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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7793/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7793/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Golinelli n. 20
e nato a [...] il [...] e residente in [...] entrambi congiuntamente rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Antonia Cardone del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Santo Stefano n. 43, presso e nello studio della stessa;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 08/07/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 28/05/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato, a Bologna l'8.7.2015 il figlio;
Per_1
pagina 1 di 5 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15.10.1978 e nato a [...] il [...], uniti in Parte_2 matrimonio celebrato in Matrice (CB) il 9.6.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Matrice (CB) al n. 7, anno 2007, parte 2, serie A;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 5 1) autorizza i coniugi a vivere separati, come di fatto già vivono;
2) affida a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale del minore in via Per_1
congiunta, i ricorrenti assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta;
3) colloca il minore presso l'abitazione materna, in Bologna, via Golinelli n. 20;
4) dispone che salvo diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé il figlio con le seguenti modalità:
- un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina avendo cura di riaccompagnarlo a scuola;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina avendo cura di riaccompagnarlo a scuola e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina avendo cura di riaccompagnarlo a scuola;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna, il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina avendo cura di riaccompagnarlo a scuola;
- una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale con il 1° dell'Anno;
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive;
5) obbliga il GN a contribuire al mantenimento del figlio fino al Parte_2 Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, versando alla madre la somma mensile di €
300,00 (trecento/00) da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione
ISTAT avendo a base la data di fissazione dell'udienza cartolare. Detta somma verrà aumentata di € 100,00 oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal compimento dei 14 anni di;
Per_1
6) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50%, oltre alle spese per la mensa scolastica del figlio , anche a quelle straordinarie nell'interesse del minore, ricomprendendo in esse Per_1
pagina 3 di 5 le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario anche per il tramite della rete familiare di riferimento
(nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e - mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
pagina 4 di 5 La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti convengono che l'Assegno Unico Universale e/o qualsivoglia altro tipo di ammortizzatore sociale a favore del figlio sarà percepito in via esclusiva dalla RA;
Per_1 Pt_1
8) prende atto che le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo/rilascio del passaporto del figlio;
9) prende atto che la RA e il GN dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti e autosufficienti e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo e/o ragione;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Matrice (CB) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Matrice (CB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo. Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 16.7.2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7793/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Golinelli n. 20
e nato a [...] il [...] e residente in [...] entrambi congiuntamente rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Antonia Cardone del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Santo Stefano n. 43, presso e nello studio della stessa;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 08/07/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 28/05/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato, a Bologna l'8.7.2015 il figlio;
Per_1
pagina 1 di 5 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15.10.1978 e nato a [...] il [...], uniti in Parte_2 matrimonio celebrato in Matrice (CB) il 9.6.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Matrice (CB) al n. 7, anno 2007, parte 2, serie A;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 5 1) autorizza i coniugi a vivere separati, come di fatto già vivono;
2) affida a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale del minore in via Per_1
congiunta, i ricorrenti assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta;
3) colloca il minore presso l'abitazione materna, in Bologna, via Golinelli n. 20;
4) dispone che salvo diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé il figlio con le seguenti modalità:
- un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina avendo cura di riaccompagnarlo a scuola;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina avendo cura di riaccompagnarlo a scuola e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina avendo cura di riaccompagnarlo a scuola;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna, il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina avendo cura di riaccompagnarlo a scuola;
- una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale con il 1° dell'Anno;
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive;
5) obbliga il GN a contribuire al mantenimento del figlio fino al Parte_2 Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, versando alla madre la somma mensile di €
300,00 (trecento/00) da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione
ISTAT avendo a base la data di fissazione dell'udienza cartolare. Detta somma verrà aumentata di € 100,00 oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal compimento dei 14 anni di;
Per_1
6) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50%, oltre alle spese per la mensa scolastica del figlio , anche a quelle straordinarie nell'interesse del minore, ricomprendendo in esse Per_1
pagina 3 di 5 le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario anche per il tramite della rete familiare di riferimento
(nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e - mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
pagina 4 di 5 La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti convengono che l'Assegno Unico Universale e/o qualsivoglia altro tipo di ammortizzatore sociale a favore del figlio sarà percepito in via esclusiva dalla RA;
Per_1 Pt_1
8) prende atto che le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo/rilascio del passaporto del figlio;
9) prende atto che la RA e il GN dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti e autosufficienti e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo e/o ragione;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Matrice (CB) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Matrice (CB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo. Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 16.7.2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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