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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
con sede in Roma – Via Giuseppe Grezer n. 14 – 00142 (C.F. e Parte_1
P.IVA ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto P.IVA_1 legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni della legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società del Gruppo , tra cui svolgenti CP_1 Controparte_2 le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203/2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio del registro delle imprese ed estinte in persona del Responsabile Contenzioso del Trentino Alto Adige, a ciò autorizzata Controparte_3 per procura speciale autenticata per atto Notaio in Roma, Rep. nr. 181515nr. 12772, Persona_1 del 25.07.2024, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Capizzi (C.F. ), presso C.F._1 il cui studio in, Catania – Via Firenze n. 36, elettivamente domiciliata, per procura ad litem su separato foglio;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] [...], residente in CP_4 C.F._2 P.IVA_ Borgo Chiese (TN) - Via Borghi (C.A.P. ), rappresentato, difeso ed assistito, giusta procura in atto separato ex art. 83 co. 3 cpc dall'avv. Simone Forte (C.F. ) del Foro di C.F._3
Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Milano – Galleria San Babila n. 4/A;
RESISTENTE
E
pagina 1 di 7 di TO (C.F. , in persona del Direttore Parte_1 Controparte_5 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in TO, Largo Porta Nuova n. 9, è pure ex lege domiciliata (C.F. ); P.IVA_4
RESISTENTE
E (C.F. Controparte_6
),con sede in Roma - Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Centrale in carica P.IVA_5 pro-tempore della giusta delibera del Consiglio di Controparte_7 Amministrazione dell' del 23 novembre 2021, n. 361, rappresentato e difeso, giusta procura CP_6 generale alle liti 30.07.2024 per notar di Roma Rep. n. 93106 – Racc. n. 28289, Persona_2 reg.to in Roma il 31.07.2024, dall'avv. Francesco Coppa del Foro di Brescia (C.F.
, elettivamente domiciliato in TO – Via Gazzoletti n. 1; C.F._4
RESISTENTE
E
(C.F. Controparte_8
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in TO – Via Orfane n. 8 P.IVA_6
– 38122; RESISTENTE CONTUMACE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_9 P.IVA_7 legale in Pieve del Bono – Prezzo (TN) – Via Roma n. 31;
RESISTENTE CONTUMACE
IN PUNTO:
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE Rigettata ogni contraria istanza ed eccezioni, accogliere il presente ricorso e per l'effetto
-preliminarmente revocare inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi n.
520/2024;
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in ordine ai motivi di opposizione riguardanti l'attività degli enti impositori antecedente la trasmissione dei ruoli;
Nel merito:
-rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, e comunque infondata;
-confermare la legittimità dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici oggetto di opposizione;
-condannare al pagamento delle spese e compensi di giudizio anche della fase cautelare. CP_4
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_4
1)In accoglimento del primo motivo, dichiarare l'inammissibilità del Ricorso dell'Ente Riscossore e/o errata Riassunzione del Giudizio innanzi al Giudice Ordinario privo di giurisdizione tenuto conto del petitum formale preliminare ed assorbente, in violazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 13913/2017;
2)in accoglimento del secondo motivo, dichiarare ed accertare l'inammissibilità del Ricorso, erroneamente proposto in luogo dell'atto di citazione, in violazione delle regole di rito civile;
3)in accoglimento del terzo motivo, dichiarare ed accertare la nullità del pignoramento opposto, in ragione dell'irrituale notifica dello stesso, in violazione dell'art. 139, co. 2, c.p.c.;
pagina 2 di 7 4)in accoglimento del quarto motivo, dichiarare ed accertare la nullità del pignoramento apposto, in ragione dell'irrituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento n. 11220230002885527000, n. 11220230003447365000 e n. 11220230004615226000.
5)Condannare la controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del difensore costituito.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE Controparte_10
TO in via pregiudiziale principale, in rito: dichiarare in parte qua il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per sussistenza della giurisdizione del Giudice Tributario in relazione all'opposizione proposta dal sig. CP_4
In via pregiudiziale subordinata, in rito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in relazione all'opposizione proposta dal sig. Parte_1 CP_4
In via subordinata, nel merito: rigettare le domande del sig. siccome inammissibili ed CP_4 infondate in fatto e diritto.
Con integrale rifusione delle spese e degli onorari di lite.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_6
1)In via preliminare Dichiarare la carenza di legittimazione dell' al presente giudizio e, di conseguenza, disporsi CP_11
l'estromissione dell' rappresentato;
CP_6
2)in subordine e nel merito
Dichiararsi inammissibili e/o rigettare tutte le domande nonché le eccezioni di parte ricorrente nei confronti dell' CP_6
3)spese, competenze ed onorari per legge. In particolare, spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi – in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (doc. 8, 9 e 10). In via istruttoria, l' si oppone ad ogni eventuale richiesta istruttoria avversaria di cui deduce CP_6 la inammissibilità perché tardiva.
