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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/2833
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VI Vitro' ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2833/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PUGNO Parte_1 C.F._1
STEFANO
ATTRICE Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BUSNE' ERNESTO e dell'avv. Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
DONZELLA BENEDETTA CONVENUTI
E con in persona del Curatore pro NT tempore.
CONVENUTO in riassunzione contumace
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per parte attrice : Pt_1
- Contestati gli esiti della CTU come da osservazioni depositate e come verbalizzato all'udienza del 25.06.2024, con richiesta di rinnovazione della stessa;
- Considerata ex art. 2909 c.c. la sentenza n. 444/2020 del Tribunale di Torino che ha accertato la nullità della delibera assembleare 29.01.2019, considerata ex artt. 2055 c.c. e 1306 c.c. la sentenza n. 5548/2021 del Tribunale di Torino che ha accertato la nullità del trasferimento dell'azienda a socio unico con condanna al NT risarcimento del danno, accertare la responsabilità di e di Controparte_1 nei confronti di personalmente per i fatti Controparte_2 Parte_1 di causa ed in particolare per l'illegittima delibera assembleare 29.01.2019 falsamente imputata a con destituzione di da NT Parte_1
Amministratore unico della Società e per la sua illegittima sostituzione con e per il successivo illegittimo trasferimento d'azienda a Parte_2 ed alla Sua Società e per Controparte_4 Parte_3
l'illecita concorrenza sleale, storno di dipendenti e di clienti e, per l'effetto:
- Condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare alla IG la Parte_1 somma capitale di € 100.000, oltre rivalutazione ed interessi compensativi, al tasso determinando non inferiore a quello previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c., dal giorno dell'illecito (29.01.2019) al saldo effettivo ovvero per quella maggiore o minore complessiva somma ritenuta dimostrata o di giustizia, valendosi se del caso anche di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
-Competenze professionali e spese vinte ex DM 55/2014.
- Precisa le domande istruttorie, come segue: chiede l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nella IIa memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. datata 07.12.2022, previa revoca parziale dell'ordinanza 10.01.2024.
Per la parte convenuta : CP_1
In via principale e nel merito Rigettare le domande proposte dalle parti attrici in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto.
-In via istruttoria: come da memorie depositate In ogni caso Condannare i convenuti, tra loro in solido, alla refusione delle spese di lite oltre accessori come per legge.
Per la parte convenuta CP_2
-In via istruttoria A) ammettere per interrogatorio formale e testi, gli infradedotti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. la società Infinta Bellezza s.r.l.s., in data successiva al 16 aprile 2019, in persona della SI.ra
, della SI.ra e/o delle dipendenti presenti nel negozio di Via G. Parte_1 Parte_4 Garibaldi n. 31 Torino, si rifiutava di effettuare trattamenti estetici a clienti nonostante costoro avessero già pagato il relativo corrispettivo;
pagina 2 di 17 2. il rapporto di lavoro subordinato tra e le lavoratrici dipendenti di detta NT società alla data del 16 aprile 2019 si interrompeva, successivamente a tale data, a causa di licenziamento del datore di lavoro;
3. la SI.ra e la società hanno percepito, dal Dott. Parte_1 NT [...]
o comunque dalla di lui Compagnia di Assicurazioni per la responsabilità Parte_5 civile professionale, importi a titolo transattivo a definizione della causa R.G. 9574/2021 pendente avanti il Tribunale di Torino, G.I. Dott.ssa Paola Ferrero proposta nei confronti dello stesso Dott. dalla SI.ra e dalla per i Parte_5 Parte_1 NT medesimi titoli posti a fondamento della presente causa;
4. la società in data 28/05/2019 acquistava, dal SI. Controparte_2 Parte_6
, c.f. il ramo d'azienda sito in Via Maria Vittoria n 10 Torino già
[...] C.F._3 munito di clientela propria;
B) Ordinare alla SI.ra , alla nonché al Dott. Parte_1 Controparte_5
l'esibizione ex artt. 210 e ss. c.p.c. dell'accordo conciliativo Parte_5 raggiunto all'esito della causa di cui al capitolo 3, con prossima udienza fissata per il 12 dicembre 2022; C) Disporre l'acquisizione del fascicolo telematico della causa R.G. 9574 / 2021 pendente avanti il Tribunale di Torino, G.I. Dott.ssa Paola Ferrero, prossima udienza 12 dicembre 2022; Si indicano quali testimoni:…. D) rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto manifestamente inammissibili ed irrilevanti;
E) nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali dedotte ex adverso, ammettere la convenuta alla prova contraria, con i testi sopra indicati in Controparte_2 prova diretta.
-In via principale e nel merito
-Rigettare le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di Parte_1 [...]
in ragione della loro inammissibilità o, in subordine, della loro manifesta Controparte_2 infondatezza, in fatto e in diritto.
