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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3693/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Bovalino, alla Via Calfapetra n. 73, presso lo studio dell'Avv. GARREFFA IMMACOLATA ELISABETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SCAFFIDI AGOSTINO, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sant'Angelo di
Brolo, alla via A. Diaz n. 22;
resistente
nonché contro ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. LO SCALZO CHRISTIAN, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, alla Via Matteotti CP_2
n. 48, giusta procura generale alle liti in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che l in data 25.11.2024, gli notificava l'intimazione di pagamento CP_3
n. 09420249010449152, mediante la quale veniva chiesto, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420170000376265, asseritamente notificato in data 23.05.2017, unico oggetto di opposizione, il pagamento della somma di € 2.763,34 a titolo di omesso pagamento di contributi per gli anni 2009 e
2010; dedotta la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorsi più di cinque anni tra l'insorgenza del credito e l'asserita notifica dell'avviso di addebito;
dedotto in ogni caso che tra la notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale, con conseguente prescrizione dei crediti portati;
dedotta inoltre la decadenza dell'istituto dalla riscossione della pretesa creditoria, non avendo provveduto all'iscrizione a ruolo nei termini previsti dalla legge;
lamentata la nullità dell'intimazione di pagamento, in mancanza di notifica dell'avviso di addebito;
concludeva chiedendo “In via preliminare: - sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione di pagamento per cui è causa. Nel merito: - accertare e dichiarare la decadenza dell'ente previdenziale alla riscossione della
Pag. 2 di 17 pretesa creditoria per l'intervenuta prescrizione del credito nonché per omessa notifica degli atti presupposti;
e conseguentemente dichiarare
l'illegittima dell'intimazione di pagamento e disporre l'annullamento della medesima e del sotteso avviso di addebito e per gli effetti dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma in essa indicata”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l eccependo Controparte_4
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' In particolare, come si esporrà meglio in CP_3
seguito, il presente giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto
Pag. 3 di 17 esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé
“assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Né tantomeno, le conclusioni raggiunte mutano in considerazione dell'eccepita nullità dell'intimazione di pagamento, per mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi.
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, cui senz'altro si intende aderire, per il quale “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che
Pag. 4 di 17 costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
È stato ancora chiarito che “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare
l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019). 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte
Pag. 5 di 17 l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, dunque, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l per difetto di CP_3
legittimazione passiva in capo all'ente concessionario, mentre risulta senz'altro sussistere la legittimazione passiva dell' , in qualità di ente CP_2
impositore.
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Pag. 6 di 17 Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla o alla Gestione Separata, Pt_2
prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pag. 7 di 17 Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata
Pag. 8 di 17 successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica
Pag. 9 di 17 dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo tanto opposizione recuperatoria avverso l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, tanto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, anche ove l'avviso di addebito fosse stato debitamente notificato, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione successiva delle pretese creditorie dallo stesso portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica dell'atto presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento.
La diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nel fatto che ciascuna è retta da un distinto interesse ad agire, ammettendo espressamente la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.,
n. 29294/2019; n. 31282/2019); in particolare, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in
Pag. 10 di 17 epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica
(ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
3. Orbene, in primo luogo, è necessario appurare l'effettiva notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento contestata nel presente giudizio.
L'avviso di addebito risulta ritualmente notificato, essendo stato prodotto in giudizio il relativo avviso di ricevimento.
Tale atto è stato notificato presso l'indirizzo del ricorrente, circostanza non contestata, mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma
“semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018).
Pag. 11 di 17 La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass. 12470/2020; Cass. 4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n.
29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del
Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
Pag. 12 di 17 (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass.
n. 4567 del 2015)” (Cass. 4556/2020).
In ragione dei principi esposti, deve ritenersi dunque che l'AVA oggetto di giudizio è stato ritualmente notificato mediante consegna a mani di persona convivente con il ricorrente.
Per tale motivo è in primo luogo infondata l'eccezione di prescrizione relativa alla pretesa creditoria in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito, in quanto la stessa, in mancanza di opposizione da proporsi avverso l'AVA entro il termine di 40 giorni è divenuta irretrattabile.