Chiede, comunque, che il Giudice ordini a la produzione di tutta la Parte_1 documentazione inerente alla cartella e i ruoli impugnati con relative relate di notifica nonché la richiesta di definizione agevolata presentata dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che in data 27.06.2024 notificava a Controparte_12 CP_4 in qualità di debitore esecutato, ed in data 01.07.2024 a mezzo pec in qualità di Parte_2 CP_9 terzo pignorato, l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 contraddistinto dal n. 11284202400002442001, in forza dei crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 112 2023 0002885527000, 112 20230003447365000, 112 20230004615226000 e degli avvisi di addebito nn. 412 2023 0000218034000 e 472 2023 0000539587000. Con ricorso depositato in data 09.07.2024 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. CP_4
617 co. 2 cpc, in relazione al pignoramento presso terzi (n. 520/2024 R.G.E.) promosso nei suoi confronti da , contraddistinto dal n. 112842024000002442001, Parte_1 chiedendo, in via preliminare, dichiarare la nullità della notifica dell'atto opposto in quanto avvenuta in violazione dell'art. 139 co. 2 cpc e ricevuta da soggetto minore degli anni 14; sospendere l'esecuzione pagina 3 di 7 dell'atto di pignoramento impugnato, con decreto inaudita altera parte o, comunque, con provvedimento reso in udienza per i gravi motivi esposti;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità / illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto impugnato ex art. 72 D.P.R. n. 602/1973 per motivi esposti in narrativa;
spese di giudizio rifuse, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. In punto di diritto deduceva al ricorrente a sostegno dell'opposizione: 1) la nullità della notifica dell'atto impugnato ex art. 139 co. 2 cpc;
2) la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione ex artt. 7 e 17 L. n. 212/2000; 3) la nullità del pignoramento per mancata notifica degli atti prodromici;
4) l'inesattezza del credito vantato;
5) la mancata sospensione dell'atto di pignoramento, non avendo l'Amministrazione finanziaria provveduto in tal senso, nonostante il avesse CP_4 presentato istanza in data 28.06.2024 ai sensi della L. n. 228/2012.
Con decreto in data 16.07.2024 il giudice dell'esecuzione sospendeva provvisoriamente l'esecuzione fissando udienza dd. 23.09.2024 per la composizione delle parti. Con comparsa in data 18.09.2024 si costituiva l' , la quale nel Parte_1 contestare la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
disporre l'eventuale integrazione del contraddittorio e/o la chiamata in causa degli enti impositori, ed in particolare dell' – Direzione Provinciale di TO, Parte_1 CP_8
Sede di TO ed Sede di TO;
nel merito, respingere l'opposizione in quanto inammissibile, CP_6
e comunque infondata;
confermare la validità dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici oggetto di opposizione;
spese di giudizio rifuse. In data 23.09.2024 il G.E. emetteva il seguente provvedimento: “letti gli atti di causa e sentite le parti in udienza, visto il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato dal debitore esecutato, con il quale si chiede anche la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpc visti gli artt. 615-616 cpc;
fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla data del presente decreto, per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo presso il Tribunale di TO, sede di L.go Pigarelli, a cura della parte interessata, ed osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc o altro se previsti, ridotti della metà; visto l'art. 624 cpc;
ritenuto che
sussistono i gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione durante il giudizio di opposizione, dovendosi ritenere, allo stato, sussistente il fumus boni iuris e che, per contro la sospensione dell'esecuzione, attesa la tipologia del credito pignorato (emolumenti da rapporto di lavoro) non può aggravare in alcun modo le ragioni creditorie;
accoglie l'istanza di sospensione e, per l'effetto, conferma il provvedimento di sospensione già adottato inaudita altera parte”. Con ricorso datato 20.12.2024, depositato in pari data, , interessata Parte_1 alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione ritenendo “che l'opposizione proposta dall'esecutata sia infondata ed il provvedimento di sospensione non sia giustificato e vada revocato”, chiedeva l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, preliminarmente, revocare inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 520/2024; dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in ordine ai motivi di opposizione concernenti l'attività degli enti impositori antecedente la trasmissione dei ruoli;
nel merito, respingere l'opposizione in quanto inammissibile, e comunque infondata;
confermare la legittimità dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici oggetto di opposizione;
spese di giudizio rifuse a carico dell'opponente.
pagina 4 di 7 In particolare, la ricorrente, oltre a richiedere la revoca del provvedimento di sospensione dd.
