Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 21/07/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Maria Ammendolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Saitta e Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale n. 299 del 3.12.2024 del Comune di Milazzo, 4° Settore - Ambiente e Territorio, notificata in pari data, tramite cui si annullava d’ufficio la Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire per l’approvazione del “ Progetto di recupero di un esistente rudere ubicato in via Pietre Rosse nella fascia costiera del Capo nel Comune di Milazzo ”, acquisita al prot. n. 39421 del 12.05.2023, pos. 285/2023, con allegato il progetto;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 1 febbraio 2025 e depositato il 27 febbraio 2025, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’ordinanza n. 299 del 3 dicembre 2024, con cui il Comune di Milazzo ha annullato d’ufficio la Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa al “ progetto di recupero di un esistente rudere ubicato in via Pietre Rosse nella fascia costiera del Capo nel Comune di Milazzo ”.
1.1. In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto di aver presentato al Comune di Milazzo, in data 12 maggio 2023, la detta SCIA alternativa al Permesso di Costruire, acquisita al prot. n. 39421/2023, pos. 285/2023.
Il progetto prevedeva il recupero di un rudere preesistente - in muratura di pietrame sconnessa e copertura di legno fatiscente di cui al foglio 2, particella n. -OMISSIS-, NCEU del Comune di Milazzo – mediante demolizione e ricostruzione di un nuovo corpo di fabbrica, nel rispetto della stessa area di sedime, superficie coperta e volume, in muratura portante dello spessore di cm. 30, in mattoni pieni, con cordolo superiore e copertura in legno e tegole.
I ricorrenti hanno allegato alla SCIA l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 20230010579/N. 060.100 del 6 febbraio 2023 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e l’attestazione di deposito del progetto presso l’Ufficio del Genio Civile di Messina.
1.2. Con nota prot. n. 10181 dell’8 febbraio 2024, il Comune di Milazzo ha comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della SCIA, formulando le seguenti valutazioni:
a) il sito di interesse ricade nell'area assoggettata a tutela paesaggistica in forza dei d.P.R. n. 693/1974 e n. 896/1979, ricompresa nel Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella Provincia di Messina di cui al D.A. n.90 del 23 ottobre 2019, fra le aree con livello di Tutela 3 art. 20 delle NN.TT.A. - paesaggio locale n.121, di cui all'art. 32 delle medesime Norme tecniche di attuazione;
b) la penisola di Capo Milazzo è assoggettata a vincolo idrogeologico;
c) a tal riguardo, il sito di progetto è contiguo alle aree caratterizzate da un elevato grado di pericolosità e di rischio geomorfologico così come identificate nella cartografia aggiornata del P.A.I., con contestuale elevato rischio geomorfologico di dissesto attivo associato a rischio di erosione della costa;
d) sotto il profilo urbanistico, l'immobile oggetto della proposta di progetto ricade, nel vigente P.R.G., in Z.t.o. F2 " Fascia costiera del Capo "- art. 37 delle NN.TT.A.;
e) le caratteristiche dell’intervento e delle opere edili previste rientrerebbero nell’ambito della “ristrutturazione edilizia”, dalla quale, peraltro, consegue un aumento di superficie e del conseguente volume nelle loro consistenze utili e nette, determinate in ragione delle minori sezioni resistenti dei setti murati portanti;
f) la proposta progettuale non potrebbe essere ascritta fra gli interventi di “ restauro conservativo ” di fabbricati esistenti, ritenuti unici interventi consentiti dall’art. 37 delle NN.TT.AA. al vigente P.R.G., posto che l’immobile in oggetto ricade in Z.T.O. F2 “ Fascia costiera del Capo ”;
g) non risulterebbe dimostrata la condizione di legittimità dell’immobile esistente ex art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., condizione da esprimere avuto riguardo sia alla effettiva consistenza edilizia, sia all’epoca di costruzione del rudere per il periodo antecedente al 1967;
h) non risulta esplorato il profilo di rischio correlato alla specifica localizzazione del rudere esistente, in quanto posizionato a metri 6 dal limite delle zone di pericolosità a rischio elevato geomorfologico, di contestuale rischio di dissesto attivo associato a rischio di erosione della costa, sostanzialmente individuato dallo strapiombo che separa il piano di campagna dell'area d'intervento dalla sottostante scogliera, identificata nel P.A.I. in una falesia soggetta a crolli, con possibilità di evoluzione delle manifestazioni di dissesto intorno ai fenomeni gravitazionali con pericolosità P4 R4;
i) in definitiva, la proposta di progetto risulta elaborata in contrasto con le previsioni del vigente P.R.G., con le vigenti NN.TT.AA. e con le disposizioni della L.R. 18 agosto 2020, n. 19 e del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., così recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016 e ss.mm.ii.
Nella medesima nota di avvio del procedimento si è dato atto, in subordine, dell'incompleta definizione del corredo documentale allegato alla Segnalazione, atteso che lo stesso era pervenuto privo dei seguenti documenti:
1) documentazione sulla condizione di legittimità di cui all'art. 9 bis - comma 1 bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii;
2) nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 1923 - D. Ass. Terr. Ambiente n.569/2012 del 17.04.2012, in ragione anche del riutilizzo, sul sito, del materiale di scavo;
3) documentazione sulle caratteristiche delle opere e degli impianti del Servizio Idrico integrato avuto riguardo alla alta valenza paesaggistica ed ambientale del sito;
4) indicazioni in ordine alla accessibilità al sito, alla destinazione d'uso dell'unità in progetto ed alla sua compatibilità con la fruizione del mare;
5) documentazione tecnica di cui ai D. lgs. 192/2005 e 28/2011.
1.3. Nonostante le osservazioni presentate dai ricorrenti per il tramite del progettista, il Comune, con ordinanza n. 299 del 3 dicembre 2024, ha annullato la SCIA per le seguenti ragioni:
1) mancata produzione del Nulla osta ai fini idrogeologici rilasciato dal competente Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Messina, atteso che si riconferma, in ragione delle particolari caratteristiche e posizione del sito di progetto, la necessità di acquisire il nulla osta ai fini del Vincolo idrogeologico R.D.L. n.3267 del 1923 — D. Ass. Terr. Ambiente n. 569/2012 del 17 aprile 2012 (non assorbito con il Deposito/Autorizzazione del Genio civile di Messina);
2) Qualificazione dell’intervento edilizio , rispetto al quale:
- si ribadisce come la tipologia progettuale proposta sia sovrapponibile alla ri-costruzione, la quale tuttavia non è contemplata fra quelle che le NN.TT.AA. – all’art. 37 – individuano come assentibili; - si evidenzia, a supporto della posizione del Comune, il parere prot. n. 18359 del 17 dicembre 2022 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica;
- il concetto di ristrutturazione, così come tecnicamente inteso all'epoca di entrata in vigore delle Leggi n.78/76 e n.15/1991, non può essere raffrontato a quello definito nella sua attuale "conformazione", essendo stato rimodulato anche sulla base delle sopravvenute norme in materia di semplificazione (Legge 120/2020 e segg.);
- i vincoli di notevole interesse pubblico giustificherebbero le norme più restrittive comunali.
3) Stato legittimo dell’immobile :
- le osservazioni di parte non chiariscono “ al netto della verosimile situazione catastale d'impianto, la complessiva condizione di provenienza dell'immobile nella sua odierna consistenza in ragione delle incongruenze che si rilevano fra lo stato ruderale dichiarato ed il rilievo dello stato di fatto prodotto, ivi compreso quello trasmesso in sede di prima proposta, poi denegata ”;
- ulteriori verifiche tecniche (verbale di sopralluogo definito in data 28 novembre 2024, concernente le verifiche tecniche, già avviate in data 10 luglio 2024) “ hanno indicato, anche per il manufatto oggetto di proposta di progetto, sopravvenute variazioni di stato e di consistenza, al momento né documentate né supportate da oggettivi riscontri tecnico-amministrativo e comunque non compatibili con le attività di recupero/risanamento/restauro consentite nella zona territoriale di appartenenza ”.
1.4. Avverso il detto provvedimento finale, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione ed errata applicazione dell’art. 19, commi 3, 4 e 6 bis, nonché dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; violazione del giusto procedimento di legge, irragionevolezza; difetto di istruttoria e motivazione :
a) il provvedimento impugnato violerebbe i termini di cui all’art. 19 cit. (di trenta giorni dalla ricezione della SCIA, trattandosi di SCIA in materia edilizia);
b) il mancato rispetto dei 30 giorni non potrebbe essere sanato dal più ampio potere di annullamento in autotutela, di cui all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, il quale deve avere come presupposto un interesse pubblico concreto e attuale, nel caso insussistente; mancherebbe la motivazione in merito all’interesse pubblico tutelato e sotteso all’annullamento della SCIA diverso dal mero ripristino della legalità violata, per l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies cit., tale non essendo l’asserita non ammissibilità dell’intervento di “demolizione e ricostruzione” nella “ Fascia Costiera del Capo ”, in ossequio all’art. 37 delle nn.tt.aa. del p.r.g. del Comune di Milazzo.
II) Violazione e mancata applicazione dell’art. 15 della Legge Regionale n. 78/1976; Violazione e mancata applicazione dell’art. 2, comma 3 della Legge Regionale n. 15/1991; Eccesso di potere, illogicità manifesta :
a) ai sensi della normativa vigente, l’intervento de quo sarebbe riconducibile alla “ ristrutturazione ”, da intendere anche quale “ demolizione e ricostruzione ” proposta all’interno della SCIA, assentibile anche nelle fasce costiere a 150 m. dalla battigia; le nn.tt.aa. del Comune, che - all’art. 37 - non individuano tale tipologia tra quelle assentibili, non potrebbero prevalere su quanto disposto dall’art. 15 l.r. n. 78/1976 e si porrebbero in contraddizione con quanto previsto dall’art. 2, co. 3, l.r. n. 15/1991; il parere del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica del 17 dicembre 2022 - richiamato dal Comune negli atti impugnati - sarebbe contra legem, in quanto contraddittorio rispetto all’art. 2, comma 3, L.r. n. 15/1991 ed è per tale ragione che i contenuti del suddetto parere non sarebbero stati riproposti nella Circolare n. 2/2023;
b) il rudere oggetto di ristrutturazione non si troverebbe in area vincolata P4 del P.A.I., né in fascia di rispetto della stessa, come può rilevarsi dalla relazione geologica allegata, secondo cui “ la distanza misurata in situ tra il bordo della falesia e l’edificio oggetto di ristrutturazione è superiore ai 20 metri; l’eventuale fascia di rispetto riguarderebbe il piede della falesia e non già il margine superiore ”; inoltre, il progetto sarebbe munito di apposita autorizzazione paesaggistica;
c) con riferimento allo “ stato legittimo ” di cui all’art. 9-bis d.p.r. n. 380 del 2001, non sussisterebbe alcuna incongruenza tra lo stato ruderale dichiarato e lo stato di fatto dell’immobile, come evincibile dalla documentazione in atti.
