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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1452 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 22.1.2025, ai sensi dell'art. 350 - bis e
281- sexies, comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Sangiovanni e dall'avv. Luca Vitale, domiciliatari in
Sorrento (NA), alla via degli Aranci, 99; appellante
E
(C.F: ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Rosaria Longobardi e dall'avv. Rosa Del Gaudio, domiciliatarie in
Castellammare di Stabia (NA), al Viale Europa Palazzo SIGI;
appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n.260/2024 emessa in data 27.12.2023 dal Tribunale di
Torre Annunziata e pubblicata in data 24.1.2024, nel proc. di primo grado n.217/2016 r.g.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 22.1.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , ricevuta la notifica di due atti di pignoramento presso terzi, Controparte_1
rispettivamente in data 31.3.2015 (proc. es. 697/2015) ed in data 8.5.2015 (proc. es.
847/2015), su istanza del GE , sostenuti da n. 2 effetti cambiari nella Parte_1 prima procedura (per complessivi € 3.000,00) e da n. 9 effetti cambiari nella seconda (per complessivi € 13.500,00), dinanzi al g.e. chiese di essere autorizzato a proporre querela di falso;
il g.e. sospese le due procedure ed assegnò il termine di 120 giorni per introdurre il giudizio di falso.
Con atto di citazione notificato in data 17.1.2016, introdusse il giudizio per Controparte_1
querela di falso riferibile ai n. 11 effetti cambiari azionati, analiticamente indicati in citazione,
e convenne in giudizio il GE , chiedendo di dichiarare la falsità Parte_1 materiale ed ideologica degli effetti e l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge, vinte le spese di lite, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari.
Nell'atto di citazione l'attore lamentò l'abusivo riempimento dei n. 11 effetti Controparte_1
cambiari (azionati dal LO , senza patto di riempimento (absque pactis o sine PT
pacta), in maniera non autorizzata;
espose che: - aveva ricevuto dal LO un prestito dell'importo di € 31.500,00; - a garanzia del prestito, aveva rilasciato al GE n. 21 cambiali;
- le cambiali furono consegnate a completamente in bianco, prive Parte_1
di qualsiasi elemento eccetto la sottoscrizione di;
- il debito era stato Controparte_1
integralmente estinto (come da dettagliata serie di bonifici e pagamenti in altro modo, asseritamente effettuati ad estinzione del mutuo); lamentò, poi, la mancata restituzione di tutti i titoli, nonostante il saldo del debito, precisando aver ricevuto in restituzione solo n. 10 titoli.
Si costituì ritualmente in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti Parte_1
contenuta in citazione;
espose il convenuto di vantare nei confronti del LO un credito maggiore, pari a circa € 65.000,00 (in parte riferibile ad un prestito ed in parte al pagamento di debiti societari), a fronte del quale l'attore aveva rilasciato n. 40 cambiali, di cui n. 10 erano state restituite in occasione del pagamento dell'importo di € 15.000,00 a mezzo bonifico bancario;
il convenuto in comparsa contestò con forza che i titoli azionati in sede esecutiva
2 fossero stati compilati absque pactis e dedusse, in maniera inequivoca, che i titoli gli furono consegnati dal LO a fine marzo 2012, previa integrale compilazione degli stessi;
concluse per il rigetto della domanda.
Comunicata la pendenza del processo di falso al p.m. (ordinanza del 6.2.2018; comunicazione ricevuta dal p.m. in data 11.2.2018), la causa è stata istruita con la produzione di documenti, la escussione di testimoni e con l'espletamento di una consulenza tecnica grafologica.
Con sentenza n. 260/2024, pubblicata in data 24 gennaio 2024, il Tribunale di Torre
Annunziata ha accolto la querela di falso proposta da in danno del Controparte_1
GE avente ad oggetto gli undici effetti cambiari analiticamente Parte_1
indicati sia in atti che in sentenza, dichiarando non riferibile a la scrittura Controparte_1
degli effetti cambiari meglio indicati in motivazione (dispositivo, lett. a), ordinando l'annotazione della falsità della scrittura di riempimento degli effetti sulle cambiali impugnate ai sensi dell'art. 537 c.p.p. (dispositivo, lett. b); il Tribunale ha, dunque, condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in € 5.077,00,
[...] Controparte_1 oltre € 545,00 per esborsi, nonché spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
ha, infine, posto a carico del soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Nella sentenza, il Tribunale, riepilogati i principi di diritto riferibili alla materia in esame, premesso che il querelante aveva dedotto l'abusivo riempimento dei titoli sottoscritti in bianco, in assenza di un patto di riempimento (absque pactis o sine pactis, in maniera non autorizzata e cioè senza che l'autore fosse stato autorizzato a tanto con un patto di riempimento), ha argomentato che, all'esito della istruttoria, era pianamente emerso che i titoli, al momento del rilascio, erano stati solo sottoscritti dal querelante e che non era emersa la prova di un accordo di riempimento;
a sostegno della decisione ha richiamato le risultanze della prova orale raccolta e gli esiti della consulenza d'ufficio, chiara quest'ultima sulla non riconducibilità della grafia utilizzata per il riempimento alla mano del querelante;
ha evidenziato il Tribunale che la difesa del convenuto, sin dalla comparsa di costituzione, era fondata sull'aver ricevuto le cambiali in contestazione complete in ogni parte.
Avverso questa sentenza, con atto di citazione notificato in data 18.3.2024, ha proposto rituale impugnazione , affidata al dettagliato motivo di cui al punto n.1: Parte_1
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. nonché degli artt. 2701 c.c. e 2697 c.c. –
Erroneità della Ricostruzione in fatto relativamente alla consegna in bianco e alla mancanza assoluta di un accordo di riempimento operata dal giudice di primo grado Inammissibilità della proposta querela di falso – Rigetto della stessa.
3 Il motivo è articolato nella illustrazione della parte rescindente (Punto n. 1 lett. A) e delle
Ragioni della decisione (Punto n. 1 lett. B).
La lett. B è, poi, articolata in n. 4 sottoparagrafi:
1.In punto di diritto
2.Le ricadute degli esposti principi di diritto sul caso in esame- Irrilevanza delle risultanze della espletata CTU grafologica
3.La ricostruzione dei fatti
4.Inammissibilità della proposta querela.
Segue la lett. C, Parte rescissoria della impugnazione.
In estrema sintesi, l'appellante si duole della non corretta applicazione da parte del tribunale delle regole di distribuzione dell'onere della prova e censura la sentenza anche quanto alla valutazione, in particolare, delle prove orali raccolte, sostenendone il malgoverno;
assume che il querelante, come era suo onere, non aveva dimostrato la consegna di effetti cambiari in bianco e l'assenza del patto di riempimento.
L'appellante ha formulato istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.; ha chiesto la riforma della gravata sentenza e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la querela di falso e, comunque, di rigettarla nel merito, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito l'appellato con comparsa di costituzione depositata in data Parte_1
14.6.2024 (per l'udienza del 5.7.2024, tenutasi il 10.7.2024), chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile per difetto della forma nei termini dettati dall'art. 342 c.p.c., carente essendo l'atto di impugnazione della effettiva indicazione delle violazioni di legge della decisione e della loro rilevanza ai fini della decisione;
nel merito, ha ampiamente argomentato in termini di infondatezza dell'appello, essendo emersa dalla istruttoria la compilazione dei titoli, da lui solo sottoscritti, in assenza di un patto di riempimento, cui conseguiva l'ammissibilità della querela e la sua fondatezza;
ha reiterato le istanze istruttorie formulate in primo grado, limitatamente alla escussione della teste , moglie del querelato (sulla Testimone_1
circostanza che fu la stessa a compilare di suo pugno gli effetti cambiari in lite); ha chiesto la rifusione delle spese di lite del grado di appello, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari.
