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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 788/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa AR ZA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa n. 788/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_1 dall'Avv. Lea Domenica Lucchese ricorrente-
in persona del suo Controparte_1 amministratore unico e socio;
, nato a [...] Controparte_1 Parte_2 del Vallo il 19/04/1975 e , nata a [...] il [...], tutti Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Lea Domenica Lucchese (pec:
, come da procure allegate telematicamente al ricorso Email_1 introduttivo;
- resistenti -
OGGETTO: verificazione di scrittura privata.
* * * * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso, depositato in data 08/05/2025, premettendo di aver Parte_1 costituito, in data 10 novembre 2024, unitamente a , e Controparte_2 Parte_2
un trust denominato “TrustCartoon”, nell'ambito del quale veniva nominato quale Parte_3 trustee il sig. , allo scopo di assicurare il mantenimento del tenore di vita e la Parte_2 cura e l'assistenza, personale e medica, del beneficiario;
che, a tal fine, sono stati conferiti nel fondo in trust i seguenti beni immobili:
A) beni di proprietà della società PI Controparte_1
con sede in Mazara del Vallo via San Benedetto da Norcia 27 cap 91026 in P.IVA_1 persona del suo amministratore unico:
A1) Immobile sito in Mazara del Vallo nella via Castelvetrano n. 36 Piano S1—T identificato al NCEU di Mazara del Vallo al foglio 196 particella 3098 sub 43 rendita euro 5.837,10 cat C/1 classe 6 consistenza mq 299 pervenuto alla società per atto del 28 giugno 1999 ai rogiti del notaio r.p. 29621 rg gen. 13774 e reg part. 11096 del 31 luglio 1999; Persona_1
B) beni immobili di proprietà del sig. pervenuti allo stesso per atto di Parte_2 compravendita ai rogiti del notaio rep 59222/16283 del 16 giugno 2010; Persona_1
B1) appartamento sito in Mazara del Vallo NCEU foglio 189 part. 246 sub 3 sito in via Gaetano
Quattrocchi n.6 piano 1 cat. A/3 classe 4 consistenza 6 vani rendita 278,89 superfice 105 mq ed escluse aree scoperta 103 mq;
B2) immobile sito in Mazara del Vallo via Gaetano Quattrocchi n.6 Piano T NCEU foglio 189 part. 246 sub 6 cat A/3 classe 5 consistenza 3 vani rendita 162,68 65mq;
B3) immobile sito in Mazara del Vallo via Gaetano Quattrocchi 6 Piano T foglio 189 part. 246 sub 7 cat. C/6 classe 6 consistenza 26 mq Rendita euro 69,83;
B4) immobile sito nel comune di Mazara del Vallo foglio 189 part. 246 sub 5 via Gaetano
Quattrocchi n.6 piano 2 cat A/3 classe 4 consistenza 3 van1 rendita euro 139,44 sup mq 65 escluse aree scoperta.
Ha altresì premesso di avere interesse alla verificazione della scrittura privata denominata
“TrustCartoon” ai sensi dell'art. 216 c.p.c., anche al fine della trascrizione della stessa presso i competenti registri immobiliari, attesa la sua riferibilità ai beni come sopra meglio identificati e che con il ricorso ha espressamente riconosciuto come proprie le sottoscrizioni apposte sull'atto costitutivo del trust.
Tutto quanto sopra premesso, ha concluso chiedendo: “per le esposte causali, accertare e dichiarare la veridicità delle firme apposte da 1) la società Controparte_1
PI con sede in Mazara del Vallo via San Benedetto da Norcia
[...] P.IVA_1
27 cap 91026 in persona del suo amministratore unico e socio sig. nato a [...]
Mazara del Vallo il 20 marzo 1944 Cf , 2) la sig.ra nata a [...]F._1 Parte_3
Mazara del Vallo il 10 luglio 1951 CF residente in [...] da Norcia 27; 3) il sig. nato a [...] il [...] CF Parte_2 ed ivi residente nella via Gaetano Quattrocchi n. 6 nel Trust Cartoon;
C.F._3 Esonerando il Conservatore da ogni responsabilità per la trascrizione. Con la più ampia facoltà di articolare ogni idoneo mezzo istruttorio in corso di causa e nei termini di legge. Con vittoria di spese ed onorari”.
