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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10795/22 R.G. tra
, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Parte_1
Ponzo come da procura speciale in calce al ricorso;
opponente e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Christian Lo Scalzo come da procura generale allegata alla memoria difensiva nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuseppa Bascià come da procura speciale allegata alla memoria difensiva
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Bianco come da procura generale indicata nella memoria difensiva opposti
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento - pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229001910830/000, notificata a mezzo pec in data
02.03.2022, con specifico riferimento ai crediti riportati nelle seguenti cartelle di pagamento emesse per CP_ il presunto mancato pagamento di premi assicurativi per gli anni 2009-2012: 1) n.
05920110041111751000, presuntivamente notificata il 05.10.2012; 2) n. 05920120035247373000, presuntivamente notificata il 20.09.2013; 3) n. 05920140001662817000, presuntivamente notificata il
14.02.2015; nonché con riferimento ai crediti riportati nei seguenti avvisi di addebito emessi per il presunto mancato pagamento di contributi di cui al “Modello DM 10 e sanzioni”, per gli anni 2010-2011: 4) n. 35920120002744066000, presuntivamente notificato il 07.11.2012; 5) n. 35920120003694080000, presuntivamente notificato il 05.02.2013.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti resistenti contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Occorre preliminarmente precisare che, come si evince dalla visura della Camera di Commercio (allegata CP_ alle note di parte ricorrente del 30.11.2023 ed alla memoria difensiva dell' , la società ricorrente aveva la propria sede legale in Lecce alla via D'Onofrio n.8, mentre in P.zza Libertini era collocata l'unità locale adibita a sede di esercizio dell'attività di bar e ristorazione.
Ebbene, nella fattispecie non vi è prova in atti che gli atti opposti siano stati regolarmente notificati;
ed invero, quanto alle tre cartelle di pagamento, dopo un tentativo infruttuoso di notifica presso la sede legale in via D'Onofrio (nello specifico sulla cartolina di ricevimento è riportata la dicitura “Trasferito” o “Destinatario irreperibile”), si è provveduto al deposito del plico presso la casa comunale. Tuttavia, non
è stata prodotta in giudizio documentazione alcuna attestante la consegna al destinatario della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), come prescritta dall'art.140 cpc.
Sul punto la Cassazione ha precisato che: “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento
(o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140
c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”
(Cassaz. 36225/2022).
Quanto, invece, agli avvisi di addebito opposti, gli stessi risultano notificati presso un indirizzo errato, ovvero presso l'unità locale in Piazza Libertini.
Ne consegue che la notificazione dell'intimazione di pagamento 05920229001910830/000 del
02.03.2022, oggetto dell'odierno giudizio, costituisce effettivamente il primo atto con il quale la pretesa contributiva è stata portata a conoscenza della parte opponente.
Alla stessa deve essere pertanto consentito di recuperare l'opposizione di merito che non abbia potuto tempestivamente proporre per causa a lei non imputabile.
Ebbene, i contributi previdenziali di cui alle cartelle di pagamento n. 05920110041111751000, n.
05920120035247373000 e n. 05920140001662817000 (rate premio e sanzioni civili) si riferiscono al periodo 2009-2012, per cui devono ritenersi estinti nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2017; analogamente, i contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito n.35920120002744066000 e n.35920120003694080000 (Modello DM 10 e sanzioni) si riferiscono al periodo 2010-2011, per cui devono ritenersi estinti nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2016.
Sebbene abbia dedotto di aver interrotto la prescrizione con intimazioni di Controparte_2 pagamento n. 05920179001470179000 del 17.02.2017 e n. 05920199001019604000 del 22.01.2019, gli stessi atti non risultano validamente notificati. Ed invero, l'intimazione di pagamento n.
05920179001470179000 risulta notificata ad un indirizzo pec errato, come evincibile dalla visura camerale depositata dal ricorrente;
quanto all'intimazione n. 05920199001019604000, dopo un tentativo infruttuoso di notifica presso la sede legale in via D'Onofrio (Destinatario irreperibile), si è provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale. Tuttavia, non risulta agli atti l'invio al destinatario della raccomandata informativa (CAD).
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con accertamento della intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nelle cartelle di pagamento n.
05920110041111751000, n. 05920120035247373000, n. 05920140001662817000 e negli avvisi di addebito n. 35920120002744066000 e n. 35920120003694080000.
Le spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico degli enti resistenti, in solido tra di loro, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nelle cartelle di pagamento n. 05920110041111751000, n. 05920120035247373000, n.
05920140001662817000 e negli avvisi di addebito n. 35920120002744066000 e n.
35920120003694080000;
- condanna le parti resistenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla
, liquidate in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Parte_1
CPA, in favore del Procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 26.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10795/22 R.G. tra
, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Parte_1
Ponzo come da procura speciale in calce al ricorso;
opponente e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Christian Lo Scalzo come da procura generale allegata alla memoria difensiva nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuseppa Bascià come da procura speciale allegata alla memoria difensiva
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Bianco come da procura generale indicata nella memoria difensiva opposti
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento - pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229001910830/000, notificata a mezzo pec in data
02.03.2022, con specifico riferimento ai crediti riportati nelle seguenti cartelle di pagamento emesse per CP_ il presunto mancato pagamento di premi assicurativi per gli anni 2009-2012: 1) n.
05920110041111751000, presuntivamente notificata il 05.10.2012; 2) n. 05920120035247373000, presuntivamente notificata il 20.09.2013; 3) n. 05920140001662817000, presuntivamente notificata il
14.02.2015; nonché con riferimento ai crediti riportati nei seguenti avvisi di addebito emessi per il presunto mancato pagamento di contributi di cui al “Modello DM 10 e sanzioni”, per gli anni 2010-2011: 4) n. 35920120002744066000, presuntivamente notificato il 07.11.2012; 5) n. 35920120003694080000, presuntivamente notificato il 05.02.2013.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti resistenti contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Occorre preliminarmente precisare che, come si evince dalla visura della Camera di Commercio (allegata CP_ alle note di parte ricorrente del 30.11.2023 ed alla memoria difensiva dell' , la società ricorrente aveva la propria sede legale in Lecce alla via D'Onofrio n.8, mentre in P.zza Libertini era collocata l'unità locale adibita a sede di esercizio dell'attività di bar e ristorazione.
Ebbene, nella fattispecie non vi è prova in atti che gli atti opposti siano stati regolarmente notificati;
ed invero, quanto alle tre cartelle di pagamento, dopo un tentativo infruttuoso di notifica presso la sede legale in via D'Onofrio (nello specifico sulla cartolina di ricevimento è riportata la dicitura “Trasferito” o “Destinatario irreperibile”), si è provveduto al deposito del plico presso la casa comunale. Tuttavia, non
è stata prodotta in giudizio documentazione alcuna attestante la consegna al destinatario della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), come prescritta dall'art.140 cpc.
Sul punto la Cassazione ha precisato che: “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento
(o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140
c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”
(Cassaz. 36225/2022).
Quanto, invece, agli avvisi di addebito opposti, gli stessi risultano notificati presso un indirizzo errato, ovvero presso l'unità locale in Piazza Libertini.
Ne consegue che la notificazione dell'intimazione di pagamento 05920229001910830/000 del
02.03.2022, oggetto dell'odierno giudizio, costituisce effettivamente il primo atto con il quale la pretesa contributiva è stata portata a conoscenza della parte opponente.
Alla stessa deve essere pertanto consentito di recuperare l'opposizione di merito che non abbia potuto tempestivamente proporre per causa a lei non imputabile.
Ebbene, i contributi previdenziali di cui alle cartelle di pagamento n. 05920110041111751000, n.
05920120035247373000 e n. 05920140001662817000 (rate premio e sanzioni civili) si riferiscono al periodo 2009-2012, per cui devono ritenersi estinti nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2017; analogamente, i contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito n.35920120002744066000 e n.35920120003694080000 (Modello DM 10 e sanzioni) si riferiscono al periodo 2010-2011, per cui devono ritenersi estinti nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2016.
Sebbene abbia dedotto di aver interrotto la prescrizione con intimazioni di Controparte_2 pagamento n. 05920179001470179000 del 17.02.2017 e n. 05920199001019604000 del 22.01.2019, gli stessi atti non risultano validamente notificati. Ed invero, l'intimazione di pagamento n.
05920179001470179000 risulta notificata ad un indirizzo pec errato, come evincibile dalla visura camerale depositata dal ricorrente;
quanto all'intimazione n. 05920199001019604000, dopo un tentativo infruttuoso di notifica presso la sede legale in via D'Onofrio (Destinatario irreperibile), si è provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale. Tuttavia, non risulta agli atti l'invio al destinatario della raccomandata informativa (CAD).
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con accertamento della intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nelle cartelle di pagamento n.
05920110041111751000, n. 05920120035247373000, n. 05920140001662817000 e negli avvisi di addebito n. 35920120002744066000 e n. 35920120003694080000.
Le spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico degli enti resistenti, in solido tra di loro, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nelle cartelle di pagamento n. 05920110041111751000, n. 05920120035247373000, n.
05920140001662817000 e negli avvisi di addebito n. 35920120002744066000 e n.
35920120003694080000;
- condanna le parti resistenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla
, liquidate in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Parte_1
CPA, in favore del Procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 26.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)