L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 24 D. L.vo 46/99 deve dunque essere dichiarata inammissibile. Per gli stessi motivi è inammissibile ogni doglianza relativa all'eccepita decadenza dell'ente impositore.
È possibile dunque passare all'esame dell'opposizione proposta ai sensi della lett. c) di cui sopra, con cui è stata dedotta la prescrizione della pretesa creditoria in data successiva alla notifica dell'AVA.
A fronte di tale notifica, l ha dedotto di aver notificato al ricorrente, CP_3
in data 7.6.2019, il preavviso di fermo amministrativo n.
09480201900001420000 e, in data 12.4.2023, una prima intimazione di pagamento n. 09420239001333856000, antecedente a quella notificata in data 25.11.2024.
Con riferimento al preavviso di fermo amministrativo n.
09480201900001420000, vi è prova in atti che lo stesso è stato regolarmente notificato in data 7.6.2019 mediante consegna a mani del ricorrente, per come risultante dalla relata di notifica redatta dal messo notificatore.
Pag. 13 di 17 Allo stesso tempo, anche l'intimazione di pagamento n.
09420239001333856000 risulta debitamente notificata a mezzo di invio di posta raccomandata, consegnata in data 12.4.2023 a persona di famiglia, per come risultante dall'avviso di ricevimento prodotto in atti.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr.
Cass. SS. UU. 23397/16).
Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da COVID-19.
Pag. 14 di 17 In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al
Pag. 15 di 17 precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Per tali motivi, a fronte degli atti interruttivi prodotti dall il ricorso CP_3
deve essere senz'altro rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione con riferimento alle pretese creditorie portate dall'AVA opposto.
4. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della pronuncia meramente in rito tra la parte ricorrente e l CP_3
Nei rapporti tra la parte ricorrente e l' le spese di lite seguono la CP_2
soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
- Dichiara inammissibile l'opposizione a ruolo proposta ai sensi dell'art. 24 D. L.vo 46/99, per intervenuta decadenza;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t.;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che CP_2
liquida in € 886,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 16 di 17 Locri, 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3693/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Bovalino, alla Via Calfapetra n. 73, presso lo studio dell'Avv. GARREFFA IMMACOLATA ELISABETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SCAFFIDI AGOSTINO, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sant'Angelo di
Brolo, alla via A. Diaz n. 22;
resistente
nonché contro ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. LO SCALZO CHRISTIAN, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, alla Via Matteotti CP_2
n. 48, giusta procura generale alle liti in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che l in data 25.11.2024, gli notificava l'intimazione di pagamento CP_3
n. 09420249010449152, mediante la quale veniva chiesto, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420170000376265, asseritamente notificato in data 23.05.2017, unico oggetto di opposizione, il pagamento della somma di € 2.763,34 a titolo di omesso pagamento di contributi per gli anni 2009 e
2010; dedotta la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorsi più di cinque anni tra l'insorgenza del credito e l'asserita notifica dell'avviso di addebito;
dedotto in ogni caso che tra la notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale, con conseguente prescrizione dei crediti portati;
dedotta inoltre la decadenza dell'istituto dalla riscossione della pretesa creditoria, non avendo provveduto all'iscrizione a ruolo nei termini previsti dalla legge;
lamentata la nullità dell'intimazione di pagamento, in mancanza di notifica dell'avviso di addebito;
concludeva chiedendo “In via preliminare: - sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione di pagamento per cui è causa. Nel merito: - accertare e dichiarare la decadenza dell'ente previdenziale alla riscossione della
Pag. 2 di 17 pretesa creditoria per l'intervenuta prescrizione del credito nonché per omessa notifica degli atti presupposti;
e conseguentemente dichiarare
l'illegittima dell'intimazione di pagamento e disporre l'annullamento della medesima e del sotteso avviso di addebito e per gli effetti dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma in essa indicata”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l eccependo Controparte_4
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' In particolare, come si esporrà meglio in CP_3
seguito, il presente giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto
Pag. 3 di 17 esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé
“assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Né tantomeno, le conclusioni raggiunte mutano in considerazione dell'eccepita nullità dell'intimazione di pagamento, per mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi.
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, cui senz'altro si intende aderire, per il quale “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che
Pag. 4 di 17 costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
È stato ancora chiarito che “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare
l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019). 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte
Pag. 5 di 17 l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, dunque, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l per difetto di CP_3
legittimazione passiva in capo all'ente concessionario, mentre risulta senz'altro sussistere la legittimazione passiva dell' , in qualità di ente CP_2
impositore.
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Pag. 6 di 17 Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla o alla Gestione Separata, Pt_2
prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pag. 7 di 17 Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata
Pag. 8 di 17 successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica
Pag. 9 di 17 dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo tanto opposizione recuperatoria avverso l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, tanto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, anche ove l'avviso di addebito fosse stato debitamente notificato, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione successiva delle pretese creditorie dallo stesso portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica dell'atto presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento.
La diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nel fatto che ciascuna è retta da un distinto interesse ad agire, ammettendo espressamente la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.,
n. 29294/2019; n. 31282/2019); in particolare, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in
Pag. 10 di 17 epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica
(ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
3. Orbene, in primo luogo, è necessario appurare l'effettiva notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento contestata nel presente giudizio.
L'avviso di addebito risulta ritualmente notificato, essendo stato prodotto in giudizio il relativo avviso di ricevimento.
Tale atto è stato notificato presso l'indirizzo del ricorrente, circostanza non contestata, mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma
“semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018).
Pag. 11 di 17 La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass. 12470/2020; Cass. 4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n.
29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del
Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
Pag. 12 di 17 (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass.
n. 4567 del 2015)” (Cass. 4556/2020).
In ragione dei principi esposti, deve ritenersi dunque che l'AVA oggetto di giudizio è stato ritualmente notificato mediante consegna a mani di persona convivente con il ricorrente.
Per tale motivo è in primo luogo infondata l'eccezione di prescrizione relativa alla pretesa creditoria in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito, in quanto la stessa, in mancanza di opposizione da proporsi avverso l'AVA entro il termine di 40 giorni è divenuta irretrattabile.
L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 24 D. L.vo 46/99 deve dunque essere dichiarata inammissibile. Per gli stessi motivi è inammissibile ogni doglianza relativa all'eccepita decadenza dell'ente impositore.
È possibile dunque passare all'esame dell'opposizione proposta ai sensi della lett. c) di cui sopra, con cui è stata dedotta la prescrizione della pretesa creditoria in data successiva alla notifica dell'AVA.
A fronte di tale notifica, l ha dedotto di aver notificato al ricorrente, CP_3
in data 7.6.2019, il preavviso di fermo amministrativo n.
09480201900001420000 e, in data 12.4.2023, una prima intimazione di pagamento n. 09420239001333856000, antecedente a quella notificata in data 25.11.2024.
Con riferimento al preavviso di fermo amministrativo n.
09480201900001420000, vi è prova in atti che lo stesso è stato regolarmente notificato in data 7.6.2019 mediante consegna a mani del ricorrente, per come risultante dalla relata di notifica redatta dal messo notificatore.
Pag. 13 di 17 Allo stesso tempo, anche l'intimazione di pagamento n.
09420239001333856000 risulta debitamente notificata a mezzo di invio di posta raccomandata, consegnata in data 12.4.2023 a persona di famiglia, per come risultante dall'avviso di ricevimento prodotto in atti.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr.
Cass. SS. UU. 23397/16).
Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da COVID-19.
Pag. 14 di 17 In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al
Pag. 15 di 17 precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Per tali motivi, a fronte degli atti interruttivi prodotti dall il ricorso CP_3
deve essere senz'altro rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione con riferimento alle pretese creditorie portate dall'AVA opposto.
4. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della pronuncia meramente in rito tra la parte ricorrente e l CP_3
Nei rapporti tra la parte ricorrente e l' le spese di lite seguono la CP_2
soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
- Dichiara inammissibile l'opposizione a ruolo proposta ai sensi dell'art. 24 D. L.vo 46/99, per intervenuta decadenza;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t.;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che CP_2
liquida in € 886,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 16 di 17 Locri, 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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