2. In data 5 marzo 2025 si è costituito il Comune di Milazzo che ha eccepito:
a) l’inammissibilità del ricorso per mancata censura di uno dei motivi dell’ordinanza ossia la mancata produzione del nulla osta ai fini idrogeologici;
b) l’inammissibilità del ricorso poiché il diniego di SCIA è confermativo di precedente diniego comunale al progetto di “ ristrutturazione mediante ricostruzione ” concernente tre ruderi, tra cui anche quello in questione;
c) quanto alla dedotta mancanza di motivazione, il Comune ha rappresentato di aver evidenziato, negli atti impugnati, l’elevato grado di pericolosità e di rischio geomorfologico, posto che il manufatto è ad appena “ 6 metri dal limite delle zone di pericolosità e rischio elevato geomorfologico ”;
d) nel merito, ha controdedotto alle singole censure.
3. In data 8 marzo 2025, si è costituito, con atto ad opponendum , l’interveniente, comproprietario di immobili confinanti con il terreno dei ricorrenti, con i quali ha in atto un contenzioso civile.
4. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2025 i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare in vista della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
5. In vista della pubblica udienza, tutte le parti hanno prodotto memorie e le parti private anche memorie di replica, insistendo sulle rispettive posizioni.
5.1. In particolare, i ricorrenti hanno, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum per carenza di interesse e l’inammissibilità della integrazione postuma della motivazione (da parte della difesa del Comune resistente) in ordine alla dedotta mancata preesistenza del manufatto e alla non riconducibilità della particella 1405 alla ex particella 80.
6. All’udienza pubblica del 24 giugno 2025, i difensori dell’interveniente e del Comune hanno dedotto la tardività del documento prodotto dalla parte ricorrente unitamente alla memoria di replica, mentre il difensore della parte deducente ha replicato al riguardo di essersi limitato a depositare un atto pubblico ossia un certificato catastale; dopo la discussione dei difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La vicenda contenziosa in esame attiene alla legittimità del provvedimento con cui il Comune di Milazzo ha annullato in autotutela la SCIA alternativa al permesso di costruire, avente ad oggetto un intervento di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) di un rudere nella fascia costiera del Capo nel Comune di Milazzo, essenzialmente per le seguenti ragioni: a) mancata produzione del nulla osta ai fini idrogeologici; b) non realizzabilità dell’intervento de quo rientrante nell’ambito della ristrutturazione edilizia, alla luce dell’art. 37 delle n.t.a. del vigente p.r.g. del Comune di Milazzo, che consente, nella zona di interesse, solo il restauro conservativo di fabbricati esistenti; c) incongruenze ai fini dello stato legittimo dell’immobile.
2. In via preliminare, va ritenuto ammissibile l’intervento ad opponendum del vicino proprietario di terreni confinanti con quelli della parte ricorrente.
A tal riguardo, questa Sezione (cfr. 23 aprile 2025, n. 1321) ha già ritenuto che “[a] norma dell’art. 28 c.p.a., è consentito intervenire in giudizio a chiunque non sia parte e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, purché vi abbia interesse. Secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, a cui il Collegio ritiene di aderire, nel processo amministrativo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento «ad opponendum», non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza, basta che l'interveniente possa vantare un interesse, anche di mero fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso. … È pertanto sufficiente che l’interventore possa vantare una posizione indiretta e derivata, seppur minore rispetto a quella che avrebbe radicato l'interesse a proporre autonomo ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 10/2/2017, n. 573; 23/6/2015, n. 3162; Sez. VI, 2/2/2007, n. 425). I principi enucleati dalla giurisprudenza formatasi in materia urbanistico-edilizia, in base ai quali la proponibilità della domanda impugnatoria è subordinata alla sussistenza della vicinitas e dell’interesse ad agire (cfr. Cons. Stato, A.P., 9/12/2021, n. 9; Sez. IV, 21/04/2023, n. 4084) non sono, quindi, applicabili all’intervento in giudizio (cfr. in termini: Cons. Stato, sez. VI, 04/07/2023, n. 6514 )”.
3. Ciò posto, si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune e della parte interveniente stante l’infondatezza del ricorso.
4. Va specificato che l’atto in questione è un atto plurimotivato sicché è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice; ne consegue che il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse della parte ricorrente all’esame delle altre doglianze (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023; Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2025, n. 1248).
5. Con il primo motivo, parte deducente contesta la violazione dell’art. 19, commi 3, 4 e 6-bis nonché dell’art. 21 nonies, essendo intervenuto l’annullamento dopo un anno dalla presentazione della Scia alternativa del permesso di costruire; mancherebbe, per l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, in particolare, la motivazione in merito all’interesse pubblico tutelato e sotteso all’annullamento della SCIA diverso dal mero ripristino della legalità violata, tale non essendo la ragione su cui essenzialmente si fonda l’atto impugnato ossia la non ammissibilità dell’intervento di “demolizione e ricostruzione” nella Fascia Costiera del Capo, in ossequio all’art. 37 delle NN.TT.A. del PRG del Comune di Milazzo.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. A prescindere dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui le ipotesi di SCIA alternativa al permesso di costruire, regolate dall’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 (come recepito con modificazioni dall’art. 10 L.R. n. 16/2016 commi 6-7 bis), non rientrano entro i confini applicativi del citato art. 19 (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd.,11 giugno 2021, n. 525; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 20 novembre 2023, n. 2721), dal che ne viene fatto ricavare che “ decorsi i trenta giorni dalla richiesta, […] l’Amministrazione conserva il potere di agire per inibire ed eventualmente rimuovere gli effetti della segnalazione certificata, a prescindere dalle condizioni previste dall'art.21-nonies della legge n. 241 del 1990 ”, in ogni caso, nella fattispecie in esame sussistono “ le condizioni previste dall’art. 21-nonies ”, che consentono - anche a voler ritenere applicabile l’art. 19 cit. - l’annullamento in autotutela oltre i trenta giorni ivi prescritti.
5.3. Va ritenuto che, ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. "tardivo" sulla segnalazione certificata di inizio attività, è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, l'Autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l’atto di autotutela intervenga entro un termine ragionevole e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Solo laddove il titolo abilitativo sia stato ottenuto in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà è consentito all'amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l'atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n. 5056/2024; id. sez. VIII, n. 6291/2024).
5.4. Quanto alla motivazione di interesse pubblico che può giustificare l’intervento in autotutela “tardivo”, giova ricordare quanto chiarito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 17 ottobre 2017, n. 8), secondo cui “ Nelle ipotesi di maggiore rilievo, … (e laddove venga in rilievo la tutela di preminenti valori pubblici di carattere - per così dire - "autoevidente"), l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate le quali normalmente possano integrare le ragioni di interesse pubblico che depongono nel senso dell'esercizio del ius poenitendi .”.
5.4.1. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato richiama i vincoli sussistenti nell’area (vincolo idrogeologico e rischio geomorfologico di erosione della costa) a tutela dei quali il provvedimento interviene. In particolare, una delle motivazioni del diniego si fonda sulla mancata produzione del nulla osta ai fini idrogeologici del Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Messina, ritenuto necessario dall’amministrazione, in ragione delle particolari caratteristiche e posizione del sito di progetto (nulla osta che - specifica l’Amministrazione - non è assorbito dal Deposito/Autorizzazione Genio civile di Messina); viene, inoltre, sottolineato che detta acquisizione si rende opportuna anche in ragione del riutilizzo, nella stessa area, del materiale di scavo, circostanza rispetto alla quale è stata formulata la richiesta di rettifica della dichiarazione di cui al punto 19.1, resa dal progettista nella Relazione tecnica asseverata in data 11 maggio 2023, con la quale si attesta, invece, che l'area oggetto d'intervento non è sottoposta alla specifica tutela.
Su questo punto, il provvedimento, alla fine della parte motiva, richiama “ la specifica localizzazione del rudere esistente, posto in prossimità delle zone di pericolosità e rischio elevato geomorfologico, sostanzialmente, individuato dallo strapiombo che separa il piano di campagna dell'area d'intervento dalla sottostante scogliera, identificata nel P.A.I. in una falesia soggetta ad erosione e crolli, con possibilità di evoluzione delle manifestazioni di dissesto intorno ai fenomeni gravitazionali con pericolosità P4-R4 ”.
Il provvedimento richiama, altresì, il d.P.R. 109/2015/SERV.5/S.G. e segnatamente l'art. 2 lett a), che dispone: " A scopo preventivo e precauzionale sono istituite": la "fascia di rispetto" per probabile evoluzione del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi (ad eccezione dei fenomeni di crollo e di sprofondamento già valutati nelle attuali Norme Generali del PAI) che determinano un livello di pericolosità geomorfologica molto elevata (P4) ed elevata (P3); detta fascia di rispetto avrà un'ampiezza di metri venti tutto intorno all'areale di pericolosità ”.
5.4.2. Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce della pregnanza degli interessi pubblici sottesi al provvedimento e della prevalenza che deve essere riconosciuta ai valori che esso mira a tutelare, il contenuto del provvedimento, come dinanzi riferito, assolva l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione in sede di intervento in autotutela, vieppiù considerando che viene specificato nel provvedimento impugnato che la necessaria produzione del nulla osta ai fini idrogeologici comporta la rettifica della dichiarazione di cui al punto 19.1, resa dal progettista nella Relazione tecnica asseverata in data 11 maggio 2023 (che l'area oggetto d'intervento non sia sottoposta alla specifica tutela), rilevando in tal modo l’amministrazione, di fatto, un’erronea indicazione da parte del segnalante.
