Art. 4. Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 1. All' articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale , dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall' articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale ;».
«d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall' articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale ;».