Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.896/ 2024 R.G. avente ad oggetto: modifica condizioni affidamento promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO snc 95046 CodiceFiscale_1
PALAGONIA ITALIA presso lo studio dell'avv. GIGLIO NICOLO' che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
della regolamentazione della potestà genitoriale sul minore nato in [...] Persona_1
28.12.2018 dalla sua relazione con . Controparte_1
Esponeva che con provvedimento del 28.07.2021, il Tribunale di Caltagirone, nell'ambito del procedimento n.190/2021 R.G., aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore e posto a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente l'assegno per il mantenimento del figlio minore CP_1
determinato in euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ma che il non aveva CP_1
eseguito il provvedimento del Giudice disattendendo gli obblighi previsti nel citato Decreto, abbandonando sia economicamente che moralmente il figlio minore, non dando seguito neppure al diritto di visita nei giorni stabiliti.
Rilevava che anche nell'occasione di un intervento di OSAS di grado severo, intervento che il minore subiva in data 21.07.2023, il IN si recava in Ospedale solo per dare il consenso, non interessandosi della ripresa fisica e psichica del figlio e in , definitiva, che il piccolo aveva avuto come Per_1
punto di riferimento solo la figura materna, che si era occupata della sua crescita fisica e psichica, della sua istruzione e formazione,.
Rilevava infine che il IN aveva solo parzialmente pagato l'assegno di mantenimento, accumulando un debito che fino al mese di ottobre 2024 ammontava ad euro 7.840,00.
Alla luce di quanto sopra chiedeva che venisse modificato il detto provvedimento e previsto l'affidamento esclusivo del minore alla madre .
Disposta la comparizione delle parti il resistente non si costituiva né compariva all'udienza
La domanda di affidamento esclusivo formulata dall'attrice va accolta per il totale disinteresse morale affettivo ed economico dimostrato dal padre nei confronti del figlio .
La prospettazione della parte ricorrente secondo cui il padre avrebbe sostanzialmente abbandonato il figlio senza più curarsi di lui non è stata minimamente contrastata dal convenuto, rimasto contumace, sìcchè nell'attuale situazione l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse del minore giacché impedisce alla madre l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura.
Tale scelta si impone, altresì, quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
Ciò detto, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, che finora ha accudito sostanzialmente da sola, non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo dopo la separazione rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI, 23/9/2015, n.
18817), rappresentate non solo dall'esercizio discontinuo del diritto di visita ma anche dal totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori
(cfr. Cass. 17/12/2009 n. 26587 e, più di recente, Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-01-2017 n. 977).
In definitiva, il disinteresse anche economico del convenuto e la sua prolungata assenza nella gestione del figlio a nonché la difficoltà di instaurare con lui una valida relazione, in particolare sul piano affettivo, sono tutti fattori che gli impediscono la possibilità di elaborare insieme alla sua ex compagna e un progetto educativo comune: ne consegue che l'attrice è legittimata ad assumere da sola tutte le decisioni più importanti relative alla vita del figlio .
In accoglimento del ricorso va pertanto disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con conferma delle ulteriori statuizioni contenute nel provvedimento emesso in data 28.7.2021.
In considerazione della natura del procedimento le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso, modifica il decreto emesso da questo Tribunale in data 28.7.2021 e dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, confermando nel resto il provvedimento. Persona_1
Compensa tra le parti le spese di lite
Caltagirone 15.5.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Grillo