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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 3106/2024, istaurata da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gatta, per procura congiunta al ricorso;
e
, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Barattelli, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio – art. 337-bis ss. c.c e art. 473-bis.51. c.p.c..
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minorenne.
1 A tal fine le parti hanno esposto che gli stessi avevano intrattenuto una convivenza more uxorio dal
2020; che dall'unione è nata una figlia, , nella data nel 19.11.2022; che l'unione veniva Per_1 meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che il era titolare dell'azienda agricola “Il CP_1
Quadrifoglio” e aveva redditi mensili pari a circa euro 2.000,00; che la lavorava alle Pt_1 dipendenze dell'azienda agricola s.p.a. e percepiva redditi mensili pari a circa euro 1.600,00.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione della figlia minore secondo le condizioni concordate dalle parti, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse della minore.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso della figlia minorenne, con collocamento della stessa presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne alla figlia minorenne, prevedendole, fino ad un anno e mezzo dalla sottoscrizione dell'accordo, per un pomeriggio a settimana ed il sabato pomeriggio alla presenza della madre, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per una settimana nel mese di agosto, da rivalutare per gli anni successivi;
la corresponsione, da parte del di un contributo per il CP_1
mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione da parte della madre per l'intero dell'assegno unico universale.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti, Per_2
secondo le condizioni concordate nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione
[...] nell'udienza del 26.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 3106/2024, istaurata da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gatta, per procura congiunta al ricorso;
e
, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Barattelli, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio – art. 337-bis ss. c.c e art. 473-bis.51. c.p.c..
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minorenne.
1 A tal fine le parti hanno esposto che gli stessi avevano intrattenuto una convivenza more uxorio dal
2020; che dall'unione è nata una figlia, , nella data nel 19.11.2022; che l'unione veniva Per_1 meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che il era titolare dell'azienda agricola “Il CP_1
Quadrifoglio” e aveva redditi mensili pari a circa euro 2.000,00; che la lavorava alle Pt_1 dipendenze dell'azienda agricola s.p.a. e percepiva redditi mensili pari a circa euro 1.600,00.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione della figlia minore secondo le condizioni concordate dalle parti, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse della minore.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso della figlia minorenne, con collocamento della stessa presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne alla figlia minorenne, prevedendole, fino ad un anno e mezzo dalla sottoscrizione dell'accordo, per un pomeriggio a settimana ed il sabato pomeriggio alla presenza della madre, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per una settimana nel mese di agosto, da rivalutare per gli anni successivi;
la corresponsione, da parte del di un contributo per il CP_1
mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione da parte della madre per l'intero dell'assegno unico universale.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti, Per_2
secondo le condizioni concordate nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione
[...] nell'udienza del 26.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
2