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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8215/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 26/03/2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. CATALDI GIOVANNI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
CATALDI GENOVEFFA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale Parte_1
deducendo di essere coniuge della parte convenuta
[...]
in forza di matrimonio celebrato il 29/06/1988. Ha CP_1
precisato che dalla loro unione non sono nati figli attualmente indipendenti.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale, da addebitare al marito, con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 27/07/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta si è costituita in CP_1
giudizio, contestando le avverse prospettazioni ed allegando quanto in comparsa. Ha quindi chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi e assegnazione della casa coniugale.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non
è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né
2 sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8215/2024 introdotto con ricorso del 27/07/2024 da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento
[...] CP_1
del P.M., così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. spese al definitivo;
5. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8215/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 26/03/2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. CATALDI GIOVANNI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
CATALDI GENOVEFFA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale Parte_1
deducendo di essere coniuge della parte convenuta
[...]
in forza di matrimonio celebrato il 29/06/1988. Ha CP_1
precisato che dalla loro unione non sono nati figli attualmente indipendenti.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale, da addebitare al marito, con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 27/07/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta si è costituita in CP_1
giudizio, contestando le avverse prospettazioni ed allegando quanto in comparsa. Ha quindi chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi e assegnazione della casa coniugale.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non
è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né
2 sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8215/2024 introdotto con ricorso del 27/07/2024 da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento
[...] CP_1
del P.M., così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. spese al definitivo;
5. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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