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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6484/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Bernini Maria che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
contro
:
, nato a [...] il [...] CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.6.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio contratto il 9.11.2013 in Pontassieve (FI) con . A fondamento della CP_1
domanda la ricorrente ha dedotto che, in assenza di figli, i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Firenze il 21.12.2018, e da allora non si erano più riconciliati, ed anzi il coniuge si era reso irreperibile.
In contumacia del resistente, all'udienza del 28.1.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente essendo la ricorrente cittadina brasiliana, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles
II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca), in quanto in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e la ricorrente ancora vi risiede;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE
1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del foro.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata omologata la separazione consensuale ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta.
Infatti, dalla copia del decreto di omologa prodotto dalla ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale venne celebrata il 12.12.2018. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(3.6.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i pagina 2 di 3 quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente
è ormai irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 4 L 898/70, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] il CP_1
21.4.1962, e nata a [...] il Parte_1
28.10.1957, e trascritto nei Registri del Comune di Pontassieve (FI) nell'anno 2013, parte I, atto n. 19;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 29 gennaio 2025.
La Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria. pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6484/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Bernini Maria che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
contro
:
, nato a [...] il [...] CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.6.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio contratto il 9.11.2013 in Pontassieve (FI) con . A fondamento della CP_1
domanda la ricorrente ha dedotto che, in assenza di figli, i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Firenze il 21.12.2018, e da allora non si erano più riconciliati, ed anzi il coniuge si era reso irreperibile.
In contumacia del resistente, all'udienza del 28.1.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente essendo la ricorrente cittadina brasiliana, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles
II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca), in quanto in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e la ricorrente ancora vi risiede;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE
1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del foro.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata omologata la separazione consensuale ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta.
Infatti, dalla copia del decreto di omologa prodotto dalla ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale venne celebrata il 12.12.2018. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(3.6.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i pagina 2 di 3 quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente
è ormai irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 4 L 898/70, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] il CP_1
21.4.1962, e nata a [...] il Parte_1
28.10.1957, e trascritto nei Registri del Comune di Pontassieve (FI) nell'anno 2013, parte I, atto n. 19;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 29 gennaio 2025.
La Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria. pagina 3 di 3