Ordinanza cautelare 22 luglio 2021
Dispositivo di sentenza 4 novembre 2021
Decreto cautelare 8 novembre 2021
Sentenza 15 novembre 2021
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2021
Decreto presidenziale 11 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 15/11/2021, n. 11720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11720 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/11/2021
N. 11720/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06327/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6327 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, Maria Sara Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci 21;
nei confronti
SM CU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 13.5.2021, comunicata con nota prot. n. 78476/2021 del 14.5.2021 (anch'essa impugnata) inoltrata a GSA in data 17.5.2021 a mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, con cui l'ASL Roma 1 ha disposto, in favore della SM CU S.r.l., l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri della ASL Roma 1 (CIG: 846071206B);
= di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto dalla ricorrente, tra cui: la Determinazione Dirigenziale n. 3193 del 30.12.2020, di individuazione dei soggetti ammessi alla gara; i verbali delle sedute di gara (n. 1 del 9.12.2020, n. 2 dell'11.11.2020, n. 3 del 15.12.2019 e n. 4 del 21.12.2020, n. 5 del 14.1.2021, n. 6 del 19.1.2021, n. 7 del 2.2.2021, n. 8 del 10.2.2021, n. 9 del 17.2.2021, n. 10 del 18.3.2021, n. 11 del 23.3.2021 e n. 12 del 29.3.2021); il verbale n. 13 della seduta riservata del 21.4.2021 di verifica di giustificazioni dell'offerta anomala;
= in subordine, se e in quanto avente carattere lesivo, di tutti gli atti di indizione della richiamata procedura aperta, nonché delle Risposte ai Quesiti da 1 a 14;
e per la condanna
della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente secondo quanto in appresso specificato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/7/2021:
oltre che dei provvedimenti già impugnati con il ricorso originario, anche per l'annullamento del seguente ulteriore provvedimento:
= della intervenuta efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 dell'aggiudicazione disposta con delibera n. 653 del 13.5.2021 della procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri della ASL Roma 1 in favore di SM CU S.r.l., comunicata a GSA in data 30.6.2021 (doc. 30);
= di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, tra cui i (non conosciuti) verbali delle sedute relative alla fase della richiesta e verifica del possesso dei requisiti generali e speciali all'esito della quale è stata accertata in capo all'aggiudicatario SM CU S.r.l. la sussistenza dei requisiti richiesti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e di SM CU;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene impugnata la Deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 13.05.2021, comunicata con nota n. 78476/2021 del 14.05.2021 (anch’essa impugnata), inoltrata a GSA in data 17.05.2021 a mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, con cui l’ASL Roma 1 ha disposto in favore della SM CU S.r.l. l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta finalizzata all’affidamento, per 12 mesi, del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri della ASL Roma 1.
Con Determinazione Dirigenziale n. 3193 del 30.12.2020 l’ASL Roma 1 ha ammesso al prosieguo della gara tutti gli operatori offerenti e, una volta terminato l’esame delle offerte tecniche ed economiche, è risultata prima in graduatoria, con 92,92 punti, la SM CU s.r.l., seguita al secondo posto da GSA (con 88,62 punti).
Nella seduta del 29.03.2021, avendo riscontrato il carattere anomalo dell’offerta di SM CU, la Commissione ha demandato al RUP lo svolgimento del relativo subprocedimento di verifica dell’offerta stessa, conclusosi favorevolmente nella seduta riservata del 21.04.2021.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 653 del 13.05.2021, comunicata a GSA il 17.05.2021, di approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice di esame delle offerte, la gara è stata aggiudicata alla SM CU.
La ricorrente ha quindi impugnato gli atti di gara, e con motivi aggiunti ha impugnato anche “l’intervenuta efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 dell’aggiudicazione”.
In tale ricorso aggiuntivo la ricorrente sostiene che la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione “risulta viziata, in via derivata, per tutti i motivi di illegittimità già proposti con il ricorso introduttivo, da intendersi…integralmente richiamati”.