5.5. A ciò va aggiunto che, sulla base dei principi indicati dall’Adunanza Plenaria con la citata sentenza n. 8 del 2017, la giurisprudenza ha ritenuto che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo favorevole non consenta di configurare in capo al privato una posizione di affidamento legittimo, così che l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata debba ritenersi sussistente in re ipsa e comunque prevalente rispetto al contrapposto interesse privatistico al mantenimento dell’atto illegittimo. Il superamento del termine per l’esercizio del potere di autotutela è pertanto ammissibile nei casi in cui, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente - anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti - diverso da quello reale o comunque circostanze erronee (Cons. Stato sez. IV, 14 agosto 2024, n.7134; 8 agosto 2024 n. 7056; Sez. II, 29 marzo 2023, n. 3224; per un’interpretazione estensiva del disposto del comma 2- bis dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 giugno 2025, n. 5622; 3 gennaio 2025, n. 29; 22 novembre 2021, n. 7817; sez. IV, 3 giugno 2025, n. 4832; 7 maggio 2025, n. 3876; C.G.A., 1 ottobre 2024, n. 740; 23 luglio 2024, n. 585; T.A.R. Sicilia -AN, sez. V, 28 aprile 2025, n. 1394;16 aprile 2025, n. 1258).
5.5.1. Mutuando i superiori principi giurisprudenziali allo specifico caso in esame, si può dare atto che parte ricorrente ha presentato la scia alternativa al permesso di costruire, avente ad oggetto un intervento di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) di un rudere nella fascia costiera del Capo nel Comune di Milazzo, dichiarando, oltre all’inesistenza di vincoli nell’area de qua - che l’amministrazione nel provvedimento impugnato ha invece ritenuto esistenti (vedi supra ) -, anche la sussistenza di uno stato legittimo dell’immobile su cui l’amministrazione ha rilevato “incongruenze” nei termini ivi descritte (segnatamente, non rispondenza delle dichiarazioni dello stato ruderale allo stato di fatto prodotto), sicché - alla stregua dei superiori principi - non è predicabile, nel caso di specie, alcun legittimo affidamento del privato.
Tanto si reputa sufficiente si fini dell’adozione dell’atto in autotutela “tardivo”, anche avuto riguardo alla correttezza dei superiori rilievi contestati dall’amministrazione con il provvedimento impugnato, per come di seguito esposto.
6. Ritiene a questo punto il Collegio di passare a delibare la censura con cui parte ricorrente contesta la motivazione del provvedimento che fa leva sulle incongruenze rilevate dall’Amministrazione in tema di “ stato legittimo ”.
Ritiene, in particolare, parte deducente che non sussisterebbe alcuna incongruenza tra lo stato ruderale dichiarato e lo stato di fatto dell’immobile, come evincibile dalla documentazione in atti; a tal fine: a) produce la certificazione catastale risalente all’impianto del catasto, dalla quale si evincerebbe che l’immobile era censito con una consistenza sovrapponibile allo stato attuale dell’immobile; b) contesta il generico riferimento all’accertamento tecnico effettuato in occasione del sopralluogo avvenuto in data 28 novembre 2024, all’esito del quale è stato predisposto apposito verbale, che viene impugnato, ove occorra; c) tale verbale sarebbe errato e contraddittorio, in quanto rileverebbe che il rudere della particella 1405 (ex 80) è in buono stato di conservazione, mentre - al contrario - necessiterebbe di interventi immediati sul piano strutturale, tanto da rendersi necessaria la sua demolizione e ricostruzione; d) il riferimento nella relazione ai rilievi fotografici dell’epoca - che non consentirebbero, secondo il tecnico comunale, di scorgere il rudere - non terrebbe cono della circostanza che la zona era caratterizzata da fitta vegetazione, tale da non consentire un’analisi della situazione degli immobili.
Ritiene, altresì, parte ricorrente, nelle difese articolate negli atti di giudizio, che l’amministrazione, in relazione alle contestazioni sullo “stato legittimo” (e in particolare alle contestazioni sulla preesistenza del manufatto), avrebbe introdotto una motivazione postuma in quanto tale inammissibile poiché il provvedimento impugnato non fonderebbe l’annullamento in autotutela sull’assenza dello stato legittimo, ma si limiterebbe a esternare dubbi sulla consistenza attuale rispetto a quella ruderale dichiarata.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Va, innanzitutto, chiarito che il rilievo sullo “ stato legittimo ” non costituisce motivazione postuma.
Invero, già nella relazione di sopralluogo datata 28 novembre 2024 (richiamata anche nel provvedimento di annullamento d’ufficio della SCIA), il tecnico del Comune ha rappresentato che “ in ordine all’epoca di costruzione dei tre manufatti sono state consultate due foto aeree fornite dalla S.A.S. TD s.r.l. di Palermo relative agli anni 1967 e 2004 nelle quali si rilevano le sagome dei fabbricati identificati oggi con le particelle 1407 e 1408, mentre non vi è alcuna traccia del fabbricato oggi identificato con la particella 1405 ”.