-Condannare la SI.ra alla refusione delle spese di lite oltre accessori come Parte_1 per legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 9/2/2022 la SI.ra e la Parte_1 NT hanno convenuto in giudizio il SI. e la Controparte_1 Controparte_2 riferendo:
-che la IG ha costituito, con propri mezzi, in data 05.12.2017, la Parte_1
unipersonale mediante atto notarile, con atto CP_5 NT registrato il 06.12.2017 per il perseguimento del seguente oggetto sociale: “gestione di centri di abbronzatura, centri di fisioterapia, centri di benessere, centri estetici e, più in generale, qualsiasi attività inerente la cura del corpo, l'attività di chirurgia estetica pagina 3 di 17 medica, il benessere psichico e fisico dell'individuo, ivi comprese le attività di centri dietetici, palestre, impianti sportivi, saune, centri massaggi, fangoterapia, somministrazione al pubblico di pasti e bevande anche dietetiche, l'esercizio di attività di parrucchiere per SI e per uomo e la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di prodotti per il trattamento dei capelli e del corpo” (doc. 01);
-che la Società veniva regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Torino con ricevuta del 06.12.2017 e la IG veniva nominata Amministratore Parte_1 unico della Società con il medesimo atto notarile di costituzione della Società;
-che, ai suddetti fini, in data 06.12.2017, la per il tramite NT dell'Amministratore unico, acquistava dalla il ramo d'azienda Controparte_6 sito in Torino, Via Garibaldi, n. 31 avente ad oggetto l'attività di estetica e solarium con licenza registrata;
-che dal 06.12.2017, la è stata immessa nel libero possesso NT dell'azienda e, nel corso del primo biennio di lavoro 2018 - 2019, la Società ha acquisito una fatturazione media mensile di circa € 13.000 (precisamente € 155.022 annui, come risulta dal bilancio 2018; doc. 03), con un team di lavoro costituito da n. 4 dipendenti: , anche direttrice tecnica, , Controparte_4 Parte_7 Parte_8
e
[...] Parte_9
-che in data 16.01.2019, la IG riceveva da parte di , Parte_1 Controparte_1 suo figlio, racc. a/r di convocazione dell'Assemblea ordinaria della NT con il seguente o.d.g.: “(omissis) 2. revoca amministratore.
3. nomina nuovo
[...] amministratore” (doc. 04);
-che , fin dalla costituzione della Società, ha sì prestato ausilio alla Controparte_1 madre nella gestione della Società, ma non ha mai rivestito alcun incarico societario, né ha mai rivestito la qualità di Socio della a socio NT unico (come risulta chiaramente dalla visura CCIAA storica;
doc. 05) e che, pertanto, la suddetta comunicazione veniva formalmente contestata con racc. a/r datata 29.01.2019 (doc. 06);
-che in data 29.01.2019, nonostante quanto sopra, veniva (illegittimamente) tenuta l'assemblea della e redatto un verbale assembleare con NT indicazione di quale “Socio maggioritario”, revocata la IG Controparte_1
quale Amministratrice unica e nominata nuova Amministratrice tale Parte_1
(doc. 07 che – pare – svolgesse attività di aiuto domestico presso Persona_1
l'abitazione di ); CP_1
-che in tale periodo temporale (prima quindicina di gennaio 2019), veniva anche impedito, a più riprese, a , di accedere ai locali di impresa di Via Garibaldi, Parte_1
n. 31, nonché a tutta la documentazione societaria, bancaria e fiscale ivi presente, nonché alla cassa (le cui movimentazioni sono quindi ignote), con minacce verbali ed interposizione fisica, da parte del medesimo , nonché della IG Controparte_1
, quest'ultima dipendente della alla quale Parte_10 NT veniva pertanto inviata precisa contestazione disciplinare in data 29.01.2019 mediante racc. 1 (doc. 08); pagina 4 di 17 -che la IG apprendeva, a seguito di accesso al Registro Imprese, che, Parte_1 in effetti, la citata delibera assembleare era stata considerata (formalmente) valida dal Conservatore del R.I., con annotazione della sua destituzione dall'ufficio di Amministratore unico e annotazione della nomina di nuovo Amministratore unico;
-che, a seguito di apposita istanza di accesso agli atti del 06.02.2019 (doc. 10, 10bis), la IG prendeva conoscenza che, presso il Registro delle Imprese, erano stato Pt_1 presentate due pratiche:
.la prima pratica – respinta – presentata in data 04.01.2019 dal Dottor Persona_2
aveva ad oggetto contratto di cessione del 99% delle quote sociali della
[...] da a , il che non è mai NT Parte_1 Controparte_1 avvenuto: come già dichiarato nel corso del procedimento cautelare di cui al NRG 6661/2019 (doc. 12), la scrittura privata ivi inserita è falsa (la IG Parte_1 aveva sottoscritto una pagina in bianco su richiesta del figlio prima di partire per un periodo di riposo nell'estate del 2018 in caso di generiche necessità della Società in sua assenza – pertanto la firma ivi presente è autografa – ma è stata successivamente apposta la pattuizione contrattuale senza alcuna autorizzazione;
doc. 11, pag. 8); inoltre, l'”incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese”, in calce alla pratica, contiene una firma palesemente falsa della IG (doc. 11, pag. 16); a seguito di ciò, veniva Parte_1 immediatamente denunciato lo “smarrimento” del dispositivo di firma digitale della IG (precedentemente in possesso del figlio) presso i Carabinieri della Pt_1
Stazione di Venaria in data 25.01.2019 e veniva bloccato il relativo certificato digitale con segnalazione all'Autorità di certificazione per evitare ulteriori indebiti utilizzi (doc. 13);
.la seconda pratica – evasa –, presentata in data 29.01.2019, avente ad oggetto la revoca di VI quale Amministratore unico della Società e nuova nomina di Pt_1
in forza della suddetta illegittima delibera assembleare 29.01.2019; Persona_1 che, interpellato sui suddetti fatti, il Dottor in data Persona_2
20.02.2019, ad apposito riscontro della presente difesa del 06.02.2019 e del 19.02.2019, affermava che “… per quanto riguarda la pratica delle cessione di quote della
[...]
in data 1/8/2018 ho ricevuto via email un file contenente la scrittura NT privata già firmata digitalmente dalle parti, dove ho apposto la mia firma digitale e la marca temporale” (docc. 15, 16, 17) e con ciò violando ogni dovere di certificazione e di autenticazione delle sottoscrizioni come previste dall'art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, con conseguente sua responsabilità personale;
nei confronti dello stesso, è stato presentato esposto disciplinare davanti alla Commissione di Disciplina dell'Ordine dei Commercialisti di Torino, nonché domanda di risarcimento del danno con causa attualmente in corso davanti a codesta Autorità Giudiziaria;
all'esito dell'istruttoria espletata, il Collegio di Disciplina ha irrogato al predetto professionista la sanzione di giorni 60 di sospensione dall'esercizio della professione per le seguenti motivazioni: (doc. 18):
“L'elemento deontologicamente rilevante per la SI è identificato nel Parte_1
pagina 5 di 17 fatto che il dott. ha intermediato l'atto di cessione di quote, senza verificare Parte_5
l'identità delle parti coinvolte nella transazione, la loro capacità di agire e la loro volontà di procedere alla cessione. “Dall'audizione emerge: a) che la società
[...] non è mai stata cliente del dott. e che lo stesso neppure CP_3 Parte_5 conosceva la SI (tale circostanza è confermata dallo stesso Parte_1 incolpato: Il Dott. risponde ammettendo di non avere incontrato la SI Parte_5
, ma di aver incontrato il SInor , che gli ha rilasciato il Parte_1 CP_1 mandato”; “Il dott. ricevendo la citata email dall'Avv. Stefano Pugno in data Parte_5
6 febbraio 2019, è giunto formalmente a conoscenza del fatto che la SI.ra Parte_1 non è stata parte dell'atto di cessione quote, da cui è sorta la pratica presentata al registro delle imprese dall'incolpato in data 31 gennaio 2019. Nonostante l'email dell'avv. Stefano Pugno, il dott. in data 9 febbraio 2019 ha inviato Parte_5 nuovamente al Registro delle Imprese l'iscrizione della cessione quote, ripresentando dunque un atto che l'incolpato sapeva non essere frutto della volontà dell'esponente e reiterando nuovamente la fattispecie di cui all'oggetto”;
-che la IG (turbata e angosciata dal comportamento proditorio e falso Parte_1 del figlio) si determinava a chiedere aiuto alla figlia cedendo a Parte_4 questa, in data 11.02.2019. con l'80% delle quote della e NT trattenendo il residuo 20%, evitando così di essere sovraesposta rispetto a tale vicenda;
-che intanto in data 15.02.2019 veniva celebrato davanti al Notaio di Persona_3
Pinerolo tra la IG e la (falsa) Amministratrice Controparte_4 Per_1
atto di cessione, dalla seconda alla prima, dell'azienda
[...] NT di Via Garibaldi, n. 31 (doc. 21), e che lo stesso giorno, la Controparte_4 conferiva la detta azienda alla neocostituita Controparte_7 con Socia accomandataria la predetta con
[...] Controparte_4 capitale sociale all'1% e con accomandante per il 99%, con sede Controparte_1 legale in 10122 Torino – Via Garibaldi, n. 31 con medesimi oggetto sociale, sede e denominazione dell'attrice (docc. 22, 22bis);
-che, al fine di rimediare agli effetti dannosi strettamente consequenziali alla delibera 29.01.2021 su citata, venivano esercitate le seguenti azioni:
.in data 11.02.2019 veniva depositato ricorso al Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Registro (doc. 23) al fine di ottenere la cancellazione dell'annotazione della revoca di quale Amministratrice e della nomina di Parte_1 Persona_1 quale nuova Amministratrice della la domanda è stata NT integralmente accolta con ordinanza 12.03.2019 che così ha disposto (doc. 24): “Ex art. 2191 c.c, deve essere disposta la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'atto di revoca dell'amministratore unico della società a responsabilità limitata uni personale e di nomina di nuovo amministratore (nella persona della SI.ra NT
), trattandosi di un atto che – in quanto assunto da un soggetto Parte_2 che neppure rivestiva la qualifica di socio nella società uni personale NT
– non può in alcun modo essere ricondotto allo schema tipico della deliberazione
[...]
o della decisione dei soci…Ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di pagina 6 di 17 procedere alla cancellazione dell'iscrizione effettuata presso la CCIAA di Torino in data 28.1.2019, relativa alla revoca dell'amministratore unico della società
[...] uni personale, SI.ra e alla sua sostituzione con la SI NT Parte_1
in quanto avvenuta in assenza delle condizioni di legge”. Persona_1
.in data 14.03.2019 veniva depositata domanda ex art. 700 c.p.c. per ottenere la immediata restituzione dell'azienda illecitamente trasferita da a Persona_1
e da questa alla Sua “Società fotocopia” Infinita Bellezza S.a.s.; la Controparte_4 domanda ex art. 700 c.p.c. proposta davanti al Tribunale di Torino è stata integralmente accolta (docc. 25, 26): “visto l'art. 700 c.p.c., in accoglimento della domanda cautelare principale proposta da parte ricorrente, -ordina ex art. 700 c.p.c. a
e alla , se nella Controparte_4 Controparte_7 detenzione dell'azienda, di restituire immediatamente alla ricorrente NT
in persona dell'amministratore unico , l'azienda -centro estetico- sita
[...] Parte_1 in Torino Via Garibaldi n. 31…; visto il ricorso ex 669 duodecies c.p.c., -ordina a
e alla di Controparte_4 Controparte_7 consegnare immediatamente alla in persona NT dell'amministratore unico , le circa 150 cartelle personali dei clienti in cui Parte_1 sono inseriti i dati personali degli stessi, il prezzo praticato, gli eventuali acconti versati e i trattamenti estetici acquistati;
condanna le resistenti, in solido tra loro, a rifondere alle ricorrenti le spese del procedimento”;
.in data 26.04.2019 è stata presentata domanda di accertamento della nullità della delibera assembleare 29.01.2019 per impedire il consolidamento degli effetti di essa ex art. 2479 ter, co. 3, c.c.; tale domanda, a seguito di nomina di Curatore speciale della Società da parte del Tribunale, è stata integralmente accolta con sentenza n. 442/2020 del Tribunale di Torino pubblicata in data 27.01.2020 che così ha disposto e che ha acquisito autorità di cosa giudicata (“L'impugnazione è fondata sotto il profilo della nullità: né la convocazione dell'assemblea 28.1.2019, né lo svolgimento dell'assemblea documentato a verbale, né infine la deliberazione ivi contenuta possono essere in alcun modo imputati alla società perché formati e provenienti da un terzo estraneo e sono quindi assolutamente nulli”, docc. 27, 28, 29, 29bis);
.in data 05.11.2019 la si è costituita nel procedimento di cui al NT
NRG 19199/2019 del Tribunale di Torino al fine di ottenere la declaratoria di nullità del trasferimento aziendale e di risarcimento danni nei confronti di CP_4
e anche questa causa ha avuto esito pienamente
[...] Controparte_7 favorevole come da sentenza n. 5548/2021 pubblicata il 22.12.2021 (docc. 30, 31);
-che nelle more del procedimento di cui all'art. 700 c.p.c., a seguito dell'ordinanza interlocutoria 12.04.2019, l'azienda veniva restituita alla con NT apposito verbale di consegna in data 16.04.2019 (doc. 32);
-che il giorno dopo la restituzione le dipendenti e Parte_8 Parte_7
(oltre che, evidentemente, la ) non si presentavano sul posto di lavoro su CP_4 richiesta di e di (anche se formalmente tutte Controparte_4 Controparte_1 assenti giustificate per malattia;
doc. 33), in quanto esse, nel frattempo, erano già stata pagina 7 di 17 assunte presso la nuova società di , la (doc. Controparte_1 Controparte_2
34);
-che le predette dipendenti sono allora state licenziate per giusta causa, così è stata licenziata;
Controparte_4
-che in data 26.04.2019 si teneva regolare assemblea della con NT
l'intervento della totalità del capitale sociale, veniva confermata la revoca della IG i cui atti non venivano ratificati e veniva nominata Parte_2 quale Amministratore unico la IG a cui l'Assemblea conferiva pieni Parte_1 poteri per l'esercizio delle azioni legali per ottenere il risarcimento del danno subito (doc. 36);
-che la è stata costituita in data 14.05.2019 con capitale Controparte_2 sociale di € 500 interamente riferibile a;
con Amministratore unico, Controparte_1
direttrice tecnica, e dipendenti e Parte_2 Controparte_4 Pt_7
(doc. 34); Per_4
-che da aprile 2019 molti clienti della sono stati contattati NT dalla per offrire pacchetti bellezza e trattamenti estetici Controparte_2 informandoli che l'attività già svolta in Via Garibaldi, n. 31 sarebbe proseguita in Via Maria Vittoria, n. 10 e ciò utilizzando le schede personali dei Clienti mai restituite da
, transitata, come detto, alla (doc. 26); Controparte_4 Controparte_2
-che la pur riaprendo subito l'attività ad aprile 2019 NT all'indomani della restituzione dell'azienda, non si è più ripresa economicamente e finanziariamente, visto che si è trovata senza 3 dei 4 dipendenti originari (transitati in
, senza direttrice tecnica ( ) necessaria per Controparte_2 Controparte_4 condurre l'attività di centro estetico, visto che occorre l'apposito patentino (ex l. n. 1/1990, modif. dal d.lgs. n. 59/2010) e, soprattutto, senza la disponibilità delle schede clienti (circa 150, contenenti indirizzi, numeri di telefono, trattamenti effettuati,…) che costituiscono il patrimonio essenziale di un centro estetico;
-che a luglio 2020, la è stata costretta a chiudere il centro NT estetico, con gravissimi danni per totali € 287.600, così determinati:
.a titolo di danno emergente:
- € 20.000 per perdita dell'avviamento commerciale oggetto di acquisto del ramo d'azienda (doc. 02);
- € 52.000 a titolo di perdita di fatturato per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2019 in cui l'azienda era nella illecita disponibilità di e/o della Controparte_4
“Sua” Controparte_7
- € 60.000 a titolo di spese legali dovute sostenere per tutte le azioni giudiziali, favorevolmente conclusesi;
.a titolo di lucro cessante:
- € 155.600 a titolo di perdita di fatturato futuro quanto meno per il periodo aprile 2019
– luglio 2020, derivante dalla differenza tra il bilancio 2018 con fatturato medio mensile di arrotondati € 13.000 e il bilancio 2019, da cui un danno di € 74.400 per quell'anno, nonché il bilancio 2020, da cui un danno di € 81.200 per quell'anno; pagina 8 di 17 -che la SI , ha subito danni per € 155.000 così analiticamente Parte_1 determinati:
.€ 50.000 di finanziamento soci, completamente perso visto che l'azienda è stata chiusa per incapacità di produrre utili (docc. 3, 37, 38);
.€ 25.000 per debiti residui nei confronti della per il finanziamento CP_8 dell'acquisto dei macchinari del centro estetico;
debito che non è stato più possibile ripagare per la chiusura della Società e di cui la IG è responsabile per aver contratto finanziamento mediante cessione del quinto della propria pensione che pertanto verrà vincolata fino all'esaurimento del finanziamento;
.€ 80.000 a titolo di danno non patrimoniale per la sofferenza grave subita per i fatti di causa e ulteriormente aggravati dal deposito di denuncia – querela infondata e calunniosa davanti a codesta Autorità Giudiziaria nei suoi confronti e dal deposito dell'istanza di fallimento a firma proprio del figlio, sia nei confronti della
[...] che della stessa personalmente;
NT
-che in data 23.12.2021 ha appunto patrocinato domanda di Controparte_1 fallimento nei confronti di e di personalmente, NT Parte_1 eccependo il mancato pagamento di alcune somme dovute ad . Parte_8
A questo punto le ricorrenti hanno affermato:
-che e la sono responsabili per una serie di Controparte_1 Controparte_2 comportamenti nei confronti delle ricorrenti, causativi dei danni sopra indicati, in particolare dei seguenti comportamenti:
.l'assunzione della illegittima delibera assembleare del 29/1/2019;
.l'illegittimo trasferimento dell'azienda della alla impresa NT fotocopia Infinita Bellezza sas;
.l'illecita concorrenza sleale per storno di dipendenti e di clienti;
-di chiedere la condanna dei convenuti a pagare alla la somma di NT
€. 287.600 (d cui la Beauty Advance nei limiti di €. 155.600) e alla SI.ra la Pt_1 somma di €. 155.000, tutte somme oltre rivalutazione e interessi;
In via preliminare, con ricorso contestuale all'atto di citazione, e la Parte_1
hanno avanzato richiesta di sequestro conservativo ai danni di NT
e della sostenendo l'esistenza: Controparte_1 CP_2 CP_2
.del fumus bini iuris circa la richiesta di risarcimento danni, alla luce delle varie sentenze e provvedimenti su citati,
.e del periculum in mora, alla luce del non consistente patrimonio del e della CP_1
e del loro comportamento. CP_2
Il convenuto , costituitosi con comparsa del 27/5/2022, ha Controparte_1 contestato le domande attoree, eccependo:
-che era carente di legittimazione attiva, perché lui era titolare del 99% delle Parte_1 quote della , come da scrittura 21/12/2017 (sottoscritta dalla SI.ra NT
, che dichiarava che la società era stata finanziata dal figlio Parte_11 CP_1
) e come da contratto di cessione di quote successivo, sottoscritto dalla TT e
[...]
pagina 9 di 17 presentato al registro delle imprese in data 4/1/2019 (valido, anche se rifiutato all'iscrizione);
-che le somme richieste come risarcimento danni non erano dovute (per esempio la TT non aveva dimostrato di aver fatto dei finanziamenti soci;
le spese legali dovevano essere rimborsate nei procedimenti di competenza);
-che il dissesto della era cominciato già nel 2018; NT
-che non vi era stata concorrenza sleale, perché non dipendeva da se le schede CP_1 clienti non erano state riconsegnate e perché le dipendenti indicate dalla ricorrente erano state licenziate dalla società attrice;
-che non vi era periculum in mora, in ordine alla richiesta cautelare, perché lui non aveva alcuna intenzione di disfarsi delle sue proprietà.
La convenuta costituitasi con comparsa del 26/5/2022, ha CP_2 contestato le domande attoree, eccependo:
-il difetto di legittimazione attiva di , non essendo le condotte della Parte_1 CP_2 idonee a ledere la medesima personalmente;
[...]
-il difetto di legittimazione passiva della non essendo ad essa riferibili CP_2 le condotte di appropriazione di schede clienti e sviamento clientela;
-che la società attrice aveva comunque assunto altri dipendenti;
-che non sussisteva il periculum in mora, in ordine alla richiesta cautelare, non essendo dedotti atti di depauperamento del patrimonio della società CP_2
Con ordinanza del 28/4/2023 il giudice ha accolto parzialmente il ricorso cautelare, autorizzando, ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c., le ricorrenti a procedere al sequestro conservativo dei beni immobili, dei crediti e delle quote societarie del SInor fino alla concorrenza di €. 200.000, e respingendo le altre istanze Controparte_1 cautelari.
Con ordinanza del 16/12/2022 il Collegio, in sede di reclamo, in parziale revoca e modifica della citata ordinanza, ha revocato l'autorizzazione di a Parte_1 procedere al sequestro conservativo di beni immobili, mobili e crediti di
[...]
, e ha autorizzato a procedere a sequestro conservativo CP_1 NT di beni immobili, mobili e crediti di solo fino alla concorrenza di €. Controparte_1
30.000.
Successivamente, essendo stata dichiarata fallita con sentenza NT del Tribunale di Torino del 7/4/2023, è stata dichiarata l'interruzione del processo con provvedimento dell'11/5/2023.
A seguito di riassunzione del processo con atto del 12/5/2023 ad opera di Pt_1
, il non si è costituito in giudizio, rimanendo
[...] NT contumace.
Dopo l'esperimento di CTU medico-legale, all'udienza del 25/6/2025 il giudice, vista la comunicazione 13/12/2023 dell'avv. , relativa ad accordo raggiunto con CP_1
pagina 10 di 17 il qui contumace, ha dichiarato cessata la materia del NT contendere tra tali parti ed estinto il rapporto processuale tra l'avv. e il CP_1
. NT
2) Le domande della parte attrice vanno accolte solo in minima parte.
2.1) La posizione di NT
A seguito della dichiarazione di fallimento della (in data NT
7/4/2023), il Fallimento non si è costituito nel processo riassunto da , Parte_1 rimanendo contumace.
Come sopra visto, è stato dichiarato estinto il rapporto processuale tra
[...]
e il , a seguito del raggiungimento di accordo CP_1 NT
(come da comunicazione del del 13/12/2023: si allega alla presente nota CP_1
l'intervenuta Transazione del 26/10/2023 accordata dal Giudice Dottor Miglietta del Tribunale di Torino, fall. 5/2023, con successiva autorizzazione del 06/12/2023. Si ripete quindi che la contumacia della società in questo NT procedimento è rappresentata non da un disinteresse, bensì da un accordo raggiunto tra le parti tramite il quale si è convenuto di estinguere il valore del sequestro di 30.000
€ a favore di e tutte le procedure che la vedono coinvolta). NT
Per quanto riguarda il rapporto tra il e la NT convenuta si osserva che il è rimasto contumace nel Controparte_2 CP_3 processo riassunto, per cui non ha insistito nelle domande che erano state rivolte dalla nei confronti di NT CP_2
Né tali domande possono essere fatte valere da quello che era il difensore originario sia di che di , come il medesimo ha provato a Parte_1 NT sostenere all'udienza del 25/10/2023 (fissata a seguito della riassunzione del processo), dal momento che la riassunzione del processo nei termini è stata operata con atto del 12/5/2023 esclusivamente per conto di . Parte_1
D'altra parte, la comparsa conclusionale è stata presentata solo per conto di Parte_1
e non vi è più traccia di domande di nei confronti di NT CP_2
Per cui non vi è luogo a provvedere sulle originarie domande che erano state formulate da prima dell'interruzione del processo. NT
2.2) Le domande di Parte_1
Nell'atto di citazione : Parte_1
-si lamenta: per l'illegittima delibera assembleare 29.01.2019 falsamente imputata a con destituzione di da amministratore unico della NT Parte_1 società e per la sua illegittima sostituzione con e per il successivo Parte_2
pagina 11 di 17 illegittimo trasferimento d'azienda a ed alla sua società Controparte_4 [...]
e per l'illecita concorrenza sleale, storno di dipendenti e di clienti Controparte_7 successivamente operata da e dalla Controparte_1 Controparte_2
-chiede il risarcimento dei seguenti danni:
.€ 50.000 di finanziamento soci, completamente perso visto che l'azienda è stata chiusa per incapacità di produrre utili (docc. 3, 37, 38);
.€ 25.000 per debiti residui nei confronti della per il finanziamento CP_8 dell'acquisto dei macchinari del centro estetico;
debito che non è stato più possibile ripagare per la chiusura della società e di cui la TT è responsabile per aver contratto finanziamento mediante cessione del quinto della propria pensione che pertanto verrà vincolata fino all'esaurimento del finanziamento;
.€ 80.000 a titolo di danno non patrimoniale per la sofferenza grave subita per i fatti di causa e ulteriormente aggravati dal deposito di denuncia – querela infondata e calunniosa davanti all'Autorità Giudiziaria nei suoi confronti e dal deposito dell'istanza di fallimento a firma proprio del figlio, sia nei confronti della NT che della stessa personalmente.
2.2.1) A questo punto, in primo luogo, si osserva che, dalla documentazione prodotta in atti e dalle decisioni giudiziarie assunte in vari processi (e si veda anche quanto esposto nell'ordinanza in sede di reclamo del 16/12/2022), come sopra riportate, appare emergere il coinvolgimento di nelle condotte lesive contestategli. Controparte_1
In particolare, appare emergere che:
, servendosi di una scrittura di cessione quote falsificata (la cui Controparte_1 iscrizione presso il Registro delle Imprese è stata respinta e che non è mai stata iscritta nei libri sociali;
e la causa iniziata da per farne riconoscere l'autenticità è stata CP_1 rinunciata), ha illegittimamente estromesso la madre, Parte_1 dall'amministrazione della nominando come nuovo NT amministratore tale (delibera societaria 29/1/2019, in relazione alla Persona_1 quale il Giudice del Registro di Torino ha ordinato la cancellazione dell'iscrizione della revoca dell'amministratore in quanto avvenuta in assenza delle condizioni di legge- atto assunto da terzo estraneo-; e il Tribunale di Torino ha con sentenza n. 442/2020, passata in giudicato, dichiarato nulla tale delibera);
-l'azienda della è stata ceduta, in data 15/2/2019, per il tramite NT della nuova, illegittima, amministratrice alla SI.ra Persona_1 CP_4
dipendente della società attrice, la quale, lo stesso giorno, ha conferito tale
[...] azienda alla neocostituita (socia Controparte_7 accomandataria la all'1%, socio accomandante al 99% il ); CP_4 CP_1
-prima in via cautelare e poi con sentenza (n. 5548/2021) questo trasferimento di azienda è stato ritenuto illecito, con ordine di restituzione dell'azienda.
pagina 12 di 17 E' evidente quindi il concorso del nell'operazione di estromissione della CP_1
dalla società e nello svuotamento di quest'ultima, con Pt_1 NT evidente danno economico ad entrambe.
Si ritiene provata anche la concorrenza sleale per storno di dipendenti, da parte della e di (socio di essa al 100%), considerato: CP_2 Controparte_1
-che subito dopo la costituzione della aprile 2018, la direttrice tecnica CP_2
e le dipendenti dell'attrice e , Controparte_4 Parte_8 Parte_7 oltre sono passate a tale società; Persona_1
-che non sono state restituite all'attrice le 150 cartelle clienti (oggetto dell'ordine giudiziario di restituzione).
L'animus nocendi da parte dei convenuti appare evidente, considerato che il ha, prima, cercato di svuotare totalmente la con il CP_1 NT trasferimento di azienda su citato e che poi, fallito tale tentativo, ha costituito una nuova società, che ha acquisito tutte le schede clienti e praticamente l'intero team di dipendenti dell'attrice, con evidente impossibilità di questa di riprendersi immediatamente, dopo lo svuotamento appena subito e l'improvviso venire meno delle risorse principali.
E naturalmente, appare esservi un concorso tra i vari soggetti coinvolti, essendo riferibili le condotte illecite delle dipendenti, di trattenimento delle schede clienti, anche alla società e al suo proprietario al 100% . CP_2 CP_1
2.2.2) Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni, da parte di Pt_1
, tuttavia si osserva che non è accoglibile la domanda di risarcimento danni
[...] relativamente alle seguenti voci di danno:
-costi per le azioni legali via via intraprese (€. 161.448,45): si tratta di voce di danno riferita a solo nella comparsa conclusionale;
la domanda, dunque, è Parte_1 tardiva; in ogni caso, la condanna al pagamento delle spese legali deve aver luogo all'interno delle relative procedure giudiziarie (e il fatto, sostenuto dalla TT nella comparsa conclusionale, che fosse stata lei ad anticipare i soldi per le azioni giudiziarie, costituisce circostanza nova, inammissibilmente dedotta tardivamente);
-€ 50.000 di finanziamento soci: tale voce di danno non è provata: infatti dai doc. 3, 37, 38 attorei non emerge in modo certo l'entità del finanziamento soci (non vi è neppure coerenza tra i tre doc. citati); l'incertezza circa tale voce è dimostrata anche dal fatto che nella comparsa conclusionale l'attrice ha indicato altra cifra, minore e non compatibile con quella indicata nell'atto di citazione;
.€ 25.000 per debiti residui nei confronti della per il finanziamento CP_8 dell'acquisto dei macchinari del centro estetico;
anche in questo caso non vi è prova;
inoltre tale voce di danno non è ripetuta nella comparsa conclusionale (si veda, nel senso dell'assenza di prova, anche l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare). pagina 13 di 17 Non può poi essere pronunciata condanna dei convenuti al risarcimento, a favore di , dell'eventuale danno da concorrenza sleale, dal momento che Parte_1 eventuale soggetto legittimato a far valere tale danno era la . NT
Ed infatti, nell'atto di citazione la condanna al risarcimento di tale danno era chiesta solo a favore della (per cui, fra l'atro, la domanda contenuta nella NT comparsa conclusionale anche a favore di è inammissibile); e l'ordinanza Parte_1 emessa in sede di reclamo, pur individuando un possibile danno a carico dei convenuti (€. 30.000), ha autorizzato solo a procedere al sequestro NT conservativo, revocando l'autorizzazione a favore di . Parte_1
2.2.3) Danno non patrimoniale
La SI chiede anche il risarcimento a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale per la sofferenza grave subita per i fatti di causa.
In corso di causa è stato posto al CTU medico-legale, dott. il Persona_5 seguente quesito peritale:
-“1) Accerti se, a seguito dell'estromissione della SI.ra dall'amministrazione della società Parte_1
nel periodo dal gennaio 2019 al 16 aprile 2019, la abbia subito un danno NT Pt_12 biologico (lesione della sua integrità psicofisica), 2) In caso di accertamento positivo quantifichi detto danno biologico”.
Il CTU, nella relazione del 24/5/2024 ha escluso che vi sia stato un danno biologico, dopo aver visitato la SI e correttamente elaborato le sue Pt_1 conclusioni.
In particolare, il CTU ha rilevato:
- che, circa l'esame effettuato dalla d.ssa psicoterapeuta, relazione del Persona_6
4/11/2022:
.“In tale relazione, assai remota rispetto all'odierno accertamento, sulla base di somministrazione di test e del colloquio emerge una moderata deflessione del tono dell'umore ed un'ansia di grado moderato inquadrabili in una sintomatologia ansioso-depressiva meritevole di approfondimenti diagnostici e terapeutici da correlarsi agli aventi accaduti nel 2019 con il denunciato allontanamento della dal suo ruolo nella società destinata a gestire un beauty center, per cui è causa”; CP_9
-che, a seguito di visita della SI.ra , è risultato che: Pt_1
.“Dal dicembre 2018 riferisce la comparsa di sintomi consistenti in ansia, depressione, ideazione suicidiaria, con specificazione, sempre da parte della Perizianda, di un tentativo suicidiario. Riferisce inoltre che il medico di famiglia Dr.ssa prescriveva la ripresa di trattamento con Per_7 NE e RA, trattamento che ancora continua aumentando le dosi. Riferisce che nel 2019, nel mese di gennaio, mentre era in autobus, verso mezzogiorno, in Venaria, perdeva l'orientamento, veniva colta da nausea e vomito unitamente a dispercezioni. Veniva allora trasportata al Pronto Soccorso dell' Ospedale di Venaria, dove , come riferisce, veniva trattata con NE e un non meglio specificato medicamento in flebo. Dimessa in serata. Riferisce inoltre uno stato depressivo dal 2019 fino ad oggi per riferito timore di minacce del figlio. Già in precedenza vi erano stati scontri circa la gestione con la Direttrice della di cui Parte_13 era titolare. Conferma che ancor oggi continua il trattamento farmacologico basato su pagina 14 di 17 NE e RA. Riferisce che ha difficoltà ad uscire da sola per paura di cadere (le sembra che la strada sprofondi), sente una sorta di pressoché continuo, insonnia, dimagramento per anoressia, difficoltà a rimanere in spazi angusti, segni agorafobia, senso di soffocamento con necessità di mantenere le finestre aperte. Ipertensione arteriosa in trattamento. Diabete mellito tipo II in trattamento con ipo-orali”;
.la Perizianda non mostra segni evidenti di deflessione del tono dell'umore, non si notano segni tipici di depressione del tono dell'umore, ma piuttosto uno stato di disagio e di dispiacere rispetto a quanto accaduto, oggetto della vertenza, e che si manifesta in termini ipocondriaci”;
- che dall'accertamento eseguito, anche tenuto conto della documentazione in atti esaminata, Pt_1 possiamo rispondere al quesito posto dalla SI.ra affermando che ad oggi non è apprezzabile un danno biologico psico-fisico conseguente all'estromissione della SI.ra Parte_1 dall'amministrazione della società nel periodo gennaio 2019 aprile 2019. NT Indubbiamente la SI.ra è ancora moralmente angustiata da tale estromissione Parte_1 considerandola un grave torto a suo carico. Ad oggi, la lamenta un quadro psicoreattivo Parte_15 al contenzioso in corso dove prevalgono toni ipocondriaci. Per quanto attiene alla terapia psicofarmacologica, si deve segnalare la mancanza di una solida storicità documentale. La moderata deflessione del tono dell'umore e l'ansia di grado moderato, in precedenza rilevate dalla dott.ssa sono ora infatti scarsamente percepibili, prevalendo piuttosto nella Perizianda, per Per_6 quanto è dato rilevare, sentimenti di rivalsa e una richiesta di giustizia”;
Si rileva, dunque, da un lato, che non è provato che l'attrice, a seguito dell'illecita estromissione dalla sua società, abbia subito un danno patologico, un disturbo psichico integrante un danno biologico.
Le valutazioni del CTU sono condivisibili, il medesimo ha ritenuto correttamente, a seguito della visita medica della SI.ra , di non esperire ulteriori test, non essendo Pt_1 emersi, durante il colloquio, aspetti psicopatologici da approfondire.
Dall'altro lato, però, dalla perizia della d.ssa e dalle rilevazioni dello Per_6 stesso CTU, è emerso che l'estromissione dalla propria società ha causato, all'epoca dei fatti, alla SI.ra : Pt_1
-una moderata deflessione del tono dell'umore e un'ansia di grado moderato inquadrabili in una sintomatologia ansioso-depressiva;
-ancora oggi uno stato di disagio e di dispiacere, in termini ipocondriaci;
-Indubbiamente la SI.ra è ancora moralmente angustiata da tale Parte_1 estromissione considerandola un grave torto a suo carico. Ad oggi, la perizianda lamenta un quadro psicoreattivo al contenzioso in corso dove prevalgono toni ipocondriaci;
-a più riprese tale situazione ha costretto la SI.ra a fare ricorso alla terapia Pt_1 psicofarmacologicabasata su NE e RA.
Si ritiene, pertanto, provato che l'estromissione dalla società abbia provocato all'attrice (se non un disturbo psichico patologico) perlomeno un danno morale soggettivo.
In particolare si osserva che nel corso degli anni la dottrina e la giurisprudenza, approfittando della generica rubrica dell'art. 2059 c.c., ne hanno ampliato il perimetro, pagina 15 di 17 estendendo la portata del danno morale, per la cui sussistenza non è più richiesta la commissione di un reato.
Il danno non patrimoniale, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva sia del c.d. danno morale soggettivo, sia di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (ConSIlio di Stato sez. III, 17/09/2024, n.7604; Cass. civ. n. 9283/2014).
Si veda per es. Trib Trani, 14/09/2020, n.1292: “In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, il risarcimento del danno morale ex articolo 2059 del codice civile non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che vi sia stata una lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile quando l'interesse violato abbia rilevanza costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia di minima tollerabilità ed il danno non sia futile, cioè non consista in meri disagi o fastidi”.
Si veda anche, per es.:
- Cass. Civ. sez. VI, 16/11/2022, n.33797: “Il danno non patrimoniale è risarcibile anche quando scaturisca da un inadempimento contrattuale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione (nella fattispecie la Corte di Cassazione, nel confermare la decisione del giudice d'appello, ha riconosciuto il danno non patrimoniale subito dalla donante a causa dell'inadempimento, da parte del donatario, dell'onere previsto nella donazione). Il giudice ha ritenuto che la delusione ed il patimento subito dalla donante si fossero concretizzati in sofferenze morali e psichiche tali da essere qualificate “in termini di danno morale soggettivo, quale turbamento emotivo e patema d'animo di natura transeunte subito dalla donante”, non però senza aver positivamente valutato il rapporto di causalità diretta tra pregiudizio patito dalla donante e inadempimento del donatario. Anche la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito”;
- Cass. Civ. sez. I, 13/09/2021, n.24643: “Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona; deve trattarsi di un danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici (fattispecie relativa all'esistenza del danno lamentato per il patema d'animo subito in conseguenza del ritardo - integrante un incontestato adempimento tardivo - nell'accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessità di assumere psicofarmaci)”.
Nel presente caso, si ritiene che l'estromissione dalla società e poi NT lo svuotamento della stessa attraverso la condotta di concorrenza sleale abbiano leso il diritto della SI.ra ad esplicare la propria personalità attraverso lo svolgimento di Pt_1 una attività economica, provocandole una sofferenza interiore e un patema d'animo di rilevante entità e che hanno reso necessario cure con assunzione di psicofarmaci.
Il danno viene equitativamente liquidato in €. 5.000, già compresi rivalutazione e interessi fino alla domanda.
3) Per quanto riguarda le spese processuali, si ritiene che la complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa e le vicende processuali (che hanno mutato gli pagina 16 di 17 originari rapporti processuali) giustifichino la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti rimaste in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Condanna i convenuti e in solido fra loro, a Controparte_1 Controparte_2 pagare alla SI.ra , a titolo di risarcimento danni, la somma di €. 5.000, oltre Parte_1 agli interessi legali dalla domanda al saldo;
-Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Si comunichi
Torino, 11 luglio 2025 Il Giudice dott. VI Vitro
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