Inoltre, il provvedimento di aggiudicazione efficace sarebbe anche “affetto da vizio proprio, in quanto risulta adottato sulla base di un’istruttoria carente ed in assenza dei presupposti di fatto, nella parte in cui attesta l’esito positivo della fase di verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicataria, ove invece (come dimostrato da GSA con il secondo motivo del ricorso introduttivo) la SM CU s.r.l. è priva del requisito dell’idoneità professionale, prescritto dal punto 7.1 del Disciplinare di gara, perché detta Società ha un oggetto sociale “non coerente” all’appalto in questione, in quanto non ricomprende le prestazioni e attività analiticamente dettagliate agli artt. 2 e 7 del Capitolato Speciale d’Appalto”.
Con ordinanza n. 4067 del 22.07.2021 questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, limitandosi a fissare l’udienza di merito.
Con ordinanza n. 4919 del 13.09.2021 la III Sezione del Consiglio di Stato, senza pronunciarsi sul merito del ricorso (contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nella memoria dell’08.10.2021), ha invece accolto l’istanza cautelare, “ai soli fini della inibitoria della stipula del contratto, trattandosi di misura ragionevolmente conciliabile con gli interessi reciprocamente rappresentati dalle parti, in quanto idonea a preservare inalterata la situazione in atto per il brevissimo tempo necessario alla pronuncia del merito ed a garantire l’avvio del servizio in condizioni di piena sicurezza ed affidabilità, oltre che per l’intera durata annuale dell’affidamento”.
Alla pubblica udienza del 26.10.2021 la causa è stata posta in decisione.
1) Col 1° motivo, la ricorrente afferma “l’illegittima attribuzione all’aggiudicataria di n. 5 punti per il criterio tabellare n. 8, previsto dall’art. 18.1 del Disciplinare di gara, senza che sia stata prodotta in gara la certificazione SA 8000 2008 necessaria ai fini dell’attribuzione di detto punteggio”.
La ricorrente precisa che “la censura viene proposta per prima anche perché si tratta di un primo profilo sintomatico dell’assenza, in capo alla controinteressata, di una pregressa esperienza e professionalità specifica nel settore di gara della prevenzione, sorveglianza e primo intervento antincendio”, ed “è inoltre decisiva perché, decurtati i 5 punti di cui alla certificazione in questione, il punteggio di SM CU scenderebbe a 87,92 e sarebbe come tale inferiore al punteggio conseguito da GSA, pari a 88,62”.
Più precisamente, la SM “non risulta aver conseguito un certificato SA 8000 2008 rilasciato da Ente di certificazione Accreditato, in quanto presso l’unico Ente a tal fine competente (ossia il SAI) non risulta mai rilasciato detto certificato accreditato”.
Il motivo è infondato, perché, come dimostrato dall’ASL, la SM CU è in possesso della certificazione SA 8000 2014 – che sostituisce e comprende la SA 8000 20081 – rilasciata alla stessa dalla AN (Ente di Certificazione accreditato per la certificazione dei principali Sistemi di Gestione secondo normative riconosciute a livello internazionale) l’11.10.2018 e valida sino all’11.10.2021.
2) La ricorrente sostiene che in ogni caso SM CU sia “priva del requisito dell’idoneità professionale, prescritto dal citato punto 7.1. del Disciplinare di gara, perché - come risulta dalla visura camerale estratta in data 25.05.2021 - detta Società ha un oggetto sociale “non coerente” con l’appalto in questione, in quanto non ricomprende le prestazioni e attività analiticamente dettagliate…agli artt. 2 e 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, ossia, tra gli altri, i servizi di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza, primo intervento di spegnimento dell’incendio con gli estintori, gestione in generale delle emergenze e primo soccorso, con coordinamento con le risorse umane della ASL nel caso di evento dannoso e collaborazione attiva con i Vigili del Fuoco, a seguito del loro intervento”.
Di contro, l’attività di sorveglianza antincendio risulta tardivamente iscritta nel Registro camerale – per giunta come “attività secondaria esercitata nella sede legale” – solo dal 15.12.2020, e quindi in data successiva a quella, del 04.12.2020, di scadenza del termine di presentazione delle offerte ex art. 13 del Disciplinare.
