Articolo 171 nonies della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 171 octiesArticolo 164
Versione
19 settembre 2000
Art. 171-nonies. (( 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un terzo alla meta' e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attivita' illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantita' di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attivita' illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1 ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente