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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/08/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Cons. ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto da
con l'avv. Paolo Trombini del Foro di Mantova Parte_1 appellante nei confronti di
CP_1 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Mantova ex art. 702-ter c.p.c. depositata il 22.5.23 nella causa RG 497/23
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Mantova così riassumeva i fatti rilevanti del giudizio svoltosi in primo grado:
“Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 20.02.2023, ha Parte_1 dedotto che:
- nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999 relativa a crediti ceduti dalle banche appartenenti al CP_2
, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli
[...]
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 20 aprile 2018, ha acquistato pro-soluto dai cedenti un portafoglio di crediti;
- tra i crediti ceduti rientra il credito vantato dalla Banca Cedente Controparte_3 nei confronti di , e , per un
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 importo pari ad € 376.307,54=, relativo a saldo debitore al 29/11/2022 del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 24/07/2001 tra l'allora Intesa BCI S.p.A. ed i Sig.ri , mutuatario, e , terzi datori. Il CP_1 Parte_3 Parte_2 mutuo era garantito in via ipotecaria da ipoteca iscritta in data 09/08/2001 contro e colpendo i seguenti beni: “Comune di CE – Controparte_4 Parte_3
NCEU: Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1; Foglio 8 – part. 114 sub 2 – C/6 – mq. 33 – Via Europa Unita n. 93 – p. T;
Catasto Terreni: Foglio 8 – part. 114 – T – Ha 0.07.30;
- è deceduta in data 17/11/2015. Chiamati all'eredità risultavano Parte_2 essere e;
Parte_3 CP_1
- nel giudizio instauratosi su istanza ex art. 481 c.c, risultava l'accettazione pura e semplice dell'eredità di da parte del solo;
Parte_2 Parte_3
- atteso il silenzio di , proponeva in data 9/9/2021, CP_1 Parte_1 ancora viventi entrambi i chiamati, ricorso ex art. 528 c.c. per la nomina di curatore dell'eredità giacente di;
Parte_2
- nell'ambito di tale procedura, su osservazioni depositate dal curatore nominando, il giudice unico dichiarava, in data 22.10.2021, inammissibile il ricorso, risultando, dalle visure depositate dal nominando curatore dell'eredità giacente, che
[...]
possedeva uno dei beni rientranti nell'eredità di;
CP_1 Parte_2
- in data 25/12/21 è deceduto come detto, unico erede per Parte_3 accettazione di , il restava l'unico chiamato, sia Parte_2 CP_1 all'eredità di che di . Parte_2 Parte_3
Tanto premesso, ha chiesto dirsi il convenuto nato a [...] il CP_1
18/07/1966 e residente in [...] (c.f.:
),erede puro e semplice di nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Mn) il 30/07/1932 (c:f:: ) e deceduta il 17/11/2015, e di C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3 C.F._3 deceduto il 25/12/2021, erede puro e semplice di deceduta il Parte_2
17/11/2015 e di deceduto il 25/12/2021. Parte_3
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito”. In linea di diritto il Tribunale osservava che:
“la società ricorrente ritiene che il resistente abbia tacitamente accettato l'eredità sia della de cuius (deceduta il 17/11/2015) che di Parte_2 Parte_3
(deceduto il 25/12/2021), in quanto il resistente sarebbe possessore dei beni ereditari, e, in particolare, dell'appartamento sito in CE (MN) Via Europa Unita n. 123 (già 93), individuato in CF di Comune di CE – NCEU: Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1, come risulta dal certificato storico di residenza del resistente di cui al doc. 15.
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
- Ciò posto, l'art. 485 c.c. prevede espressamente che: “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. …Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.”, sicché se il resistente è in possesso dei beni ereditari e non ha fatto l'inventario dei beni, si considera erede puro e semplice, e quindi si considera intervenuta l'accettazione tacita. A tal fine peraltro è sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4456 del 14 febbraio 2019).
- A ciò si aggiunga che la presunzione semplice ex art 2729 c.c. del possesso dei beni ereditari in capo ai soggetti chiamati all'eredità in ragione della residenza di costoro nell'immobile caduto in successione, è sufficiente a ritenere provato il possesso dei beni ereditari ex art. 485 c.c. (Tribunale di Ivrea, ordinanza del 13.12.2017), pur potendo tale presunzione essere superata dalla prova di elementi idonei a vincere la presunzione di coincidenza tra residenza e dimora abituale ex art. 43 c.c. o di aver effettuato l'inventario dei beni nel termine previsto ex art. 485 c.c.
- Nel caso di specie, dai certificati di famiglia prodotti ai docc. 3 ter e 15 risulta che effettivamente il resistente è chiamato all'eredità (sia della madre che del padre), e non essendosi costituito, nessuna prova, volta a superare le predette presunzioni è stata presentata, sicché deve ritenersi provata – seppur mediante presunzione- che non è stato redatto alcun inventario dei beni e che sussiste il possesso del bene citato, in quanto c'è coincidenza tra la residenza (come risultante dal doc. 15) e la dimora abituale.
- Non è stata fornita, tuttavia, idonea prova del fatto che il bene sito in CE (MN) Via Europa Unita n. 123 (già 93), individuato in CF di – Controparte_5
NCEU: Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1, sia rientrante nella massa ereditaria, non potendo detta prova ricavarsi dagli atti – peraltro non prodotti integralmente- della procedura instaurata ex art. 528 c.c., ed in particolare da un decreto di inammissibilità per carenza di presupposti, in cui si rinvia alle osservazioni del nominando curatore (in questa sede non riprodotte). Si tratta infatti di una procedura i cui accertamenti vengono effettuati in via incidentale e, in ogni caso, nel caso di specie detto decreto è stato emesso prima del decesso di
, sicché non ci sarebbe alcun riferimento utile per stabilire che detto Parte_3 bene sia rientrante nella massa ereditaria di detto de cuius.
- Il ricorrente, considerato che il presupposto della presente azione di accertamento è la presenza del bene, posseduto dal chiamato, nella massa ereditaria, avrebbe quindi dovuto produrre il titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, le iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione, ovvero di alienazione dei beni o anche la relazione notarile attestante la proprietà del bene al momento dei due decessi.
- Non essendo stata adeguatamente provata detta circostanza non può ritenersi intervenuta l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del resistente, e la domanda deve essere rigettata”.
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
2. Avverso tale ordinanza ha proposto rituale impugnazione CP_6 articolando, in buona sostanza, tre doglianze. Ossia: a) l'omesso rilievo d'ufficio del mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria vertendosi in tema di successione;
b) la mancata decisione in merito alla richiesta a verbale d'udienza del 02/05/2023 di concessione di termine per compiuta capitolazione delle istanze istruttorie orali;
c) la erroneità della affermazione di mancata prova dell'appartenenza del bene di CE di cui in premesse all'asse ereditario . Parte_3
Indipendentemente da tali rilievi, la appellante, in base al disposto di cui all'art. 345 c.p.c., si avvaleva della facoltà di deferire ex art. 233 c.p.c. a controparte CP_1 il giuramento decisorio sui seguenti capitoli:
“1) giuro e giurando nego che il bene immobile sito in CE (MN) Via Europa Unita n. 123 (già n. 93) - Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1; Foglio 8 – part. 114 sub 2 – C/6 – mq. 33 – Via Europa Unita n. 93 – p. T;
Catasto Terreni: Foglio 8 – part. 114 – T – Ha 0.07.30 dal 6/3/1973, per acquisto dal Comune di CE trascritto il 22 maggio 1973 (vedi contratto di mutuo) è sempre stato nella disponibilità e nella proprietà per la ragione di ½ ciascuno di e . Parte_2 Parte_4
2) RO e giurando nego che detto immobile, alla morte di Parte_2 avvenuta il 17/11/2015 è passato per accettazione formale di eredità in proprietà al 100% di Parte_3
3) RO e giurando nego che ha sempre mantenuto nella propria Parte_3 piena proprietà e disponibilità il detto immobile sino alla data del suo decesso avvenuto il 25/12/2021.
4) RO e giurando nego che detto immobile è sempre stato la residenza effettiva di e di sino ai rispettivi decessi ed è stato ed è tuttora Parte_2 Parte_3 la residenza effettiva ed anagrafica di che ne è nel pieno possesso e CP_1 proprietà.
5) RO e giurando nego che detti immobili sono tuttora intestati in Conservatoria dei Registri Immobiliari di Mantova a e per ½ Parte_2 Parte_3 ciascuno (vedi visure in atti).
6) RO e giurando nego che , dalla morte della madre CP_1 Parte_2
e anche dopo la morte del padre e tuttora, risiede nell'immobile in Parte_3 questione, che detiene da proprietario in via esclusiva ed ha pagato e continua a pagare regolarmente tutte le relative imposte, anche comunali, e tutte le altre relative utenze, che, viventi e , erano da questi pagate”. Parte_2 Parte_3
3. Dichiarata la contumacia dell'appellato, non costituitosi neppure nel presente grado di giudizio, la Corte con ordinanza del 28.5.24 disponeva innanzi tutto che venisse avviato il procedimento di mediazione obbligatorio, che veniva regolarmente
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
esperito in data 30.7.24 avanti a idoneo organismo di conciliazione, ma con esito negativo, come risulta dal verbale redatto in pari data, in atti.
4. Dato atto di ciò questa Corte, con successiva ordinanza del 3.12.25, ritenutane la ritualità e rilevanza, ammetteva il giuramento decisorio deferito all'appellato, fissando a tale scopo l'udienza del 4.2.25, evidenziando che l'omesso espletamento della mediazione in primo grado non era stato eccepito nel termine di decadenza previsto dalla legge.
5. A tale udienza l'appellato, nonostante la regolare notifica ad opera dell'appellante dell'ordinanza ammissiva del giuramento, non di presentava. Sempre in tale sede, su autorizzazione della Corte, l'appellante precisava le conclusioni richiamando genericamente quelle rassegnate nell'atto di appello che di seguito si riproducono:
“In via preliminare in rito dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale di primo grado per omesso esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 D.Lg.vo 4/3/2010 n. 28. Nel merito, in totale riforma dell'ordinanza 22/23-05-2023 del Tribunale di Mantova di cui in premesse, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, dichiarare l'appartenenza del bene sito in CE (MN) Viale Europa Unita n. 93 già Viale Europa Unita n. 123 catastalmente così distinto:
“Comune di CE – NCEU: Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1; Foglio 8 – part. 114 sub 2 – C/6 – mq. 33 – Via Europa Unita n. 93 – p. T;
Catasto Terreni: Foglio 8 – part. 114 – T – Ha 0.07.30.”, all'asse ereditario di , nato a [...]
CE (MN) il 21/01/1928 (C.F. deceduto il 25/12/2021, C.F._3
e conseguentemente dichiararsi , nato a [...] il [...] e residente CP_1 in CE (MN) Viale Europa Unita n. 123 – C.F.: erede C.F._4 ex art. 485 II comma c.c. di e, pertanto, pieno proprietario iure Parte_3 hereditatis del bene sopradescritto”.
6. La mancata prestazione ad opera dell'appellato del giuramento decisorio ritualmente deferitogli determina l'acquisizione della prova circa l'effettiva esistenza delle circostanze di fatto sulle quali verte il giuramento ammesso. Dispone infatti l'art. 239 c.p.c. che: “La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso”. Ne segue che la lacuna di ordine fattuale rilevata dal giudice di primo grado, unico motivo che ha determinato il rigetto delle domande presentate dall'appellante -per il
5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
resto condivisibilmente ritenute fondate- deve considerarsi pienamente colmata;
ne segue ulteriormente, e de plano, che l'appello presentato va integralmente accolto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella contumacia di , così provvede: Parte_1 CP_1
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 dell'ordinanza 22/23-05-2023 del Tribunale di Mantova di cui in epigrafe, dichiara l'appartenenza del bene sito in CE (MN) Viale Europa Unita n. 93 già Viale Europa Unita n. 123 catastalmente così distinto:
“Comune di CE – NCEU: Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1; Foglio 8 – part. 114 sub 2 – C/6 – mq. 33 – Via Europa Unita n. 93 – p. T;
Catasto Terreni: Foglio 8 – part. 114 – T – Ha 0.07.30”, all'asse ereditario di , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) deceduto il 25/12/2021, e conseguentemente dichiara C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 123 – C.F.: erede ex art. 485 II comma c.c. di C.F._4 [...]
e, pertanto, pieno proprietario iure hereditatis del bene sopradescritto. Parte_3
Condanna a rifondere a le spese del presente grado CP_1 Parte_1 di giudizio, liquidate nell'importo complessivo di € 1.162,86 per spese vive e € 8.000 per onorari, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA (se dovuta) e CAP.
Così deciso in Brescia, 3.6.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Cons. ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto da
con l'avv. Paolo Trombini del Foro di Mantova Parte_1 appellante nei confronti di
CP_1 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Mantova ex art. 702-ter c.p.c. depositata il 22.5.23 nella causa RG 497/23
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Mantova così riassumeva i fatti rilevanti del giudizio svoltosi in primo grado:
“Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 20.02.2023, ha Parte_1 dedotto che:
- nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999 relativa a crediti ceduti dalle banche appartenenti al CP_2
, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli
[...]
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 20 aprile 2018, ha acquistato pro-soluto dai cedenti un portafoglio di crediti;
- tra i crediti ceduti rientra il credito vantato dalla Banca Cedente Controparte_3 nei confronti di , e , per un
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 importo pari ad € 376.307,54=, relativo a saldo debitore al 29/11/2022 del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 24/07/2001 tra l'allora Intesa BCI S.p.A. ed i Sig.ri , mutuatario, e , terzi datori. Il CP_1 Parte_3 Parte_2 mutuo era garantito in via ipotecaria da ipoteca iscritta in data 09/08/2001 contro e colpendo i seguenti beni: “Comune di CE – Controparte_4 Parte_3
NCEU: Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1; Foglio 8 – part. 114 sub 2 – C/6 – mq. 33 – Via Europa Unita n. 93 – p. T;
Catasto Terreni: Foglio 8 – part. 114 – T – Ha 0.07.30;
- è deceduta in data 17/11/2015. Chiamati all'eredità risultavano Parte_2 essere e;
Parte_3 CP_1
- nel giudizio instauratosi su istanza ex art. 481 c.c, risultava l'accettazione pura e semplice dell'eredità di da parte del solo;
Parte_2 Parte_3
- atteso il silenzio di , proponeva in data 9/9/2021, CP_1 Parte_1 ancora viventi entrambi i chiamati, ricorso ex art. 528 c.c. per la nomina di curatore dell'eredità giacente di;
Parte_2
- nell'ambito di tale procedura, su osservazioni depositate dal curatore nominando, il giudice unico dichiarava, in data 22.10.2021, inammissibile il ricorso, risultando, dalle visure depositate dal nominando curatore dell'eredità giacente, che
[...]
possedeva uno dei beni rientranti nell'eredità di;
CP_1 Parte_2
- in data 25/12/21 è deceduto come detto, unico erede per Parte_3 accettazione di , il restava l'unico chiamato, sia Parte_2 CP_1 all'eredità di che di . Parte_2 Parte_3
Tanto premesso, ha chiesto dirsi il convenuto nato a [...] il CP_1
18/07/1966 e residente in [...] (c.f.:
),erede puro e semplice di nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Mn) il 30/07/1932 (c:f:: ) e deceduta il 17/11/2015, e di C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3 C.F._3 deceduto il 25/12/2021, erede puro e semplice di deceduta il Parte_2
17/11/2015 e di deceduto il 25/12/2021. Parte_3
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito”. In linea di diritto il Tribunale osservava che:
“la società ricorrente ritiene che il resistente abbia tacitamente accettato l'eredità sia della de cuius (deceduta il 17/11/2015) che di Parte_2 Parte_3
(deceduto il 25/12/2021), in quanto il resistente sarebbe possessore dei beni ereditari, e, in particolare, dell'appartamento sito in CE (MN) Via Europa Unita n. 123 (già 93), individuato in CF di Comune di CE – NCEU: Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1, come risulta dal certificato storico di residenza del resistente di cui al doc. 15.
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
- Ciò posto, l'art. 485 c.c. prevede espressamente che: “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. …Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.”, sicché se il resistente è in possesso dei beni ereditari e non ha fatto l'inventario dei beni, si considera erede puro e semplice, e quindi si considera intervenuta l'accettazione tacita. A tal fine peraltro è sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4456 del 14 febbraio 2019).
- A ciò si aggiunga che la presunzione semplice ex art 2729 c.c. del possesso dei beni ereditari in capo ai soggetti chiamati all'eredità in ragione della residenza di costoro nell'immobile caduto in successione, è sufficiente a ritenere provato il possesso dei beni ereditari ex art. 485 c.c. (Tribunale di Ivrea, ordinanza del 13.12.2017), pur potendo tale presunzione essere superata dalla prova di elementi idonei a vincere la presunzione di coincidenza tra residenza e dimora abituale ex art. 43 c.c. o di aver effettuato l'inventario dei beni nel termine previsto ex art. 485 c.c.
- Nel caso di specie, dai certificati di famiglia prodotti ai docc. 3 ter e 15 risulta che effettivamente il resistente è chiamato all'eredità (sia della madre che del padre), e non essendosi costituito, nessuna prova, volta a superare le predette presunzioni è stata presentata, sicché deve ritenersi provata – seppur mediante presunzione- che non è stato redatto alcun inventario dei beni e che sussiste il possesso del bene citato, in quanto c'è coincidenza tra la residenza (come risultante dal doc. 15) e la dimora abituale.
- Non è stata fornita, tuttavia, idonea prova del fatto che il bene sito in CE (MN) Via Europa Unita n. 123 (già 93), individuato in CF di – Controparte_5
NCEU: Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1, sia rientrante nella massa ereditaria, non potendo detta prova ricavarsi dagli atti – peraltro non prodotti integralmente- della procedura instaurata ex art. 528 c.c., ed in particolare da un decreto di inammissibilità per carenza di presupposti, in cui si rinvia alle osservazioni del nominando curatore (in questa sede non riprodotte). Si tratta infatti di una procedura i cui accertamenti vengono effettuati in via incidentale e, in ogni caso, nel caso di specie detto decreto è stato emesso prima del decesso di
, sicché non ci sarebbe alcun riferimento utile per stabilire che detto Parte_3 bene sia rientrante nella massa ereditaria di detto de cuius.
- Il ricorrente, considerato che il presupposto della presente azione di accertamento è la presenza del bene, posseduto dal chiamato, nella massa ereditaria, avrebbe quindi dovuto produrre il titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, le iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione, ovvero di alienazione dei beni o anche la relazione notarile attestante la proprietà del bene al momento dei due decessi.
- Non essendo stata adeguatamente provata detta circostanza non può ritenersi intervenuta l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del resistente, e la domanda deve essere rigettata”.
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
2. Avverso tale ordinanza ha proposto rituale impugnazione CP_6 articolando, in buona sostanza, tre doglianze. Ossia: a) l'omesso rilievo d'ufficio del mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria vertendosi in tema di successione;
b) la mancata decisione in merito alla richiesta a verbale d'udienza del 02/05/2023 di concessione di termine per compiuta capitolazione delle istanze istruttorie orali;
c) la erroneità della affermazione di mancata prova dell'appartenenza del bene di CE di cui in premesse all'asse ereditario . Parte_3
Indipendentemente da tali rilievi, la appellante, in base al disposto di cui all'art. 345 c.p.c., si avvaleva della facoltà di deferire ex art. 233 c.p.c. a controparte CP_1 il giuramento decisorio sui seguenti capitoli:
“1) giuro e giurando nego che il bene immobile sito in CE (MN) Via Europa Unita n. 123 (già n. 93) - Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1; Foglio 8 – part. 114 sub 2 – C/6 – mq. 33 – Via Europa Unita n. 93 – p. T;
Catasto Terreni: Foglio 8 – part. 114 – T – Ha 0.07.30 dal 6/3/1973, per acquisto dal Comune di CE trascritto il 22 maggio 1973 (vedi contratto di mutuo) è sempre stato nella disponibilità e nella proprietà per la ragione di ½ ciascuno di e . Parte_2 Parte_4
2) RO e giurando nego che detto immobile, alla morte di Parte_2 avvenuta il 17/11/2015 è passato per accettazione formale di eredità in proprietà al 100% di Parte_3
3) RO e giurando nego che ha sempre mantenuto nella propria Parte_3 piena proprietà e disponibilità il detto immobile sino alla data del suo decesso avvenuto il 25/12/2021.
4) RO e giurando nego che detto immobile è sempre stato la residenza effettiva di e di sino ai rispettivi decessi ed è stato ed è tuttora Parte_2 Parte_3 la residenza effettiva ed anagrafica di che ne è nel pieno possesso e CP_1 proprietà.
5) RO e giurando nego che detti immobili sono tuttora intestati in Conservatoria dei Registri Immobiliari di Mantova a e per ½ Parte_2 Parte_3 ciascuno (vedi visure in atti).