Inoltre, a pag. 3 del provvedimento impugnato si legge, in relazione alla tematica in questione, quanto segue: “ RITENUTO, per quanto attiene allo stato legittimo dell’immobile, così come definito dall’art. 9 bis del D.P.R. n. 380/2001, che quanto sostenuto nella “nota di parte con osservazioni” non chiarisca, al netto della verosimile situazione catastale d’impianto, la complessiva condizione di provenienza dell'immobile nella sua odierna consistenza in ragione delle incongruenze che si rilevano fra lo stato ruderale dichiarato ed il rilievo dello stato di fatto prodotto, ivi compreso quello trasmesso in sede di prima proposta, poi dinegata;
TENUTO CONTO che tali considerazioni hanno trovato ulteriori elementi di conferma in ragione del raffronto con le evidenze documentali acquisite agli atti di questo Settore nel contesto delle operazioni di accertamento tecnico effettuate come da verbale di sopralluogo definito in data 28/11/2024, concernente le verifiche tecniche, già avviate in data 10/07/2024, che hanno indicato, anche per il manufatto oggetto di proposta di progetto, sopravvenute variazioni di stato e di consistenza, al momento né documentate né supportate da oggettivi risconti tecnico-amministrativo e comunque non compatibili con le attività di recupero/risanamento/restauro consentite nella zona territoriale di appartenenza (… )”.
6.3. Ciò posto, va ricordato che, ai sensi dell’art. 9-bis d.p.r. n. 380 del 2001, “ Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi. ”.
Inoltre, costituisce ius receptum il principio per cui l'onere di provare la consistenza originaria dell'immobile grava sul privato sulla base del principio di vicinanza della prova.
6.3.1. Nel caso di specie, in ordine alla preesistenza dell’immobile, i ricorrenti hanno sostenuto che:
- dalla certificazione catastale risalente all’impianto del catasto si evincerebbe che la consistenza dell’immobile al momento del censimento era sovrapponibile allo stato attuale del fabbricato;
- il rudere non si scorge nella sua precisa conformazione nelle aerofotogrammetrie del 1967 e del 2004 a causa della fitta vegetazione.
Tuttavia, tali indicazioni non sono sufficienti a superare i rilievi dell’amministrazione, secondo cui “ quanto sostenuto nella “Nota di parte con osservazioni” non chiarisca, al netto della verosimile situazione catastale d’impianto, la complessiva condizione di provenienza dell’immobile nella sua odierna consistenza in ragione delle incongruenze che si rilevano fra lo stato ruderale dichiarato ed il rilievo dello stato di fatto prodotto, ivi compreso quello trasmesso in sede di prima proposta, poi dinegata ”; ciò in quanto – continua il provvedimento impugnato – la parte non è riuscita, con le osservazioni, a superare le risultanze delle verifiche tecniche, già avviate in data 10 luglio 2024, che hanno indicato, anche per il manufatto in questione, sopravvenute variazioni di stato e di consistenza non compatibili con le attività possibili nella zona di appartenenza.
6.3.2. In particolare, al fine di confutare i detti rilievi dell’Amministrazione, parte ricorrente ha prodotto in giudizio i seguenti atti:
- scia alternativa in cui si dichiarano i seguenti dati dell’immobile oggetto di intervento: superficie mq 44,55 (6,75 x 6,60) e volumetria mc 160,38 (mq 44,55 x 3,60);
- planimetria catastale relativa alla particella 1405 foglio 2 (dichiarazione protocollo del n. ME0041015 del 19/02/2013) ove l’immobile ha la forma di un quadrato con altezza centrale h 3,80 e altezze ai due lati h. 2.90;
- visura particella ex 80 – oggi 1405, ove, in disparte l’equivalenza delle particelle in questione (dato - questo -, invero, non contestato nel provvedimento amministrativo) si dà atto che la particella ha superficie di 36 mq.
Orbene, il confronto dei dati offerti dalla stessa parte ricorrente in giudizio, a parere del Collegio, non solo non sconfessa, ma avalla la tesi del Comune circa le “ incongruenze che si rilevano fra lo stato ruderale dichiarato ed il rilievo dello stato di fatto prodotto ” e circa le “ sopravvenute variazioni di stato e di consistenza non compatibili con le attività possibili nella zona di appartenenza ”, lasciando emergere variazioni nelle dimensioni del manufatto nel tempo (da 36 mq a 44,55 mq).
6.3.3. Peraltro, non risultano prodotti in atti dalla parte ricorrente rilievi fotografici che confutino efficacemente gli argomenti del Comune.
Anche l’atto notarile del 1842 così come la sentenza storica del 1912 - atti che, secondo quanto sostenuto dalla parte deducente, dovrebbero confermare l’esistenza del manufatto - non forniscono la certezza dell’originaria consistenza e della corrispondenza con quella attuale, ai fini della prova dello stato legittimo.
Di contro, puntuali risultano le deduzioni e le allegazioni documentali (e in specie, le aerofotogrammetrie in atti) del Comune che evidenziano quanto meno “ variazioni di stato e di consistenza ” nell’immobile in questione. In particolare, ritiene il Collegio che risultano particolarmente significative, ai fini che interessano - oltre alle foto fornite dalla S.A.S. TD s.r.l. di Palermo relative agli anni 1967 e 2004 - le foto del 2015 e del 2016 (cfr. allegato 4 sub “D”, del deposito del comune di Milazzo del 9 maggio 2025) ove appaiono corrispettivamente un simulacro con due muri perimetrali (nel 2015) e successivamente con quattro muri perimetrali (nel 2016), rivelandosi il manufatto in modo più distinto e completo in foto successive al 2016.
