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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2783/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Gop dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del
28.10.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2783 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Di Parte_1 C.F._1
Bella e dall'Avv. Maria Teresa Fontana per procura alle liti, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Roma, in via Flaminia n. 334
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo CP_1
Bellaroba per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio Legale della Direzione Centrale Metropolitana.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 16.12.2024 il ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento CP_1 della condizione di invalidità per l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa presentata l' 8.8.2023. pagina 1 di 5 A sostegno della domanda, parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la citata indennità deducendo, in particolare, l'erroneità della valutazione precedentemente esperita per non aver il Ctu considerato la visita neurologica del 09.02.2024, effettuata dal ricorrente presso l'Asl
Roma 1 depositata con istanza di aggravamento il 20.06.2024; precisava che la non autosufficienza trovava conferma nell'ultimo controllo fisiatrico e geriatrico eseguito dal ricorrente il 20.11.2024 e il
03.12.2024, chiedendo la valutazione della documentazione ai sensi di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. CP_ Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c e l'inammissibilità per genericità dei motivi di opposizione;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti socio economici.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge ed i motivi di opposizione, vista altresì la dichiarazione sul non ricovero e mancata percezione di indennità equivalenti
(cfr. atto notorio aggiornato), il giudice disponeva una nuova consulenza.
La causa istruita documentalmente e con l'ausilio di una nuova consulenza medico legale, veniva decisa come da dispositivo.
Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Dall'esame effettuato dal Ctu è emerso un peggioramento del quadro clinico del ricorrente (rispetto alla prima indagine eseguita nella fase di atpo) che ha inciso sulla deambulazione, possibile solo con doppio appoggio a causa della severa patologia della colonna per crolli vertebrali multipli con sofferenza neurogena degli arti inferiori. Il Ctu riconosce, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici della indennità di accompagnamento con decorrenza da gennaio 2025, in accordo con quanto accertato dallo specialista geriatra (relazione dicembre 2024) il quale, dopo aver accertato dipendenza per lo svolgimento delle attività di base (ADL 2/6) e complesse della vita quotidiana (IADL 1/5) oltre ad un elevato rischio di caduta ( 11/28), concludeva per la necessità Per_1 di assistenza quotidiana continuativa.
In conclusione, il CTU ha ritenuto che il complesso quadro patologico sofferto dal Parte_1
ha comportato una compromissione funzionale di entità tale da configurare le condizioni
[...] richieste ex art1 L. 18/80.
Il giudice condivide le conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto, ritenendo la relazione esauriente e priva di vizi logici, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
Le spese di giudizio vengono compensate in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento rispetto alla data della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1 pagina 2 di 5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
[...]
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla Indennità di Accompagnamento di cui all'art.1 della L. n.18/80 e successive modificazioni e integrazioni a decorrere da gennaio 2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Civitavecchia, 28.10.2025
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Soro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2783/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI BELLA DANIELE per procura alle liti,, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FLAMINIA, 334 00196 ROMA ATTORE Contro
pagina 3 di 5 , rappresentata e difesa dall'Avv. per Controparte_2 procura alle liti, elettivamente domiciliata in CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Soro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Gop dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del
28.10.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2783 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Di Parte_1 C.F._1
Bella e dall'Avv. Maria Teresa Fontana per procura alle liti, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Roma, in via Flaminia n. 334
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo CP_1
Bellaroba per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio Legale della Direzione Centrale Metropolitana.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 16.12.2024 il ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento CP_1 della condizione di invalidità per l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa presentata l' 8.8.2023. pagina 1 di 5 A sostegno della domanda, parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la citata indennità deducendo, in particolare, l'erroneità della valutazione precedentemente esperita per non aver il Ctu considerato la visita neurologica del 09.02.2024, effettuata dal ricorrente presso l'Asl
Roma 1 depositata con istanza di aggravamento il 20.06.2024; precisava che la non autosufficienza trovava conferma nell'ultimo controllo fisiatrico e geriatrico eseguito dal ricorrente il 20.11.2024 e il
03.12.2024, chiedendo la valutazione della documentazione ai sensi di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. CP_ Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c e l'inammissibilità per genericità dei motivi di opposizione;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti socio economici.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge ed i motivi di opposizione, vista altresì la dichiarazione sul non ricovero e mancata percezione di indennità equivalenti
(cfr. atto notorio aggiornato), il giudice disponeva una nuova consulenza.
La causa istruita documentalmente e con l'ausilio di una nuova consulenza medico legale, veniva decisa come da dispositivo.
Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Dall'esame effettuato dal Ctu è emerso un peggioramento del quadro clinico del ricorrente (rispetto alla prima indagine eseguita nella fase di atpo) che ha inciso sulla deambulazione, possibile solo con doppio appoggio a causa della severa patologia della colonna per crolli vertebrali multipli con sofferenza neurogena degli arti inferiori. Il Ctu riconosce, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici della indennità di accompagnamento con decorrenza da gennaio 2025, in accordo con quanto accertato dallo specialista geriatra (relazione dicembre 2024) il quale, dopo aver accertato dipendenza per lo svolgimento delle attività di base (ADL 2/6) e complesse della vita quotidiana (IADL 1/5) oltre ad un elevato rischio di caduta ( 11/28), concludeva per la necessità Per_1 di assistenza quotidiana continuativa.
In conclusione, il CTU ha ritenuto che il complesso quadro patologico sofferto dal Parte_1
ha comportato una compromissione funzionale di entità tale da configurare le condizioni
[...] richieste ex art1 L. 18/80.
Il giudice condivide le conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto, ritenendo la relazione esauriente e priva di vizi logici, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
Le spese di giudizio vengono compensate in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento rispetto alla data della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1 pagina 2 di 5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
[...]
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla Indennità di Accompagnamento di cui all'art.1 della L. n.18/80 e successive modificazioni e integrazioni a decorrere da gennaio 2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Civitavecchia, 28.10.2025
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Soro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2783/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI BELLA DANIELE per procura alle liti,, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FLAMINIA, 334 00196 ROMA ATTORE Contro
pagina 3 di 5 , rappresentata e difesa dall'Avv. per Controparte_2 procura alle liti, elettivamente domiciliata in CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Soro
pagina 5 di 5