1.2. All'udienza del 13/10/2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di essersi costituita anche per le parti resistenti essendo stata, nelle more della notifica del ricorso, riconosciuta dalle parti la firma apposta all'atto di trust.
Ha chiesto, pertanto, una sentenza di accertamento della veridicità di tali firme ai fini della trascrizione dell'atto, con compensazione delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Tutto quanto premesso, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.p.c., «l'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse;
ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore».
Nel caso di specie, le parti hanno puntualmente allegato e documentalmente comprovato un interesse giuridicamente apprezzabile alla proposizione dell'istanza di verificazione in via principale, avuto riguardo alla necessità di procedere alla trascrizione della scrittura nei pubblici registri immobiliari.
Con riguardo alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale
è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla. Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
Nel caso di specie, i convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno aderito alla domanda di parte ricorrente, riconoscendo di fatto l'autenticità delle proprie sottoscrizioni.
Ne consegue che la domanda di verificazione della scrittura privata descritta in ricorso deve essere accolta con ogni effetto di legge.
Nulla sulla trascrizione che costituisce onere di parte e che in forza della presente sentenza potrà avvenire ex art 2657 c.c.
Ne deriva, pertanto, che è sufficiente accertare la scrittura privata sottoscritta dalle parti del presente giudizio affinchè la stessa costituisca titolo idoneo alla trascrizione.
3. Alla luce del riconoscimento intervenuto, le spese del relativo procedimento dovrebbero gravare, in applicazione della previsione di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c, sulla parte ricorrente. Tuttavia, considerata l'istanza di compensazione formulata dalle parti in comparsa di risposta e valutato il comportamento processuale complessivamente tenuto da tutte le parti del giudizio nonché la mancanza di attività istruttoria, appaiono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'autenticità, ai sensi dell'art. 2702 c.c., delle sottoscrizioni apposte dalle parti, come meglio sopra generalizzate, nella scrittura privata istituiva di Trust del 10/11/2024;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Marsala, così deciso il 31.10.2025
Il Giudice
AR ZA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa AR ZA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa n. 788/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_1 dall'Avv. Lea Domenica Lucchese ricorrente-
in persona del suo Controparte_1 amministratore unico e socio;
, nato a [...] Controparte_1 Parte_2 del Vallo il 19/04/1975 e , nata a [...] il [...], tutti Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Lea Domenica Lucchese (pec:
, come da procure allegate telematicamente al ricorso Email_1 introduttivo;
- resistenti -
OGGETTO: verificazione di scrittura privata.
* * * * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso, depositato in data 08/05/2025, premettendo di aver Parte_1 costituito, in data 10 novembre 2024, unitamente a , e Controparte_2 Parte_2
un trust denominato “TrustCartoon”, nell'ambito del quale veniva nominato quale Parte_3 trustee il sig. , allo scopo di assicurare il mantenimento del tenore di vita e la Parte_2 cura e l'assistenza, personale e medica, del beneficiario;
che, a tal fine, sono stati conferiti nel fondo in trust i seguenti beni immobili:
A) beni di proprietà della società PI Controparte_1
con sede in Mazara del Vallo via San Benedetto da Norcia 27 cap 91026 in P.IVA_1 persona del suo amministratore unico:
A1) Immobile sito in Mazara del Vallo nella via Castelvetrano n. 36 Piano S1—T identificato al NCEU di Mazara del Vallo al foglio 196 particella 3098 sub 43 rendita euro 5.837,10 cat C/1 classe 6 consistenza mq 299 pervenuto alla società per atto del 28 giugno 1999 ai rogiti del notaio r.p. 29621 rg gen. 13774 e reg part. 11096 del 31 luglio 1999; Persona_1
B) beni immobili di proprietà del sig. pervenuti allo stesso per atto di Parte_2 compravendita ai rogiti del notaio rep 59222/16283 del 16 giugno 2010; Persona_1
B1) appartamento sito in Mazara del Vallo NCEU foglio 189 part. 246 sub 3 sito in via Gaetano
Quattrocchi n.6 piano 1 cat. A/3 classe 4 consistenza 6 vani rendita 278,89 superfice 105 mq ed escluse aree scoperta 103 mq;
B2) immobile sito in Mazara del Vallo via Gaetano Quattrocchi n.6 Piano T NCEU foglio 189 part. 246 sub 6 cat A/3 classe 5 consistenza 3 vani rendita 162,68 65mq;
B3) immobile sito in Mazara del Vallo via Gaetano Quattrocchi 6 Piano T foglio 189 part. 246 sub 7 cat. C/6 classe 6 consistenza 26 mq Rendita euro 69,83;
B4) immobile sito nel comune di Mazara del Vallo foglio 189 part. 246 sub 5 via Gaetano
Quattrocchi n.6 piano 2 cat A/3 classe 4 consistenza 3 van1 rendita euro 139,44 sup mq 65 escluse aree scoperta.