E pertanto, afferma la ricorrente, l’aggiudicazione sarebbe illegittima, perché il punto 7.1 del Disciplinare di gara, relativo ai “requisiti di idoneità”, richiede, a pena di esclusione, “l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”. Mentre nella visura camerale di SM CU non risultano riconducibili ai servizi di prevenzione, sorveglianza e primo intervento antincendio le attività indicate nella lett. M), ossia i “…servizi di progettazione, installazione, assistenza tecnica e consulenza in materia di impianti e sistema di sicurezza, controllo, sorveglianza, antinfortunistica ed antincendio. Commercializzazione, mediazione, procacciamento di affari, agenzia, rappresentanza, di commercio di prodotti, attrezzature, accessori e servizi relativi ad impianti e sistemi di sicurezza, controllo, sorveglianza, antinfortunistica ed antincendio…”.
E su questo la ricorrente rileva che “già facendo semplice riferimento ai termini impiegati risulta evidente come non si tratti di "sorveglianza antincendio", bensì di servizi (di progettazione, installazione, assistenza tecnica e consulenza) riferiti a (rectius, "in materia di") "impianti" di vario genere, tra cui gli impianti antincendio”.
Ancora, la ricorrente aggiunge che “ciò risulta anche leggendo la dicitura camerale nel suo complesso, ove i termini "sorveglianza" e "antincendio" non vengono impiegati congiuntamente e consecutivamente l’uno appresso all’altro per indicare a mo’ di endiadi l’attività di "sorveglianza antincendio", ma vengono utilizzati separatamente l’uno dall’altra e sono entrambi riferiti agli "impianti", ciascuno per definirne la rispettiva tipologia, ossia "servizi…in materia di impianti e sistema di…sorveglianza…" e "servizi…in materia di impianti e sistema di… antincendio"”.
Vale a dire, precisa la ricorrente, che “come risulta dalla terminologia utilizzata, e quindi dall’oggetto dei servizi indicati nella visura camerale che è costituito dagli "impianti", si tratta del diverso "servizio di manutenzione di impianti antincendio" di cui all’art. 1, lett. g), della Legge 5 marzo 1990, n. 46, che si riferisce appunto agli "impianti di protezione antincendio", tra i quali – secondo quanto si legge nei manuali per i corsi di formazione dei Vigili del Fuoco – vi sono le barriere antincendio, le porte REI, gli estintori, i muri tagliafuoco, gli schermi e i sistemi di ventilazione, i sistemi delle vie d’uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni, ecc.”.
E comunque, conclude la ricorrente, “poiché l’oggetto sociale della SM CU non contempla l’attività di "sorveglianza antincendio", nessun rilievo può conferirsi all’attivazione di un’attività secondaria denominata "sorveglianza antincendio"”. Fermo restando che, “anche a voler prescindere dalla rilevata carenza nell’oggetto sociale, il fatto che l’esercizio dell’attività sia stato "attivato" in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, rende comunque la SM CU priva del prescritto requisito di partecipazione”.
Innanzitutto, il Collegio ritiene necessario precisare che nell’impostazione del nuovo codice appalti l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1 lett. a) e 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma.
Utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.
Da tale ratio – nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (artt. 1363, 1367 e 1369 c.c.) – si desume la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto di appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste; e ciò in quanto l’oggetto sociale viene inteso come la "misura" della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti e assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (cfr. Cons. St., sez. V, 07.02.2012 n. 648 e sez. IV, 23.09.2015 n. 4457; T.A.R. Napoli, sez. I, 03.02.2015 n. 819; T.A.R. Veneto, sez. I, 01.09.2015 n. 953).
E tuttavia, a parziale mitigazione di tale impostazione la giurisprudenza, che questo Collegio condivide, precisa che, d’altra parte, detta corrispondenza contenutistica – tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto – non deve tradursi in una perfetta e assoluta sovrapponibilità fra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. Cons. St., sez. VI, 27/08/2020 n. 5259, che richiama Id., sez. III, 10/07/2019 n. 4866).
Diversamente, una rigida e formalistica applicazione del requisito condurrebbe all’ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale pienamente speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara (indipendentemente dal peso delle diverse prestazioni a esso inerenti), con ciò restringendosi in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti e la stessa finalità del confronto comparativo-concorrenziale.
E dunque, l’esigenza di garantire la serietà e l’adeguata qualificazione degli offerenti va contemperata con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, in quanto è di interesse pubblico non già la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto l’ampliamento di tale mercato anche a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale (così Cons. St., sez. III, 08/11/2017 n. 5170, che richiama TAR Valle d’Aosta, 12.01.2016 n. 2 e TAR Catania, sez. III, 06.12.2016 n. 3165; vedi anche Cons. St., sez. V, 25/07/2019 n. 5257).
Alla luce di tali premesse, il Collegio ritiene il motivo infondato.
Il paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, relativo ai “requisiti di idoneità”, richiede l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio (oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato) non per attività “identiche” a quelle oggetto di gara, ma solo “coerenti” con esse; motivo per il quale per partecipare alla gara non era richiesto a pena di esclusione uno specifico codice ATECO di iscrizione alla Camera di Commercio.
Dalla visura camerale dell’aggiudicataria risulta che l’oggetto sociale ricomprende una serie di attività, tra cui quelle indicate alla lett. M: “…servizi di progettazione, installazione, assistenza tecnica e consulenza in materia di impianti e sistemi di sicurezza, controllo, sorveglianza, antinfortunistica ed antincendio” (oltre a “commercializzazione, mediazione, procacciamento d’affari, agenzia, rappresentanza di commercio di prodotti, attrezzature, accessori e servizi relativi ad impianti e sistemi di sicurezza, controllo, sorveglianza, antinfortunistica ed antincendio”).
In particolare, dalla visura camerale risulta che la sua attività “prevalente” è quella di “vigilanza diurna e notturna, custodia di proprietà immobiliari e mobiliari, scorta e trasporto valori, servizi di vigilanza privata”; e che la società ha per oggetto sociale, tra le altre attività:
A) “la prestazione di servizi di vigilanza armata e custodia diurna e notturna, fissa o mobile, interna ed esterna, di beni mobili e/o immobili, proprietà immobiliari, nonché di esercizi pubblici, laboratori artigiani, opifici e industrie in genere, musei, pinacoteche, scavi archeologici e opere d'arte in genere, pozzi petroliferi e impianti elettrici in genere”;
D) “la prestazione di servizi di televigilanza, radioallarmi e collegamenti satellitari e similari”;
F) “la prestazione di servizi di custodia in caveau e contazione denaro”;
G) “l'attività di intermediazione / networking,…dei servizi di: I) vigilanza in genere; II) custodia diurna e notturna; III) trasporto, custodia e contazione valori; IV) televigilanza, radioallarme e collegamenti satellitari e similari”;
M) “…servizi di intervento e assistenza in caso di calamità naturali o accidentali ed ecologiche, di salvataggio, soccorso, adattamento, ricovero, vettovagliamento, tutela igienica ed ogni altro servizio urgente, sempre nell'ambito della protezione civile…; servizi di progettazione, installazione, assistenza tecnica e consulenza in materia di impianti e sistema di sicurezza, controllo, sorveglianza, antinfortunistica ed antincendio. Commercializzazione, mediazione procacciamento di affari, agenzia, rappresentanza, di commercio di prodotti, attrezzature, accessori e servizi relativi ad impianti e sistemi di sicurezza, controllo, sorveglianza, antinfortunistica ed antincendio”.
T) “l’assunzione a privati, enti, istituti e operatori economici in genere di appalti, …per la prestazione di servizi e l'esecuzione delle opere rientranti nello scopo sociale”.
Ora, secondo il Collegio non può essere considerato irragionevole o illogico il fatto che la Commissione di gara, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia ritenuto le attività descritte “coerenti” con l’oggetto della procedura di gara.
Infatti, il Collegio ritiene che sia le altre citate e sia, in particolare quelle di cui alle lett. D, G (IV) ed M, siano attività da ritenere “coerenti” con l’oggetto della gara in esame, proprio perché, come già chiarito, tra oggetto dell’appalto e oggetto sociale non deve esservi perfetta corrispondenza, ma dovendo anzi il concetto di “coerenza” essere specificato come complementarietà, integrazione del proprio oggetto sociale.
Cosicché risulta cavillosa l’interpretazione della ricorrente, secondo cui nella visura camerale “i termini "sorveglianza" e "antincendio" non vengono impiegati congiuntamente e consecutivamente l’uno appresso all’altro per indicare a mo’ di endiadi l’attività di "sorveglianza antincendio", ma vengono utilizzati separatamente l’uno dall’altra e sono entrambi riferiti agli "impianti", ciascuno per definirne la rispettiva tipologia, ossia "servizi…in materia di impianti e sistema di…sorveglianza…" e "servizi…in materia di impianti e sistema di… antincendio"”.
Trattasi infatti di una lettura troppo formalistica, che non soltanto parcellizza la lettera delle previsioni, ma non tiene conto dell’insieme delle attività previste.
Senza contare che, sempre nell’ottica indicata, l’attività, prevista nel certificato camerale, di “vigilanza diurna e notturna”, è “coerente” anche con l’attività, prevista all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, di “vigilanza antincendio”, per cui “si intende il servizio di presidio fisico all’interno delle strutture ospedaliere”.
Senza contare che anche un “Servizio di intervento e assistenza in caso di calamità accidentali” (come può essere quella di un incendio accidentale in una struttura sanitaria) è perfettamente coerente con la sorveglianza attiva antincendio e di assistenza nello spegnimento dell’incendio e nella gestione in generale delle emergenze e primo soccorso.
E ha ancora ragione l’ASL quando rileva che tale “coerenza” può essere individuata anche con riferimento all’attività, anch’essa indicata alla lett. M, relativa al “Servizio …di salvataggio, soccorso,….e ogni altro servizio urgente sempre nell’ambito della protezione civile…”, visto che il servizio antincendio rientra nella maxi categoria della protezione civile, che notoriamente coadiuva gli organi istituzionali competenti, come accade nel rapporto tra servizio di vigilanza antincendio e intervento dei VV.FF.
Nell’ottica indicata, la sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 3352 del 07.07.2017, invocata dalla ricorrente, le dà torto, perché quella sentenza, sebbene abbia precisato che attività di manutenzione degli impianti e attività di sorveglianza antincendio non sono equiparabili, ha però chiarito che per “servizio di vigilanza e prevenzione incendi” deve intendersi “l’attività di pattugliamento e presidiamento della struttura sanitaria, diretto alla prevenzione costante degli incendi e al pronto intervento, con coordinamento di processi e risorse umane nel caso di evento dannoso (incendio) intervenendo prontamente”.
Cioè un’attività perfettamente “coerente” con le sopra descritte attività previste nell’oggetto sociale della controinteressata.
Va poi rilevata anche la circostanza che il CCNL ASSIV – imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, che l’aggiudicataria applica per i servizi di vigilanza e che ha dichiarato di applicare nella gara de qua, nella Sezione Servizi fiduciari – Titolo I specifica, all’art. 1 (pag. 101), che tale Sezione disciplina i rapporti di lavoro per una serie di attività, tra cui “le attività di prevenzione e primo intervento antincendio”.
E all’art. 6, relativo a “Classificazione del personale - ruolo del personale tecnico operativo”, nello specificare le mansioni degli “operatori” (Livello D) prevede espressamente la figura dell’“addetto all’attività di prevenzione e di primo intervento antincendio”.
Coerentemente, appunto, con l’oggetto dell’appalto in esame, che riguarda l’affidamento del “servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza”.
Oltretutto, come evidenziato dall’ASL quel contratto è ben conosciuto dalla attuale ricorrente, in quanto se ne è avvalso anch’essa nella procedura di gara, in cui GSA era aggiudicataria, che ha causato il contenzioso sfociato nella sentenza di questa Sezione n. 2518 del 02.03.2021, che di tale circostanza dà atto.
Per escludere la pertinenza del citato CCNL, la ricorrente ha poi invocato anche la sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 121 del 16.01.2017, perché questa avrebbe escluso la “cumulabilità della funzione di vigilanza armata con quella di sicurezza antincendio”.
Ma anche questa sentenza non si adatta all’aspetto trattato, perché in questo caso non si tratta di cumulare le due funzioni, bensì di tenere conto delle attività previste nello statuto sociale.
E anche la questione sollevata del costo del lavoro non ha nulla a che vedere con la questione in esame.
3) Col 3° motivo, la ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 80, commi 5 e 12, del d.lgs. n. 50/2016”, perché il comma 5 prevede quale causa di esclusione, alla lett. f bis, l’ipotesi in cui «l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere», e nel DGUE presentato in gara (Parte IV, lett. A) SM CU ha dichiarato l’“iscrizione in un registro professionale e commerciale tenuto nello stato membro di riferimento” (CCIAA di Roma), che nel caso di specie espressamente doveva essere riferita ad “attività coerenti” con quelle oggetto di gara, nonostante, per quanto spiegato nel II motivo di ricorso, la relativa iscrizione nel Registro camerale è stata inserita solo a far data dal 15.12.2020.
4) L’aggiudicataria avrebbe altresì “erroneamente” beneficiato di ulteriori 5 punti per il criterio tabellare n. 9 previsto dall’art. 18.1 del Disciplinare di gara, questa volta per aver presentato la certificazione ivi prescritta, rilasciata per attività non attinenti il settore oggetto dell’appalto.
Ciò perché, con riferimento al suddetto criterio – che prevede l’attribuzione del punteggio c.d. “on/off” pari a 5 punti per il “Possesso della certificazione BS OHSAS 18001:2007 o equivalente” – la SM CU ha presentato la certificazione UNI ISO 45001:2018 (che sostituisce, da marzo 2021, la BS OHSAS 18001:2007) “per le seguenti attività: Servizio di vigilanza ispettiva, fissa, reception, antirapina, telesorveglianza, videosorveglianza, intervento, trasporto valori e servizi fiduciari”.
Ma tale certificato “non è pertinente rispetto alle attività da affidare, in quanto non riporta nello scopo di certificazione (ovvero l’oggetto stesso della certificazione e delle attività certificate) il “Servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza” – o simili – oggetto di gara”.
Ma quanto sopra esposto rende infondato anche gli ultimi due descritti motivi di ricorso.
Per l’ultimo motivo, in particolare, come precisato dalla giurisprudenza è sufficiente che sussista una equivalenza tra la categoria prevalente dei servizi richiesti con quella indicata nella certificazione di qualità (cfr. Cons. St., sez. V, 19/06/2012 n. 3563).
5) Manifestamente “irragionevole” sarebbe poi per la ricorrente l’assegnazione all’aggiudicataria del punteggio massimo, pari a 6 punti, per il criterio n. 3 di cui all’art. 18.1 del Disciplinare, relativo alle “Risorse umane. Personale tecnico direttivo di commessa indicato dall’Impresa (Responsabile Tecnico) e dedicato all’appalto, con professionalità ed esperienza nella gestione antincendio, in termini di rilevanza e numero di anni di esperienza”.
Ciò perché “dalla lettura del curriculum vitae del responsabile del servizio inserito nell’offerta tecnica aggiudicataria emerge ictu oculi che quest’ultimo, oltre a essere laureato in Scienze Politiche, non ha alcuna esperienza nella settore della prevenzione, sorveglianza e primo intervento antincendio, dal momento che nessuna delle esperienze risulta in alcun modo riferita a detto ambito”.
Ma quest’ultima affermazione risulta smentita dal curriculum stesso, in cui il responsabile del Servizio specifica di essere stato Presidente del Consorzio “Sicurezza Fiera Milano”, e che “il consorzio raggruppa tre società operanti nell’ambito dei servizi di sicurezza sussidiaria e vincitrici della gara d’appalto (nella forma consortile) finalizzata all’aggiudicazione dei servizi di sicurezza e tecnologia per l’intero polo fieristico di Milano, servizi questi, ove l’antincendio è tra le esigenze più sentite”.
Ora, nelle gare pubbliche la valutazione delle offerte tecniche rappresenta espressione di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (cfr. Cons. St., sez. V, 31/03/2020 n. 2183), che secondo il Collegio nel caso in esame non sussistono.
In ogni caso, mentre il commissario 1 ha ritenuto equivalenti le offerte (punteggio 1-1), i commissari 2 e 3 hanno assegnato alla SM una preferenza comunque “minima” (0-2), giustificabile in base alle indicazioni sopra riportate e alla complessiva strutturazione dei CV proposti.
6) La stessa censura la ricorrente fa valere con riferimento all’assegnazione da parte della Commissione di 7,36 punti a SM CU per il criterio n. 2 di valutazione dell’offerta tecnica, per il quale la lex specialis prevedeva l’assegnazione fino a 8 punti, relativo alle “esperienze pregresse nel campo dei servizi oggetto di appalto e delle metodologie, processi, ecc. che possono essere riapplicati nel presente appalto, con preferenza per quelle che possano apportare maggior valore aggiunto nella realizzazione dell’appalto in termini di esaustività ed efficacia”.
Il punto che la ricorrente valorizza in tal senso è che l’offerta tecnica di SM CU individua non esperienze proprie della Società, ma esperienze di altra Società del c.d. “Gruppo SM”, la SM s.p.a., con la quale risulta aver stipulato contratto di avvalimento all’esplicito fine di consentire l’utilizzo, da parte della prima, del “Requisito di capacità tecnica e professionale” di cui all’art. 7.3, lett. f) del Disciplinare di gara e relativo a “servizi analoghi a quello oggetto di gara presso strutture pubbliche o private di importo complessivo minimo pari a € 500.000,00”.
Secondo la ricorrente, tale circostanza concretizzerebbe “una prima illegittimità”, perché “l’aggiudicataria ha fatto ricorso all’avvalimento non solo ai (fisiologici) fini del soddisfacimento dei requisiti partecipativi di cui non era concretamente in possesso, ma anche allo scopo, avulso dalla funzione tipica dell’istituto, di conseguire una migliore valutazione della propria offerta tecnica”.
Ma in ogni caso, i 7,36 punti su 8 sono stati assegnati a fronte dello svolgimento, da parte del “Gruppo SM”, dei seguenti servizi di vigilanza antincendio (elencati alle pagg. 8 e 9 dell’offerta tecnica aggiudicataria): 1) Azienda Sanitaria Locale Napoli 1; 2) Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli; 3) Fiera Milano Rho; 4) Fiera Milano City e Fiera MI.CO; 5) sedi direzione produzione ENEL Campania, Puglia Basilicata; 6) Centro di Produzione Televisiva – CPTV di Napoli.
Ma la ricorrente rileva che “tutte le ulteriori esperienze citate nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria si riferiscono invece a “servizi di sicurezza” e sono pertanto ininfluenti per l’assegnazione del punteggio”.
Però resta il fatto che i servizi di vigilanza antincendio citati dalla stessa ricorrente sono sufficienti a giustificare il punteggio attribuito dalla Commissione, nell’esercizio della sua discrezionalità, non viziata, anche in questo caso, da elementi di illogicità.
7) Per la ricorrente sarebbe ravvisabile anche la “violazione degli artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 7.3 del disciplinare di gara”, per il “mancato possesso del requisito di capacità tecnica e professionale dato dal fatturato specifico in capo all’aggiudicataria”, perché, a fronte del fatto che l’art. 7.3 del Disciplinare, relativo ai “requisiti di capacità tecnica e professionale”, ha previsto che “il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto di gara presso strutture pubbliche o private di importo complessivo minimo pari a € 500.000,00”, la ricorrente rileva che, “così come il requisito dell’idoneità professionale, nemmeno il richiamato requisito di c.d. fatturato specifico risulta posseduto e, comunque, comprovato, dalla SM CU s.r.l., nemmeno tramite il contratto di avvalimento stipulato con SM s.p.a.”, perché “quest’ultima Società, se è vero che è leader nel settore di servizi di vigilanza armata e non armata in Italia, non altrettanto può dirsi con riguardo ai servizi di sorveglianza antincendio, confusi e/o assimilati impropriamente (per le ragioni sopra dette) al servizio oggetto della gara per cui è causa in un non meglio precisato concetto di servizi integrati”.
In particolare, secondo la ricorrente “la parte descrittiva del citato contratto di avvalimento – in quanto a tutt’evidenza generica – non soddisfa quanto richiesto dall’art. 7.3 del Disciplinare di gara perché non “dimostra” affatto il possesso del requisito in questione. Tali dichiarazioni, infatti, si limitano a indicare l’importo del fatturato specifico asseritamente maturato da SM s.p.a. nello svolgimento dei servizi di sorveglianza antincendio, ma non specificano in forza di quale contratto il servizio sia stato prestato, né chiariscono se trattavasi di contratto esclusivamente dedicato alla sorveglianza antincendio; con ciò impedendo alla Stazione Appaltante di verificare l’effettivo conseguimento del requisito e l’effettiva esclusiva pertinenza del fatturato all’espletamento di un servizio di sorveglianza antincendio”.
Anche questo motivo è infondato, innanzitutto perché la circostanza che un contratto fosse esclusivamente dedicato alla sorveglianza antincendio, oppure no, dal punto di vista delle valutazioni della commissione è irrilevante; e poi perché nella sua dichiarazione, relativa alla messa a disposizione dei requisiti richiesti, l’ausiliaria aveva chiarito che il requisito sarebbe stato garantito mettendo a disposizione parte dei contratti di appalto relativi a “servizi eseguiti per sorveglianza antincendio”, effettivamente da essa prestati, e ivi elencati.
8) Con l’8° motivo, la ricorrente sostiene che la SM CU s.r.l. andasse esclusa anche per violazione degli artt. 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016, “per mancato rispetto dei minimi retributivi del ccnl di settore” previsti per i costi della manodopera.
E secondo la ricorrente, la verifica di congruità dell’offerta effettuata dalla stazione appaltante risulta “viziata da un errore di fondo, dal momento che è stata effettuata prendendo quale parametro un contratto collettivo – il CCNL “Per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”, ASSIV – non applicabile alla gara de qua”, perché “una siffatta verifica avrebbe dovuto appurare che il costo della manodopera dichiarato da SM CU (€ 1.088.290,08, peraltro comprensivo di oneri della sicurezza per € 10.730,00) fosse rispettoso dei minimi salariali; e ciò sulla base dell’unico CCNL applicabile alla commessa, vale a dire il CCNL ANISA “Sorveglianza Antincendio”: unico CCNL che, a norma dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è strettamente coerente con le prestazioni da affidare”.
Sul punto il Collegio ritiene sufficiente rimandare a quanto già sopra chiarito a proposito del fatto che il CCNL ASSIV – imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, che l’aggiudicataria applica per i servizi di vigilanza e che ha dichiarato di applicare nella gara de qua, nella Sezione Servizi fiduciari – Titolo I prevede, all’art. 1 (pag. 101), che tale Sezione disciplina i rapporti di lavoro per una serie di attività, tra cui “le attività di prevenzione e primo intervento antincendio”.
Oltretutto, come evidenziato dall’ASL quel contratto è ben conosciuto dalla attuale ricorrente, in quanto se ne è avvalso anch’essa nella procedura di gara, in cui GSA era aggiudicataria, che ha causato il contenzioso sfociato nella sentenza di questa Sezione n. 2518 del 02.03.2021, che di tale circostanza dà atto.
In conclusione, il ricorso principale va rigettato.
I motivi aggiunti vanno rigettati anch’essi, nella parte in riproducono espressamente, seppure sinteticamente, il motivo di ricorso relativo alla mancanza in capo alla SM CU del requisito dell’idoneità professionale, perché ha un oggetto sociale “non coerente” con l’appalto in questione; mentre vanno dichiarati inammissibili nella parte in cui vi si sostiene che “la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione risulta viziata, in via derivata, per tutti i motivi di illegittimità già proposti con il ricorso introduttivo, da intendersi…integralmente richiamati”.
Infatti, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cpa – applicabile anche ai motivi aggiunti ex art. 43, secondo cui “ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso” – “il ricorso deve contenere distintamente…i motivi specifici su cui si fonda il ricorso”, e “i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili”.
Cosicché, in base al principio di autosufficienza del processo amministrativo, secondo cui l’atto introduttivo, nonché gli eventuali motivi aggiunti, devono contenere l’esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda, sono inammissibili i motivi di impugnazione dedotti per relationem, e cioè mediante il semplice richiamo alle censure dedotte in altro e diverso atto del giudizio (cfr., ex multis, TAR Catania, sez. I, 02.03.2017 n. 413; TAR Sardegna, sez. II, 14.07.2007 n. 1637).
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigetta il ricorso principale e parte dei motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione, e dichiara questi inammissibili per il resto.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dauno Trebastoni | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO