Articolo 498 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 497Articolo 499
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9 ottobre 2010
Art. 498. Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato 1. Al personale statale militare e civile imbarcato sulle unita' requisite, e' dovuto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero, ove non previsto, fissato dal Ministero interessato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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