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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3212/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data
12.12.2024
DA
con l'avv. Francesca Comacchio Parte_1
-ricorrente appellante-
CONTRO
CP_1
-resistente appellato contumace- avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni di parte attrice, precisate all'udienza di discussione orale della causa del 27.05.2025:
“- rigettare, per i motivi esposti in atti, il ricorso di primo grado proposto dal sig.
avverso il verbale di contestazione n.V/5852S/2023 (Prot.1582/2023) del CP_1
05.09.2023, emesso dalla Polizia Locale del Comune di per transito Parte_1
col rosso semaforico;
- per l'effetto, confermare in ogni sua parte il predetto verbale di contestazione
n.V/5852S/2023 (Prot.1582/2023) del 05.09.2023, emesso dalla Polizia Locale del
Comune di per transito col rosso semaforico, e tutte le sanzioni Parte_1
comminate in forza di esso, determinando la sanzione pecuniaria nel massimo edittale o nella diversa misura che parrà di giustizia compresa fra il minimo ed il massimo edittale ai sensi dell'art.7 co.11 D.Lgs.150/2011, oltre spese come indicate nel verbale;
- con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario ex art.93 co.1 c.p.c.
In via istruttoria:
Si chiede sin d'ora di acquisire d'ufficio il fascicolo di parte di primo grado.”
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso dd. 12.12.2024, il adiva, dinanzi Controparte_2
l'intestato Tribunale, il sig. , al fine di ottenere la conferma del verbale di CP_1
contestazione n. V/5852S/2023 emesso dalla Polizia Locale del Comune di Parte_1 in data 5.9.2023 per aver il sig. proseguito la marcia all'intersezione
[...] CP_1
semaforica Via Campagnola-Via Cavazzo nonostante il semaforo rosso, verbale che era stato annullato dal Giudice di Pace di Udine con sentenza n. 231/2024.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello, il sig. è CP_1
rimasto contumace in questo grado di giudizio. All'udienza del 27.05.2025 parte ricorrente ha discusso oralmente la causa e il giudice ha pronunciato il dispositivo della sentenza riportato in calce, riservandosi il deposito della motivazione entro il termine di
30 giorni.
III) L'impugnazione è fondata e merita accoglimento.
La circolazione dei veicoli nell'intersezione stradale in cui è avvenuto il rilievo automatico dell'infrazione risulta regolata da lanterna semaforica veicolare di corsia corredata da c.d. frecce direzionali. La luce del semaforo di corsia disciplina il passaggio dei veicoli che abbiano seguito la canalizzazione in cui si dirige il segnale luminoso. In particolare, le frecce direzionali non consentono altra manovra diversa rispetto alla direzione dalle stesse indicate.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla questione al vaglio, statuendo che “Le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod. strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito “di corsia”) non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata nella citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata” (v. tra le tante, Cass. n. 8412/2016).
2 Nel caso di specie, come emerge dai rilievi fotografici (doc. 1 appellante), il motoveicolo del sig. si trovava, prima della striscia di arresto, nella corsia di svolta a sinistra CP_1
avente la luce semaforica rossa, e, nonostante ciò, il mezzo ha comunque superato la linea di arresto della corsia utilizzata mentre la luce semaforica rossa era ancora accesa. A nulla rileva il fatto che lo stesso appellato abbia, poi, proseguito dritto, tale direzione essendo consentita, invero, solo dalla freccia direzionale della corsia a fianco.
La questione relativa alla regolare effettuazione delle opere di manutenzione e taratura eseguite sull'apparecchiatura reDevolution matricola n. 591191123 con cadenza almeno annuale, non coltivata in sede di gravame dall'appellato, non può essere in questa sede ulteriormente esaminata.
Il verbale di violazione n. del 5.9.2023 deve quindi essere confermato. NumeroDiC_1
La conseguente sanzione ammnistrativa, fissata dall'art. 146 comma 3 C.d.S. da un minimo di euro 167,00 ad un massimo di euro 665,00, va rideterminata, avuto riguardo alla concreta dinamica dell'infrazione ed in difetto di ulteriori specifiche allegazioni dell'appellante, nella misura di euro 180,00, oltre ad euro 17,45 per le spese di notifica del verbale.
IV) La natura della controversia giustifica nondimeno la compensazione delle spese di lite, atteso il contrasto della locale giurisprudenza di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) ACCOGLIE l'appello avverso la sentenza n. 231/2024 del 28.05.2024 del Giudice di
Pace di Udine e, per l'effetto
2) CONFERMA il verbale di contestazione n.V/5852S/2023 (Prot.1582/2023) del
05.09.2023, emesso dalla Polizia Locale del e Parte_1 Parte_1 determina nella misura complessiva di euro 197,45 l'ammontare della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
3) COMPENSA per l'intero le spese.
Dispositivo letto all'udienza del 27.05.2025 e motivazione depositata in data 27.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
3
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3212/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data
12.12.2024
DA
con l'avv. Francesca Comacchio Parte_1
-ricorrente appellante-
CONTRO
CP_1
-resistente appellato contumace- avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni di parte attrice, precisate all'udienza di discussione orale della causa del 27.05.2025:
“- rigettare, per i motivi esposti in atti, il ricorso di primo grado proposto dal sig.
avverso il verbale di contestazione n.V/5852S/2023 (Prot.1582/2023) del CP_1
05.09.2023, emesso dalla Polizia Locale del Comune di per transito Parte_1
col rosso semaforico;
- per l'effetto, confermare in ogni sua parte il predetto verbale di contestazione
n.V/5852S/2023 (Prot.1582/2023) del 05.09.2023, emesso dalla Polizia Locale del
Comune di per transito col rosso semaforico, e tutte le sanzioni Parte_1
comminate in forza di esso, determinando la sanzione pecuniaria nel massimo edittale o nella diversa misura che parrà di giustizia compresa fra il minimo ed il massimo edittale ai sensi dell'art.7 co.11 D.Lgs.150/2011, oltre spese come indicate nel verbale;
- con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario ex art.93 co.1 c.p.c.
In via istruttoria:
Si chiede sin d'ora di acquisire d'ufficio il fascicolo di parte di primo grado.”
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso dd. 12.12.2024, il adiva, dinanzi Controparte_2
l'intestato Tribunale, il sig. , al fine di ottenere la conferma del verbale di CP_1
contestazione n. V/5852S/2023 emesso dalla Polizia Locale del Comune di Parte_1 in data 5.9.2023 per aver il sig. proseguito la marcia all'intersezione
[...] CP_1
semaforica Via Campagnola-Via Cavazzo nonostante il semaforo rosso, verbale che era stato annullato dal Giudice di Pace di Udine con sentenza n. 231/2024.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello, il sig. è CP_1
rimasto contumace in questo grado di giudizio. All'udienza del 27.05.2025 parte ricorrente ha discusso oralmente la causa e il giudice ha pronunciato il dispositivo della sentenza riportato in calce, riservandosi il deposito della motivazione entro il termine di
30 giorni.
III) L'impugnazione è fondata e merita accoglimento.
La circolazione dei veicoli nell'intersezione stradale in cui è avvenuto il rilievo automatico dell'infrazione risulta regolata da lanterna semaforica veicolare di corsia corredata da c.d. frecce direzionali. La luce del semaforo di corsia disciplina il passaggio dei veicoli che abbiano seguito la canalizzazione in cui si dirige il segnale luminoso. In particolare, le frecce direzionali non consentono altra manovra diversa rispetto alla direzione dalle stesse indicate.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla questione al vaglio, statuendo che “Le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod. strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito “di corsia”) non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata nella citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata” (v. tra le tante, Cass. n. 8412/2016).
2 Nel caso di specie, come emerge dai rilievi fotografici (doc. 1 appellante), il motoveicolo del sig. si trovava, prima della striscia di arresto, nella corsia di svolta a sinistra CP_1
avente la luce semaforica rossa, e, nonostante ciò, il mezzo ha comunque superato la linea di arresto della corsia utilizzata mentre la luce semaforica rossa era ancora accesa. A nulla rileva il fatto che lo stesso appellato abbia, poi, proseguito dritto, tale direzione essendo consentita, invero, solo dalla freccia direzionale della corsia a fianco.
La questione relativa alla regolare effettuazione delle opere di manutenzione e taratura eseguite sull'apparecchiatura reDevolution matricola n. 591191123 con cadenza almeno annuale, non coltivata in sede di gravame dall'appellato, non può essere in questa sede ulteriormente esaminata.
Il verbale di violazione n. del 5.9.2023 deve quindi essere confermato. NumeroDiC_1
La conseguente sanzione ammnistrativa, fissata dall'art. 146 comma 3 C.d.S. da un minimo di euro 167,00 ad un massimo di euro 665,00, va rideterminata, avuto riguardo alla concreta dinamica dell'infrazione ed in difetto di ulteriori specifiche allegazioni dell'appellante, nella misura di euro 180,00, oltre ad euro 17,45 per le spese di notifica del verbale.
IV) La natura della controversia giustifica nondimeno la compensazione delle spese di lite, atteso il contrasto della locale giurisprudenza di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) ACCOGLIE l'appello avverso la sentenza n. 231/2024 del 28.05.2024 del Giudice di
Pace di Udine e, per l'effetto
2) CONFERMA il verbale di contestazione n.V/5852S/2023 (Prot.1582/2023) del
05.09.2023, emesso dalla Polizia Locale del e Parte_1 Parte_1 determina nella misura complessiva di euro 197,45 l'ammontare della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
3) COMPENSA per l'intero le spese.
Dispositivo letto all'udienza del 27.05.2025 e motivazione depositata in data 27.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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