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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
Dott.ssa Myriam Mulonia Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1958 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14.03.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Salah (Marocco) il 20.03.1997, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Panuccio Dattola Francesca Maria, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria, Via Pietro Foti n.1, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...] CP_1 C.F._2
(R.C.), il 13.06.1989, rappresentato e difeso, giusta mandato depositato in atti il 17.01.2025, dall'Avv. Antonio Maria Iaria, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria (RC), Via Pio XI, II Traversa, n.10 ha eletto domicilio -ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 15.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria
(R.C.) l'01.02.2023 nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 03.07.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno 18.02.2025, con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice Dott. Flavio Tovani;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
Pag. 2 di 5 -rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria (R.C.) l'01.02.2023 b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.09.2024, il quale ha apposto il visto in data 11.09.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza
- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 15.07.2024 da Parte_2
, così provvede:
[...] CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 CP_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
Pag. 3 di 5 del Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte 1, u.1, n. 6 anno 2023, alle seguenti condizioni:
"1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che precedono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Reggio Calabria le dovute trascrizioni;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. stabilire che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri e che non hanno nulla
a che pretendere l'uno dall'altra"
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
Pag. 4 di 5 -sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Giudice Estensore
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
Dott.ssa Myriam Mulonia Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1958 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14.03.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Salah (Marocco) il 20.03.1997, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Panuccio Dattola Francesca Maria, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria, Via Pietro Foti n.1, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...] CP_1 C.F._2
(R.C.), il 13.06.1989, rappresentato e difeso, giusta mandato depositato in atti il 17.01.2025, dall'Avv. Antonio Maria Iaria, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria (RC), Via Pio XI, II Traversa, n.10 ha eletto domicilio -ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 15.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria
(R.C.) l'01.02.2023 nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 03.07.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno 18.02.2025, con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice Dott. Flavio Tovani;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
Pag. 2 di 5 -rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria (R.C.) l'01.02.2023 b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.09.2024, il quale ha apposto il visto in data 11.09.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza
- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 15.07.2024 da Parte_2
, così provvede:
[...] CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 CP_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
Pag. 3 di 5 del Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte 1, u.1, n. 6 anno 2023, alle seguenti condizioni:
"1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che precedono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Reggio Calabria le dovute trascrizioni;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. stabilire che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri e che non hanno nulla
a che pretendere l'uno dall'altra"
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
Pag. 4 di 5 -sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Giudice Estensore
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
Pag. 5 di 5