Alla udienza del 10.7.2024 il consigliere istruttore, ex art. 71, co.1 c.p.c., ha disposto la comunicazione a cura della cancelleria degli atti del procedimento al Procuratore Generale della Corte di Appello (interventore necessario – comunicazione effettuata il 15.7.2024), rinviando in prosieguo di trattazione, e per la decisione sulla sospensiva, all'udienza del
30.1.2024.
4 Con ordinanza depositata il 21.11.2024, il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza ed ha fissato dinanzi al Collegio l'udienza del 22 gennaio
2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 351 – bis c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a 15 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali.
Precisate le conclusioni, come da verbale del 22.1.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'art. 281 – sexies c.p.c.
2.Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellante, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale richiesto dall'art. 342 c.p.c..
L'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare;
ha indicato con chiarezza le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado;
ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze da cui deriva la violazione di legge;
ha sottoposto ad una critica sufficientemente specifica le circostanze che imporrebbero una diversa decisione.
Il rispetto del contenuto motivazionale prescritto va, peraltro, interpretato, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità reso a sezioni unite, nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SS.UU. 27199/2017; in epoca più recente le sezioni unite della Corte di Cass., ord. 3641/2022, hanno ribadito medesimo principio).
3. In via del tutto preliminare deve rilevarsi che, quanto all'obbligatorio intervento del p.m. nel giudizio di falso, la giurisprudenza dominante ritiene sufficiente che lo stesso sia informato del procedimento per avere la possibilità di intervenirvi, non essendo necessaria la sua presenza in udienza né la formulazione di conclusioni da parte sua (vedi ex plurimis Cass.
2018, n. 27402; Cass. 2000, n. 571).
5 Nel caso in esame, con ordinanza del 10.7.2024, è stato disposto l'ordine di comunicare gli atti alla Procura Generale e l'adempimento di cancelleria, andato a buon fine, è stato effettuato in data 15.7.2024.
4.L'articolato motivo di appello è infondato e va rigettato.
In sintesi, l'appellante si duole della non corretta applicazione da parte del tribunale delle regole di distribuzione dell'onere della prova;
censura la sentenza anche quanto alla valutazione, in particolare, delle prove orali raccolte;
sostiene che il querelante, come era suo onere, non aveva dimostrato la consegna di effetti cambiari in bianco e l'assenza del patto di riempimento.
Deduce, conclusivamente, che da tale lacuna probatoria derivava la inammissibilità della querela di falso e la ininfluenza degli esiti della consulenza grafologica sull'esito della lite.
Ritiene, di contro, che dalla svolta istruttoria emergevano elementi a sostegno dell'accordo.
Le questioni vanno esaminate congiuntamente.
4.1. Occorre riepilogare i principi di diritto applicabili alla materia sia in punto di ammissibilità della querela sia di oneri probatori, evidenziando sin d'ora che la valutazione del materiale probatorio raccolto va effettuata sulla base delle allegazioni e difese delle parti, come emerse nel giudizio di primo grado.
Ex art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è considerata come riconosciuta.
La norma, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, circoscrive l'efficacia di prova legale del documento al solo elemento estrinseco della sottoscrizione del soggetto che l'ha apposta - nel senso che le dichiarazioni provengono da quest'ultimo – ma non la estende al contenuto intrinseco delle dichiarazioni, con la conseguenza che, in tali casi, per infirmare il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, occorre proporre la querela di falso (Cass.
2012, n. 18644; da ultimo Cass. 2024, ord. n. 635).
Nella ipotesi di sottoscrizione di foglio totalmente o parzialmente in bianco il sottoscrittore, ove intenda “contestare l'autenticità della sottoscrizione, deve farlo con un tempestivo e specifico atto di disconoscimento che compete al giudice del merito ritenere o meno sussistente” (Cass. lav. 26.10.2000, n. 14091, m. 541227). È, dunque, sufficiente il disconoscimento della sottoscrizione e, quindi, della propria scrittura, per far perdere, sino a verificazione, autorità alla scrittura privata prodotta dall'avversario.
6 Nei casi quale quello al vaglio in cui, invece, la sottoscrizione appartenga al sottoscrittore, “Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento “absque pactis” sia che si tratti di riempimento “contra pacta”, dovendo invece essere proposta la querela di falso, se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso” (Cass. 12.6.2000,
n. 7975; vedi anche Cass. 2014, n. 5417).
Secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. 2023 n. 18234), la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta.
Infatti, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quello che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta consiste in un inadempimento derivante dal mandatum ad scribendum,
In assenza di accordo, poiché l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore,
l'introduzione del testo realizza una vera e propria falsità materiale. Quando, di contro, il sottoscrittore abbia autorizzato il riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell'atto non può essere esclusa, in quanto attraverso il sottostante mandatum ad scribendum il mandante fa preventivamente proprio il risultato prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore.
In definitiva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, rileva soprattutto che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento.
Quanto agli oneri probatori, il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione è stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l'onere di provare sia che la firma è stata apposta su foglio non ancora riempito sia che il riempimento è avvenuto absque pactis, senza autorizzazione al riempimento (Cass. 2023, n.
18234; Cass. 2004 n. 3155).
7 4.2-Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto assolti entrambi gli oneri probatori da ultimo specificati, con argomentazione che si condivide.
Quanto alla prova della sottoscrizione dei titoli in bianco, il Tribunale ha argomentato che l'esito della complessiva istruttoria svolta deponeva in tal senso.
Premesso che il querelante non ha mai disconosciuto la sottoscrizione, a sostegno della decisione il Tribunale ha richiamato le deposizioni rese da e Testimone_2 Per_1
, che non sono riportate per esteso in sentenza e che è opportuno riportare nelle parti
[...]
salienti.
All'udienza del 18.6.2021, il teste ha riferito di essere a conoscenza dei fatti Testimone_2
perché aveva avuto rapporti di lavoro con entrambi i fratelli;
di aver saputo da questi ultimi sia del prestito (più o meno la somma era di 31.500 euro) sia del rilascio di n. 21 effetti cambiari in bianco (… , a garanzia del prestito, rilasciò a Controparte_1 Parte_1
21 effetti cambiari in bianco. Conosco la circostanza perché entrambi me lo riferirono); ha poi aggiunto: … Preciso che ad agosto del 2014 AI mi riferì che il LO CP stava ponendo all'incasso gli effetti cambiari che gli aveva consegnato in garanzia PT in bianco… i due fratelli mi dissero in separata sede che gli effetti cambiari in bianco erano stati compilati da e dalla moglie… A settembre 2014 ho incontrato PT Parte_1
per mettere pace tra i fratelli ed il mi riferì di aver posto
[...] Parte_1 all'incasso i titoli cambiari dopo aver saputo che la moglie di aveva acquistato la CP
casa dei loro genitori senza che lui ne fosse informato. In quella circostanza PT
mi riferì che voleva rovinare economicamente .
[...] CP
A precisa domanda del giudice sulla estinzione del debito, il teste ha riferito: Ho appreso da entrambi i fratelli che il prestito era stato pagato prima che i titoli fossero messi all'incasso.
Questo mi è stato riferito prima da ad agosto del 2014 e poi da il CP PT
successivo settembre.
La teste , sorella delle parti, all'udienza del 19.11.2019, ha riferito: Persona_1
a.d.r…. ricordo che nel 2011/ 2012 mio LO prestò a 31.500 euro e i PT CP miei fratelli si accordarono nel senso che gli avrebbe restituiti un po' alla volta. CP
a.d.r.: Successivamente a Marzo 2012 mio LO su pressione della moglie PT
, pretese da 21 cambiali in bianco. Testimone_1 CP
a.d.r.: Ricordo che in un'occasione a casa mia disse a di firmargli 21 PT CP
cambiali in bianco dicendo che altrimenti avrebbe potuto mettere a rischio il suo matrimonio.
a.d.r.: Preciso di non aver contato le cambiali ma fu in quell'occasione a dire a PT
“firmami queste 21 cambiali… CP
8 a.d.r.: Le cambiali erano in bianco non compilate e ho visto mio LO firmarle CP anche se non posso dire quante siano state firmate…...”
