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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/09/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da:
(codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Lecce n. Parte_1
), mandataria di (numero di iscrizione presso P.IVA_1 Parte_2
il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale ), con P.IVA_2 sede legale in Milano (MI), via San Prospero n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele
Maria Panini (C.F. ) del Foro di Roma, con studio in Roma, via Giovanni C.F._1
Antonio Plana n. 4
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di cui al contratto identificato in narrativa n.
33441858 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito vantato dalla in qualità di procuratrice mandataria di nei confronti del Sig. Parte_1 Parte_2
della somma complessiva di Euro 10.407,75, oltre agli interessi Controparte_1 contrattualmente previsti dal dovuto sino al saldo.
pagina 1 di 4 E PER L'EFFETTO
- Condannare il al pagamento della somma di Euro Parte_3
10.407,75 alla data del 19.12.2012, oltre agli interessi nella misura convenzionalmente pattuita a decorrere dal 20.12.2012 e sino all'integrale soddisfo;
- Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il contratto di finanziamento n. 3441858 del 17/01/2006 stipulato tra e per complessivi euro 15.690,00 [doc. 2 allegato al Controparte_2 Controparte_1
ricorso].
Parte ricorrente, affermandosi attuale titolare del credito derivante da tale rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte per complessivi euro 10.407,75 [v. prospetto allegato sub doc. 3 al ricorso], ha chiesto la condanna al pagamento dell'importo predetto, oltre interessi.
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 10/12/2024.
2. Il ricorso non è fondato per i seguenti motivi.
Deve essere preliminarmente richiamata l'ordinanza a verbale del 10/12/2024, con la quale era stata rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., la questione della mancata prova della titolarità del credito azionato dalla parte opposta in sede monitoria.
A ciò ha fatto seguito la concessione di un termine per il deposito di memoria autorizzata, prodotta dal ricorrente in data 9/01/2025.
2.1. Com'è noto, la disciplina dell'art. 58 TUB sulla cessione dei crediti in blocco ha esclusivamente la funzione di derogare alla disciplina generalmente prevista per la cessione di crediti dall'art. 1264 c.c., esonerando dalla notificazione della cessione al debitore ceduto (in tal senso v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Tuttavia, la parte che agisca in qualità di successore a titolo particolare del credito, all'esito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi del citato art. 58 TUB, ha comunque pagina 2 di 4 l'onere di provare che proprio quel credito sia incluso nel novero dei crediti complessivamente ceduti, salvo riconoscimento della legittimazione ad agire da parte del debitore (in tal senso v.
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Trattasi, peraltro, di accertamento che deve essere compiuto non soltanto nel caso di espressa contestazione da parte del debitore, ma rientrante altresì nell'ambito degli accertamenti che possono essere compiuti d'ufficio (così, di recente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5857 del
2/02/2022).
2.2. Tanto premesso in generale, nel caso di specie deve osservarsi che parte ricorrente ha dedotto che il credito per cui è causa era originariamente di titolarità di . Controparte_2
Ciò è in effetti provato dal contratto di finanziamento prodotto sub doc. 2 allegato al ricorso.
Parte ricorrente ha poi dedotto che a sarebbe subentrata, in virtù di un non Controparte_2
meglio precisato contratto, Agos Ducato s.p.a.
Di tale primo mutamento del soggetto titolare del credito azionato in giudizio non è stata fornita alcuna prova.
Parte ricorrente ha ulteriormente dedotto che Agos Ducato s.p.a. avrebbe ceduto a CP_3
il credito per cui è causa.
[...]
Al fine di provare tale cessione, parte ricorrente ha prodotto copia del contratto di cessione crediti in blocco tra Agos Ducato s.p.a. e [doc. 1 allegato alla memoria del 9/01/2025], Controparte_3
nonché dichiarazione sottoscritta da Link Finanziaria s.r.l. che, in nome e per conto di CP_3
avrebbe attestato che “in data 19 dicembre 2012 si è perfezionato il contratto di cessione
[...] pro-soluto dei crediti tra la società Agos e e che “la posizione 246353, Controparte_3
contratto n. 33441858, debitore principale per un complessivo Controparte_1 ammontare di € 10.407,75, rientra nell'elenco crediti della cessione sopra citata” [doc. 7 allegato alla memoria del 9/01/2025].
Nessuno dei due documenti prodotti è idoneo a ritenere assolto l'onere della prova che incombeva sul ricorrente.
Anzitutto, nel contratto di cessione non risulta in alcun modo riportato alcun riferimento al rapporto contrattuale (finanziamento ) da cui ha avuto origine il credito azionata Controparte_2
in questo giudizio, ferma restando la preliminare questione dell'omessa prova di titolarità del credito già in capo ad Agos Ducato s.p.a.
È dunque impossibile ritenere che dal documento in esame si possa ritenere provata l'inclusione CP_ del credito per cui è causa nell'ambito della cessione in blocco stipulata tra Agos e .
pagina 3 di 4 Tale mancanza probatoria non risulta colmata neppure dal secondo documento richiamato. La dichiarazione è infatti resa da un soggetto terzo (Link Finanziaria s.r.l.) rispetto alle parti contraenti, senza che sia stata prodotta alcuna documentazione idonea a ritenere che lo stesso avesse titolo per pronunciarsi in merito al rapporto di finanziamento in esame.
Ma, anche qualora ciò fosse stato prodotto, si rileva come il dichiarante, che afferma di agire in nome e per conto di (si ribadisce, senza alcun mandato o procura allegata), Controparte_3
sarebbe il soggetto cessionario del credito e non il cedente. La dichiarazione resa dal cessionario, di aver acquistato un determinato credito, non può evidentemente avere alcun valore probatorio a suo favore rispetto al fatto storico della cessione, in quanto trattasi proprio della parte che ha interesse ad affermare di essere divenuta titolare di un determinato rapporto, sicché la prova di tale titolarità non può essere rimessa ad una sua mera dichiarazione unilaterale.
Tali rilievi sono di per sé sufficienti a ritenere non provata la titolarità del credito azionato in capo all'odierna parte ricorrente che, a tal fine, avrebbe dovuto adeguatamente e compiutamente provare l'inclusione del credito azionato nell'ambito delle plurime cessioni succedutesi nel tempo.
In mancanza di tale prova, già solo in relazione ai primi due mutamenti soggettivi di titolarità del credito in esame, le domande formulate dal ricorrente devono essere rigettate.
3. Stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, non sarà pronunciata alcuna condanna alle spese della parte ricorrente soccombente.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) nulla sulle spese.
Varese, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da:
(codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Lecce n. Parte_1
), mandataria di (numero di iscrizione presso P.IVA_1 Parte_2
il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale ), con P.IVA_2 sede legale in Milano (MI), via San Prospero n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele
Maria Panini (C.F. ) del Foro di Roma, con studio in Roma, via Giovanni C.F._1
Antonio Plana n. 4
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di cui al contratto identificato in narrativa n.
33441858 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito vantato dalla in qualità di procuratrice mandataria di nei confronti del Sig. Parte_1 Parte_2
della somma complessiva di Euro 10.407,75, oltre agli interessi Controparte_1 contrattualmente previsti dal dovuto sino al saldo.
pagina 1 di 4 E PER L'EFFETTO
- Condannare il al pagamento della somma di Euro Parte_3
10.407,75 alla data del 19.12.2012, oltre agli interessi nella misura convenzionalmente pattuita a decorrere dal 20.12.2012 e sino all'integrale soddisfo;
- Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il contratto di finanziamento n. 3441858 del 17/01/2006 stipulato tra e per complessivi euro 15.690,00 [doc. 2 allegato al Controparte_2 Controparte_1
ricorso].
Parte ricorrente, affermandosi attuale titolare del credito derivante da tale rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte per complessivi euro 10.407,75 [v. prospetto allegato sub doc. 3 al ricorso], ha chiesto la condanna al pagamento dell'importo predetto, oltre interessi.
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 10/12/2024.
2. Il ricorso non è fondato per i seguenti motivi.
Deve essere preliminarmente richiamata l'ordinanza a verbale del 10/12/2024, con la quale era stata rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., la questione della mancata prova della titolarità del credito azionato dalla parte opposta in sede monitoria.
A ciò ha fatto seguito la concessione di un termine per il deposito di memoria autorizzata, prodotta dal ricorrente in data 9/01/2025.
2.1. Com'è noto, la disciplina dell'art. 58 TUB sulla cessione dei crediti in blocco ha esclusivamente la funzione di derogare alla disciplina generalmente prevista per la cessione di crediti dall'art. 1264 c.c., esonerando dalla notificazione della cessione al debitore ceduto (in tal senso v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Tuttavia, la parte che agisca in qualità di successore a titolo particolare del credito, all'esito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi del citato art. 58 TUB, ha comunque pagina 2 di 4 l'onere di provare che proprio quel credito sia incluso nel novero dei crediti complessivamente ceduti, salvo riconoscimento della legittimazione ad agire da parte del debitore (in tal senso v.
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Trattasi, peraltro, di accertamento che deve essere compiuto non soltanto nel caso di espressa contestazione da parte del debitore, ma rientrante altresì nell'ambito degli accertamenti che possono essere compiuti d'ufficio (così, di recente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5857 del
2/02/2022).
2.2. Tanto premesso in generale, nel caso di specie deve osservarsi che parte ricorrente ha dedotto che il credito per cui è causa era originariamente di titolarità di . Controparte_2
Ciò è in effetti provato dal contratto di finanziamento prodotto sub doc. 2 allegato al ricorso.
Parte ricorrente ha poi dedotto che a sarebbe subentrata, in virtù di un non Controparte_2
meglio precisato contratto, Agos Ducato s.p.a.
Di tale primo mutamento del soggetto titolare del credito azionato in giudizio non è stata fornita alcuna prova.
Parte ricorrente ha ulteriormente dedotto che Agos Ducato s.p.a. avrebbe ceduto a CP_3
il credito per cui è causa.
[...]
Al fine di provare tale cessione, parte ricorrente ha prodotto copia del contratto di cessione crediti in blocco tra Agos Ducato s.p.a. e [doc. 1 allegato alla memoria del 9/01/2025], Controparte_3
nonché dichiarazione sottoscritta da Link Finanziaria s.r.l. che, in nome e per conto di CP_3
avrebbe attestato che “in data 19 dicembre 2012 si è perfezionato il contratto di cessione
[...] pro-soluto dei crediti tra la società Agos e e che “la posizione 246353, Controparte_3
contratto n. 33441858, debitore principale per un complessivo Controparte_1 ammontare di € 10.407,75, rientra nell'elenco crediti della cessione sopra citata” [doc. 7 allegato alla memoria del 9/01/2025].
Nessuno dei due documenti prodotti è idoneo a ritenere assolto l'onere della prova che incombeva sul ricorrente.
Anzitutto, nel contratto di cessione non risulta in alcun modo riportato alcun riferimento al rapporto contrattuale (finanziamento ) da cui ha avuto origine il credito azionata Controparte_2
in questo giudizio, ferma restando la preliminare questione dell'omessa prova di titolarità del credito già in capo ad Agos Ducato s.p.a.
È dunque impossibile ritenere che dal documento in esame si possa ritenere provata l'inclusione CP_ del credito per cui è causa nell'ambito della cessione in blocco stipulata tra Agos e .
pagina 3 di 4 Tale mancanza probatoria non risulta colmata neppure dal secondo documento richiamato. La dichiarazione è infatti resa da un soggetto terzo (Link Finanziaria s.r.l.) rispetto alle parti contraenti, senza che sia stata prodotta alcuna documentazione idonea a ritenere che lo stesso avesse titolo per pronunciarsi in merito al rapporto di finanziamento in esame.
Ma, anche qualora ciò fosse stato prodotto, si rileva come il dichiarante, che afferma di agire in nome e per conto di (si ribadisce, senza alcun mandato o procura allegata), Controparte_3
sarebbe il soggetto cessionario del credito e non il cedente. La dichiarazione resa dal cessionario, di aver acquistato un determinato credito, non può evidentemente avere alcun valore probatorio a suo favore rispetto al fatto storico della cessione, in quanto trattasi proprio della parte che ha interesse ad affermare di essere divenuta titolare di un determinato rapporto, sicché la prova di tale titolarità non può essere rimessa ad una sua mera dichiarazione unilaterale.
Tali rilievi sono di per sé sufficienti a ritenere non provata la titolarità del credito azionato in capo all'odierna parte ricorrente che, a tal fine, avrebbe dovuto adeguatamente e compiutamente provare l'inclusione del credito azionato nell'ambito delle plurime cessioni succedutesi nel tempo.
In mancanza di tale prova, già solo in relazione ai primi due mutamenti soggettivi di titolarità del credito in esame, le domande formulate dal ricorrente devono essere rigettate.
3. Stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, non sarà pronunciata alcuna condanna alle spese della parte ricorrente soccombente.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) nulla sulle spese.
Varese, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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