23.09.2024 e ad eccepire il difetto di legittimazione della stessa, ribadiva la legittimità sia della notifica degli atti su cui si fondava l'esecuzione forzata, sia dell'esecuzione e degli atti esecutivi. Costituitosi con memoria difensiva dd. 17.01.2025 nel contestare i motivi di ricorso CP_4 esposti da chiedeva dichiarare l'inammissibilità del ricorso Controparte_12 dell'Ente Riscossore e/o l'errata riassunzione del giudizio avanti il giudice ordinario privo di giurisdizione;
dichiarare ed accertare l'inammissibilità del ricorso, erroneamente proposto in luogo dell'atto di citazione;
dichiarare ed accertare la nullità del pignoramento opposto, risultando la notifica dell' atto di pignoramento eseguita in violazione dell'art. 139 co. 2 cpc;
dichiarare ed accertare la nullità dell'atto di pignoramento in ragione dell'irrituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento nn. 11220230002885527000, 112220230003447365000 e 11220230004615226000; spese di giudizio rifuse, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Costituitosi con comparsa dd. 17.01.2025 l' sede di Roma, nel contestare integralmente il CP_6 contenuto del ricorso di opposizione all'esecuzione, eccependo la tardività dell'opposizione proposta dal chiedeva, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione dell' , con CP_4 CP_6 conseguente estromissione del medesimo dal giudizio;
in subordine, dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande, nonché le eccezioni formulate dal nei confronti dell'Istituto CP_4 deducente;
spese di giudizio rifuse. Costituitosi con comparsa dd. 26.01.2025 l' –Direzione provinciale di TO, Parte_1 nell'eccepire “il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alle doglianze sollevate da controparte sulla correttezza degli atti propedeutici all'attività di riscossione”, in favore del giudice tributario, in relazione ai crediti aventi tale natura, sottesi al pignoramento, nonché il difetto di legittimazione passiva dell' non avendo l'opponente svolto alcuna censura Parte_1 relativa al merito della pretesa, chiedeva, in via pregiudiziale principale, in rito, dichiarare in parte qua il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
in via pregiudiziale subordinata, in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in Parte_1 relazione all'opposizione proposta dal in via subordinata, nel merito, rigettare le domande del CP_4 in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
spese di giudizio rifuse. CP_4
I resistenti ed ancorché fossero stati loro ritualmente notificato il ricorso Controparte_9 CP_8 introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedevano a costituirsi. All'udienza cautelare tenutasi in data 12.02.2025 il G.I, esaminate le note di trattazione sscritta dimesse da , dal debitore pignorato e dall' e ritenuta Parte_1 CP_4 CP_6 la causa matura per la decisione, dava lettura del dispositivo, che veniva allegato al verbale di udienza. Ciò premesso, l'opposizione proposta dal debitore si appalesa inammissibile e, comunque, infondata. Invero, con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 617 co. 2 cpc depositato in data 09.07.2024 il debitore chiedeva, in via preliminare, dichiarare la nullità della notifica dell'atto di CP_4 pignoramento presso terzi notificatogli dall' in data 27.06.2024 in Pt_1 Parte_1 quanto avvenuta in violazione dell'art. 139 co. 2 cpc;
la sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento impugnato;
nel merito, dichiarare la nullità / illegittimità e l'inefficacia dell'atto impugnato.
pagina 5 di 7 In particolare, a sostegno dell'opposizione deduceva il ricorrente la nullità della notifica sia degli atti prodromici che dall'atto di pignoramento, nonché l'inesattezza del credito vantato dall'Ente Riscossore.
Orbene, con riferimento alla prima doglianza, risulta documentalmente provato (v. attestazioni di notifica in atti) che l' ha provveduto alla notifica sia delle cartelle Controparte_13 esattoriali che degli avvisi di addebito nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 602/1973. Ne consegue la tardività dell'opposizione, avente ad oggetto le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito, costituenti titoli esecutivi in forza dei quali è stata promossa l'esecuzione, in quanto doveva essere proposta nel rispetto del termine di 40 giorni, decorrente dalla notifica di tali atti. Dalla definitività e legittimità dei titoli esecutivi discende la piena sussistenza del diritto dell'Agente della Riscossione di procedere all'esecuzione forzata, promossa sulla scorta di titoli esecutivi che sussistevano sia al momento in cui ha avviato la medesima sia attualmente. Parimenti infondata si appalesa l'eccepita nullità della notifica dell'atto di figuramento in quanto ricevuta dal figlio dell'opponente, non ancora quattordicenne. È ben vero, infatti, che la notifica è stata eseguita in data 27.06.2024, allorquando, di lì a poco,
figlio di qualificatosi persona di famiglia, sarebbe divenuto tredicenne Controparte_14 CP_4 in quanto nato il [...], come si evince dal certificato di nascita allegato al ricorso in opposizione (v. doc 3) e che l'art. 139 cpc dispone che in caso di assenza del destinatario presso il domicilio, la notifica può essere ricevuta da familiare convivente purché non di età non inferiore agli anni 14 o non palesemente incapace.
