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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/07/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa MA Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3298 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata il [...] a [...], San Paolo (Brasile), residente a [...]Parte_1
Paolo, Rua João de Sousa Dias n. 30, C.P.F. 24604709831, residente a [...], Rua João de
Sousa Dias n. 30;
, nato il [...] a [...], Brasile), Parte_2 residente a [...], Distretto Federale, Quadra 102-N lote 7, BR, C.P.F. 82875324187, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale unitamente a Persona_1
, nata il [...] a [...], Distretto Federale, Brasile, C.P.F. 72648775153, di cui la
[...] seconda solo nella qualità di genitore sui figli minori Parte_3
e , nato il [...] a [...], Distretto Federale (BR) il 26.07.2016,
[...] Pt_1
C.P.F.07942889106 e e , nata il [...] a Parte_4 Pt_1
Brasilia, Distetto Federale, BR, C.P.F. , tutti residenti in [...], Distretto Federale, P.IVA_1
Quadra 102-N lote 7 (BR);
, nata il [...] a [...], Distretto Federale, BR, residente a Parte_5
Brasilia (Distretto Federale - BR), SQN 216, C.P.F. 03623014176;
, nato il [...] a [...], San Paolo, BR, residente a [...](San Persona_2
Paolo, BR, C.P.F. 22622061803, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale unitamente a nata il [...] a [...], San Paolo, Persona_3
BR, C.P.F. 27262297864, di cui la seconda solo nella qualità di genitore dei figli minori
[...]
, nato il [...] a [...], San Paolo, BR, C.P.F. 56685676809 e Persona_4 Parte_6 , nata il [...] a [...], San Paolo, BR C.P.F. , tutti residenti a [...]
[...] C.F._1
Paolo, San Paolo, BR alla Rua Manoel Solis n.180; tutti assistiti e difesi dall'avv. Emiliano Nitti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta
e all'avv. stabilito Marina Sant'Anna del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il loro studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 23 luglio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
, nato il [...] a [...], provincia di Cosenza, figlio di Persona_5 Per_6
e (all.to n. 9).
[...] Persona_7
decedeva in data 11.07.1969 (all.to n. 30), senza mai naturalizzarsi Persona_5 brasiliano (all.to n. 31) potendo trasmettere la cittadinanza italiana validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare emigrato in Brasile, sposava in data 15.02.1911 Persona_5 Persona_8
(all.to n. 10) e dall'unione coniugale nasceva il 25.02.1917 (all.to n. 11). Parte_2
In data 04.05.1940 sposava (all.to n. 12) e dall'unione coniugale Parte_2 Persona_9 nascevano il 05.09.1942 (all.to n. 13), il 27.03.1953 Persona_10 Persona_11
(all.to n. 14) e il 23.10.1945 (all.to n. 15). Persona_12
1. Persona_10
In data 02.09.1957 sposava (all.to n. Persona_10 Persona_13
16) e dall'unione coniugale nasceva il 18.07.1982 (all.to n. 17). Persona_2 In data 09.09.2017 sposava (all.to n. 18) e Persona_2 Parte_7 dall'unione nascevano il 01.03.2019 (all.to n. 19) e il 17.08.2020 Persona_4
(all.to n. 20). Parte_6
2. Persona_11
In data 02.03.1977 sposava (all.to n. 21) e dall'unione Persona_11 Persona_14 coniugale nasceva il 01.07.1978 (all.to n. 22). Parte_2
In data 28.11.2009 contraeva matrimonio con Parte_2
(all.to n. 23) e dall'unione coniugale nascevano il 26.07.2016 Persona_1
e (all.to n. 24) e il 29.06.2017 MA Parte_3 Pt_1
e (all.to n. 25). Parte_4 Pt_1
divorziava da Successivamente sposava in data Persona_11 Persona_14
03.01.1990 (all.to n. 26) e dall'unione coniugale nasceva il 28.07.1989 Parte_8
e (all.to n. 27). Parte_5 Pt_1
3. Edí Persona_12
In data 14.02.1968 sposava (all.to n. 28) e Persona_12 Persona_15 dall'unione coniugale nasceva il 07.07.1974 (all.to n. 29). Parte_1
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
L'eccezione risulta allo stato superata dall'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione.
2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Morano Calabro, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_9
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_10 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
I ricorrenti hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo (Brasile) producendo documentazione dalla quale risulta che al momento, come visibile dalla lista di attesa, sono in evasione le richieste del 2011 e del 2012 (cfr. all.to n. 32,
n. 33, n. 34, n. 35, n. 36, n. 37, n. 38 e n. 39).
Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_5 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Va, però, esaminata una criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio , il quale la Parte_2 trasmetteva ai figli nato il [...], nato il Persona_10 Persona_11
27.03.1945 e nata il [...] e sposata in data 14.02.1968 14.02.1968 con Persona_12 Da lei la cittadinanza italiana veniva trasmessa ai discendenti Persona_15 fino agli odierni ricorrenti.
Con riferimento alla posizione di , occorre mettere in evidenza che tale Persona_12 circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 23.07.2025
Il Giudice dott.ssa MA Concetta Belcastro Ssa MA