Ha poi riferito la teste di aver avuto conoscenza della intervenuta restituzione integrale del prestito poiché, in occasione della riunione della famiglia per le festività pasquali del 2014, i due fratelli ne avevano parlato e aveva riferito di aver ricevuto la restituzione PT
integrale del prestito;
ha, inoltre, riferito che venuto a conoscenza della vendita PT
della casa paterna alla moglie di ( ), era andato su tutte le furie ed CP Parte_2 aveva messo all'incasso alcune delle cambiali in bianco dategli da;
ha poi CP aggiunto:…. Nonostante la restituzione del prestito le cambiali in bianco erano ancora in possesso di Conosco questa circostanza poiché riferitemi da entrambi i PT fratelli…..Mi risulta che mio LO ha completato la restituzione del prestito CP periodicamente fino a completarlo verso Pasqua 2014…
Il Tribunale, in maniera condivisibile, non ha, poi, dato rilievo alle deposizioni dei testi di controparte, posto che, , sentito all'udienza del 19.11.2019, nulla di preciso Testimone_3
aveva riferito sulla completezza delle cambiali in ogni parte, mentre dalla deposizione del teste nulla emergeva sulle caratteristiche e sulla completezza dei titoli. Testimone_4
4.3- Ritiene il Collegio che il tribunale abbia dato il giusto rilievo alle riportate deposizioni rese dai testi e , chiare e concordanti. Testimone_2 Persona_1
Le censure riferibili al malgoverno delle risultanze istruttorie integrano violazione degli artt.
115, 116 c.p.c.. Invero, laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall'art. 116 c.p.c.. Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione "prudente apprezzamento" adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi. In particolare, nella valutazione della prova testimoniale, il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste) sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese
(precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.); occorre poi adeguata valutazione delle prove documentali e degli esiti di una eventuale c.t.u.
Nel caso di specie il Tribunale, con specifico riferimento alla deposizione dei suindicati testi, ha, sia pur implicitamente, dato atto della concordanza delle dichiarazioni, ed ha espressamente indicato i motivi della scarsa rilevanza delle deposizioni dei testi di controparte.
9 Nessuna contraddizione di rilievo contengono le indicate deposizioni, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante.
Peraltro, il Tribunale ha argomentato che quanto dichiarato dai testimoni aveva trovato riscontro negli esiti della disposta consulenza calligrafica, mai contestata in maniera idonea allo scopo neppure in questa sede (c.t.u. dott.ssa consulenza depositata in Persona_2
primo grado in data 19.5.2022).
Il c.t.u. ha concluso nei seguenti termini: Dall'analisi strumentale effettuata sulle cambiali in verifica… è emerso l'uso di almeno due mezzi scrittori dei quali l'uno utilizzato per vergare il testo di compilazione…. l'altro adoperato per vergare la firma a nome di . Controparte_1
Pertanto dalle risultanze emerse è possibile concludere che le sezioni “luogo e data di emissione”, l'importo, la “scadenza”, “HERO”, il beneficiario, importo in lettere, la
“domiciliazione” ed il “debitore” vergate sugli effetti cambiari in verifica…..non sono riconducibili con certezza tecnica alla mano del signor “ ”. Controparte_1
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto assolto da parte del querelante il primo onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità: la sottoscrizione è stata apposta su foglio non ancora riempito.
4.4- Quanto al secondo onere richiesto dalla giurisprudenza richiamata (il querelante ha l'onere di dimostrare, altresì, che il riempimento è avvenuto "absque pactis", senza autorizzazione al riempimento), parimenti il Tribunale ha ritenuto correttamente raggiunta la prova di un riempimento non autorizzato.
Va sottolineato che, a fronte della prospettazione attorea (titoli sottoscritti in bianco), il convenuto in primo grado si è sempre difeso assumendo che i titoli erano stati consegnati integralmente compilati.
Scrive il Tribunale che il convenuto… ha sin da principio sostenuto che gli effetti cambiari posti in esecuzione fossero integralmente compilati (vedi comparsa di costituzione).
Come già sopra evidenziato, il convenuto in comparsa di costituzione ha dedotto, in maniera inequivoca, che i titoli gli furono consegnati dal LO a fine marzo 2012, previa integrale compilazione degli stessi. Nelle successive deduzioni la difesa non è stata mai mutata e neppure sono stati articolati specifici capitoli di prova sull'eventuale accordo di riempimento e sul suo contenuto di dettaglio.
E' evidente che la difesa, mai modificata in primo grado, della consegna dei titoli integralmente compilati, esclude di per sé la possibile esistenza di un patto di riempimento.
Senonché, l'appellante, introducendo solo nella fase di appello la ipotesi della esistenza di un patto di riempimento, ha censurato la sentenza argomentando che la querela era da
10 considerarsi inammissibile essendo emersa la prova di un patto di riempimento;
richiama, a sostegno del motivo, la deposizione della teste nella parte in cui, a dire Persona_1 dell'appellante, aveva riferito di un accordo alla restituzione del prestito un po' alla volta.
La censura è infondata per più ordini di motivi.
In primo luogo, il Tribunale ha vagliato il materiale probatorio alla luce delle difese delle parti;
il convenuto non ha mai prospettato l'esistenza di un patto di riempimento e non ne ha mai illustrato il contenuto;
ha sempre sostenuto che i titoli erano stati consegnati sin dall'inizio integralmente compilati.
Prospettare in primo grado la consegna di titoli integralmente compilati e poi invocare in appello un accordo di riempimento, comporta per un verso il richiamo a circostanze nuove mai allegate, per altro verso concreta una difesa del tutto contraddittoria: sostenere la consegna ab initio di titoli integralmente compilati esclude di per sé la esistenza di un patto di riempimento.
Con la conseguenza che la prova della inesistenza di un patto di riempimento è emersa in primo grado proprio alla luce (ed in conseguenza) delle difese del convenuto, tanto che il
Tribunale ha più volte rimarcato in sentenza che il convenuto aveva, sin da principio, sostenuto di aver ricevuto cambiali integralmente compilate.
In secondo luogo, non è corretta la interpretazione delle dichiarazioni della teste Per_1
sostenuta dall'appellante; la lettura integrale delle dichiarazioni rese non porta affatto
[...]
a ritenere riferito un patto di riempimento.
La teste ha dichiarato: Ricordo che nel 2011/2012 mio LO prestò a PT CP
31.500 euro e i miei fratelli si accordarono nel senso che gli avrebbe restituiti un CP po' alla volta (risposta riferibile al capitolo di prova di cui alla lett.a) della memoria istruttoria ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c., depositata dal querelante, che così recita: Vero che PT
mutuò al LO AI GE la somma di euro 31.500,00)
[...]
In risposta a diverso capitolo di prova (lett. b: vero che , a garanzia di detto Controparte_1
prestito, rilascio al AI n. 21 effetti cambiari in bianco) ha riferito: PT
Successivamente a Marzo 2012 mio LO su pressione della moglie PT Tes_1
pretese da 21 cambiali in bianco.
[...] CP
Emerge pianamente che l'inciso richiamato dall'appellante (restituzione un po' alla volta) non è riferibile ad un accordo avvenuto al momento della consegna delle cambiali, ma al più a trattative intercorse in un momento antecedente, senza alcuna specificazione dei contenuti. La teste non ha mai riferito che al momento della consegna delle cambiali le parti si accordarono
11 sulle modalità di pagamento che, peraltro, non sono mai state dettagliate dal convenuto, che si
è sempre difeso sostenendo con forza che i titoli erano stati integralmente compilati.
L'appello va, dunque, rigettato e la sentenza gravata va interamente confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000), nell'importo di € 1.134,00 per la fase di studio, di € 921,00 per la fase introduttiva, € 921,5 per la trattazione (importo di €
1843,00 previsto per la fase della trattazione e istruttoria, abbattuto per la metà non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1911,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.260/2024 emessa in data 27.12.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata e pubblicata in data 24.1.2024;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 4887,5 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, in capo all'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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