Tuttavia, è altrettanto vero che il messo notificatore, recatosi nel caso di specie presso la dimora del destinatario, provvedendo alla consegna del plico alla persona di famiglia ricevente in loco, non è tenuto ad accertare l'età di quest'ultima, né a richiedere un documento d'identità, tantopiù nella fattispecie in esame ove trattandosi di un soggetto sostanzialmente tredicenne, e quindi non più un bambino. Ad ogni buon conto, pur prescindendo dalle considerazioni che precedono, l'esecutato ha dato prova di ben conoscere l'atto di figuramento, tant'è che lo stesso viene allegato all'istanza di sospensione ex L. n 228/2012 inviata all'Agente della Riscossione, nonché alla richiesta di dilazione di pagamento presentata in data 04.07.2024. Sotto diverso profilo, quanto all'eccepita inesattezza del credito, successiva alla presentazione dell'istanza di sospensione ai sensi della L. n. 228/2012 in data 28.06.2024, preme evidenziare che la cartella n.11220230004615226 è stata sgravata parzialmente – come si evince dalla motivazione del provvedimento dell' dd.03.07.2024 – per la “RIDETERMINAZIONE DELLE Parte_1 SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 BIS DEL DPR N 600 DEL 1973 E DELL'ART. 54 BIS DEL DPR N.633 DEL 1972”. In particolare, a seguito della comunicazione, notificata in data 11.11.20221, di irregolare liquidazione della dichiarazione IVA anno imposto 2017, il contribuente sceglieva di pagare la stessa in n. 20 rate, ammettendo, tuttavia, di versare la quinta rata avvenuta scadenza il 30.09.2022, la quale poteva essere pagata con ravvedimento entro il termine di scadenza della rata successiva. Accertata la decadenza dalla rateizzazione e conseguente emissione del ruolo, il effettuava in data 30.06.2023 un CP_4 ulteriore versamento, talché l'ufficio emetteva sgravio parziale in ragione di quest'ultimo. Trattasi comunque di sgravio successivo all'atto di pignoramento, operato dall'ente impositore, e quindi di attività estranea all'Agente della Riscossione, che non inficia, anche in considerazione della minima entità del credito, l'atto di pignoramento. Quanto alle eccezioni formulate dal debitore, attuali pagina 6 di 7 al processo di formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale, in relazione all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore, va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto estranea alle fasi precedenti la Controparte_12 trasmissione e la notifica degli avanzi di addebito. Infine, preme evidenziare che non sussistono i presupposti per la sospensione ex. art. 1 co 537 e segg. L. n 228/2012 per la sola presentazione dell'istanza di sospensione, in quanto tutti gli enti impositori hanno riscontrato nel termine di legge l'istanza, impedendo qualsivoglia effetto di caducazione in ordine al ruolo in esame. Le spese della fase cautelare de presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Visto l'art. 4437 cpc
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, A) revoca l'ordinanza dd. 23.09.2024, con cui il GE ha disposto la sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi recante il n. 520/2024 RGE;
B) rigetta l'opposizione in quanto inammissibile e comunque, infondata, con conseguente conferma dell'atto di pignoramento presso terzi e degli atti prodromici oggetto di opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese della fase cautelare e del presente giudizio sostenute dalla ricorrente , che liquida, quanto alla prima, in complessivi Controparte_12
€2.221,00 per compensi professionali (€861,00 per fase introduttiva ed €1.360,00 per fase di trattazione (conclusiva), oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi €2.948,00 di cui €2.905 per compensi professionali (€1.701,00 per fase di studio ed €2.948,00 di cui €2.905,00 per compensi professionali (€1.701,00 per fase di studio ed €1.204,00 per fase introduttiva) ed €43,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
CP_
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da , che liquida in complessivi €2.905,00 per compensi professionali (€1.701,00 per fase di studio ed €1.204,00 per fase introduttiva), oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi.
TO, 12.02.2025 Dott. M. Morandini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
con sede in Roma – Via Giuseppe Grezer n. 14 – 00142 (C.F. e Parte_1
P.IVA ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto P.IVA_1 legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni della legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società del Gruppo , tra cui svolgenti CP_1 Controparte_2 le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203/2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio del registro delle imprese ed estinte in persona del Responsabile Contenzioso del Trentino Alto Adige, a ciò autorizzata Controparte_3 per procura speciale autenticata per atto Notaio in Roma, Rep. nr. 181515nr. 12772, Persona_1 del 25.07.2024, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Capizzi (C.F. ), presso C.F._1 il cui studio in, Catania – Via Firenze n. 36, elettivamente domiciliata, per procura ad litem su separato foglio;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] [...], residente in CP_4 C.F._2 P.IVA_ Borgo Chiese (TN) - Via Borghi (C.A.P. ), rappresentato, difeso ed assistito, giusta procura in atto separato ex art. 83 co. 3 cpc dall'avv. Simone Forte (C.F. ) del Foro di C.F._3
Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Milano – Galleria San Babila n. 4/A;
RESISTENTE
E
pagina 1 di 7 di TO (C.F. , in persona del Direttore Parte_1 Controparte_5 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in TO, Largo Porta Nuova n. 9, è pure ex lege domiciliata (C.F. ); P.IVA_4
RESISTENTE
E (C.F. Controparte_6
),con sede in Roma - Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Centrale in carica P.IVA_5 pro-tempore della giusta delibera del Consiglio di Controparte_7 Amministrazione dell' del 23 novembre 2021, n. 361, rappresentato e difeso, giusta procura CP_6 generale alle liti 30.07.2024 per notar di Roma Rep. n. 93106 – Racc. n. 28289, Persona_2 reg.to in Roma il 31.07.2024, dall'avv. Francesco Coppa del Foro di Brescia (C.F.
, elettivamente domiciliato in TO – Via Gazzoletti n. 1; C.F._4
RESISTENTE
E
(C.F. Controparte_8
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in TO – Via Orfane n. 8 P.IVA_6
– 38122; RESISTENTE CONTUMACE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_9 P.IVA_7 legale in Pieve del Bono – Prezzo (TN) – Via Roma n. 31;
RESISTENTE CONTUMACE
IN PUNTO:
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE Rigettata ogni contraria istanza ed eccezioni, accogliere il presente ricorso e per l'effetto
-preliminarmente revocare inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi n.
520/2024;
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in ordine ai motivi di opposizione riguardanti l'attività degli enti impositori antecedente la trasmissione dei ruoli;
Nel merito:
-rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, e comunque infondata;
-confermare la legittimità dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici oggetto di opposizione;
-condannare al pagamento delle spese e compensi di giudizio anche della fase cautelare. CP_4
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_4
1)In accoglimento del primo motivo, dichiarare l'inammissibilità del Ricorso dell'Ente Riscossore e/o errata Riassunzione del Giudizio innanzi al Giudice Ordinario privo di giurisdizione tenuto conto del petitum formale preliminare ed assorbente, in violazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 13913/2017;
2)in accoglimento del secondo motivo, dichiarare ed accertare l'inammissibilità del Ricorso, erroneamente proposto in luogo dell'atto di citazione, in violazione delle regole di rito civile;
3)in accoglimento del terzo motivo, dichiarare ed accertare la nullità del pignoramento opposto, in ragione dell'irrituale notifica dello stesso, in violazione dell'art. 139, co. 2, c.p.c.;
pagina 2 di 7 4)in accoglimento del quarto motivo, dichiarare ed accertare la nullità del pignoramento apposto, in ragione dell'irrituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento n. 11220230002885527000, n. 11220230003447365000 e n. 11220230004615226000.
5)Condannare la controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del difensore costituito.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE Controparte_10
TO in via pregiudiziale principale, in rito: dichiarare in parte qua il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per sussistenza della giurisdizione del Giudice Tributario in relazione all'opposizione proposta dal sig. CP_4
In via pregiudiziale subordinata, in rito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in relazione all'opposizione proposta dal sig. Parte_1 CP_4
In via subordinata, nel merito: rigettare le domande del sig. siccome inammissibili ed CP_4 infondate in fatto e diritto.
Con integrale rifusione delle spese e degli onorari di lite.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_6
1)In via preliminare Dichiarare la carenza di legittimazione dell' al presente giudizio e, di conseguenza, disporsi CP_11
l'estromissione dell' rappresentato;
CP_6
2)in subordine e nel merito
Dichiararsi inammissibili e/o rigettare tutte le domande nonché le eccezioni di parte ricorrente nei confronti dell' CP_6
3)spese, competenze ed onorari per legge. In particolare, spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi – in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (doc. 8, 9 e 10). In via istruttoria, l' si oppone ad ogni eventuale richiesta istruttoria avversaria di cui deduce CP_6 la inammissibilità perché tardiva.
Chiede, comunque, che il Giudice ordini a la produzione di tutta la Parte_1 documentazione inerente alla cartella e i ruoli impugnati con relative relate di notifica nonché la richiesta di definizione agevolata presentata dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che in data 27.06.2024 notificava a Controparte_12 CP_4 in qualità di debitore esecutato, ed in data 01.07.2024 a mezzo pec in qualità di Parte_2 CP_9 terzo pignorato, l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 contraddistinto dal n. 11284202400002442001, in forza dei crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 112 2023 0002885527000, 112 20230003447365000, 112 20230004615226000 e degli avvisi di addebito nn. 412 2023 0000218034000 e 472 2023 0000539587000. Con ricorso depositato in data 09.07.2024 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. CP_4
617 co. 2 cpc, in relazione al pignoramento presso terzi (n. 520/2024 R.G.E.) promosso nei suoi confronti da , contraddistinto dal n. 112842024000002442001, Parte_1 chiedendo, in via preliminare, dichiarare la nullità della notifica dell'atto opposto in quanto avvenuta in violazione dell'art. 139 co. 2 cpc e ricevuta da soggetto minore degli anni 14; sospendere l'esecuzione pagina 3 di 7 dell'atto di pignoramento impugnato, con decreto inaudita altera parte o, comunque, con provvedimento reso in udienza per i gravi motivi esposti;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità / illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto impugnato ex art. 72 D.P.R. n. 602/1973 per motivi esposti in narrativa;
spese di giudizio rifuse, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. In punto di diritto deduceva al ricorrente a sostegno dell'opposizione: 1) la nullità della notifica dell'atto impugnato ex art. 139 co. 2 cpc;
2) la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione ex artt. 7 e 17 L. n. 212/2000; 3) la nullità del pignoramento per mancata notifica degli atti prodromici;
4) l'inesattezza del credito vantato;
5) la mancata sospensione dell'atto di pignoramento, non avendo l'Amministrazione finanziaria provveduto in tal senso, nonostante il avesse CP_4 presentato istanza in data 28.06.2024 ai sensi della L. n. 228/2012.
Con decreto in data 16.07.2024 il giudice dell'esecuzione sospendeva provvisoriamente l'esecuzione fissando udienza dd. 23.09.2024 per la composizione delle parti. Con comparsa in data 18.09.2024 si costituiva l' , la quale nel Parte_1 contestare la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
disporre l'eventuale integrazione del contraddittorio e/o la chiamata in causa degli enti impositori, ed in particolare dell' – Direzione Provinciale di TO, Parte_1 CP_8
Sede di TO ed Sede di TO;
nel merito, respingere l'opposizione in quanto inammissibile, CP_6
e comunque infondata;
confermare la validità dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici oggetto di opposizione;
spese di giudizio rifuse. In data 23.09.2024 il G.E. emetteva il seguente provvedimento: “letti gli atti di causa e sentite le parti in udienza, visto il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato dal debitore esecutato, con il quale si chiede anche la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpc visti gli artt. 615-616 cpc;
fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla data del presente decreto, per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo presso il Tribunale di TO, sede di L.go Pigarelli, a cura della parte interessata, ed osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc o altro se previsti, ridotti della metà; visto l'art. 624 cpc;
ritenuto che
sussistono i gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione durante il giudizio di opposizione, dovendosi ritenere, allo stato, sussistente il fumus boni iuris e che, per contro la sospensione dell'esecuzione, attesa la tipologia del credito pignorato (emolumenti da rapporto di lavoro) non può aggravare in alcun modo le ragioni creditorie;
accoglie l'istanza di sospensione e, per l'effetto, conferma il provvedimento di sospensione già adottato inaudita altera parte”. Con ricorso datato 20.12.2024, depositato in pari data, , interessata Parte_1 alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione ritenendo “che l'opposizione proposta dall'esecutata sia infondata ed il provvedimento di sospensione non sia giustificato e vada revocato”, chiedeva l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, preliminarmente, revocare inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 520/2024; dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in ordine ai motivi di opposizione concernenti l'attività degli enti impositori antecedente la trasmissione dei ruoli;
nel merito, respingere l'opposizione in quanto inammissibile, e comunque infondata;
confermare la legittimità dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici oggetto di opposizione;
spese di giudizio rifuse a carico dell'opponente.
pagina 4 di 7 In particolare, la ricorrente, oltre a richiedere la revoca del provvedimento di sospensione dd.
23.09.2024 e ad eccepire il difetto di legittimazione della stessa, ribadiva la legittimità sia della notifica degli atti su cui si fondava l'esecuzione forzata, sia dell'esecuzione e degli atti esecutivi. Costituitosi con memoria difensiva dd. 17.01.2025 nel contestare i motivi di ricorso CP_4 esposti da chiedeva dichiarare l'inammissibilità del ricorso Controparte_12 dell'Ente Riscossore e/o l'errata riassunzione del giudizio avanti il giudice ordinario privo di giurisdizione;
dichiarare ed accertare l'inammissibilità del ricorso, erroneamente proposto in luogo dell'atto di citazione;
dichiarare ed accertare la nullità del pignoramento opposto, risultando la notifica dell' atto di pignoramento eseguita in violazione dell'art. 139 co. 2 cpc;
dichiarare ed accertare la nullità dell'atto di pignoramento in ragione dell'irrituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento nn. 11220230002885527000, 112220230003447365000 e 11220230004615226000; spese di giudizio rifuse, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Costituitosi con comparsa dd. 17.01.2025 l' sede di Roma, nel contestare integralmente il CP_6 contenuto del ricorso di opposizione all'esecuzione, eccependo la tardività dell'opposizione proposta dal chiedeva, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione dell' , con CP_4 CP_6 conseguente estromissione del medesimo dal giudizio;
in subordine, dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande, nonché le eccezioni formulate dal nei confronti dell'Istituto CP_4 deducente;
spese di giudizio rifuse. Costituitosi con comparsa dd. 26.01.2025 l' –Direzione provinciale di TO, Parte_1 nell'eccepire “il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alle doglianze sollevate da controparte sulla correttezza degli atti propedeutici all'attività di riscossione”, in favore del giudice tributario, in relazione ai crediti aventi tale natura, sottesi al pignoramento, nonché il difetto di legittimazione passiva dell' non avendo l'opponente svolto alcuna censura Parte_1 relativa al merito della pretesa, chiedeva, in via pregiudiziale principale, in rito, dichiarare in parte qua il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
in via pregiudiziale subordinata, in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in Parte_1 relazione all'opposizione proposta dal in via subordinata, nel merito, rigettare le domande del CP_4 in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
spese di giudizio rifuse. CP_4
I resistenti ed ancorché fossero stati loro ritualmente notificato il ricorso Controparte_9 CP_8 introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedevano a costituirsi. All'udienza cautelare tenutasi in data 12.02.2025 il G.I, esaminate le note di trattazione sscritta dimesse da , dal debitore pignorato e dall' e ritenuta Parte_1 CP_4 CP_6 la causa matura per la decisione, dava lettura del dispositivo, che veniva allegato al verbale di udienza. Ciò premesso, l'opposizione proposta dal debitore si appalesa inammissibile e, comunque, infondata. Invero, con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 617 co. 2 cpc depositato in data 09.07.2024 il debitore chiedeva, in via preliminare, dichiarare la nullità della notifica dell'atto di CP_4 pignoramento presso terzi notificatogli dall' in data 27.06.2024 in Pt_1 Parte_1 quanto avvenuta in violazione dell'art. 139 co. 2 cpc;
la sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento impugnato;
nel merito, dichiarare la nullità / illegittimità e l'inefficacia dell'atto impugnato.
pagina 5 di 7 In particolare, a sostegno dell'opposizione deduceva il ricorrente la nullità della notifica sia degli atti prodromici che dall'atto di pignoramento, nonché l'inesattezza del credito vantato dall'Ente Riscossore.
Orbene, con riferimento alla prima doglianza, risulta documentalmente provato (v. attestazioni di notifica in atti) che l' ha provveduto alla notifica sia delle cartelle Controparte_13 esattoriali che degli avvisi di addebito nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 602/1973. Ne consegue la tardività dell'opposizione, avente ad oggetto le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito, costituenti titoli esecutivi in forza dei quali è stata promossa l'esecuzione, in quanto doveva essere proposta nel rispetto del termine di 40 giorni, decorrente dalla notifica di tali atti. Dalla definitività e legittimità dei titoli esecutivi discende la piena sussistenza del diritto dell'Agente della Riscossione di procedere all'esecuzione forzata, promossa sulla scorta di titoli esecutivi che sussistevano sia al momento in cui ha avviato la medesima sia attualmente. Parimenti infondata si appalesa l'eccepita nullità della notifica dell'atto di figuramento in quanto ricevuta dal figlio dell'opponente, non ancora quattordicenne. È ben vero, infatti, che la notifica è stata eseguita in data 27.06.2024, allorquando, di lì a poco,
figlio di qualificatosi persona di famiglia, sarebbe divenuto tredicenne Controparte_14 CP_4 in quanto nato il [...], come si evince dal certificato di nascita allegato al ricorso in opposizione (v. doc 3) e che l'art. 139 cpc dispone che in caso di assenza del destinatario presso il domicilio, la notifica può essere ricevuta da familiare convivente purché non di età non inferiore agli anni 14 o non palesemente incapace.