Ha altresì premesso di avere interesse alla verificazione della scrittura privata denominata
“TrustCartoon” ai sensi dell'art. 216 c.p.c., anche al fine della trascrizione della stessa presso i competenti registri immobiliari, attesa la sua riferibilità ai beni come sopra meglio identificati e che con il ricorso ha espressamente riconosciuto come proprie le sottoscrizioni apposte sull'atto costitutivo del trust.
Tutto quanto sopra premesso, ha concluso chiedendo: “per le esposte causali, accertare e dichiarare la veridicità delle firme apposte da 1) la società Controparte_1
PI con sede in Mazara del Vallo via San Benedetto da Norcia
[...] P.IVA_1
27 cap 91026 in persona del suo amministratore unico e socio sig. nato a [...]
Mazara del Vallo il 20 marzo 1944 Cf , 2) la sig.ra nata a [...]F._1 Parte_3
Mazara del Vallo il 10 luglio 1951 CF residente in [...] da Norcia 27; 3) il sig. nato a [...] il [...] CF Parte_2 ed ivi residente nella via Gaetano Quattrocchi n. 6 nel Trust Cartoon;
C.F._3 Esonerando il Conservatore da ogni responsabilità per la trascrizione. Con la più ampia facoltà di articolare ogni idoneo mezzo istruttorio in corso di causa e nei termini di legge. Con vittoria di spese ed onorari”.
1.2. All'udienza del 13/10/2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di essersi costituita anche per le parti resistenti essendo stata, nelle more della notifica del ricorso, riconosciuta dalle parti la firma apposta all'atto di trust.
Ha chiesto, pertanto, una sentenza di accertamento della veridicità di tali firme ai fini della trascrizione dell'atto, con compensazione delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Tutto quanto premesso, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.p.c., «l'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse;
ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore».
Nel caso di specie, le parti hanno puntualmente allegato e documentalmente comprovato un interesse giuridicamente apprezzabile alla proposizione dell'istanza di verificazione in via principale, avuto riguardo alla necessità di procedere alla trascrizione della scrittura nei pubblici registri immobiliari.
Con riguardo alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale
è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla. Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
Nel caso di specie, i convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno aderito alla domanda di parte ricorrente, riconoscendo di fatto l'autenticità delle proprie sottoscrizioni.
Ne consegue che la domanda di verificazione della scrittura privata descritta in ricorso deve essere accolta con ogni effetto di legge.
Nulla sulla trascrizione che costituisce onere di parte e che in forza della presente sentenza potrà avvenire ex art 2657 c.c.
Ne deriva, pertanto, che è sufficiente accertare la scrittura privata sottoscritta dalle parti del presente giudizio affinchè la stessa costituisca titolo idoneo alla trascrizione.
3. Alla luce del riconoscimento intervenuto, le spese del relativo procedimento dovrebbero gravare, in applicazione della previsione di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c, sulla parte ricorrente. Tuttavia, considerata l'istanza di compensazione formulata dalle parti in comparsa di risposta e valutato il comportamento processuale complessivamente tenuto da tutte le parti del giudizio nonché la mancanza di attività istruttoria, appaiono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'autenticità, ai sensi dell'art. 2702 c.c., delle sottoscrizioni apposte dalle parti, come meglio sopra generalizzate, nella scrittura privata istituiva di Trust del 10/11/2024;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Marsala, così deciso il 31.10.2025
Il Giudice
AR ZA