Versione
18 marzo 1981
18 marzo 1981
Art. 1.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i trentacinque anni di eta' e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purche' si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i trentacinque anni di eta' e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purche' si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 14/11/2011, n. 542Provvedimento: […] Evidenziava in proposito la diversità della sua posizione rispetto al caso sottoposto al Consiglio di Stato poichè egli: proveniva dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era in servizio al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza di cui alla legge n. 121 del 1981, era transitato, pertanto, nella Polizia dello Stato in forza di tale nuovo ordinamento, cessandone dal servizio solo in seguito (12.01.1982) ed aveva ripreso servizio il 13.03.1984, in applicazione dell'art. 1 della legge n. 39 del 1981, sempre presso la Polizia dello Stato conservando l'anzianità di servizio ed il grado rivestito in precedenza.Leggi di più...
- protezione dati personali·
- pensione·
- art. 7 legge 569/1982·
- improcedibilità ricorso·
- cessazione materia del contendere·
- legge 569/1982·
- procedura amministrativa·
- INPDAP·
- compensazione spese legali