Tuttavia, è altrettanto vero che il messo notificatore, recatosi nel caso di specie presso la dimora del destinatario, provvedendo alla consegna del plico alla persona di famiglia ricevente in loco, non è tenuto ad accertare l'età di quest'ultima, né a richiedere un documento d'identità, tantopiù nella fattispecie in esame ove trattandosi di un soggetto sostanzialmente tredicenne, e quindi non più un bambino. Ad ogni buon conto, pur prescindendo dalle considerazioni che precedono, l'esecutato ha dato prova di ben conoscere l'atto di figuramento, tant'è che lo stesso viene allegato all'istanza di sospensione ex L. n 228/2012 inviata all'Agente della Riscossione, nonché alla richiesta di dilazione di pagamento presentata in data 04.07.2024. Sotto diverso profilo, quanto all'eccepita inesattezza del credito, successiva alla presentazione dell'istanza di sospensione ai sensi della L. n. 228/2012 in data 28.06.2024, preme evidenziare che la cartella n.11220230004615226 è stata sgravata parzialmente – come si evince dalla motivazione del provvedimento dell' dd.03.07.2024 – per la “RIDETERMINAZIONE DELLE Parte_1 SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 BIS DEL DPR N 600 DEL 1973 E DELL'ART. 54 BIS DEL DPR N.633 DEL 1972”. In particolare, a seguito della comunicazione, notificata in data 11.11.20221, di irregolare liquidazione della dichiarazione IVA anno imposto 2017, il contribuente sceglieva di pagare la stessa in n. 20 rate, ammettendo, tuttavia, di versare la quinta rata avvenuta scadenza il 30.09.2022, la quale poteva essere pagata con ravvedimento entro il termine di scadenza della rata successiva. Accertata la decadenza dalla rateizzazione e conseguente emissione del ruolo, il effettuava in data 30.06.2023 un CP_4 ulteriore versamento, talché l'ufficio emetteva sgravio parziale in ragione di quest'ultimo. Trattasi comunque di sgravio successivo all'atto di pignoramento, operato dall'ente impositore, e quindi di attività estranea all'Agente della Riscossione, che non inficia, anche in considerazione della minima entità del credito, l'atto di pignoramento. Quanto alle eccezioni formulate dal debitore, attuali pagina 6 di 7 al processo di formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale, in relazione all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore, va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto estranea alle fasi precedenti la Controparte_12 trasmissione e la notifica degli avanzi di addebito. Infine, preme evidenziare che non sussistono i presupposti per la sospensione ex. art. 1 co 537 e segg. L. n 228/2012 per la sola presentazione dell'istanza di sospensione, in quanto tutti gli enti impositori hanno riscontrato nel termine di legge l'istanza, impedendo qualsivoglia effetto di caducazione in ordine al ruolo in esame. Le spese della fase cautelare de presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Visto l'art. 4437 cpc
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, A) revoca l'ordinanza dd. 23.09.2024, con cui il GE ha disposto la sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi recante il n. 520/2024 RGE;
B) rigetta l'opposizione in quanto inammissibile e comunque, infondata, con conseguente conferma dell'atto di pignoramento presso terzi e degli atti prodromici oggetto di opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese della fase cautelare e del presente giudizio sostenute dalla ricorrente , che liquida, quanto alla prima, in complessivi Controparte_12
€2.221,00 per compensi professionali (€861,00 per fase introduttiva ed €1.360,00 per fase di trattazione (conclusiva), oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi €2.948,00 di cui €2.905 per compensi professionali (€1.701,00 per fase di studio ed €2.948,00 di cui €2.905,00 per compensi professionali (€1.701,00 per fase di studio ed €1.204,00 per fase introduttiva) ed €43,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
CP_
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da , che liquida in complessivi €2.905,00 per compensi professionali (€1.701,00 per fase di studio ed €1.204,00 per fase introduttiva), oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi.
TO, 12.02.2025 Dott. M. Morandini
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