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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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- 1. Fattura elettronica e prova dei consumi: cosa chiarisce il Tribunale di SalernoEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 25 novembre 2025
Recentemente il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 4536/2025, emessa in data 11 novembre 2025, è tornato a pronunciarsi su due principi oggi centrali nei giudizi di recupero del credito nel settore Utilities: 1. la piena idoneità probatoria della fattura elettronica SDI; 2. la necessità di contestazioni specifiche in tema di consumi. Difatti, in primo luogo, il Giudice, nel rigettare l'eccezione avversaria, ha affermato che le fatture elettroniche: “possono essere equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili, giacché il Sistema di Interscambio SDI ne garantisce autenticità e immodificabilità”. La posizione espressa dal Tribunale è di estremo rilievo nell'ambito di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa HE SO LI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 08.09.2023 al numero n. 6442/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, ( ), in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1 ditta individuale Pescheria Profumo di Mare di Liguori Benito, ( ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Forlenza, con studio in Eboli (SA) al Rione della Pace 14,
OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con studio
[...] in Milano, alla via Correggio 43,
OPPOSTA
***
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1385/2023 del 03.07.2023, reso nel giudizio recante R.G. n.
4320/2023, dal Tribunale di Salerno, notificato in data 20.07.2023, Controparte_1
ingiungeva a in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
1 Pescheria Profumo di Mare di Liguori Benito, di pagare la somma di €.10.160,98 per forniture di energia elettrica, oltre gli interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio nella misura di €.145,50 per esborsi ed €.567,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Avverso tale decreto ingiuntivo, con atto di citazione, ritualmente notificato, Pt_1
proponeva opposizione eccependo in via preliminare la nullità del decreto
[...]
ingiuntivo per essere stato emesso in violazione dei presupposti di legge, in via gradata l'improcedibilità dell'azione giudiziale per il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione, contestando l'avversa pretesa per mancata richiesta delle forniture, non corrispondenza tra i consumi e le bollette, assenza di sottoscrizione dei contratti nonché per inesistenza del credito, con disconoscimento delle fatture allegate.
Iscritta a ruolo la causa, recante n. 6442/2023 RG., si costituiva in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore impugnando e CP_2
contestando tutte le domande svolte dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, rilevando in via preliminare il mancato tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo Integrato Conciliazione) da parte dell'opponente-cliente, con richiesta di concessione della provvisione esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 15.01.2024, il giudice assegnatario Dott. Antonio Ansalone, letti gli atti, rinviava la causa all'udienza del 09.04.2024, concedendo i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in tale data, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate, in particolare parte opposta insisteva nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e, contestualmente, parte opponente si opponeva alla concessione di provvisoria esecuzione del detto decreto, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 05.09.2024 il giudice, letti gli atti, considerato che l'opposizione non si fondava su prova scritta né poteva definirsi di pronta soluzione, ritenuta inammissibile la richiesta es art. 210 c.p.c. e la CTU meramente esplorativa, accoglieva l'istanza di
2 concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, rimetteva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., rinviando all'udienza del 10.11.2025.
Con decreto del 22.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 10.11.2025 con il deposito di note scritte.
2. In via preliminare, va rilevata l'infondatezza della eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente, non sussistendo per l'obbligo di esperire il Controparte_1
tentativo di conciliazione prima del procedimento monitorio. ND
l'orientamento delle Sezioni Unite, consolidatosi in una controversia tra società di telecomunicazione ed utenti, il tentativo di conciliazione non è obbligatorio nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto tale preventivo tentativo di conciliazione risulta strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito, come quelli monitori. Inoltre, usando espressamente le parole della Suprema Corte: “…l'esigenza di concedere uno strumento agile di tutela a favore del credito prevale rispetto all'esigenza di trovare una soluzione alternativa alla controversia” (Cass. Civ. Sez. Un. del 24.04.2020 n. 8240).
Piuttosto, come eccepito dalla società opposta, è a carico del cliente l'obbligo di avviare la procedura di conciliazione, che costituisce una condizione necessaria per poter agire in giudizio contro l'operatore, come stabilito nella delibera 209/2016/E/com, ove l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha adottato il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione (TICO), nel quale è disciplinato lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer o utenti finali e operatori o gestori. 3 Dal 01.01.2017, quindi, il cliente finale, prima di ricorrere al giudice, deve obbligatoriamente ricorrere all'esperimento di uno strumento di ADR che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale eventualmente da intraprendere.
Tale eccezione preliminare è, comunque, superata nella specie, avendo le parti intrapreso un tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo, per mancata partecipazione dell'opponente, come risulta dimostrato dalla certificazione allegata dall'opposta.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ., Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez.
I, del 30.02.2006, n. 2421).
Nella specie, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo vi sono i contratti attestanti il rapporto tra le parti, precisamente i “moduli di adesione al contratto Controparte_1
per la fornitura singola di gas a uso abitativo” regolarmente sottoscritti da Parte_1
del 09.07.2019 e del 08.10.2021, oltre che le fatture elettroniche emesse per le forniture di energia, che possono essere, certamente, equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili, giacché il Sistema di Interscambio SDI cui sono sottoposte ne garantisce l'autenticità e l'immodificabilità. La fattura elettronica è, pacificamente, prova idonea a far valere un credito certo, liquido ed esigibile. Attraverso il Sistema ogni fattura, generata con formato XML, è trasmessa al Codice Destinatario, e tale passaggio ne garantisce la veridicità; non solo, il formato XML della fattura elettronica costituisce un documento informatico con una valenza probatoria superiore a quella di una fattura
4 cartacea, rendendo superflua la produzione dell'estratto autentico. Diversi giudici di merito si sono già espressi in tal senso, ritenendo la fattura elettronica equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634 co. 2 c.p.c. e questo giudice ritiene di poter condividere tale orientamento (Tribunale di Verona del 29.11.2019;
Tribunale di Vicenza del 25.10.2019, Tribunale di Padova del 25.05.2020, Tribunale di Cuneo del
14.04.2021).
Il decreto ingiuntivo è stato, correttamente, reso perché basato su documentazione idonea.
Nella specie, inoltre, le fatture allegate riportano dettagliatamente i dati di consumo trasmessi dal distributore locale territorialmente competente, per cui le generiche contestazione dell'opponente che asserisce di non aver mai richiesto le forniture lamentando una non corrispondenza tra i consumi indicati nelle bollette e i dati del contatore, disconoscendo i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, non possono essere prese in considerazione in mancanza di valida allegazione.
La contestazione deve essere specifica, deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Il principio della necessaria contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, è di importanza essenziale in quanto delimita il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ove, ovviamente, le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c..
Tale principio, peraltro, va coordinato con il principio di vicinanza della prova: cioè, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare.
Attesa l'assenza di contestazione da parte dell'opponente, analizzando la produzione documentale a sostegno del decreto ingiuntivo opposto, il credito può ritenersi provato.
5 Le fatture allegate sono integralmente confermate dalla certificazione dei consumi trasmessa dal distributore che garantisce ad entrambe le parti la corretta quantificazione dell'energia transitata attraverso la misurazione tramite il contatore. Peraltro, l'unico soggetto legittimato alla lettura dei consumi oltre che alla gestione della rete di distribuzione è proprio il distributore.
Per quanto riguarda le modalità di funzionamento e la disciplina per la misurazione dell'energia esse sono definite dalla normativa di settore, per cui eventuali contestazioni riguardo alle forniture devono essere dimostrate dal cliente ex art. 1218 c.c., in quanto il contatore - accettato dalle parti come strumento di misurazione - genera una presunzione di correttezza a favore del creditore (fornitore). I consumi effettivi riportati nelle fatture possono, quindi, ritenersi provati, in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in merito all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (Cass. Civ. nn. 7045/2018, 17078/2017, 23699/2016).
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a fatture non pagate per somministrazione di energia elettrica, la giurisprudenza costante da tempo afferma che:
“la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (…) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. da ultimo
Cass. Civ. 836/2021). La sentenza si inserisce in un solco già tracciato in precedenza dalla Suprema Corte che trova conferma in altra pronuncia: “…incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite” (Cass. Civ. ordinanza n. 34701/2021, conformi Cass. Civ. n. 18195/2021, ord. n.
2327/2019, ord. n. 19154/2018).
6 D'altronde, per giurisprudenza costante, una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per (…) l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ., S.U. n. 13533/2001; conformi Cass. Civ. nn. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018,
20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Per quanto attiene, poi, al disconoscimento operato dal di tutti i documenti Pt_1
prodotti dalla ricorrente a sostegno del decreto ingiuntivo, si fa rilevare che l'opponente, ancora una volta, solleva una contestazione generica, non pertinente, senza indicare esattamente il documento e senza specificare i motivi del disconoscimento. L'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione chiara, espressa e specifica e circostanziata, non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione.
In particolare il criterio al quale fare riferimento è contenuto nella decisione della
Suprema Corte n. 16557/2019 nella quale si afferma che: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”, per cui una dichiarazione di disconoscimento generica non è da ritenersi valida.
Nel caso di specie, a fronte della genericità delle contestazioni mosse dall'opponente, prodotti i contratti sottoscritti dal cliente, prodotte le fatture e le certificazioni del distributore locale, documenti sufficienti a supportare il credito azionato l'opposizione
7 non può essere accolta, perché infondata in fatto ed in diritto e risultata meramente dilatoria, diretta unicamente a procrastinare il credito vantato da Controparte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 147/22 e successive modifiche, applicando i valori minimi, trattandosi di causa di agevole soluzione, di natura documentale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa HE SO LI, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 6442/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in proprio e nella Parte_1
qualità di titolare della ditta individuale Pescheria Profumo di Mare di Liguori Benito per i motivi suesposti;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1 [...]
che si quantificano in complessivi €.2.000,00 per compenso, oltre spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo.
Così deciso in Salerno, l'11.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa HE SO LI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa HE SO LI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 08.09.2023 al numero n. 6442/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, ( ), in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1 ditta individuale Pescheria Profumo di Mare di Liguori Benito, ( ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Forlenza, con studio in Eboli (SA) al Rione della Pace 14,
OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con studio
[...] in Milano, alla via Correggio 43,
OPPOSTA
***
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1385/2023 del 03.07.2023, reso nel giudizio recante R.G. n.
4320/2023, dal Tribunale di Salerno, notificato in data 20.07.2023, Controparte_1
ingiungeva a in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
1 Pescheria Profumo di Mare di Liguori Benito, di pagare la somma di €.10.160,98 per forniture di energia elettrica, oltre gli interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio nella misura di €.145,50 per esborsi ed €.567,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Avverso tale decreto ingiuntivo, con atto di citazione, ritualmente notificato, Pt_1
proponeva opposizione eccependo in via preliminare la nullità del decreto
[...]
ingiuntivo per essere stato emesso in violazione dei presupposti di legge, in via gradata l'improcedibilità dell'azione giudiziale per il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione, contestando l'avversa pretesa per mancata richiesta delle forniture, non corrispondenza tra i consumi e le bollette, assenza di sottoscrizione dei contratti nonché per inesistenza del credito, con disconoscimento delle fatture allegate.
Iscritta a ruolo la causa, recante n. 6442/2023 RG., si costituiva in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore impugnando e CP_2
contestando tutte le domande svolte dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, rilevando in via preliminare il mancato tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo Integrato Conciliazione) da parte dell'opponente-cliente, con richiesta di concessione della provvisione esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 15.01.2024, il giudice assegnatario Dott. Antonio Ansalone, letti gli atti, rinviava la causa all'udienza del 09.04.2024, concedendo i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in tale data, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate, in particolare parte opposta insisteva nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e, contestualmente, parte opponente si opponeva alla concessione di provvisoria esecuzione del detto decreto, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 05.09.2024 il giudice, letti gli atti, considerato che l'opposizione non si fondava su prova scritta né poteva definirsi di pronta soluzione, ritenuta inammissibile la richiesta es art. 210 c.p.c. e la CTU meramente esplorativa, accoglieva l'istanza di
2 concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, rimetteva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., rinviando all'udienza del 10.11.2025.
Con decreto del 22.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 10.11.2025 con il deposito di note scritte.
2. In via preliminare, va rilevata l'infondatezza della eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente, non sussistendo per l'obbligo di esperire il Controparte_1
tentativo di conciliazione prima del procedimento monitorio. ND
l'orientamento delle Sezioni Unite, consolidatosi in una controversia tra società di telecomunicazione ed utenti, il tentativo di conciliazione non è obbligatorio nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto tale preventivo tentativo di conciliazione risulta strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito, come quelli monitori. Inoltre, usando espressamente le parole della Suprema Corte: “…l'esigenza di concedere uno strumento agile di tutela a favore del credito prevale rispetto all'esigenza di trovare una soluzione alternativa alla controversia” (Cass. Civ. Sez. Un. del 24.04.2020 n. 8240).
Piuttosto, come eccepito dalla società opposta, è a carico del cliente l'obbligo di avviare la procedura di conciliazione, che costituisce una condizione necessaria per poter agire in giudizio contro l'operatore, come stabilito nella delibera 209/2016/E/com, ove l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha adottato il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione (TICO), nel quale è disciplinato lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer o utenti finali e operatori o gestori. 3 Dal 01.01.2017, quindi, il cliente finale, prima di ricorrere al giudice, deve obbligatoriamente ricorrere all'esperimento di uno strumento di ADR che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale eventualmente da intraprendere.
Tale eccezione preliminare è, comunque, superata nella specie, avendo le parti intrapreso un tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo, per mancata partecipazione dell'opponente, come risulta dimostrato dalla certificazione allegata dall'opposta.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ., Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez.
I, del 30.02.2006, n. 2421).
Nella specie, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo vi sono i contratti attestanti il rapporto tra le parti, precisamente i “moduli di adesione al contratto Controparte_1
per la fornitura singola di gas a uso abitativo” regolarmente sottoscritti da Parte_1
del 09.07.2019 e del 08.10.2021, oltre che le fatture elettroniche emesse per le forniture di energia, che possono essere, certamente, equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili, giacché il Sistema di Interscambio SDI cui sono sottoposte ne garantisce l'autenticità e l'immodificabilità. La fattura elettronica è, pacificamente, prova idonea a far valere un credito certo, liquido ed esigibile. Attraverso il Sistema ogni fattura, generata con formato XML, è trasmessa al Codice Destinatario, e tale passaggio ne garantisce la veridicità; non solo, il formato XML della fattura elettronica costituisce un documento informatico con una valenza probatoria superiore a quella di una fattura
4 cartacea, rendendo superflua la produzione dell'estratto autentico. Diversi giudici di merito si sono già espressi in tal senso, ritenendo la fattura elettronica equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634 co. 2 c.p.c. e questo giudice ritiene di poter condividere tale orientamento (Tribunale di Verona del 29.11.2019;
Tribunale di Vicenza del 25.10.2019, Tribunale di Padova del 25.05.2020, Tribunale di Cuneo del
14.04.2021).
Il decreto ingiuntivo è stato, correttamente, reso perché basato su documentazione idonea.
Nella specie, inoltre, le fatture allegate riportano dettagliatamente i dati di consumo trasmessi dal distributore locale territorialmente competente, per cui le generiche contestazione dell'opponente che asserisce di non aver mai richiesto le forniture lamentando una non corrispondenza tra i consumi indicati nelle bollette e i dati del contatore, disconoscendo i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, non possono essere prese in considerazione in mancanza di valida allegazione.
La contestazione deve essere specifica, deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Il principio della necessaria contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, è di importanza essenziale in quanto delimita il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ove, ovviamente, le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c..
Tale principio, peraltro, va coordinato con il principio di vicinanza della prova: cioè, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare.
Attesa l'assenza di contestazione da parte dell'opponente, analizzando la produzione documentale a sostegno del decreto ingiuntivo opposto, il credito può ritenersi provato.
5 Le fatture allegate sono integralmente confermate dalla certificazione dei consumi trasmessa dal distributore che garantisce ad entrambe le parti la corretta quantificazione dell'energia transitata attraverso la misurazione tramite il contatore. Peraltro, l'unico soggetto legittimato alla lettura dei consumi oltre che alla gestione della rete di distribuzione è proprio il distributore.
Per quanto riguarda le modalità di funzionamento e la disciplina per la misurazione dell'energia esse sono definite dalla normativa di settore, per cui eventuali contestazioni riguardo alle forniture devono essere dimostrate dal cliente ex art. 1218 c.c., in quanto il contatore - accettato dalle parti come strumento di misurazione - genera una presunzione di correttezza a favore del creditore (fornitore). I consumi effettivi riportati nelle fatture possono, quindi, ritenersi provati, in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in merito all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (Cass. Civ. nn. 7045/2018, 17078/2017, 23699/2016).
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a fatture non pagate per somministrazione di energia elettrica, la giurisprudenza costante da tempo afferma che:
“la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (…) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. da ultimo
Cass. Civ. 836/2021). La sentenza si inserisce in un solco già tracciato in precedenza dalla Suprema Corte che trova conferma in altra pronuncia: “…incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite” (Cass. Civ. ordinanza n. 34701/2021, conformi Cass. Civ. n. 18195/2021, ord. n.
2327/2019, ord. n. 19154/2018).
6 D'altronde, per giurisprudenza costante, una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per (…) l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ., S.U. n. 13533/2001; conformi Cass. Civ. nn. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018,
20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Per quanto attiene, poi, al disconoscimento operato dal di tutti i documenti Pt_1
prodotti dalla ricorrente a sostegno del decreto ingiuntivo, si fa rilevare che l'opponente, ancora una volta, solleva una contestazione generica, non pertinente, senza indicare esattamente il documento e senza specificare i motivi del disconoscimento. L'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione chiara, espressa e specifica e circostanziata, non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione.
In particolare il criterio al quale fare riferimento è contenuto nella decisione della
Suprema Corte n. 16557/2019 nella quale si afferma che: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”, per cui una dichiarazione di disconoscimento generica non è da ritenersi valida.
Nel caso di specie, a fronte della genericità delle contestazioni mosse dall'opponente, prodotti i contratti sottoscritti dal cliente, prodotte le fatture e le certificazioni del distributore locale, documenti sufficienti a supportare il credito azionato l'opposizione
7 non può essere accolta, perché infondata in fatto ed in diritto e risultata meramente dilatoria, diretta unicamente a procrastinare il credito vantato da Controparte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 147/22 e successive modifiche, applicando i valori minimi, trattandosi di causa di agevole soluzione, di natura documentale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa HE SO LI, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 6442/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in proprio e nella Parte_1
qualità di titolare della ditta individuale Pescheria Profumo di Mare di Liguori Benito per i motivi suesposti;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1 [...]
che si quantificano in complessivi €.2.000,00 per compenso, oltre spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo.
Così deciso in Salerno, l'11.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa HE SO LI
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