6) RO e giurando nego che , dalla morte della madre CP_1 Parte_2
e anche dopo la morte del padre e tuttora, risiede nell'immobile in Parte_3 questione, che detiene da proprietario in via esclusiva ed ha pagato e continua a pagare regolarmente tutte le relative imposte, anche comunali, e tutte le altre relative utenze, che, viventi e , erano da questi pagate”. Parte_2 Parte_3
3. Dichiarata la contumacia dell'appellato, non costituitosi neppure nel presente grado di giudizio, la Corte con ordinanza del 28.5.24 disponeva innanzi tutto che venisse avviato il procedimento di mediazione obbligatorio, che veniva regolarmente
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
esperito in data 30.7.24 avanti a idoneo organismo di conciliazione, ma con esito negativo, come risulta dal verbale redatto in pari data, in atti.
4. Dato atto di ciò questa Corte, con successiva ordinanza del 3.12.25, ritenutane la ritualità e rilevanza, ammetteva il giuramento decisorio deferito all'appellato, fissando a tale scopo l'udienza del 4.2.25, evidenziando che l'omesso espletamento della mediazione in primo grado non era stato eccepito nel termine di decadenza previsto dalla legge.
5. A tale udienza l'appellato, nonostante la regolare notifica ad opera dell'appellante dell'ordinanza ammissiva del giuramento, non di presentava. Sempre in tale sede, su autorizzazione della Corte, l'appellante precisava le conclusioni richiamando genericamente quelle rassegnate nell'atto di appello che di seguito si riproducono:
“In via preliminare in rito dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale di primo grado per omesso esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 D.Lg.vo 4/3/2010 n. 28. Nel merito, in totale riforma dell'ordinanza 22/23-05-2023 del Tribunale di Mantova di cui in premesse, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, dichiarare l'appartenenza del bene sito in CE (MN) Viale Europa Unita n. 93 già Viale Europa Unita n. 123 catastalmente così distinto:
“Comune di CE – NCEU: Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1; Foglio 8 – part. 114 sub 2 – C/6 – mq. 33 – Via Europa Unita n. 93 – p. T;
Catasto Terreni: Foglio 8 – part. 114 – T – Ha 0.07.30.”, all'asse ereditario di , nato a [...]
CE (MN) il 21/01/1928 (C.F. deceduto il 25/12/2021, C.F._3
e conseguentemente dichiararsi , nato a [...] il [...] e residente CP_1 in CE (MN) Viale Europa Unita n. 123 – C.F.: erede C.F._4 ex art. 485 II comma c.c. di e, pertanto, pieno proprietario iure Parte_3 hereditatis del bene sopradescritto”.
6. La mancata prestazione ad opera dell'appellato del giuramento decisorio ritualmente deferitogli determina l'acquisizione della prova circa l'effettiva esistenza delle circostanze di fatto sulle quali verte il giuramento ammesso. Dispone infatti l'art. 239 c.p.c. che: “La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso”. Ne segue che la lacuna di ordine fattuale rilevata dal giudice di primo grado, unico motivo che ha determinato il rigetto delle domande presentate dall'appellante -per il
5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 1223/23 RG
resto condivisibilmente ritenute fondate- deve considerarsi pienamente colmata;
ne segue ulteriormente, e de plano, che l'appello presentato va integralmente accolto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella contumacia di , così provvede: Parte_1 CP_1
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 dell'ordinanza 22/23-05-2023 del Tribunale di Mantova di cui in epigrafe, dichiara l'appartenenza del bene sito in CE (MN) Viale Europa Unita n. 93 già Viale Europa Unita n. 123 catastalmente così distinto:
“Comune di CE – NCEU: Foglio 8 – part. 114 sub 1 – A/7 – vani 9 – Viale Europa Unita n. 93 – p.T-1; Foglio 8 – part. 114 sub 2 – C/6 – mq. 33 – Via Europa Unita n. 93 – p. T;
Catasto Terreni: Foglio 8 – part. 114 – T – Ha 0.07.30”, all'asse ereditario di , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) deceduto il 25/12/2021, e conseguentemente dichiara C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 123 – C.F.: erede ex art. 485 II comma c.c. di C.F._4 [...]
e, pertanto, pieno proprietario iure hereditatis del bene sopradescritto. Parte_3
Condanna a rifondere a le spese del presente grado CP_1 Parte_1 di giudizio, liquidate nell'importo complessivo di € 1.162,86 per spese vive e € 8.000 per onorari, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA (se dovuta) e CAP.
Così deciso in Brescia, 3.6.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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