Invero, le argomentazioni della parte ricorrente - relative all’esistenza di vegetazione sull’area o alla “altezza dello scatto” - non riescono a spiegare le ragioni per cui, nelle foto aeree relative agli anni 1967 e 2004, risultano le sagome dei fabbricati identificati oggi con le particelle 1407 e 1408, mentre non vi è traccia del fabbricato oggi identificato con la particella 1405; né esse riescono a superare le evidenze delle foto degli anni 2015 e 2016 di cui sopra, né ancora riescono a dimostrare che non siano intervenute le contestate (nel provvedimento impugnato) “ variazioni di stato e di consistenza ” per il manufatto in questione.
6.4. Alla luce di quanto sopra, risulta privo di mende il motivo del provvedimento di annullamento con cui l’amministrazione ha ritenuto rilevanti, ai fini dell’autotutela, le dette “incongruenze” in merito allo stato legittimo, incongruenze - si ripete - non risolte dalla parte ricorrente nemmeno nel presente giudizio.
7. Con ulteriore censura, parte ricorrente contesta la motivazione del provvedimento che fa leva sul ritenuto elevato rischio geomorfologico nell’area de qua, sostenendo, con il supporto della relazione geologica del tecnico in atti, che il rudere oggetto di ristrutturazione non si trovi in area vincolata P4 del P.A.I. né in fascia di rispetto della stessa e aggiungendo, altresì, che il progetto in questione sia munito di apposita autorizzazione paesaggistica.
La difesa del Comune, dal suo canto, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per non avere censurato parte ricorrente uno dei motivi alla base dell’ordinanza ossia “ la mancata produzione del nulla osta ai fini idrogeologici rilasciato dal competente Corpo Forestale dello Stato ai fini del Vincolo idrogeologico R.D.L. n° 3267 del 1923- D. Ass. Terr. Ambiente n° 569/2012 del 17.4.2012 (non assorbito con il deposito/autorizzazione Genio Civile di Messina) ”.
7.1. Il motivo, in disparte il rilievo in rito, è infondato.
Infatti, la difesa della parte ricorrente si limita ad affermare che l’intervento sia assentibile e realizzabile in quanto non rientra nella zona P4, che “ la distanza misurata in situ tra il bordo della falesia e l’edificio oggetto di ristrutturazione è superiore ai 20 metri ”, che “ l’eventuale fascia di rispetto riguarderebbe il piede della falesia e non già il margine superiore ” e che l’intervento “ non comporta alcuna movimentazione di terra o spostamento dell’area di sedime dell’immobile preesistente ”.
Tuttavia parte ricorrente non riesce a dimostrare che non sia necessario il previo nulla osta ai fini idrogeologici con riferimento all’intervento in questione, richiesto dal Comune “ in ragione delle particolari caratteristiche e posizione del sito di progetto ”.
Il Comune, d’altronde, senza anticipare in senso preclusivo il contenuto del detto nulla osta, si è limitato a ritenerlo rilevante per la collocazione dell’immobile nella peculiare zona (essendo “ posizionato a m. 6 dal limite delle zone di pericolosità e rischio elevato geomorfologico, di contestuale rischio di dissesto attivo associato a rischio di erosione della costa, sostanzialmente individuato dallo strapiombo che separa il piano di campagna dell’area di intervento dalla sottostante scogliera, identificata nel P.A.I. in una falesia soggetta a crolli, con possibilità di evoluzione delle manifestazioni di dissesto intorno ai fenomeni gravitazionali con pericolosità P4-R4 ”), evidenziandone, altresì, la ragionevole opportunità “ anche in ragione del riutilizzo, nella stessa area, del materiale di scavo” .
Peraltro, l’affermazione al riguardo della parte ricorrente - che l’intervento non comporti alcuna movimentazione di terra o spostamento dell’area di sedime dell’immobile preesistente - non trova conferma nella relazione del tecnico di parte, ove si fa riferimento a un sia pur “limitato” (ma esistente) impatto delle opere in termini di movimento terra.
E ancora la stessa relazione di parte non esclude che “ eventuali prescrizioni sulla conduzione del fondo saranno richieste dalla competente Autorità Forestale ”, limitandosi a ribadire l’assentibilità dell’autorizzazione al ripristino di un rudere al servizio del fondo agricolo, non contestata aprioristicamente - sotto tale profilo - dal Comune, che ha invece ragionevolmente e legittimamente chiesto, per la “prossimità” del manufatto alle zone di pericolosità e rischio elevato geomorfologico, il detto nulla osta.
Conclusivamente sul punto, gli argomenti spesi dalla parte ricorrente non riescono a inficiare la legittimità del provvedimento laddove ha ribadito la necessità del nulla osta idrogeologico a fronte del pericolo dipendente dall’essere il manufatto in questione ad appena “ 6 metri dal limite delle zone di pericolosità e rischio elevato geomorfologico ”, sicché, anche sotto tale profilo, il provvedimento risulta esente dai prospettati vizi.
8. Ancorché la legittimità delle due ragioni esaminate (e invero anche di una sola di esse) su cui si fonda il provvedimento plurimotivato impugnato sia già in grado di determinare il rigetto del ricorso, per ragioni di completezza, il Collegio intende procedere all’esame anche della terza ragione dell’intervento in autotutela concernente la qualificazione dell’intervento edilizio e la sua incompatibilità con le nn.tt.aa. del Comune di Milazzo.
9. Con ulteriore motivo, i ricorrenti hanno contestato tale ragione dell’atto di autotutela, deducendo che la legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976 consente, nella fascia di 150 metri dalla battigia, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e realizzati prima dell’entrata in vigore della stessa legge regionale, senza alterazione dei volumi già realizzati; la successiva circolare del Dipartimento Regionale di Urbanistica n. 2 del 16 febbraio 2023, nel richiamare la suddetta legge regionale, non menziona alcuna prevalenza restrittiva delle N.T.A. rispetto alla normativa regionale.
Da ciò discenderebbe - in tesi dei ricorrenti - che le Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Milazzo, che non consentono nella zona di interesse la ristrutturazione edilizia, sarebbero obsolete (in quanto risalenti al 1986) e superate dall’interpretazione della norma regionale fornita dalla Circolare n. 2/2023 del Dipartimento Regionale Urbanistica, nonché dagli interventi normativi di cui al Decreto legge n. 76/2020 (convertito con Legge n.120/2020) e Decreto legge n. 17/22 (convertito con Legge n. 34/22), che avrebbero esteso la nozione di “ristrutturazione edilizia” anche alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti e sedime, anche nelle aree tutelate ex art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
I ricorrenti hanno dedotto, altresì, che il parere del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica del 17 dicembre 2022 – richiamato dal Comune negli atti impugnati – sarebbe contra legem in quanto contraddittorio rispetto alla L.r. n. 15/1991, che, all’art. 2, comma 3, stabilisce: “ Le disposizioni di cui all' articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi ”. Per tale ragione, i contenuti del suddetto parere non sarebbero stati riproposti nella Circolare n. 2/2023.
9.1. Neanche tale motivo può essere accolto.
L’art. 37 N.T.A del Piano Regolatore impedisce la “ristrutturazione”, ammettendo esclusivamente: a) consolidamento delle caratteristiche geomorfologiche; b) rimboschimenti; c) formazione di viabilità pedonale; d) restauro conservativo dei fabbricati esistenti; e) piccole attrezzature per attracco natanti.
Il provvedimento impugnato spiega il rigore della normativa de qua , chiarendo che: - “ l’area in questione ricade nel più ampio ambito del regime vincolistico imposto con D.P.R.S. del 27.5.1974 n. 693 Gurs 20.7.1974 n. 34 con il quale la Zona Nord di Capo Milazzo è stata dichiarata e sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico”; - “l’area ricade anche nell’ambito del regime vincolistico imposto con D.P.R.S. del 17.4.1979 n. 886, Gurs 8.9.1979 n. 40 col quale parte del territorio di Milazzo è stata dichiarata e sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico ”; - “ … in virtù di tali valenze, si evidenzia, seppur in via meramente ricognitiva ma comunque sintomatica, che con deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 7/10/2010 l’area in esame, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge reg. n. 6/2010, è stata esclusa dall’ambito di applicazione della medesima Legge (art. 2 “ampliamenti” e art. 3 “rinnovo patrimonio edilizio esistente demolizioni e ricostruzioni”) in ragione delle sue peculiarità di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale ”.
Ciò posto, non si ritiene condivisibile l’argomento introdotto dalla parte ricorrente secondo cui la norma in questione dovrebbe cedere a fronte dell’art. 15 l.r. n. 78/72, come modificato dalla disposizione del 1991, che consente anche la demolizione e ricostruzione.
L’art. 15, primo comma, lettera a), della legge della Regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia), prevede quanto segue: «[a]i fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati».
L’art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 15 del 1991 stabilisce che «[ l]e disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lett. a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati », e che «[e ]sse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi ».
È indubbio che la normativa regionale invocata mira a tutelare l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero della Regione Siciliana.
La normativa de qua , invero, non consente che gli strumenti urbanistici comunali possano contemplare condizioni peggiorative rispetto alle sue disposizioni e, qualora lo facciano o non si adeguino ai livelli di tutela ivi previsti, la legge regionale citata prevale su di essi.
Tuttavia, la normativa non impedisce – interpretata conformemente alla sua ratio – che lo strumento urbanistico del Comune resistente disciplini l’area in questione denominata “Fascia costiera del Capo ”, in virtù delle dette valenze, con disposizioni di maggiore tutela, consentendo le sole attività tendenti alla mera conservazione delle caratteristiche già esistenti (cfr. T.A.R. Sicilia, AN, sez. I, n. 2394/2012).
In tal caso, non vi è contrasto tra lo strumento urbanistico e la normativa regionale in questione, i cui livelli minimi di tutela risultano salvaguardati, ma la previsione di livelli di tutela ulteriori, non sussistendo alcuna preclusione a che il Comune, con lo strumento urbanistico, nell'ambito della propria competenza, detti disposizioni aggiuntive, anche più restrittive, rispetto ai livelli di tutela (minimi) imposti con la legge.
Nello stesso senso, si è pronunciato il parere del Dipartimento regionale urbanistica del 2022, citato nell’Ordinanza, per il quale “ Il Comune nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa, può disciplinare l’attività edilizia all’interno delle Z.T.O. per le quali ritiene necessario porre particolari tutele con norme più restrittive rispetto alla normativa vigente ”.
10. Dal rigetto delle superiori censure, per le dette ragioni, discende l’infondatezza del ricorso, che va pertanto rigettato.
11. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AN (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle altre parti private menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.