATO, Francesco
CERTOMA' e Antonio ANDRIULLI
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/06/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui l le negava l'indennità a titolo di disoccupazione agricola CP_1
per l'anno 2021 per il numero complessivo di gg. 102, e per l'effetto di accertare il suo diritto ad ottenere dall' tale indennità. CP_1
Si costituiva l eccependo l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza nel CP_1
merito.
a riconoscere e corrispondere l'indennità per il 2021 al ricorrente, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere ma insisteva nella condanna dell'istituto convenuto alla rifusione delle spese.
L accertato l'intervenuto pagamento, si associava alla richiesta di cessata CP_1
materia del contendere, ma chiedeva la compensazione delle spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l ha riconosciuto il diritto fatto valere CP_1
nei suoi confronti provvedendo alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, deve rilevarsi come il pagamento da parte dell' è CP_1
sopravvenuto in ottemperanza a quanto disposto con la sentenza nr. 3152/2024 emessa il 24 dicembre 2024 allorquando il presente giudizio era già pendente.
Pertanto ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 10 aprile 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)