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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1878/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. VILLABUONA SALVATORE
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. GALLUFFO SALVATORE
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come all'udienza del 9.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 30.10.2023, adiva il Parte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la modifica delle condizioni che regolano l'affidamento della prole.
Rappresentava che dalla relazione more uxorio con il sig. CP_1
nascevano tre figli: nata in data [...] ad
[...] Persona_1
ER (TP), , nata in data [...] ad [...], e Persona_2 [...]
, nato in data [...] ad [...]. Persona_3
Adduceva l'interruzione della loro relazione e invocava l'intervento del Tribunale affinché disciplinasse il regime di affidamento e mantenimento della prole.
Rappresentava che il 16/09/2021 il Tribunale di Trapani, con provvedimento n. 1131/2019, aveva pronunciato le condizioni inerenti le modalità relative all'affidamento, il mantenimento e l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole delle parti.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti elementi di novità, quali lo stato detentivo del sig. , tali da richiedere la modifica CP_1 delle condizioni cristallizzate nel provvedimento n. 1131/2019.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale, alla luce delle novità emerse, disciplinasse i rapporti tra i genitori e la prole, concludendo come in ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse deduzioni e CP_1
rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 27.02.2024, all'esito del libero interrogatorio della ricorrente e preso atto dello stato detentivo del resistente, il Giudice istruttore si riservava di provvedere e, con successiva ordinanza del 12.03.2024, emetteva il seguente provvedimento di modifica parziale, temporaneo ed urgente:
pagina 2 di 6 “- Dispone in via provvisoria l'affidamento esclusivo dei minori con concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse per la prole;
- dispone darsi corso a verifiche socioambientali da parte del SS ed a valutazione dal CPG, che riferiranno con onere di relazione anche unitaria entro il 6.9.24, salve urgenze da segnalare immediatamente a questo giudice ed al PM;
Contr
- dispone che i servizi ed il predispongano - se ritenuto alla luce dell'esito della valutazione preliminare - anche un calendario di contatti anche con l'osservazione delle dinamiche e delle relazioni tra i minori ed il padre, segnalando con urgenza ogni eventuale modifica necessaria nel superiore interesse della prole”.
All'udienza del 9.04.2025, non ravvisandosi ulteriori elementi di novità, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni cristallizzate nel provvedimento del 16/09/2021 n. 1131/2019.
Per quanto attiene al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che nel corso del giudizio la figlia più grande ha raggiunto la maggiore età e, Per_1
dunque, nulla dovrà disporsi in merito al suo affidamento. Mentre, per pagina 3 di 6 quanto concerne i figli e ancora minorenni, Per_2 Persona_3 il Collegio ritiene non doversi discostare dai provvedimenti di modifica parziale, temporanei ed urgenti emessi con ordinanza del 12.03.2024.
L'affidamento esclusivo dei minori alla madre risulta giustificato dallo stato di attuale detenzione del sig. , afflitto anche da CP_1
fragilità personali che hanno giustificato il ricovero in comunità terapeutica, la sua attuale (per causa non imputabile alla madre, invero disponibile ai contatti) inidoneità del padre alla partecipazione ai processi decisionali nell'interesse dei minori, la cui gestione si prospetterebbe suscettibile di paralisi. Non vanno trascurate inoltre le fragilità degli stessi minori, che richiedono supporto ed interazione continua con i servizi sanitari.
Parte resistente invece ha anche con atti conclusivi insistito per l'affido condiviso con ampio diritto di visita del padre da disporre nella presente sede in vista della futura eventuale uscita dal circuito carcerario.
Invero, il Tribunale ritiene che l'assetto come già delineato debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra i genitori e la prole, a modifica del precedente.
La madre è stata supportata durante il procedimento necessitando di sostegno genitoriale, cui si è mostrata favorevole, di talchè va confermata la delega ai servizi che hanno tra l'altro da ultimo così relazionato: La GN
, nonostante le difficoltà affrontate negli anni, gestisce Pt_1
adeguatamente le dinamiche familiari e il rapporto con i figli configurandosi quale figura di riferimento primaria e riuscendo a svolgere le principali funzioni genitoriali. D'altro canto, il signor non CP_1
sembra cercare di avere contatti con i figli i quali, in nessun occasione, hanno fatto a lui riferimento. Considerata l'attuale situazione la GN
, già adesso, svolge di fatto tutti i compiti connessi alla genitorialità Pt_1 in modo esclusivo.
pagina 4 di 6 Allo stato pertanto nulla può essere disposto riguardo ai contatti dei minori con il padre con il padre da ritenersi sospesi a tutela della serenità dei minori e riattivabili solo in esito a esplicita richiesta giudiziale e positiva valutazione sulle competenze genitoriali.
Va valutato positivamente anche l'intervento di educativa domiciliare prospettato dai servizi.
Le spese seguono la soccombenza;
si liquidano in dispositivo in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al P.S.S.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- a parziale modifica delle condizioni originarie, ed a conferma di quelle provvisoriamente già adottate, affida in via esclusiva i minori alla ricorrente con concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse per la prole, sospendendo il diritto di visita del padre, condizionato all'esito positivo delle valutazioni menzionate in parte motiva;
- mantiene ferme le deleghe in atto ai servizi sanitari per il supporto genitoriale materno ed ai SS per gli interventi educativi e monitoraggio delle condizioni di vita dei minori, con onere di riferire a mesi 9 al GT, salve diverse urgenze;
- condanna il resistente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano in € 3809,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge e spese generali al 15%.
Si trasmetta al PM ed al giudice competente per la esecuzione della misura per opportuna conoscenza.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 24.6.24
Il Giudice rel. est.
pagina 5 di 6 Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1878/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. VILLABUONA SALVATORE
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. GALLUFFO SALVATORE
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come all'udienza del 9.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 30.10.2023, adiva il Parte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la modifica delle condizioni che regolano l'affidamento della prole.
Rappresentava che dalla relazione more uxorio con il sig. CP_1
nascevano tre figli: nata in data [...] ad
[...] Persona_1
ER (TP), , nata in data [...] ad [...], e Persona_2 [...]
, nato in data [...] ad [...]. Persona_3
Adduceva l'interruzione della loro relazione e invocava l'intervento del Tribunale affinché disciplinasse il regime di affidamento e mantenimento della prole.
Rappresentava che il 16/09/2021 il Tribunale di Trapani, con provvedimento n. 1131/2019, aveva pronunciato le condizioni inerenti le modalità relative all'affidamento, il mantenimento e l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole delle parti.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti elementi di novità, quali lo stato detentivo del sig. , tali da richiedere la modifica CP_1 delle condizioni cristallizzate nel provvedimento n. 1131/2019.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale, alla luce delle novità emerse, disciplinasse i rapporti tra i genitori e la prole, concludendo come in ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse deduzioni e CP_1
rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 27.02.2024, all'esito del libero interrogatorio della ricorrente e preso atto dello stato detentivo del resistente, il Giudice istruttore si riservava di provvedere e, con successiva ordinanza del 12.03.2024, emetteva il seguente provvedimento di modifica parziale, temporaneo ed urgente:
pagina 2 di 6 “- Dispone in via provvisoria l'affidamento esclusivo dei minori con concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse per la prole;
- dispone darsi corso a verifiche socioambientali da parte del SS ed a valutazione dal CPG, che riferiranno con onere di relazione anche unitaria entro il 6.9.24, salve urgenze da segnalare immediatamente a questo giudice ed al PM;
Contr
- dispone che i servizi ed il predispongano - se ritenuto alla luce dell'esito della valutazione preliminare - anche un calendario di contatti anche con l'osservazione delle dinamiche e delle relazioni tra i minori ed il padre, segnalando con urgenza ogni eventuale modifica necessaria nel superiore interesse della prole”.
All'udienza del 9.04.2025, non ravvisandosi ulteriori elementi di novità, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni cristallizzate nel provvedimento del 16/09/2021 n. 1131/2019.
Per quanto attiene al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che nel corso del giudizio la figlia più grande ha raggiunto la maggiore età e, Per_1
dunque, nulla dovrà disporsi in merito al suo affidamento. Mentre, per pagina 3 di 6 quanto concerne i figli e ancora minorenni, Per_2 Persona_3 il Collegio ritiene non doversi discostare dai provvedimenti di modifica parziale, temporanei ed urgenti emessi con ordinanza del 12.03.2024.
L'affidamento esclusivo dei minori alla madre risulta giustificato dallo stato di attuale detenzione del sig. , afflitto anche da CP_1
fragilità personali che hanno giustificato il ricovero in comunità terapeutica, la sua attuale (per causa non imputabile alla madre, invero disponibile ai contatti) inidoneità del padre alla partecipazione ai processi decisionali nell'interesse dei minori, la cui gestione si prospetterebbe suscettibile di paralisi. Non vanno trascurate inoltre le fragilità degli stessi minori, che richiedono supporto ed interazione continua con i servizi sanitari.
Parte resistente invece ha anche con atti conclusivi insistito per l'affido condiviso con ampio diritto di visita del padre da disporre nella presente sede in vista della futura eventuale uscita dal circuito carcerario.
Invero, il Tribunale ritiene che l'assetto come già delineato debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra i genitori e la prole, a modifica del precedente.
La madre è stata supportata durante il procedimento necessitando di sostegno genitoriale, cui si è mostrata favorevole, di talchè va confermata la delega ai servizi che hanno tra l'altro da ultimo così relazionato: La GN
, nonostante le difficoltà affrontate negli anni, gestisce Pt_1
adeguatamente le dinamiche familiari e il rapporto con i figli configurandosi quale figura di riferimento primaria e riuscendo a svolgere le principali funzioni genitoriali. D'altro canto, il signor non CP_1
sembra cercare di avere contatti con i figli i quali, in nessun occasione, hanno fatto a lui riferimento. Considerata l'attuale situazione la GN
, già adesso, svolge di fatto tutti i compiti connessi alla genitorialità Pt_1 in modo esclusivo.
pagina 4 di 6 Allo stato pertanto nulla può essere disposto riguardo ai contatti dei minori con il padre con il padre da ritenersi sospesi a tutela della serenità dei minori e riattivabili solo in esito a esplicita richiesta giudiziale e positiva valutazione sulle competenze genitoriali.
Va valutato positivamente anche l'intervento di educativa domiciliare prospettato dai servizi.
Le spese seguono la soccombenza;
si liquidano in dispositivo in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al P.S.S.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- a parziale modifica delle condizioni originarie, ed a conferma di quelle provvisoriamente già adottate, affida in via esclusiva i minori alla ricorrente con concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse per la prole, sospendendo il diritto di visita del padre, condizionato all'esito positivo delle valutazioni menzionate in parte motiva;
- mantiene ferme le deleghe in atto ai servizi sanitari per il supporto genitoriale materno ed ai SS per gli interventi educativi e monitoraggio delle condizioni di vita dei minori, con onere di riferire a mesi 9 al GT, salve diverse urgenze;
- condanna il resistente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano in € 3809,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge e spese generali al 15%.
Si trasmetta al PM ed al giudice competente per la esecuzione della misura per opportuna conoscenza.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 24.6.24
Il Giudice rel. est.
pagina 5 di 6 Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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