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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5064/2023 R.G.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Sammarco - Parte_1
attore;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cosimo Controparte_1
Demauro - convenuta;
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1827/2023 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note in sostituzione di udienza del 21 maggio 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Taranto ha accolto la domanda risarcitoria proposta da
[...]
, in ordine ai danni fisici subiti in occasione dell'evento Controparte_1
infortunistico verificatosi il 2 dicembre 2017, alle ore 17:45 circa, allorquando la
, percorrendo a piedi Via Napoli-in Torricella (TA), all'altezza del civico 14, CP_1
incappando con il piede destro in un dislivello del manto stradale in forma di cunetta di asfalto, alla cui sommità era posizionato un tombino “SIPTEL”, cadeva al suolo, e
1 ha condannato l , ritenuto esclusivamente responsabile ex art.2051 c.c., al CP_2
risarcimento del danno.
L'appellante ha essenzialmente dedotto che:
-l'ente appellante non è proprietario e custode del tombino PT (di proprietà di TIM
S.p.A.) che avrebbe provocato la caduta della e il Giudice di Pace avrebbe CP_1
dovuto dichiararne li difetto di legittimazione passiva, rilevabile di ufficio in quanto risultante dagli atti di causa;
-il Giudice di Pace ha fondato il proprio convincimento su di un'analisi errata di un quadro probatorio carente, generico e contraddittorio;
-la danneggiata non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla prova della sussistenza del nesso causale tra l'eventuale dislivello del piano viario e la caduta, nonché in ordine alla prova dell'entità del dislivello tra il suolo pubblico e il tombino e rispetto all'esatta dinamica dell'infortunio;
-il primo Giudice non ha valorizzato il concorso colposo della condotta della danneggiata nella causazione dell'evento per cui è giudizio;
-il tombino rialzato era di dimensioni percepibili e la Via Napoli era dotata di pubblica illuminazione, sufficiente a far scorgere il pericolo rappresentato dal dislivello nel manto stradale, da ritenersi oggettivamente percepibile ed evitabile da parte della danneggiata;
-lo stato dei luoghi non presentava una situazione di obiettiva pericolosità e la circostanza che la si stesse recando in Chiesa in compagnia delle sue amiche CP_1
comprova la conoscenza del luogo dell'occorso da parte della stessa;
-il Giudice di Pace ha erroneamente valutato le conclusioni espresse dal C.T.U. nel giudizio di primo grado, peraltro non adeguate rispetto alle lesioni asseritamente subite dalla , anche comparate alla documentazione medica prodotta, non CP_1
risultando compatibili con l'asserito incidente.
L'Ente comunale ha concluso nei seguenti termini:
2 -in via preliminare, per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva;
- in via principale, per l'accoglimento dei motivi di appello con riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla;
CP_1
-in via subordinata, per la dichiarazione del concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento in misura superiore al 50%, con riduzione delle pretese risarcitorie della stessa per quanto di ragione;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. ha preliminarmente rilevato la nullità della procura alle liti Controparte_1
rilasciata in favore del difensore di parte appellante, evidenziando che la procura è stata conferita all'Avv. Sammarco sulla scorta di deliberazione della Giunta
Comunale n.130 del 19.09.2023 e non risulta rilasciata dal Sindaco, come previsto dalla Statuto del che non individua tra le competenze della Parte_1
Giunta la decisione di attivarsi e/o resistere in giudizio, statuendo tale attribuzione solo ed esclusivamente al Sindaco.
L'appellata ha poi contestato la fondatezza dei motivi di gravame formulati dall'appellante, deducendo che:
-il Giudice di Pace ha correttamente inquadrato la fattispecie sottoposta alla sua cognizione in quella prevista dall'art. 2051 c.c.;
-ha esattamente statuito che “il , in quanto Ente gestore – Parte_1
proprietario della strada di pubblico transito, era tenuto a segnalare la situazione di pericolo rappresentata dal grave dissesto e degrado in cui si trovava la strada (come ben visibile nelle foto prodotte) onde assicurare agli utenti della strada una sicura percorribilità”;
-il primo Giudice ha fondato il proprio convincimento su di una corretta valutazione delle emergenze probatorie, non rilevando, nello specifico, alcuna contraddizione tra le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio e ritenendo assolto l'onere probatorio gravante in capo all'istante;
3 -il Giudice di Pace ha correttamente escluso che il comportamento dell'attrice abbia spiegato una qualche incidenza causale sull'evento;
-le contestazioni dell'Ente Civico relative alla liquidazione del quantum debeatur sono generiche.
L'appellata ha quindi concluso per il rigetto dei motivi di appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
*** *** ***
Le eccezioni preliminari formulate dalla difesa di parte appellata possono essere superate giacchè:
-gli articoli 342-343 cpc, come modificati dal Decreto Legislativo n.149-2022, prevedono per il giudizio di secondo grado termini liberi a comparire e termini di costituzione diversi da quelli introdotti dalla riforma Cartabia;
-infatti, in primo grado, i termini liberi a comparire ex art.163-bis cpc devono essere non minori di 120 giorni (tra la data di notifica e l'udienza indicata nella “vocatio in ius”), con costituzione del convenuto 70 giorni prima dell'udienza (art.166 cpc), mentre, in secondo grado, i termini liberi a comparire ex art.342 secondo comma cpc devono essere non minori di 90 giorni, con costituzione dell'appellato 20 giorni prima dell'udienza (art.343 cpc);
-l'Avv. Domenico Sammarco ha ritualmente esercitato lo “ius postulandi” atteso l'incarico difensivo formalizzato per il gravame con delibera GC n.130-2023, con determina n.624-2023 (per l'impegno finanziario), con procura alle liti conferita dal
Sindaco del . Parte_1
Del pari, va superata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante.
4 Invero, la , camminando lungo via Napoli in , in corrispondenza di un CP_1 Parte_1
tombino SipTel e della porzione di asfalto non uniforme e deteriorata circostante il tombino, come raffigurata nella fotografie allegate, è inciampata a causa del dislivello sulla sede stradale;
quindi, contrariamente all'assunto dell'appellante, non è stata la copertura del tombino a servizio di infrastrutture di telecomunicazione a provocare l'inciampo e la caduta, bensì lo stato manutentivo della sede stradale in prossimità di detta copertura.
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L'appello non è fondato.
Per la fattispecie in esame, opera il paradigma normativo della responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia;
l'art. 2051 cod. civ. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Dalla custodia “di una res” deriva il potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo intrinseca o determinatasi nella cosa, di escludere i terzi dall'ingerenza nella cosa.
La responsabilità prevista dall'art.2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e può essere superata dalla c.d. prova liberatoria che deve essere fornita dalla parte investita della sfera di custodia;
il danneggiato ha l'onere di provare il fatto ed il nesso causale tra l'evento ed il danno, mentre, spetta al custode l'onere di dimostrare che il fatto si è verificato per cause estranee alla sfera di custodia e controllo, ossia per profili imprevedibili ed eccezionali dotati di autonomo impulso eziologico.
Con argomentazioni rigorose, la Suprema Corte ha recentemente (Cass., sez. III civ.
Ordinanza n. 37059 del 19.12.2022) chiarito che: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il
5 nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima” (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno)”.
I Giudici di legittimità, nell'esaminare un caso analogo, hanno affermato che “nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile
(sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è
6 manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte”, derivandone in conclusione che “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno”(principi ancor più di recente richiamati da Cass.
Sez. III civ., 9 febbraio 2023, n. 4051).
Dall'istruttoria di primo grado, ovvero dalle fotografie ritraenti il luogo della caduta, dalle dichiarazioni testimoniali di persone presenti al momento del fatto
[...]
e ), dalla documentazione medica (certificato pronto Tes_1 Testimone_2
soccorso Ospedale Giannuzzi di Manduria), dalla Consulenza medico-legale, sono emersi i danni fisici subiti dall'attrice (qui, appellata) a causa della caduta.
7 Il Ctu, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa della e dopo l'esame obiettivo, ha affermato che “l'urto diretto del volto e della CP_1
bocca della perizianda contro il suolo a seguito della caduta per terra ha causato la frattura delle ossa nasali, della protesi dentaria superiore e degli incisivi centrali inferiori (…) esiste il nesso causale tra le lesioni riportate a carico della regione nasale, dell'apparato stomatognatico e l'incidente occorso”.
Il Ctu ha poi determinato i periodi di ITP al 75%, al 50%, al 25%, nonché il danno biologico permanente al 3% per gli esiti della frattura nasale.
Il Giudice di Pace ha correttamente liquidato gli importi dovuti.
Le doglianze dell'appellante non sono meritevoli di condivisione neppure con riguardo al concorso di colpa della danneggiata.
La condotta dell'utente della strada – ancorché non integrante il fortuito – può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2).
Nel caso sottoposto alla cognizione del Tribunale in secondo grado è accaduto che:
-il convenuto ha omesso la costituzione in primo grado e, Parte_1
quindi, il Giudice di Pace (che ha comunque accertato e valutato il fatto costitutivo della domanda risarcitoria) non ha avuto la possibilità di valutare allegazioni e prove a sostegno di una posizione contraria a quella attorea;
8 -la , prima di intraprendere il giudizio, ha reiterato le sue istanze di risarcimento CP_1
nei confronti del descrivendo il fatto, come accaduto;
Parte_1
-quindi, il destinatario di tali istanze e della domanda giudiziale, aveva Pt_1
l'onere di allegare e provare elementi contrari agli assunti attorei o quantomeno incidenti sul concorso di colpa.
Anche a voler considerare la rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto dannoso, va detto che essa non è incondizionata;
la rilevabilità d'ufficio deve, infatti, coordinarsi con gli oneri di allegazione e prova. Da ciò deriva che, in primo grado, il profilo del concorso del fatto colposo della parte danneggiata in tanto può essere rilevato d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali possa desumersi la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato quale fattore concausale del danno.
Al riguardo, nulla è emerso nel doppio grado di giudizio.
La condanna alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
Ricorrono i presupposti previsti dall'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.5064-2023, tra e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1827/2023 del Giudice di Pace di Taranto, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna il al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese Parte_1
del secondo grado di giudizio liquidate in €1.500,00 per compenso professionale oltre
9 rimborso forfettario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in data 23 maggio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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