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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 1556/2024 R.G.
Il giorno 11.12.2025 innanzi al Giudice dott. AR LO compaiono per parte attrice l'avv. RI, per la convenuta l'avv. Gagliasso e per il terzo chiamato l'avv. Nargiso.
L'avv. RI e l'avv. Gagliasso precisano le conclusioni come da rispettive memorie ex art. 171 ter n.
1 c.p.c. mentre l'avv. Nargiso richiama le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Gli avv.ti RI e Gagliasso richiamano altresì le istanze istruttorie formulate nelle rispettive memorie istruttorie.
Le parti richiamano le difese in atti.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica, in persona del dott. AR LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 70, presso lo studio dell'avv. Mirko
RI che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Dante Di Nanni n. 19, presso lo studio dell'avv. Andrea
RI Gagliasso, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- parte convenuta opposta –
E
, elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia n. 54, presso lo studio ONroparte_2 dell'avv. Gianluca Nargiso, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- terzo chiamato -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , sito in , via del Mulino n. 24, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 502/2024 emesso dal Tribunale di Asti in data 14.5.2024, con il quale gli è stato pagina 1 di 5 ingiunto di pagare alla la somma di € 70.899,56, oltre interessi e ONroparte_1 spese, a titolo di penale per il recesso da due contratti di appalto stipulati in data 24.7.2023.
L'opponente ha, in particolare, eccepito: i) la nullità e/o inefficacia dei contratti di appalto in quanto sottoscritti per il Condominio da un soggetto privo del relativo potere di rappresentanza;
ii)
l'inesistenza di una formale dichiarazione di recesso, essendo semmai ravvisabile una comunicazione di risoluzione contrattuale;
iii) l'inadempimento da parte della convenuta delle obbligazioni previste dai contratti;
iv) l'omessa pattuizione e in subordine la vessatorietà e manifesta eccessività della clausola penale.
Il ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con integrale rigetto delle Parte_1 domande proposte dalla convenuta e, in subordine, di contenerne l'accoglimento nei limiti di quanto provato, riducendo altresì la penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.; sempre in via subordinata ha chiesto, inoltre, di accertare la responsabilità esclusiva del sig. , quale falsus procurator per ONroparte_2 aver sottoscritto i contratti di appalto senza avere il potere di rappresentanza del Condominio, condannando esclusivamente quest'ultimo alla corresponsione degli importi eventualmente dovuti alla convenuta opposta. ON La (d'ora innanzi, per brevità, anche semplicemente si è ONroparte_1 costituita in giudizio contestando la fondatezza di tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il dott. si è costituito in giudizio contestando la propria responsabilità e chiedendo il ONroparte_2 rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Ciò premesso, l'opposizione appare fondata e meritevole di accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.
La domanda formulata dalla in sede monitoria si fonda su due ONroparte_1 contratti di appalto (doc. 4 e 5 fascicolo monitorio) che essa avrebbe stipulato con il Parte_1 [...]
in data 24.7.2023, aventi rispettivamente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria (per le Pt_1 quali era previsto l'accesso al c.d. “bonus fiscale 50%“ con sconto in fattura e cessione del credito alla società appaltatrice) e opere di efficientamento energetico (con fruizione del c.d. “ecobonus 110%).
In particolare, la convenuta opposta ha invocato l'applicazione delle clausole penali di cui all'art. 20 di entrambi i contratti in questione, che prevedono il diritto del committente di recedere dai contratti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e il riconoscimento del mancato guadagno quantificato forfettariamente nella percentuale del 15% del valore dell'appalto.
Deducendo che l'amministratore del Condominio con pec del 14.11.2023 aveva comunicato che ON quest'ultimo non intendeva più procedere all'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti, la a chiesto, quindi, la condanna del al pagamento della somma complessiva di € 70.899,56 Parte_1 pari al 15% del valore pattuito delle opere.
pagina 2 di 5 La parte attrice ha al riguardo innanzitutto eccepito la nullità o inefficacia dei suddetti contratti per difetto del potere di rappresentanza in capo al soggetto che li aveva sottoscritti in nome e per conto del Condominio, vale a dire il dott. . ONroparte_2
Tale eccezione appare fondata.
È infatti pacifico, oltre che documentalmente provato, che all'assemblea del 9.2.2023 il Condominio nominò quale nuovo amministratore la OM. , che subentrò così nell'incarico ONroparte_3 precedentemente conferito al dott. (doc. 4 di parte attrice). CP_2
Appare, quindi, evidente che alla data di stipulazione dei contratti di appalto per cui è causa, ossia il
24.7.2023, il dott. , che pacificamente li aveva sottoscritti in nome e per conto del Condominio, CP_2 non era più l'amministratore di quest'ultimo ed era privo, pertanto, del potere di rappresentanza che l'art. 1131 c.c. attribuisce all'amministratore formalmente nominato.
La convenuta, pur senza contestare le circostanze sopra richiamate, ha tuttavia invocato il principio dell'apparenza del diritto, sostenendo che il dott. , anche dopo l'assemblea del 9.2.2023, CP_2 avrebbe continuato a presentarsi, sia all'esterno che durante le assemblee, come amministratore del
, proseguendo a convocare le assemblee e a rapportarsi sia con i terzi che con i Parte_1 condomini quale effettivo amministratore.
Tale comportamento, che sarebbe stato avallato dai condomini i quali non avrebbero mai messo in discussione la legittimazione del dott. a operare come amministratore anche dopo il 9.2.2023, CP_2 avrebbe quindi ingenerato in capo alla parte convenuta il ragionevole convincimento che egli fosse effettivamente titolare del potere di rappresentanza del Condominio.
Al riguardo va osservato che in tema di rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (v. Cass. civ., Sez. 1,
Ordinanza n. 27349 del 26/09/2023).
In particolare, affinché sia ravvisabile la buona fede del terzo, il suo errore deve essere incolpevole e il criterio per accertarlo è quello dell'ordinaria diligenza (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 408 del 12/01/2006).
Ciò posto in linea generale, nel caso di specie appare dirimente il fatto che la legale rappresentante
ON della vale a dire l'ing. fosse al contempo, già all'epoca della vicenda ONroparte_4 per cui è causa, anche una condomina del e avesse personalmente partecipato Parte_1 in tale qualità all'assemblea del 9.2.2023 durante la quale venne nominato, come si è visto, il nuovo amministratore nella persona della geom. . ONroparte_3
Tali circostanze non sono contestate e risultano comunque dal verbale della predetta assemblea.
pagina 3 di 5 Ne consegue che non solo l'ing. vrebbe potuto accorgersi, usando l'ordinaria diligenza, che il CP_4 dott. all'epoca della sottoscrizione dei contratti di appalto non era più l'amministratore del CP_2
Condominio, ma ella ne era certamente a conoscenza per aver partecipato, pochi mesi prima, all'assemblea in cui era stata nominata quale nuovo amministratore la geom. . CP_3
A prescindere, quindi, da ogni considerazione in merito al dedotto proseguimento di fatto dell'attività di amministratore da parte del dott. , resta fermo che la parte convenuta, in persona della sua CP_2 legale rappresentante, era in ogni caso consapevole (o quantomeno avrebbe dovuto esserlo in base al criterio dell'ordinaria diligenza) che l'incarico di amministratore e il conseguente potere di rappresentanza ex lege era stato conferito a un altro soggetto.
Nel caso di specie non appare, pertanto, applicabile il principio dell'apparenza, non essendo ravvisabile il requisito dell'affidamento incolpevole del terzo.
Di conseguenza, i contratti di appalto in esame avrebbero potuto produrre effetti nella sfera giuridica del solo se quest'ultimo li avesse successivamente ratificati ai sensi dell'art. 1399 c.c., Parte_1 manifestando univocamente la volontà di avvalersene, ma non v'è alcuna prova di tale circostanza.
Anzi, risulta che all'assemblea del 15.9.2023 il deliberò di non procedere all'esecuzione Parte_1 dei lavori, evidenziando così un interesse contrario alla ratifica.
Né, infine, appare rilevante la questione, dibattuta tra le parti, avente ad oggetto l'esistenza o meno di ON una precedente delibera condominiale di approvazione dei lavori e di affidamento degli stessi alla atteso che si tratterebbe in ogni caso di un atto vincolante solo nell'ambito dei rapporti interni al condominio, non suscettibile di creare diritti a favore dei terzi (senza considerare, inoltre, che tali delibere non avrebbero comunque contemplato le clausole penali azionate dalla convenuta, che trovano il loro fondamento negoziale esclusivamente nei contratti).
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che i contratti di appalto per cui è causa siano inefficaci nei confronti del Condominio (v. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008) per difetto del relativo potere di rappresentanza in capo al dott. . CP_2
L'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Rimane assorbito l'esame della domanda di manleva formulata in via di mero subordine nei confronti del terzo chiamato.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei parametri di cui al d.m. 55/14 – seguono la soccombenza e nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta vanno quindi poste a carico di quest'ultima in ragione dell'accoglimento dell'opposizione.
Sussistono invece gravi motivi per disporne l'integrale compensazione nei rapporti tra il terzo chiamato e le altre parti atteso che, pur non essendo configurabile una formale soccombenza del primo, egli ha comunque concorso a dare causa alla lite sottoscrivendo i contratti in difetto dei poteri rappresentativi.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la convenuta opposta a pagare in favore dell'opponente, per le spese del presente giudizio, la somma di euro 9.000,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per esposti, oltre pesi e accessori di legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra il terzo chiamato e le altre parti.
Il Giudice
AR LO
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