Articolo 1 della Legge 25 febbraio 1981, n. 39
Articolo 2
Versione
18 marzo 1981
Art. 1.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i trentacinque anni di eta' e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purche' si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.
Entrata in vigore il 18 marzo 1981
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