Decreto cautelare 13 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 7 novembre 2023
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/03/2025, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03435/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3435 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA PE, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 180;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
dei seguenti atti:
per quanto riguarda il ricorso principale
- determina di Roma Capitale, Municipio Roma I Centro, Direzione Tecnica, Sportello Unico Edilizia, prot. n. CA/11045 del 25.01.2022, avente ad oggetto: “S CIA in alternativa al P.d.C. prot. n. CA/14772 del 29.01.2021 e successiva SCIA in variante prot. n. CA/88989 del 25.05.2021 – Annullamento in autotutela ex L. 241/1990 ”;
- allegato accertamento tecnico prot. n. CA/9670 del 21.01.2022.
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti
- determina dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma I Centro, Direzione Tecnica, Ufficio Disciplina Edilizia, n. 3022 del 14.09.2023, prot. 167490.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che , con dichiarazione depositata agli atti di causa il 31 gennaio 2025, parte ricorrente ha manifestato di non aver più interesse alla definizione nel merito dell’affare:
Rilevato che entrambe le parti hanno inteso addivenire alla compensazione delle spese di lite;
Ritenuto pertanto di poter concludere il presente giudizio con una decisione in rito declaratoria dell’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO