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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 301/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16 ottobre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 301/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Ferrara alla Via Argine Ducale, n.
12 presso lo studio dell'Avvocato Eric Zaghini che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
RE UG ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Calarco, presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla Via Aschenez n. 1/i elettivamente domicilia, come da procura in atti.
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199004785063/000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020050011828764000. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.03.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199004785063/000, notificata il 16.02.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020050011828764000.
Il ricorrente eccepiva, preliminarmente, l'estinzione della pretesa creditoria in applicazione dell'art. 1 comma 537 e ss. della Legge n. 228/2012 e, in subordine, rilevava l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale. Concludeva, perciò, chiedendo volersi accertare e dichiarare l'intervenuto annullamento di rito delle pretese creditorie e, in via subordinata, la prescrizione del credito, con vittoria di spese di spese ed onorari.
2. Con memoria difensiva depositata in data 24.10.2022, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica della cartella opposta e rilevando che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1 comma 540 della legge 228/2012 è imputabile solo ad la quale, pur avendo CP_3 protocollato l'istanza di sospensione della cartella n. 03020050011828764000, la trasmetteva all' solo in data 24.02.2016. CP_1
Chiedeva, quindi, volersi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione o, comunque, rigettarla in quanto infondata e, in subordine, riconoscere l'esclusiva responsabilità dell' con vittoria di CP_3 spese di lite.
3. Infine, con atto del 24.11.2022 si costituiva l' rilevando la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva nonché l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e chiedendone, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Al fine di valutare l'eccepita estinzione della pretesa creditoria, appare opportuno richiamare la disciplina legislativa dettata dall'art. all'art. 1, comma 537 e ss. della Legge n. 228/2012 in forza della quale: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma
537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.
6. Nel caso de quo il ricorrente rilevava di aver presentato, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020159004078036/000 avvenuta il 30.06.2015, formale istanza di sospensione dell'esecuzione per intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n. 03020050011828764000 in data 06.07.2015 (nel rispetto dei 90 giorni di cui al comma
538) alla quale l' dava riscontro (con atto prot. .2201/30/03/2016/0024144) soltanto in data CP_1 CP_1
05.04.2016. Eccepiva, pertanto, l'avvenuta violazione da parte dell'Ente del termine di 220 giorni di cui al comma 540 della disciplina richiamata.
A ben vedere, se è vero che l' dava riscontro all'istanza di sospensione del contribuente CP_1 soltanto in data 05.04.2016 e, perciò, ben oltre il termine di cui all'art. 540 (destinato, in realtà, a scadere in data 11.02.2016) è anche vero che l'istanza stessa veniva trasmessa dall' all' CP_3 CP_1 tardivamente: in particolare, a fronte della presentazione della domanda in data 06.07.2015 il concessionario per la riscossione avrebbe dovuto procedere alla trasmissione della stessa all'ente creditore entro il termine di 10 giorni (destinato a scadere il 17.07.2015) tale per cui la comunicazione effettuata dall' all' in data 24.02.2016 è da considerarsi tardiva con conseguente CP_3 CP_1 violazione dell'art. 1, comma 539.
7.In ogni caso, appare assorbente la circostanza che il ricorso merita accoglimento anche alla luce della fondatezza della eccezione di prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n.
03020159004078036/000: i crediti ad essa sottesi, relativi a contributi Modello DM10 degli anni
1990, 1991 e 1992, nonostante la regolare notifica dell'atto presupposto (avvenuta in data
27.08.2005), di atti interruttivi del termine quinquennale (l'intimazione di pagamento n.
03020159004078036/000 veniva effettuata il 30.06.2015) e l'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza COVID (con applicazione del termine di sospensione di 541 giorni) risultano, comunque, prescritti ed infatti la notifica dell'atto interruttivo rappresentato dall'atto impugnato, notificato il 16.2.22, non è idoneo ad interrompere la “nuova” prescrizione sopravvenuta calcolata aggiungendo i giorni di sospensione destinata a scadere il 23.12.2021 ( 30.6.2020 + 541 gg).
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' in quanto responsabile della prescrizione maturata successivamente alla CP_3 formazione del ruolo da parte dell'ente impositore e vengono liquidate, sulla base del valore della causa, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22, tenuto conto della mancanza di istruttoria e della non complessità della causa.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara nulla e inefficace l'intimazione di pagamento n.
03020199004785063/000, notificata il 16.02.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n.
03020050011828764000;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali pari ad € 3.291,00 da liquidare a favore CP_3 sia della parte ricorrente che dell , oltre spese documentate e accessori, se dovuti. CP_1
Lamezia Terme, 14.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16 ottobre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 301/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Ferrara alla Via Argine Ducale, n.
12 presso lo studio dell'Avvocato Eric Zaghini che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
RE UG ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Calarco, presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla Via Aschenez n. 1/i elettivamente domicilia, come da procura in atti.
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199004785063/000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020050011828764000. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.03.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199004785063/000, notificata il 16.02.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020050011828764000.
Il ricorrente eccepiva, preliminarmente, l'estinzione della pretesa creditoria in applicazione dell'art. 1 comma 537 e ss. della Legge n. 228/2012 e, in subordine, rilevava l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale. Concludeva, perciò, chiedendo volersi accertare e dichiarare l'intervenuto annullamento di rito delle pretese creditorie e, in via subordinata, la prescrizione del credito, con vittoria di spese di spese ed onorari.
2. Con memoria difensiva depositata in data 24.10.2022, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica della cartella opposta e rilevando che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1 comma 540 della legge 228/2012 è imputabile solo ad la quale, pur avendo CP_3 protocollato l'istanza di sospensione della cartella n. 03020050011828764000, la trasmetteva all' solo in data 24.02.2016. CP_1
Chiedeva, quindi, volersi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione o, comunque, rigettarla in quanto infondata e, in subordine, riconoscere l'esclusiva responsabilità dell' con vittoria di CP_3 spese di lite.
3. Infine, con atto del 24.11.2022 si costituiva l' rilevando la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva nonché l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e chiedendone, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Al fine di valutare l'eccepita estinzione della pretesa creditoria, appare opportuno richiamare la disciplina legislativa dettata dall'art. all'art. 1, comma 537 e ss. della Legge n. 228/2012 in forza della quale: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma
537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.
6. Nel caso de quo il ricorrente rilevava di aver presentato, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020159004078036/000 avvenuta il 30.06.2015, formale istanza di sospensione dell'esecuzione per intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n. 03020050011828764000 in data 06.07.2015 (nel rispetto dei 90 giorni di cui al comma
538) alla quale l' dava riscontro (con atto prot. .2201/30/03/2016/0024144) soltanto in data CP_1 CP_1
05.04.2016. Eccepiva, pertanto, l'avvenuta violazione da parte dell'Ente del termine di 220 giorni di cui al comma 540 della disciplina richiamata.
A ben vedere, se è vero che l' dava riscontro all'istanza di sospensione del contribuente CP_1 soltanto in data 05.04.2016 e, perciò, ben oltre il termine di cui all'art. 540 (destinato, in realtà, a scadere in data 11.02.2016) è anche vero che l'istanza stessa veniva trasmessa dall' all' CP_3 CP_1 tardivamente: in particolare, a fronte della presentazione della domanda in data 06.07.2015 il concessionario per la riscossione avrebbe dovuto procedere alla trasmissione della stessa all'ente creditore entro il termine di 10 giorni (destinato a scadere il 17.07.2015) tale per cui la comunicazione effettuata dall' all' in data 24.02.2016 è da considerarsi tardiva con conseguente CP_3 CP_1 violazione dell'art. 1, comma 539.
7.In ogni caso, appare assorbente la circostanza che il ricorso merita accoglimento anche alla luce della fondatezza della eccezione di prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n.
03020159004078036/000: i crediti ad essa sottesi, relativi a contributi Modello DM10 degli anni
1990, 1991 e 1992, nonostante la regolare notifica dell'atto presupposto (avvenuta in data
27.08.2005), di atti interruttivi del termine quinquennale (l'intimazione di pagamento n.
03020159004078036/000 veniva effettuata il 30.06.2015) e l'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza COVID (con applicazione del termine di sospensione di 541 giorni) risultano, comunque, prescritti ed infatti la notifica dell'atto interruttivo rappresentato dall'atto impugnato, notificato il 16.2.22, non è idoneo ad interrompere la “nuova” prescrizione sopravvenuta calcolata aggiungendo i giorni di sospensione destinata a scadere il 23.12.2021 ( 30.6.2020 + 541 gg).
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' in quanto responsabile della prescrizione maturata successivamente alla CP_3 formazione del ruolo da parte dell'ente impositore e vengono liquidate, sulla base del valore della causa, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22, tenuto conto della mancanza di istruttoria e della non complessità della causa.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara nulla e inefficace l'intimazione di pagamento n.
03020199004785063/000, notificata il 16.02.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n.
03020050011828764000;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali pari ad € 3.291,00 da liquidare a favore CP_3 sia della parte ricorrente che dell , oltre spese documentate e accessori, se dovuti. CP_1
Lamezia Terme, 14.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara