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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha emesso la seguente
Sentenza
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2646 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione all'udienza del 17/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; vertente tra (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SCARFONE DONATELLA (C.F. per procura C.F._2 allegata all'atto di citazione;
- attore –
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LASALVIA DOMENICO (C.F.
), per procura allegata alla comparsa di costituzione;
C.F._3
- convenuta –
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla comparsa costitutiva e di delibera di Giunta 313 del
03/06/2024, dagli avvocati Saverio Molica (C.F. ) e Maria C.F._4
NS IT (C.F. ); C.F._5
- convenuto -
Oggetto: Querela di falso 1 Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate entro il termine assegnato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto querela di Parte_1 falso per l'accertamento e la dichiarazione della falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti una serie di atti notificati da nella sua qualità di Concessionario per la riscossione del CP_1
e tesi al recupero delle somme dovute all'Ente per ICI 2010 e 2011 Controparte_2
e per canoni idrici afferenti agli anni 2003, 2004, 2009, 2013 e 2014.
A sostegno ha addotto di non aver mai sottoscritto le suddette relate di notifica/avvisi e di non aver mai ricevuto tali atti chiedendo venisse accertata la falsità di tali sottoscrizioni essendo la firma apposta del tutto difforme a quella dell'istante ed alla sua grafia offrendo, per il paragone, quella apposta sulla carta di identità. Concludeva, quindi, per l'accoglimento della querela di falso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituita la eccependo il giudicato formatosi sui seguenti atti: Controparte_1 avviso di pagamento n° 90020150052285544/2015 – canone idrico 2005 - (doc di cui al punto 9 della querela di falso), all'avviso di pagamento n° 90020170053489957/2017 –
2012 - (doc di cui al punto n° 10 della querela di falso), all'ingiunzione di Parte_2 pagamento n° 0095250/19 – canone idrico 2004 - (doc di cui al punto 4 della querela di falso), all'ingiunzione di pagamento n° 0081865/18 – canone idrico 2012 -(doc di cui al n°
11 della querela di falso) ed all'intimazione di pagamento n° 583250/19 (doc di cui al punto n° 12 della querela di falso) per i quali atti è intervenuta la sentenza del Giudice di
Pace di n° 1284/2021 (all. n° 5) che ha confermato la dovutezza dei canoni CP_2 idrici. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Si è costituito anche il , il quale ha eccepito il giudicato in virtù della Controparte_2 citata sentenza del giudice di pace, nel merito ha contestato gli assunti dell'attore e ha chiesto il rigetto della domanda.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 4/1/2025 è stata disposta CTU, nominando il dott. al fine di verificare “se le firme apposte sulla Persona_1 documentazione allegata all'atto di citazione, indicata ai punti n. 1, 3, 4, 5, 6, e 7 del medesimo atto introduttivo siano riconducibili a . Parte_1
2 Il CTU ha accettato l'incarico all'udienza del 3/4/2025.
Con nota del 7/4/2025 l'attore ha dichiarato di rinunciare alla CTU e ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto con provvedimento del 12/3/2025 è stata accolta l'istanza di rateizzazione dell'intera posizione debitoria cartelle – ingiunzioni fiscali–avvisi di accertamento - preavviso di iscrizione ipotecaria, chiesta con istanza del 3/2/2025.
E' stato altresì documentato il pagamento delle prime due rate (v. note in atti).
E' stata quindi fissata l'udienza del 15/9/2025 a trattazione scritta per sollecitare il contraddittorio in ordine a quanto dedotto da parte attrice.
Con successivo provvedimento del 01/10/2025 è stata fissata l'udienza del 17/11/2025, a trattazione scritta, per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Si osserva che parte attrice ha depositato note in data 13/11/2025 in cui ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio allegando procura speciale ad hoc (v. note in atti).
Atteso che le convenute, in forza di procura in atti, hanno dichiarato di accettare la rinuncia, precisando di non opporsi alla compensazione delle spese di lite chiesta dall'attore ad eccezione delle spese di CTU.
Considerato che, in caso di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., se la controparte accetta la rinuncia, le spese devono essere sopportate dal rinunciante, salvo diverso accordo delle parti.
Nel caso di specie, le parti in causa hanno raggiunto un accordo in merito alle spese di lite in termini di reciproca compensazione ma non sulle spese di CTU con la conseguenza che
è tenuto il giudice a provvedere in ordine a quest'ultime.
Rilevato che, sulla base del principio generale secondo cui le spese di giudizio sono anticipate da colui che ne ha dato causa e che, in caso di rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico del rinunciante, osservato che la CTU è stata chiesta dall'attore che ha disconosciuto la propria firma, si ritiene che il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, debba essere posto a carico di parte attrice rinunciante.
P.Q.M.
Dà atto della rinuncia agli atti del presente giudizio da parte di Parte_1 dà atto dell'accettazione della rinuncia da parte di e del CP_1 CP_2
;
[...] dichiara l'estinzione del presente giudizio;
3 dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice rinunciante;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 17/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
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